Lo statuto del Camper Club Caserta

 

 

 

Articolo 1

 

Si è costituita oggi 16.03.1989 l’Associazione Camper Club Italia - Caserta con sede alla Via Gasparri n. 46.

 

Articolo 2

 

Il Camper Club Italia - Caserta è una libera associazione senza fine di lucro che si prefigge gli scopi di cui al successivo art. 3 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2010.

 

Articolo 3

 

Gli obiettivi sono:

a)     creare e diffondere una mentalità rivolta al rispetto dell’ambiente;

b)     migliorare le conoscenze dei tesori artistici nazionali, degli ambienti naturali caratteristici, dei complessi urbanistici di notevole importanza storica artistica ed etnologica, favorendo la diffusione della conoscenza di tali valori, tanto direttamente quanto in concorso con autorità e con altri sodalizi similari;

c)     aumentare la conoscenza delle zone turistiche della Regione Campania e del Sud Italia;

d)     collaborare per incrementare la soluzione di ogni problema turistico e segnatamente di quelli relativi al turismo praticato con caravan, motorhome e camper;

e)     svolgere e promuovere ogni attività che possa riuscire utile nel campo del turismo, anche inteso quale elevata utilizzazione del tempo libero e delle conoscenze dei suoi problemi;

f)      compiere ogni attività utile allo sviluppo del turismo sociale;

g)     stabilire rapporti con tutte le consimili associazioni nazionali ed estere per la reciprocità di trattamento, riduzioni, facilitazioni, scambio di guide, assistenza ed eventuale rappresentanza;

h)    porre in essere convenzioni con Enti e/o privati per forniture di beni e servizi favorevoli per i soci;

i)      favorire mediante opportune iniziative l’assistenza legale ai soci ed in genere assistere questi ultimi in tutto quanto concerne la loro attività turistica;

l)      organizzare raduni sociali e promuovere la partecipazione dell’associazione a raduni nazionali ed esteri;

m)   promuovere la costituzione di aree ricettive per il turismo itinerante praticato con camper, autocaravan, motohome e caravan;

 

Articolo 4

 

L’Associazione Camper Club Italia – Caserta è composta da soci che praticano turismo in camper, autocaravan, motorhome e caravan. Alle iniziative dell’associazione possono partecipare soci e loro familiari.

 

Articolo 5

 

I soci dell’associazione si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari,

 

 

Articolo 6

 

I soci fondatori sono le persone riportate nell’atto costitutivo dell’associazione.

 

Articolo 7

 

I soci fondatori versano ciascuno la somma di lire 100.000 (centomila), che formerà parte del patrimonio sociale dell’associazione.

 

Articolo 8

 

Soci ordinari saranno tutti quelli che faranno domanda per associarsi e verseranno la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 9

 

Soci onorari saranno, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, tutte quelle persone che per particolarità relative ai fini dell’associazione o per motivi similari, avranno offerto all’associazione particolari servizi, contributi ovvero siano persone con affinità al mondo del turismo. Non hanno l’obbligo del versamento della quota associativa annuale, non partecipano alla assemblee e non possono ricoprire cariche sociali.

 

Articolo 10

 

Il patrimonio sociale è formato dalla quota iniziale  versata dai soci fondatori, dalle quota associative annuali sottoscritte dai soci ordinari , dagli incrementi dovuti ad elargizioni, lasciti, donazioni, contributi volontari, sovvenzioni mobili ed eventuali immobili. L patrimonio sociale è illimitato.

 

Articolo 11

 

La quota associativa è dovuta per l’intero anno solare, qualunque sia la data della domanda di ammissione o rinnovo.

 

Articolo 12

 

Ogni socio ordinario ha l’obbligo di versare la quota associativa per l’anno successivo entro il 30 dicembre.

 

Articolo 13

 

La quota associativa ordinaria viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 14

 

L’ammissione all’associazione di chi ne farà domanda è ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 15

 

Ciascun socio potrà revocare la propria appartenenza all’associazione con lettera raccomandata da far pervenire al Consiglio Direttivo entro il 30 ottobre di ciascun anno, senza alcun diritto alla restituzione di somme già eventualmente versate.

 

Articolo 16

 

Il Consiglio Direttivo dell’associazione è composto dalle seguenti cariche:

a)     Presidente

b)     Vice – Presidente

c)     Segretario

d)     Tesoriere

e)     Consigliere addetto alle Relazioni Esterne

 

Articolo 17

 

Le citate cariche sono attribuite per la prima volta per tre anni ai soci fondatori riportati nell’atto costitutivo. Nel caso di dimissioni di un o più membri del citato Consiglio Direttivo ovvero una o più cariche dovessero rimanere vacanti per qualsiasi motivo, subentreranno nelle stesse i soci scelti dall’assemblea dei soci fondatori ed ordinari con votazione a maggioranza semplice, in via preferenziale tra i soci fondatori.

 

Articolo 18

 

Il rinnovo del Consiglio Direttivo avverrà entro due mesi prima del 15.03.1992 e sarà eletto dall’assemblea dei soci fondatori ed ordinari a maggioranza semplice.

 

Articolo 19

 

I candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo saranno suddivisi in due gruppi:

1° gruppo soci fondatori

2° gruppo soci ordinari

Saranno ritenuti eletti fra i soci fondatori i primi tre candidati che avranno ottenuto più voti, mentre fra i soci ordinari i primi due candidati che avranno ottenuto più voti. In caso di ex aequo si procederà ad una seconda votazione solo per quelli a pari merito.

 

Articolo 20

 

Nelle votazioni ogni socio potrà esprimere una preferenza per ogni gruppo di candidati.

 

Articolo 21

 

Le cariche del rinnovato Consiglio Direttivo saranno stabilite dall’assemblea dei soci.

 

Articolo 22

 

      Il Consiglio Direttivo rinnovato rimarrà in carica tre anni e successivamente saranno rinnovati ogni tre anni.

 

      Articolo 23

 

      Qualora una o più cariche del Consiglio Direttivo dovesse rimanere vacante o per dimissioni volontarie o per qualsiasi altro

      motivo, la stessa sarà rinnovata entro due mesi dalla vacazione a mezzo votazione a maggioranza semplice dell’assemblea dei

      soci fondatori ed ordinari. Ad ogni socio fondatore subentreranno soci fondatori ed ogni socio ordinario subentreranno soci

      ordinari.

 

 

      Articolo 24

 

      Il Presidente , ed in sua mancanza il Vice-Presidente, del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’associazione,

      nonché tutti i poteri conferiti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

 

 

      Articolo 25

   

       Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni quattro mesi, ovvero in qualsiasi momento su richiesta si almeno tre consiglieri.

 

 

      Articolo 26

 

       Il Consiglio Direttivo riunirà l’assemblea dei soci almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e la

       programmazione delle attività da svolgere o per qualsiasi altro motivo che sarà ritenuto opportuno discutere, ovvero qualora si

       dovesse procedere alla rielezione di una o più cariche sociali del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 2/3(due terzi) dei

       soci fondatori ed ordinari. Sarà sufficiente in prima convocazione la maggioranza semplice, in seconda convocazione, che può

       essere anche nella stessa giornata a distanza di un’ora, la metà dei presenti più uno. Le convocazioni avverranno a mezzo

       lettera raccomandata o anche a mano almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. Ogni socio può

       rappresentare per delega solo un altro socio.

 

      Articolo 27

 

      Il Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio deciderà e porrà in essere tutte le azioni per il raggiungimento dei fini

      dell’associazione stessa. Deciderà sull’ammissione dei soci, nonché potrà decidere la radiazione di quanti non rispettano gli

      articoli del presente Statuto ovvero possono aver danneggiato l’immagine dell’associazione.

 

 

      Articolo 28

 

      L’associazione si scioglierà:

a)              per la scadenza del termine stabilito

b)              per volontà di tutti i soci fondatori ed ordinari

c)               allorquando verrà a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di mesi sei questa non sarà ricostituita.

 

 

      Articolo 29

 

     L’associazione sarà tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui è stata costituita, i soci

     continueranno a compiere le operazioni sociali.  

 

    Articolo 30

 

     I liquidatori dell’associazione nel numero massimi di tre, all’atto dello scioglimento dell’associazione,saranno scelti dal  

     Consiglio  Direttivo in carica.

 

 

     Articolo 31

   

    Le spese del presente atto sono a carico dell’associazione.

 

    Articolo 32

 

   Tutti i soci sono obbligati ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Eventuali controversie

   saranno decise da un Collegio arbitrale di tre soci designati dal Consiglio Direttivo. Le proposte del collegio arbitrale saranno

   messe in atto dal Consiglio Direttivo previo tentativo di bonario componimento.

 

 

    Articolo 33

 

    Il tesoriere può depositare presso una Banca di primario interesse nazionale i fondi dell’associazione.

 

 

    Articolo 34

 

    Per quanto non previsto ci si riporti alle disposizioni di legge in materia.