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| Torino,
23 dicembre 2003 PROPOSTA DI LEGGEMISURE URGENTI PER LACQUISIZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE DELLA C.I.O.V (COMMISSIONE ISTITUTI OSPEDALIERI VALDESI) E PER LA LORO INTEGRAZIONE NEL SISTEMA DELLE AA.SS.LL. Relazione La situazione dei presidi sanitari gestiti dalla Commissione Istituti Ospedalieri Valdesi (C.I.O.V.) ha evidenziato un pesante disavanzo, di cui è ormai emersa lassoluta e irreversibile gravità. Lambizioso programma di investimenti non garantito né dal patrimonio, né da crediti esigibili, né da un accresciuto volume di prestazioni finanziabili nellambito della convenzione con la Regione Piemonte, hanno portato negli ultimi anni ad una situazione debitoria difficilmente risanabile, se non attraverso il ricorso a capitali che la C.I.O.V non è in grado di reperire. Questa situazione mette a rischio la continuità dellattività di tre strutture sanitarie - i Presidi sanitari Valdesi di Pomaretto e Torre Pellice e lOspedale Evangelico Valdese di Torino - che fanno parte, di fatto, della rete sanitaria pubblica e che rispondono alla domanda sanitaria pubblica, allinterno del convenzionamento con la Regione, con prestazioni di significativa qualità. Di fronte al dissesto economico-finanziario delle strutture sanitarie valdesi, si apre per la Regione la strada per tre diversi interventi, fra loro in larga misura alternativi e non componibili. Il primo - descritto dalla Giunta nel suo disegno di legge - è volto al salvataggio della Tavola Valdese ed al congelamento strutturale e funzionale dei tre presidi, attraverso una modalità di gestione - quella della Società consortile per azioni - aperta al contributo di altri soggetti pubblici (al momento chiaramente indisponibili) e non appetibile per operatori sanitari privati, tuttaltro che interessati, per ovvie ragioni, dallingresso in una società a cui, per via legislativa, sarebbe imposto un controllo pubblico, allinterno dei vincoli programmatori e di bilancio stabiliti dalla Regione. Questa strada, inoltre, utilizzando in maniera surrettizia le previsioni in ordine alla sperimentazione gestionale, di cui allart. 9 bis del Decreto Legislativo 502/92 e s.m.i. (che consentono alla Regione di autorizzare le sperimentazioni miste per le strutture del servizio sanitario, ma non già di autorizzarsi come soggetto di erogazione di prestazioni sanitarie, in collaborazione con privati), renderebbe in modo del tutto incongruo una società controllata della Regione, FinPiemonte, controllante di una società a quasi totale capitale pubblico e autorizzata allesercizio dellattività sanitaria in concorrenza con le Asl e le Aso! Il secondo intervento, disciplinato dalla presente proposta di legge, è volto al salvataggio e allintegrazione funzionale di strutture che, in particolare quella torinese, rivestono una obiettiva centralità nel sistema dellofferta pubblica sanitaria e la cui attività può essere razionalizzata a potenziata attraverso la progressiva integrazione nel sistema delle Asl. La scelta dellintegrazione diretta nel sistema delle Asl dei presidi sanitari valdesi di Pomaretto e Torre Pellice e dellOspedale Evangelico Valdese di Torino, non intermediata e di fatto ostacolata da parte di una società costituita ad hoc, avrebbe il vantaggio, a fronte di un investimento pubblico regionale, di accelerare il passaggio di competenze e patrimonio sanitario alla rete delle strutture sanitarie pubbliche, con una operazione economico-finanziaria abbastanza elementare: lacquisizione delle strutture potrebbe configurarsi come una operazione di investimento e di mercato, in cui laccollo dei debiti della C.I.O.V si tradurrebbe in un investimento in immobili e attrezzature sanitarie rese immediatamente disponibili alle Asl competenti territorialmente. Solo in questo quadro possono essere immaginate soluzioni di razionalizzazione e diversificazione dei presidi di Torino, Pomaretto e Torre Pellice, nell'ambito del processo di riconversione, riqualificazione e riequilibrio economico delle attività ospedaliere, come previsto dagli indirizzi regionali. Questa logica, volta al salvataggio delle strutture sanitarie e non già della Tavola Valdese, potrebbe essere condotta con criteri di assoluto rigore economico, sia in rapporto alla definizione del prezzo dellacquisizione, sia in relazione al vincolo, per la Regione, di non procedere ad alcun accollo che non sia coperto dal valore patrimoniale delle strutture acquisite. Si tratta nella sostanza di non mettersi a trattare sul destino delle strutture, ma di mettersi, come acquirenti, a trattare sul prezzo con gli attuali proprietari, stante la volontà della C.I.O.V. di addivenire ad una procedura concordata per la definitiva soluzione dei suoi gravi problemi di natura economica e finanziaria e prendendo atto della sua dichiarata indisponibilità ad entrare, in misura significativa, nella compagine sociale della costituenda Società consortile. Il terzo intervento, che avrebbe una logica economica, ma non rispetterebbe invece l assoluta essenzialità delle prestazioni svolte dallOspedale Valdese, potrebbe invece consistere in una operazione di acquisizione e redistribuzione del personale e di valorizzazione del patrimonio ai fini della sua alienazione ad imprese sanitarie private. Su questo non esistono probabilmente margini di iniziativa e di riuscita, ma non cè dubbio che questa strada costituirebbe perlomeno una alternativa razionale dal punto di vista economico. Giova inoltre ricordare - a testimonianza della confusione che regna su questo tema - che qualunque legge oggi approvata di fatto interverrebbe a sanare un processo già iniziato, per via amministrativa, con i presidi di Pomaretto e Torre Pellice e che conduce necessariamente allintegrazione nelle Asl dei presidi valdesi e non alla loro disintegrazione funzionale, attraverso il conferimento alla Società consortile oggi proposta dalla Giunta, in aperto contrasto con scelte compiute dalla Giunta non più tardi di qualche mese fa. Lart. 1 chiarisce le finalità della presente legge. Lart. 2 illustra le modalità di intervento della Regione, i limiti del mandato conferito a FinPiemonte, e i criteri generali per la conclusione dellaccordo contrattuale di acquisizione dei presidi sanitari dalla C.I.O.V. Lart. 3 disciplina le modalità di integrazione dei presidi nella rete delle strutture pubbliche e la natura dei rapporti fra la Regione e le Asl territorialmente competenti. Lart. 4 è la norma finanziaria, definita secondo i criteri della seguente relazione tecnica. Lart. 5 dichiara lurgenza del provvedimento e la sua immediata entrata in vigore.
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| Proposta
di legge di iniziativa dei consiglieri PALMA e MELLANO Norme in materia di selezione e nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali RELAZIONE Lo "scandalo" del sistema di corruzione nell'Azienda Ospedaliera più grande del Piemonte impone al legislatore regionale il dovere di definire norme tali da garantire e, dove necessario, ripristinare il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione nella gestione delle aziende sanitarie. In questo quadro è innanzitutto necessario porre rimedio alla distorsioni di un sistema di selezione e di controllo dell'operato dei manager pubblici che mostra obiettivamente la corda e che si presta ad un uso spregiudicato e spartitorio. La presente proposta di legge stabilisce dunque di estendere al sistema di selezione dei manager pubblici il principio Generale della separazione fra compiti di indirizzo strategico e compiti di gestione, esternalizzando l'intera procedura di individuazione dei Direttori Generali delle aziende sanitarie (e in prospettiva: di tutti gli amministratori degli enti e delle aziende regionali) ad una o più società di headhunters, scelte tramite bando di gara. In questo modo, introducendo un doppio sistema di filtri- nella scelta della società di selezione e nell'individuazione dei Direttori- ed attenendosi nella sostanza a procedure di evidenza pubblica, si otterrebbe un duplice risultato: in primo luogo, si farebbe in modo che la selezione avvenisse sulla base di criteri magari discutibili, ma puramente tecnici. In secondo luogo, si attribuirebbe la responsabilità della scelta dei Direttori a selezionatori che non avrebbero alcun interesse né diretto né indiretto rispetto al loro operato. Alla Giunta, in questo caso, rimarrebbe il solo potere di revoca dei Direttori in caso di mancato conseguimento degli obiettivi aziendali. A tal fine la presente proposta di legge: · modifica (art. 1) due norme della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) per determinare un quadro di compatibilità normativa per un diverso sistema di selezione dei Direttori Generali delle ASR (che in prospettiva potrebbe essere esteso a tutti gli amministratori di enti, consorzi e aziende regionali); · modifica (art. 2) l'art.11 della Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali) introducendo meccanismi di tipo sostanzialmente concorsuale nel sistema di ricerca, selezione e nomina dei Direttori Generali delle ASR. ARTICOLATO Art. 1 (Modificazioni all'art. 2 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39). 1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge 23 marzo 1995, n. 39, sono aggiunte le parole: "La Giunta provvede alla nomina e alla designazione direttamente ovvero secondo modalità diverse stabilite con legge regionale". 2. Al comma 3 dell'art. 2 della legge 23 marzo 1995, n. 39, le parole " attribuite alla Giunta regionale o al suo Presidente" sono sostituite dalle parole "a cui, in assenza di altre disposizioni legislative relative alle modalità di ricerca e selezione, provveda direttamente la Giunta o il suo Presidente". Art. 2 (Modificazioni dell'art.11 della Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10) 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 sono sostituiti dai seguenti commi: "1.Alla nomina dei Direttori Generali delle aziende sanitarie provvede la Giunta Regionale secondo i seguenti principi: a. bando di un avviso pubblico di selezione per l'incarico di Direttore Generale nelle Aziende Sanitarie, a cui possano rispondere quanti siano in possesso dei requisiti di cui allarticolo 3 bis del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; b. pubblicazione a cura della Giunta Regionale, sul Bollettino Ufficiale dell'elenco dei soggetti che abbiano risposto al bando e che siano in possesso dei requisiti formali di cui alla lettera a); c. affidamento a una o più agenzie di headhunters scelte tramite bando di gara delle procedure di selezione professionale dei Direttori Generali nell'ambito dell'elenco di cui alla lettera b) e dei connessi adempimenti amministrativi; d. nomina dei Direttori Generali da parte della Giunta sulla base delle indicazioni delle Agenzie di selezione. 2. I criteri di selezione dei Direttori Generali delle ASO San Giovanni Battista di Torino, San Luigi di Orbassano e Maggiore della Carita' di Novara sono definiti d'intesa con il Rettore dell'Universita'. Il processo di selezione dei Direttori delle predette ASO è effettuato secondo le modalità stabilite al comma 1." 3. Le modalità di attuazione della disciplina di selezione e nomina dei Direttori Generali delle ASR sono disciplinate da un apposito provvedimento della Giunta regionale. PALMA MELLANO Torna su |
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Progetto
di legge regionale: |
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Gruppo
Radicali - Lista Emma Bonino
Via Alfieri, 19 - 10121 Torino - Tel 011. 57.57.401/402 - Fax 011.23.09.005 e-mail: radicalipiemonte@hotmail.com - mailing list: http://it.groups.yahoo.com/group/radicali-piemonte |