Lo statuto del Camper Club
Caserta
Articolo
1
Si è costituita oggi 16.03.1989
l’Associazione Camper Club Italia - Caserta con sede alla Via Gasparri n. 46.
Articolo
2
Il Camper Club Italia - Caserta è
una libera associazione senza fine di lucro che si prefigge gli scopi di cui al
successivo art. 3 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2010.
Articolo
3
Gli obiettivi sono:
a) creare
e diffondere una mentalità rivolta al rispetto dell’ambiente;
b) migliorare
le conoscenze dei tesori artistici nazionali, degli ambienti naturali
caratteristici, dei complessi urbanistici di notevole importanza storica
artistica ed etnologica, favorendo la diffusione della conoscenza di tali
valori, tanto direttamente quanto in concorso con autorità e con altri sodalizi
similari;
c) aumentare
la conoscenza delle zone turistiche della Regione Campania e del Sud Italia;
d) collaborare
per incrementare la soluzione di ogni problema turistico e segnatamente di
quelli relativi al turismo praticato con caravan, motorhome e camper;
e) svolgere
e promuovere ogni attività che possa riuscire utile nel campo del turismo,
anche inteso quale elevata utilizzazione del tempo libero e delle conoscenze
dei suoi problemi;
f) compiere
ogni attività utile allo sviluppo del turismo sociale;
g) stabilire
rapporti con tutte le consimili associazioni nazionali ed estere per la
reciprocità di trattamento, riduzioni, facilitazioni, scambio di guide,
assistenza ed eventuale rappresentanza;
h) porre
in essere convenzioni con Enti e/o privati per forniture di beni e servizi
favorevoli per i soci;
i) favorire
mediante opportune iniziative l’assistenza legale ai soci ed in genere
assistere questi ultimi in tutto quanto concerne la loro attività turistica;
l) organizzare
raduni sociali e promuovere la partecipazione dell’associazione a raduni
nazionali ed esteri;
m) promuovere
la costituzione di aree ricettive per il turismo itinerante praticato con
camper, autocaravan, motohome e caravan;
Articolo 4
L’Associazione
Camper Club Italia – Caserta è composta da soci che praticano turismo in
camper, autocaravan, motorhome e caravan. Alle iniziative dell’associazione
possono partecipare soci e loro familiari.
Articolo 5
I soci dell’associazione si distinguono in soci fondatori,
soci ordinari e soci onorari,
Articolo 6
I soci fondatori sono le persone riportate nell’atto
costitutivo dell’associazione.
Articolo 7
I soci fondatori versano ciascuno la somma di lire 100.000
(centomila), che formerà parte del patrimonio sociale dell’associazione.
Articolo 8
Soci ordinari saranno tutti quelli che faranno domanda per
associarsi e verseranno la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio
Direttivo.
Articolo 9
Soci onorari saranno, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, tutte quelle persone che per particolarità relative ai fini dell’associazione o per motivi similari, avranno offerto all’associazione particolari servizi, contributi ovvero siano persone con affinità al mondo del turismo. Non hanno l’obbligo del versamento della quota associativa annuale, non partecipano alla assemblee e non possono ricoprire cariche sociali.
Articolo 10
Il patrimonio sociale è formato dalla quota iniziale versata dai soci fondatori, dalle quota associative annuali sottoscritte dai soci ordinari , dagli incrementi dovuti ad elargizioni, lasciti, donazioni, contributi volontari, sovvenzioni mobili ed eventuali immobili. L patrimonio sociale è illimitato.
Articolo
11
La quota associativa è dovuta per l’intero anno solare, qualunque sia la data della domanda di ammissione o rinnovo.
Articolo 12
Ogni socio ordinario ha l’obbligo di versare la quota
associativa per l’anno successivo entro il 30 dicembre.
La quota associativa ordinaria viene stabilita di anno in
anno dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’associazione di chi ne farà domanda è ad
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
Ciascun socio potrà revocare la propria appartenenza all’associazione
con lettera raccomandata da far pervenire al Consiglio Direttivo entro il 30
ottobre di ciascun anno, senza alcun diritto alla restituzione di somme già
eventualmente versate.
Il Consiglio Direttivo dell’associazione è composto dalle
seguenti cariche:
a)
Presidente
b)
Vice – Presidente
c)
Segretario
d)
Tesoriere
e)
Consigliere
addetto alle Relazioni Esterne
Le citate cariche sono attribuite per la prima volta per tre
anni ai soci fondatori riportati nell’atto costitutivo. Nel caso di dimissioni
di un o più membri del citato Consiglio Direttivo ovvero una o più cariche
dovessero rimanere vacanti per qualsiasi motivo, subentreranno nelle stesse i
soci scelti dall’assemblea dei soci fondatori ed ordinari con votazione a
maggioranza semplice, in via preferenziale tra i soci fondatori.
Il rinnovo del Consiglio Direttivo avverrà entro due mesi
prima del 15.03.1992 e sarà eletto dall’assemblea dei soci fondatori ed
ordinari a maggioranza semplice.
I candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo saranno
suddivisi in due gruppi:
1° gruppo soci fondatori
2° gruppo soci ordinari
Saranno ritenuti eletti fra i soci fondatori i primi tre
candidati che avranno ottenuto più voti, mentre fra i soci ordinari i primi due
candidati che avranno ottenuto più voti. In caso di ex aequo si procederà ad
una seconda votazione solo per quelli a pari merito.
Nelle votazioni ogni socio potrà esprimere una preferenza
per ogni gruppo di candidati.
Le cariche del rinnovato Consiglio Direttivo saranno
stabilite dall’assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo rinnovato rimarrà in carica tre anni
e successivamente saranno rinnovati ogni tre anni.
Articolo 23
Qualora una o più cariche del Consiglio
Direttivo dovesse rimanere vacante o per dimissioni volontarie o per qualsiasi
altro
motivo, la stessa sarà rinnovata entro
due mesi dalla vacazione a mezzo votazione a maggioranza semplice
dell’assemblea dei
soci fondatori ed ordinari. Ad ogni
socio fondatore subentreranno soci fondatori ed ogni socio ordinario
subentreranno soci
ordinari.
Articolo 24
Il
Presidente , ed in sua mancanza il Vice-Presidente, del Consiglio Direttivo ha
la rappresentanza legale dell’associazione,
nonché tutti i poteri conferiti di volta
in volta dal Consiglio Direttivo.
Articolo 25
Il
Consiglio Direttivo si riunirà ogni quattro mesi, ovvero in qualsiasi momento
su richiesta si almeno tre consiglieri.
Articolo 26
Il Consiglio Direttivo riunirà l’assemblea dei soci almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e la
programmazione delle attività da svolgere o per qualsiasi altro motivo che sarà ritenuto opportuno discutere, ovvero qualora si
dovesse procedere alla rielezione di una o più cariche sociali del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 2/3(due terzi) dei
soci fondatori ed ordinari. Sarà sufficiente in prima convocazione la maggioranza semplice, in seconda convocazione, che può
essere anche nella stessa giornata a distanza di un’ora, la metà dei presenti più uno. Le convocazioni avverranno a mezzo
lettera raccomandata o anche a mano almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. Ogni socio può
rappresentare per delega solo un altro socio.
Il Consiglio Direttivo a suo insindacabile
giudizio deciderà e porrà in essere tutte le azioni per il raggiungimento dei
fini
dell’associazione stessa. Deciderà
sull’ammissione dei soci, nonché potrà decidere la radiazione di quanti non
rispettano gli
articoli del presente Statuto ovvero
possono aver danneggiato l’immagine dell’associazione.
Articolo 28
L’associazione si scioglierà:
a)
per la scadenza
del termine stabilito
b)
per volontà di
tutti i soci fondatori ed ordinari
c)
allorquando
verrà a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di mesi sei questa non
sarà ricostituita.
Articolo 29
L’associazione sarà tacitamente prorogata
a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui è stata costituita, i
soci
continueranno a compiere le operazioni
sociali.
Articolo 30
I liquidatori dell’associazione nel numero massimi di tre,
all’atto dello scioglimento dell’associazione,saranno scelti dal
Consiglio Direttivo in carica.
Articolo 31
Le spese del presente atto sono a carico
dell’associazione.
Articolo 32
Tutti i soci sono obbligati ad osservare lo
statuto, i regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Eventuali
controversie
saranno decise da un Collegio arbitrale di
tre soci designati dal Consiglio Direttivo. Le proposte del collegio arbitrale
saranno
messe in atto dal Consiglio Direttivo
previo tentativo di bonario componimento.
Articolo 33
Il
tesoriere può depositare presso una Banca di primario interesse nazionale i
fondi dell’associazione.
Articolo 34
Per quanto non previsto ci si
riporti alle disposizioni di legge in materia.