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3 dicembre 2003 INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE IN AULA OGGETTO: CENTRO DI TOSSICOLOGIA FORENSE DELL'OSPEDALE GRADENIGO FINANZIATO EX L. 45-99 I sottoscritti consiglieri regionali, premesso quanto di già rilevato nelle precedenti interrogazioni relative alle modalità di distribuzione dei finanziamenti assegnati ex L. 45/99 per i progetti di interesse regionale (DGR 73 - 10888 del 3-11-2003);sottolineando inoltre che, come di già sostenuto, il contributo assegnato all'Ospedale Gradenigo per listituzione di un centro di tossicologia forense si configura come una forma di partecipazione alla spesa di investimenti della suddetta struttura, e che tale partecipazione è destinata quindi ad accrescerne, in termini diretti, tanto il patrimonio quanto i proventi derivanti dall'attività sanitaria; interrogano l'assessore al Bilancio per sapere: - come possa essere giustificata questa anomala "conversione" dellautorizzazione di spesa, per cui una quota vincolata del Fondo sociale - e, sulla base di tale vincolo, trasferita con decreto del Ministro della solidarietà sociale alla Regione Piemonte e iscritta nei capitoli di spesa corrente della Direzione programmazione sanitaria- è stata nei fatti destinata al finanziamento di una spesa di investimento, non diversamente autorizzata da alcuna delibera della Regione, e certamente non finalizzata, come vorrebbe la natura vincolata del trasferimento, alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti; - se non sia vero che questa "operazione"comporta una doppia spesa da parte della Regione: in primo luogo per realizzare il laboratorio di tossicologia forense, in secondo luogo per finanziarne l'attività, visto che le "prestazioni"che erogherà saranno inevitabilmente riconosciute nel budget assegnato all'Ospedale Gradenigo; - a quanto ammonti, nelle previsioni, questa spesa aggiuntiva a carico della Regione. PALMA (1° FIRMATARIO) MELLANO Torna su |
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22 ottobre 2003 INTERPELLANZA Oggetto: sciopero dei medici dellOspedale S.Anna per il problema delle assicurazioni e situazione dellOstetricia piemontese Premesso - che, nellanno 2002, allOspedale S.Anna di Torino ci sono stati oltre 8.400 parti, la metà di quelli della provincia di Torino; - che lOspedale S.Anna è lospedale di riferimento per i casi patologici più gravi e per i parti più a rischio, che gli vengono sempre più precocemente inviati dagli altri ospedali; - che al S.Anna si effettua il 40% delle interruzioni volontarie di gravidanza della regione, garantendole in tutti quei casi che incontrano difficoltà organizzative in altri ospedali, soprattutto nei casi di interruzione terapeutica della gravidanza nel secondo trimestre; - che lOspedale S.Anna è il più grande ospedale ostetrico-ginecologico europeo ed è una realtà unica sul piano nazionale per dimensioni ed esperienza acquisita; - che presso lospedale S.Anna sono operanti sette divisioni di ostetricia, con sette equipes mediche e paramediche, oltre a personale aggiuntivo per i due blocchi di sale parto; - che nella provincia di Torino sono operanti altre tredici divisioni di ostetricia; - che nellultimo decennio, nella provincia di Torino, sono state chiuse cinque divisioni di ostetricia, senza che questo abbia creato alcun disagio alle puerpere; - che si è arrestata la tendenza alla diminuzione dei parti tra le donne piemontesi, mentre, daltro canto, aumentano i parti delle donne extracomunitarie (nel solo S.Anna rappresentano già oltre il 15% del totale); - che allospedale S.Anna, ogni anno, mediamente, una o due donne muoiono per inevitabili complicazioni della gravidanza; - che allospedale S.Anna, ogni anno, alcuni neonati muoiono ed altri soffriranno di sequele permanenti, più o meno gravi, per le inevitabili complicazioni della gravidanza; - che il complesso dei fenomeni elencati ha prodotto, fra le conseguenze, un crescente disagio psico-fisico (burn out) negli operatori del S.Anna. Si interpella lassessore regionale alla Sanità per sapere: - se sia a conoscenza che il 6 novembre 2003 vi sarà uno sciopero dei medici allASO OIRM S.Anna; - se sia a conoscenza della fuga delle ostetriche del S.Anna verso altri ospedali; - se sia a conoscenza della odissea assicurativa dellospedale S.Anna, che rischia di minare la serenità professionale dei medici impegnati in ostetricia, ed in particolare nei servizi di guardia e di sala parto; - se sia a conoscenza che alcuni medici si sono già licenziati (o abbiano anticipato il pensionamento) a seguito dello stress causato dallesposizione a denunce professionali, nonostante lesito a loro favorevole o per il timore di futuri coinvolgimenti in vicende giudiziarie; - se non ritenga che si debba definire il ruolo dellospedale S.Anna e degli altri ospedali nellambito di una strategia complessiva, che valorizzi le professionalità degli operatori e li tuteli dai rischi specifici connessi allassistenza pre e peri natale; - se non ritenga che lattuale riconoscimento economico per le prestazioni ostetriche e per il parto non sia affatto adeguato allimportanza che la regione attribuisce allevento nascita, alla salute del neonato, alla prevenzione ed allassistenza delle patologie neonatali, ed ai temi della salute della donna, e quindi imponga una sua rivalutazione; - se non ritenga che sia compito della regione promuovere e garantire una adeguata e specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile dei medici e del personale paramedico impegnato in ostetricia; - se non ritenga di dovere considerare ad alto rischio professionale le attività di ostetricia; - quali iniziative intenda prendere per garantire il lavoro dei medici al fine di fornire nel miglior modo le prestazioni professionali alle donne in gravidanza durante il parto ed eventualmente al momento dellinsorgere di complicazioni ostetriche; - quale sia il livello ottimale di parti che ogni struttura dovrebbe avere per garantire i migliori standard ostetrici e quando la regione intenda raggiungere questo obiettivo; - quali siano le direttive, che sono state date, e gli interventi che sono stati intrapresi, per ridare fiducia agli operatori dellOspedale S.Anna; - se sia vero che la Regione, per razionalizzare il sistema delle assicurazioni sanitarie, abbia affidato una consulenza ad una società; in caso affermativo, quale è stato limporto della consulenza e quali esiti essa abbia sortito in relazione alla situazione dei medici dellOspedale SantAnna di Torino; - se non ritenga utile incontrare al più presto le rappresentanze dei medici del S.Anna. Carmelo Palma Bruno Mellano Torna su |
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22 ottobre 2003 INTERPELLANZA Oggetto: sugli ingenti fondi antidroga regionali assegnati indebitamente al Presidio Sanitario Gradenigo, dove opera il Presidente della Commissione Regionale sulle Tossicodipendenze. I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che: - un mese fa, la Direzione Programmazione Sanitaria dellAssessorato Regionale alla Sanità ha assegnato i finanziamenti relativi a progetti di interesse regionale in materia di tossicodipendenze (Determinazione n. 335 del 22/09/03). Le modalità di approvazione dei suddetti progetti derogano alla disciplina prevista per i progetti cosiddetti territoriali, ed affidano unicamente al Presidente della Commissione sulle Tossicodipendenze - e non allintera commissione - la valutazione dei progetti presentati (art. 6, ultimo comma, della DGR 25-6388 del 25 giugno 2002); - i progetti erano stati approvati in precedenza dallAssessore Regionale alla Sanità (nota del 21/08/03); - i progetti dinteresse regionale finanziati sono otto, per un ammontare di finanziamento complessivo di 1.872.811 euro. Due di tali progetti assorbono 1.062.234 euro (pari al 56% del totale); si tratta del progetto per l Istituzione di un laboratorio di tossicologia forense e del progetto Helper (supporto dei medici e dipendenti SSN con dipendenze patologiche); lente esecutore di entrambi i progetti è il Presidio Sanitario Gradenigo di Torino; - listituzione di un laboratorio di tossicologia forense non rientra tra le finalità fissate dallart. 127, comma 7, del DPR 309/90 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga); - il Presidio Sanitario Gradenigo non rientra tra i soggetti che possono accedere ai finanziamenti antidroga, elencati al comma 3 del suddetto art. 127 (le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116 - le comunità, ndr - le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e loro consorzi); - lentità dei finanziamenti devoluti ai due progetti è spropositata rispetto al totale; - il Prof. Stefano Zacà (presidente Commissione Regionale sulle Tossicodipendenze) risulta essere Dirigente della Medicina Legale presso il Presidio Ospedaliero Gradenigo di Torino;Si interpella il Presidente della Regione Piemonte per sapere: - se non intenda immediatamente disporre laccertamento della regolarità della decisione autocratica del Prof. Zacà; - se in attesa degli esiti della suddetta verifica non ritenga di sospendere immediatamente lerogazione dei finanziamenti ex L. 45/99 destinati allOspedale Gradenigo; - se il comportamento del Professor Zacà non faccia emergere tanto sotto il profilo formale quanto sotto quello sostanziale un aspetto di grave irregolarità, in ragione di una mancata astensione rispetto ad una decisione che coinvolgeva un suo interesse diretto; - se per ragioni di trasparenza non intenda adottare gli atti necessari perché venga disposta la destinazione dei fondi assegnati al Presidio Sanitario Gradenigo di Torino ex L. 45/99 al finanziamento dei progetti di interesse regionale non finanziati sulla base della graduatoria di cui alla Determinazione n. 335 del 22/09/03, ovvero, in caso di loro mancanza, dei progetti cosiddetti territoriali, presentati da Asl, comunità o organizzazioni di volontariato, giudicati ammissibili dalla Commissione e non finanziati per mancanza di fondi; - se non ritenga gravemente censurabile il comportamento del Prof. Stefano Zacà e su questa base non intenda sollevarlo immediatamente dallincarico di Presidente della Commissione Regionale sulle tossicodipendenze. Carmelo Palma Bruno Mellano Torna su |
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26 giugno 2003 CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE Gruppo Consiliare Radicali Lista Emma Bonino Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio Regionale Roberto Cota Sede INTERPELLANZA URGENTE Oggetto: PROBLEMI GEOLOGICI PER LA LOCALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI ALBA - BRA A VERDUNO (CN). I sottoscritti Consiglieri Regionali, Premesso che: - recenti cronache giornalistiche hanno riportato la notizia che, durante la conferenza dei servizi convocata a Verduno il 18 giugno 2003 per analizzare il progetto del nuovo ospedale di Alba-Bra, sono "state evidenziate, a sorpresa, nuove difficoltà di ordine geologico riguardanti il terreno" del sito individuato per l'insediamento; - sin dai primi rilevamenti geologici regionali erano emersi gravi problemi di sicurezza nel sito individuato, tali da richiedere un parziale spostamento del progetto, l'acquisto di nuove aree da parte dell'ASL, l'adozione di varianti urbanistiche da parte del Comune di Verduno. Ritenuto che: - non si possa, per nessun motivo ed in nessun caso, ma tanto meno in occasione della costruzione di una struttura pubblica di grande impatto ambientale quale un ospedale, prescindere da un'attenta, accurata e serena valutazione di tutti i rischi, attuali ed eventuali, legati alla natura geo-morfologica del sito prescelto per l'insediamento; - pressioni politiche, amministrative o dell'opinione pubblica volte alla sollecita costruzione dell'ospedale, pur lecite e legittime, possano, invece, costituire un'indebita e pericolosa interferenza nella formulazione del giudizio squisitamente tecnico di compatibilità geologica di un intervento costruttivo di grande impatto come quello in oggetto. INTERPELLANO CON URGENZA Il Presidente della Giunta Regionale e gli Assessori competenti: 1. per sapere quale sia la situazione attuale della procedura autorizzativa; 2. per conoscere quale sia la valutazione tecnica conclusiva, se è già stata formalizzata, della compatibilità geologica del sito di Verduno individuato; 3. per conoscere il giudizio della Giunta Regionale sull'esigenza di fugare ogni dubbio sulla sicurezza geologica del terreno prima di una definitiva decisione in merito alla costruzione. Bruno Mellano (1° firm.) Carmelo Palma Torna su |
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11 aprile 2003 Al Presidente del Consiglio Regionale Interrogazione a risposta scritta Oggetto: violazione della normativa in materia di "comando-distacco"nel Capitolato speciale per la concessione di costruzione e gestione dell'U.S.O (Unità Spinale Unipolare) della A.S.O. C.T.O-C.R.F M.Adelaide Premesso che - l'art. 61 del Capitolato Speciale "Personale in comando funzionale"del contratto oggetto dell'interrogazione così recita: "Dai corrispettivi dovuti per l'erogazione di taluni servizi è decurtata una quota in ragione del personale che l'Azienda Ospedaliera pone a disposizione dell'Appaltatore attraverso l'istituto del comando funzionale. Il corrispettivo dei servizi posto a base d'asta è già decurtato della quota relativa al personale posto in comando funzionale. ll personale così comandato è in un ruolo ad esaurimento. Al ridursi del personale posto in comando funzionale vengono aumentati i corrispettivi dovuti all'appaltatore di una quota pari a EURO 22.400,00 (ventiduemila e quattrocento virgola zero), da corrispondersi per dipendente e per anno e, nell'ipotesi di cessazione dal servizio in corso di anno, in ragione delle frazioni di anno residue. Il personale comandato, pur posto nella struttura organizzativa dell'Appaltatore, rimarrà nellorganico dellazienda senza mutamenti contrattuali di natura normativa ed economica e con il rispetto delle mansioni stabilite nei contratti individuali e nei contratti collettivi applicabili. Al personale inserito nei servizi gestiti in forma associata saranno assicurati adeguati percorsi formativi di aggiornamento professionale."; - l'Azienda Ospedaliera ha pertanto statuito che, in aggiunta al corrispettivo dovuto per l'attività dellappaltatore, sarà "posta a disposizione"dell'appaltatore, attraverso listituto del comando o distacco, una certa quantità di manodopera, e a fronte di questo passaggio di personale, gli oneri relativi al quale continueranno ad essere sopportati dall'appaltante, il corrispettivo complessivo dovuto andrà parzialmente decurtato. Dunque l'appaltante paga l'attività dell'appaltatore in parte con beni e in parte con la messa a disposizione di personale; - questa strutturazione del "pagamento"da parte dell'appaltante viene decisa a priori, ancora prima che sia individuato l'aggiudicatario dell'asta ("Il corrispettivo dei servizi posto a base d'asta è già decurtato della quota relativa al personale posto in comando funzionale"); - non pare agli interroganti che l'interesse dellappaltante al trasferimento del proprio personale nell'Unità Spinale (circostanza che comporta una diminuzione del prezzo del costo della gestione dell'Unità Spinale) sia un interesse giuridicamente tutelabile; la S.C. (Cassazione civile sez. lav., 2 novembre 1999, n. 12224) ha escluso, infatti, che un interesse giustificato potesse configurarsi nel rapporto di collaborazione tra imprese che operano in settori affini e si accordano per aiutarsi in situazioni di emergenza, trattandosi di comportamento non sporadico e in cui è prevalente l'interesse del datore di lavoro ospitante; - risulta manifestamente evidente che il "distacco"previsto dal Capitolato speciale manca delle necessarie caratteristiche di temporaneità e non definitività, le sole che rendono questo istituto giuridicamente attivabile. Anzi, secondo l'art 61 cit. "ll personale così comandato è in un ruolo ad esaurimento", cioè fino a quando ciascun lavoratore non cessi di lavorare; in tal senso è anche previsto come per ciascun lavoratore che cessi di lavorare aumenti il corrispettivo in denaro per lappaltatore ("al ridursi del personale posto in comando funzionale vengono aumentati i corrispettivi dovuti all'appaltatore di una quota pari a EURO 22.400,00 (ventiduemila e quattrocento virgola zero), da corrispondersi per dipendente e per anno e, nell'ipotesi di cessazione dal servizio in corso di anno, in ragione delle frazioni di anno residue"). Questa previsione, non fa nemmeno riferimento alla necessaria rivalutazione del costo della manodopera nel corso degli anni; - la temporaneità costituisce condizione di legittimità del distacco stesso e va intesa non come brevità, bensì come "non definitività" (Cass. 2 maggio 1998, n. 5102; Cass. 12 novembre 1984, n. 5708); occorre dunque considerare il carattere "non definitivo" - anche se non predeterminato nella sua effettiva durata - dell'applicazione presso il terzo del lavoratore distaccato come un indice significativo della sussistenza di un distacco lecito. La "definitività" dell'applicazione del lavoratore al servizio di un terzo è incompatibile con la persistenza dell'originario rapporto di lavoro (Cass. 12 novembre 1979, n. 5868); - risulta manifestamente evidente che il distacco previsto nel capitolato rientri in una programmazione interna volta alla riduzione strutturale del personale dipendente, e quindi non abbia alcuna caratteristica di temporaneità e di non definitività, e non preveda neppure ipoteticamente la possibilità di "rientro"dei dipendenti sotto la responsabilità funzionale del datore di lavoro.Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri interrogano l'Assessore al Legale per sapere: - se le premesse siano condivisibili; - quali conseguenze deriverebbero sotto il punto di vista amministrativo dall'utilizzo illegittimo dell'istituto del comando-distacco. PALMA MELLANO Torna su |
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1 aprile 2003 Interrogazione n. 1574 dei Consiglieri Palma e Mellano inerente a "Ticket per la contraccezione di emergenza" PALMA Carmelo
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18 marzo 2003 Al Presidente del Consiglio Regionale INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTAOGGETTO: ANCORA SULLE ILLEGITTIMITA' DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNITA' SPINALE NELL'ASO CTO-CRF-MARIA ADELAIDE. SECONDA INTERROGAZIONE In relazione alla Convenzione stipulata fra Regione Piemonte/Città di Torino/ASO CTO-CRF-Maria Adelaide per la realizzazione della nuova Unità Spinale, approvata con DGR 45-8455, ad integrazione dei quesiti posti nella precedente interrogazione avente il medesimo oggetto, si interrogano il Presidente della Giunta e l'Assessore regionale alla Sanità per sapere: - se non ritengano che un'ampia giurisprudenza conforti la tesi esposta nella precedente interrogazione circa l'impossibilità di procedere nel caso in oggetto secondo le procedure previste dalla legge 109/94 (cfr: Decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 10 luglio 2002 n. 3847 " Giova, al riguardo, anteporre una sintetica ricostruzione del quadro normativo. In primo luogo, l'art. 2, comma 1, legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 415/98, sottopone alla disciplina dettata per gli appalti di lavori tanto i "contratti misti di lavori, forniture e servizi" quanto i contratti di forniture e servizi che "comprendano lavori accessori", ogni qualvolta i "lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento".Il parametro da utilizzare, quindi, nell'individuare il regime giuridico proprio degli appalti a prestazioni tipologicamente eterogenee, di cui al riscritto art. 2 della "Merloni-ter", è quello, oggettivo, agevolmente sindacabile e, pertanto, più difficilmente eludibile, della prevalenza economica - Sentenza del Consiglio di Stato n. 813 del 3 aprile 2002 - E' lo stesso bando di gara a stabilire che si tratta di un "contratto di concessione misto", con elementi riconducibili al d.lgs. n. 157 del 1995 e alla legge n. 109 del 1994 con prestazioni di servizi e di lavori. Le offerte presentante dalle due concorrenti, d'altra parte, prevedevano importi variabili dal miliardo e mezzo (Coop XXX) ai circa 2 miliardi (YYY) per lavori, e dai circa 8 miliardi (Coop XXX) ai circa 11 miliardi (YYY) per la gestione. Risulta quindi non condivisibile la tesi seguita dal primo giudice circa la impossibilità di individuare con sicurezza la normativa regolatrice a causa della citazione di entrambe le fonti suddette. Appare infatti pacifico che la fattispecie rientri nella disciplina di cui al d.lgs. n. 157 del 1995, il cui art. 3, comma 3, dispone testualmente: " 3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%", posto che le percentuali di incidenza delle due componenti della concessione sono quelle più sopra riportate.) - se, posto che molto difficilmente nel caso in oggetto si può configurare una effettiva costruzione e gestione dell'USU, tale da autorizzare il ricorso all'istituto della concessione, non essendo affidata al concessionario la gestione economica complessiva dell'opera realizzata, come possa configurarsi in qualche misura "interna" a questa concessione la fornitura di beni, servizi e lavori (ampiamente prevalente peraltro sotto il profilo contrattuale) non relativa all'Unità Spinale Unipolare; - su quali basi giuridiche ritenga ammissibile che in un'unica procedura di gara si possa insieme concludere una concessione di costruzione e gestione ex art. 19 L. 109/94, ed un appalto misto di servizi, lavori e forniture in global service relativo solo marginalmente all'opera costruita; in particolare si evidenzia- a supporto di quanto evidenziato nella precedente interrogazione- il sostanziale discrimen giuridico fra concessioni ed appalti, e quindi la non integrabilità delle relative procedure di assegnazione. Nel caso di specie invece l'appalto, che assume peraltro un rilievo contrattuale di gran lunga superiore tanto dal punto di vista normativo quanto soprattutto da quello economico, viene per così dire "sussunto" nel contratto di concessione a titolo di garanzia indiretta dell'equilibrio economico del concessionario, in questo contraddicendo i termini di applicazione dell'istituto concessorio: infatti "il diritto di gestione implica anche il trasferimento della responsabilità di gestione che investe gli aspetti tecnici, finanziari e gestionali dell'opera. Da quanto precede si deduce che in una concessione di lavori l'alea relativa alla gestione viene trasferita al concessionario che si assume il "rischio economico", nel senso che la sua remunerazione dipende strettamente dai proventi che può trarre dalla fruizione dell'opera. (Circolare Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie del 1 marzo 2002, n.3944: Procedure di affidamento delle concessioni di servizi e di lavori, punto 3). - se non ritengano che anche in questo caso vada correttamente applicata la distinzione fra concessione e appalto, a vantaggio del secondo sull'intero oggetto contrattuale e comunque sicuramente sulla parte relativa ai servizi in global service estranei all'oggetto della concessione. Il tratto distintivo delle concessioni di lavori o servizi pubblici rispetto agli appalti consiste nel conferimento di un diritto di gestione di lavori o servizi che permette al concessionario di percepire proventi dall'utente dei lavori o dei servizi stessi. L'appalto concerne prestazioni rese in favore dell'amministrazione, mentre la concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale, che interessa l'amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio. Nel caso di specie non si rilevano dunque i tratti distintivi della concessione rispetto alle prestazioni di lavori o servizi, quali individuabili sulla base dei criteri normativi: "a) la natura unilaterale del titolo concessorio di affidamento del servizio pubblico, contrapposta al carattere negoziale dell'appalto; b) il carattere surrogatorio dell'attività svolta dal concessionario di pubblico servizio, chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell'ente pubblico concedente, mentre l'appaltatore compie attività di mera rilevanza economica nell'interesse del committente pubblico ;c) l'effetto accrescitivo della concessione, che attribuisce al privato concessionario una capacità estranea alla sua originaria sfera giuridica; d) il trasferimento di potestà pubbliche (autoritative o certificative) in capo al concessionario, che opererebbe quale organo indiretto dell'amministrazione, mentre l'appaltatore eserciterebbe solo prerogative proprie di qualsiasi soggetto economico". (Decisione del Consiglio di Stato n. 2294 del 30 aprile 2002 In materia di differenza tra appalto di servizi e concessione di servizio pubblico) Torna su |
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13 marzo 2003 Al Presidente del Consiglio Regionale INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE - OGGETTO: ILLEGITTIMITA' DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNITA' SPINALE NELL'ASO CTO-CRF-MARIA ADELAIDE In relazione alla Convenzione stipulata fra Regione Piemonte/Città di Torino/ASO CTO-CRF-Maria Adelaide per la realizzazione della nuova Unità Spinale, approvata con DGR 45-8455, si interrogano il Presidente della Giunta e l'Assessore regionale alla Sanità per sapere: - su quale base la previsione relativa al costo di realizzazione dell'opera, che il piano di attività annuale dell'ASO, a febbraio 2002, stimava in 33.569.700 Euro (di cui, peraltro, all'interno dello stesso piano, si garantiva la possibilità di finanziamento con fondi regionali) sia stata ridotta a 26.550.000 (quindi, di oltre il 20%), sebbene i posti letto previsti siano nel frattempo passati da 52 ad 80; - se sia stato istituzionalmente legittimo stipulare una convenzione, con reciproca obbligazione fra le parti, senza che sia definito lo stanziamento relativo ai fondi di cui alla legge 285/2000, ed esclusivamente sulla base di una previsione positiva in ordine alla legislazione in materia; - se, per alleggerire l'esposizione finanziaria dell'Azienda e non accrescerne l'indebitamento, prima di autorizzare l'ASO all'accensione di un mutuo decennale di 10.000.000 di Euro, o di configurare un contratto di gestione e concessione dalla natura "ibrida" (di cui al seguito dell'interrogazione), non sarebbe stato più coerente e prudente inserire l'opera nella delibera di rimodulazione dell'accordo di programma in materia di Sanità, di cui al DGR 66-8308, con la variazione della destinazione di oltre 2.112.308 Euro di investimenti previsti da anni e mai realizzati per il presidio CRF, di cui peraltro il piano delle attivi tà dell'Azienda ipotizza in tempi brevissimi l'alienazione; - se le procedure di gara non siano viziate da ragioni di evidente illegittimità, dal momento che, all'inizio delle operazioni di gara, per l'ASO non era possibile fungere da stazione appaltante di un opera connessa all'evento Olimpico; su questa base si interrogano inoltre il Presidente della Giunta e l'Assessore alla Sanità per sapere in particolare se: - come previsto dal disciplinare di gara dell'ASO, l'affidamento congiunto, da una parte, della concessione e gestione dell'Unità spinale (e dei relativi parcheggi) e dall'altra di svariate prestazioni (manutenzione, impiantistica, ristorazione, pulizia, gestione, calore ) in altri immobili dell'Azienda non contrasti con il disposto dell'art. 19, comma 2 della Legge 109/94, che recita «Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva , la progettazione esecu tiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esc lusione degli immobili r icompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario»; - qualora anche in aperta contraddizione, peraltro, con il disposto del comma 2 dell'art. 19 della Legge 109/94 si volesse considerare l'affidamento del contratto di global service a titolo di prezzo per la realizzazione dell'opera (prezzo che nella previsione legislativa originaria non poteva superare il 50% del valore dell'opera, ed è comunque considerato per il concessionario una forma di integrazione eventuale e non necessaria dei proventi della gestione), come sia possibile considerare prezzo di un'opera, il cui costo complessivo non supera i 27 milioni di euro, un canone trentatrennale di oltre 8 milioni di Euro ann ui per servizi non conne ssi all'intervento di costruzione e gestione; - qualora, ancora a differenza di quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara, e come è stato invece ufficialmente affermato dai vertici dell'Azienda Ospedaliera nella seduta di audizione della IV Commissione tenutasi in data 12 marzo 2003 si volesse considerare l'appalto in questione un contratto misto di lavori e servizi, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 109/94, come sia possibile tale configurazione giuridica in considerazione del fatto che il comma 1 dell'art. 2 della legge 109/94 e s.m. recita testualmente «Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3 comma 2 si intendono per lavo ri pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento». Nella stessa logica va ancora tenuta presente, poi, la norma di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dal comma 75 dell'art. 9 della stessa indicata legge n. 415/1998, secondo cui «gli appalti che, insieme alle prestazioni di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi, siano comples sivamente di importo inf eriore al 50 per cento del totale, e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto» (cfr. Determinazione della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 13/99 del 28 dicembre 1999 Oggetto "contratti misti"); - se non ritengano quindi che, visto che l'oggetto principale dell'appalto, sia per il rilievo economico sia per il rilievo funzionale, non è costituito dalla componente di lavori, non sia del tutto illegittimo utilizzare le procedure di cui all'art 2 e 19 della legge 109/94 (che rendono peraltro l'affidamento in global service dei servizi non già meccanismo di ottimizzazione della gestione, come dovrebbe essere, ma strumento di finanziamento di una parte dell'attività aziendale); - se abbiano notizia e sappiano fornire la documentazione di un solo caso in cui da parte della pubblica amministrazione o degli altri soggetti tenuti agli obblighi della legge 109/94, sia stato utilizzato lo strumento della concessione di costruzione e gestione per la definizione di un appalto misto in cui il valore economico della componente "lavori" non fosse semplicemente inferiore al 50%, ma sostanzialmente residuale rispetto all'oggetto del contratto e al valore economico di altri tipi di fornitura; - se non ritengano peraltro che l'appalto in oggetto, non riguardando l'effettiva gestione dell'opera realizzata (non potendosi in verità ritenere gestione di un presidio ospedaliero la prevista "non gestione" delle attività sanitarie, che costituiscono anche in termini economici la finalità dell'impresa finanziata), ma limitandosi a assegnare svariati servizi di fornitura, non sia obiettivamente configurabile nei termini previsti dall'art. 19 della legge 109/94. Nel caso in oggetto ci si trova dinanzi ad una totale eliminazione del rischio d'impresa: infatti al concessionario la remunerazione del capitale di rischio no n è garantita dalla redd itività dell'opera realizzata, bensì dalla garanzia contrattuale di altri tipi di fornitura; - se non ritengano rispetto alla procedura in oggetto di acquisire immediatamente il parere dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici e, a tal fine, di richiedere all'Azienda la sospensione delle procedure di gara. In ordine alle paradossali giustificazioni portate dai vertici della Azienda nella citata audizione, secondo cui la regolarità della procedura sarebbe dimostrata dall'assenza di ricorsi, non era immaginabile un piano finanziario alternativo dell'intervento, si interrogano l'Assessore alla Sanità e il Presidente della Giunta Regionale per sapere: - se l'assenza di ricorsi non dimostri piuttosto il carattere monopolistico dell'appalto e quindi il legittimo e comprensibile interesse di diverse aziende a contrattare condizioni favorevoli di subfornitura con il futuro concessionario; - se, posto un costo della costruzione del dell'Unità spinale e dei parcheggi pertinenziali stimata in poco più di 26 milioni di euro, ed una effettiva disponibilità per l'azienda di 19/20 milioni di euro assicurata dai fondi olimpici, da un valore patrimoniale immediatamente cartolarizzabile del CRF stimato nel 2002 in 6 milioni di euro (cui conseguirà una ulteriore valorizzazione a fronte di oltre 2 milioni di euro di investimenti ex art. 20 nell'esercizio 2003) il piano finanziario più coerente dell'operazione non avrebbe dovuto comprendere semplicemente il ricorso ad un ulteriore finanziamento regionale estremamente c ontenuto (circa 5/6 milioni di euro) che avrebbe assicurato una valorizzazione patrimoniale dell'azienda stessa, senza irrigidire l'operatività dell'azienda con obblighi contrattuali che ne vincolano l'attività e la programmazione per i prossimi 33 anni. 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| Torino,
28 gennaio 2003 INTERPELLANZA Oggetto: sulla necessità ed urgenza di una legge quadro regionale per una efficace politica di controllo del PM10 (indicatore inquinamento atmosferico) nelle aree urbane piemontesi I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che: - il 27 gennaio 2003, durante una conferenza stampa organizzata dal Gruppo consiliare radicale e dall'Associazione Radicale Adelaide Aglietta, è stato diffuso un dossier ("Acqua fresca Dossier targhe alterne Quello che il duo Ortolano-Ferro non dice ai torinesi"), reperibile sul sito www.grupporadicalipiemonte.it; - dal dossier suddetto si evince in modo inequivocabile la totale inefficacia della misura delle "targhe alterne", adottata dal Comune di Torino, per ridurre il PM10 (particolato sospeso costituito dall'insieme di tutto il materiale non gassoso, generalmente solido, in sospensione nell'aria); misura non solo inutile ma anche odiosa e vessatoria, poiché penalizza i cittadini meno abbienti; - il dossier radicale riporta, tra l'altro, numerosi dati scientifici sull'argomento resi pubblici durante il "Convegno Aria Pulita", organizzato dal Comune di Torino il 25 ottobre 2002; particolare rilevanza assume la seguente affermazione conclusiva pronunciata in tale occasione dal Dott. Paolo Natale (consulente Assessorato all'Ambiente Regione Piemonte): "Alla luce di queste problematiche e dei tempi che anche in passato sono stati necessari per regolarizzare altri inquinanti, è pensabile che tempi dell'ordine di 5-10 anni saranno necessari, come minimo, per risolvere i problemi sul tappeto" ; - anche alla luce dei pareri degli esperti, è necessario ed urgente che la Regione Piemonte acquisisca un ruolo di regia e di vigilanza attiva in materia, pur nel rispetto delle competenze istituzionali dei vari enti locali coinvolti, al fine di evitare il ripetersi di "misure-tampone" tanto semplicistiche quanto inutili se non dannose; un ruolo di regia che comporti anche la prefigurazione di soluzioni credibili ad un problema, quello dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane, che esiste e che esiste non solo a Torino (vedi situazione della città di Novara e del suo hinterland). Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri interpellano il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore all'Ambiente per sapere: - quale sia la loro valutazione sull'impatto della misura delle "targhe alterne" sia rispetto ai livelli di inquinamento sia rispetto alle conseguenze sulla vita quotidiana dei cittadini; - se intendono ottimizzare i dati e le competenze a loro disposizione negli Assessorati competenti al fine di addivenire alla predisposizione di una legge quadro regionale per una reale politica di controllo e di riduzione del PM10 in tutte le aree urbane del Piemonte. Bruno Mellano Carmelo Palma Torna su |
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| INTERROGAZIONE
URGENTE A RISPOSTA SCRITTA OGGETTO: GESTIONE DELL'U.O.A SERVIZIO TECNICO PRESSO ASO C.T.O-M.ADELAIDE-C.R.F I sottoscritti consiglieri Premesso che - con deliberazione adottata in data 30-09-2002, l'Aso C.T.O- M. Adelaide-C.R.F ha prorogato fino al 10-10-2003 un incarico di consulenza per la gestione e il coordinamento dell'U.O.A Servizio Tecnico; - la spesa presunta per l'affidamento di tale incarico è di circa 96.500 euro annuali, a fronte di un impegno complessivo richiesto inferiore alle 24 ore settimanali, con una modalità sostanzialmente analoga a quella di un part time verticale (2,5 giorni lavorativi alla settimana); interrogano l'Assessore competente per sapere -se e per quale ragione nel caso in oggetto ricorra la condizione prevista dall'art. 7 comma 6 del D.Lsg. 165/01 per il conferimento di detto incarico; -se ritenga che l'impegno settimanale, in termini di tempi e modalità, garantito dal consulente incaricato sia adeguato ad assicurare la direzione dell'U.O.A di un'ASO articolata in tre distinti presidi ospedalieri; -di quanto differisca il costo annuo complessivo della consulenza in oggetto rispetto a quello che sarebbe stato sostenuto affidando il suddetto incarico dirigenziale ad un dipendente interno all'amministrazione; e interrogano altresì l'Assessore competente per conoscere ed acquisire - la serie storica (articolata per soggetti e relativi importi) dei dati relativi agli incarichi di consulenza tecnica ed amministrativa affidati dalla Direzione Generale dell'ASO C.T.O- M. Adelaide-C.R.F relativamente agli anni 2000, 2001, 2002. Torino, 6 dicembre 2002 PALMA MELLANO Torna su |
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INTERPELLANZA OGGETTO: SULLA PRESCRIZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI DI CONTRACCEZIONE DI EMERGENZA DAGLI OSPEDALI E DAI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA Premesso che alcuni medici degli Ospedali piemontesi e dei servizi di Guardia Medica si rifiutano di prescrivere la contraccezione di emergenza, più nota come "pillola del giorno dopo", esponendo le donne ad un rischio aumentato di gravidanza indesiderata, senza fornire alcuna documentazione clinica e senza riportare alcuna annotazione di tale diniego sui verbali sanitari; che tale comportamento assume un preciso significato penale, essendo medici che esercitano le funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, soprattutto nellorario di chiusura dei Consultori Familiari (dal pomeriggio al mattino seguente dei giorni feriali e nei weekend dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) e degli ambulatori dei Medici di Medicina generale, quando non vi è unalternativa per ottenere il trattamento nel periodo di maggiore efficacia, o addirittura in tempo utile; che per ottenere il farmaco registrato per questa indicazione, disponibile in fascia C al prezzo di 10 €, è necessaria la ricetta medica non specialistica: che la dose prescritta (2 compresse) non presenta controindicazioni cliniche, nemmeno in caso di una eventuale gravidanza in atto di qualsiasi epoca gestazionale, come viceversa accade per molti altri farmaci di prescrizione più comune, per prescrivere i quali non viene certo chiesto alla donna se abbia avuto un rapporto nei giorni precedenti; che non è necessario alcun esame specialistico o strumentale, oltre a quello anamnestico; che si tratta di prestazione di urgenza, come è stato confermato dal TAR del Lazio (2 luglio 2001, sentenza sul ricorso n 21554/2000): "Osserva il collegio che la qualificazione di emergenza è riferita al farmaco nel duplice significato sia di metodo anticoncezionale di carattere eccezionale rispetto alle ordinarie pratiche di prevenzione della gravidanza, sia in relazione alle situazioni particolari ed occasionali (c.d. rapporti a rischio di gravidanza) cui tende ovviare entro ristretto termine... Le caratteristiche del farmaco si traducono in specifiche regole comportamentali a carico del medico, che è tenuto a prescriverlo in presenza dei presupposti di emergenza e nei limiti idonei ad eliminare il paventato rischio di gravidanza, e dello stesso individuo che deve assumerlo solo in presenza delle circostanze e con le precauzioni indicate nel foglio illustrativo Ritiene il collegio che la nozione di emergenza che costituisce presupposto per la somministrazione del NORLEVO va considerata in senso strettamente oggettivo - e cioè come evento critico, suscettibile di introdurre la possibilità di una gravidanza non desiderata, cui si intende porre rimedio con carattere di immediatezza, indipendentemente dal grado di volontarietà o colpa dellinteressato nel determinarlo; ciò in base ad un criterio che è comune alla somministrazione di ogni presidio terapeutico, che ha luogo in base al dato obiettivo della condizione fisiologica dellindividuo prescindendo da ogni valutazione circa il concorso psichico dello stesso nel determinarne le cause; che la sua efficacia diminuisce con la distanza dal rapporto sessuale, come è peraltro riportato anche nelle note informative approvate dal ministero: la prima compressa va assunta al più presto possibile, preferibilmente entro 12 ore dopo il rapporto sessuale non protetto, e non oltre 72 ore dopo il rapporto; che l'assunzione più precoce possibile è raccomandata dall'OMS: più presto il trattamento comincia, più è efficace e che per ogni 12 ore di ritardo il rischio di fallimento aumenta del 50% (Task Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation, 1998; Piaggio, 1999); che altri studi clinici hanno evidenziato come lefficacia diminuisca con il tempo; dal 95% delle prime 24 ore, all85% tra 25 e 48 ore, per ridursi al 58 % tra 49 e 72 ore, mentre una recente overview dellOMS (Department of reproductive health and research, E. Ezcurra 2001) ha evidenziato come il rischio di gravidanza triplichi tra le prime e le seconde 12 ore: - < 12 0,5% (94%) - 13-24 1,5% (81%) - 25-36 1,8% (77%) - 37-48 2,6% (67%) - 49-60 3,1% (61%) - 61-72 4,1% (49%) - niente 8,0% ( 0%) che non è invocabile l'obiezione di coscienza perché, come ha osservato il TAR del Lazio, la contraccezione di emergenza "non contrasta con la legge n. 194/1978, poiché il farmaco autorizzato agisce con effetti contraccettivi in un momento anteriore allinnesto dellovulo fecondato nellutero materno; che non si può parlare di obiezione di coscienza poiché la legge 194/78 prevede che Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione, cioè solo in relazione alle procedure per laborto volontario contemplate dagli articoli 5 e 7, in presenza di una gravidanza accertata e documentata di cui si procede allinterruzione, per cui nel caso della contraccezione di emergenza il medico dovrebbe certificare l'esistenza di una gravidanza non ancora iniziata in una donna, che riferisce di avere avuto un rapporto; che non può essere considerato un farmaco abortivo, non solo legalmente, ma anche scientificamente e nella logica sanitaria, poiché il periodo fecondo è costituito dai 5-6 giorni che precedono l'ovulazione e dalle 24 ore che la seguono ed agisce ritardando l'ovulazione, per cui se la fecondazione dovesse essere già avvenuta non è più efficace, contribuendo ad aumentare la quota dei fallimenti; che proprio per evitare di somministrare un farmaco a fecondazione avvenuta, che dovrebbe essere più importante la tempestività per evitare che questa avvenga nel frattempo, anche se sarebbe ormai inutile; che compito della sanità è quello di prevenire il ricorso all'aborto, anche riducendo il rischio di gravidanze indesiderate, soprattutto quando questo sia il desiderio della donna; che tale situazione dovrebbe essere nota all'assessore, in quanto già rappresentata in una lettera del 28 maggio 2002 inviata all'assessore da un medico dell'Ospedale S. Anna, che si allega; che a riguardo la Procura della Repubblica aveva avviato un'indagine conoscitiva nei confronti dei medici del S.Anna, dalla quale non era emerso che i medici non prescrivessero la contraccezione di emergenza, ma che aveva indotto la Direzione Sanitaria a ricordare la non possibilità di rifiutare la prestazione;si interpella l'Assessore alla Sanità per sapere se è a conoscenza dei fatti; se non ritiene, nel rispetto della distinzione tra le proprie opinioni religiose ed il ruolo di responsabile della sanità pubblica, di dovere segnalare ai medici i rischi penali che corrono rifiutando la prescrizione della contraccezione post-coitale; se non ritiene di doverlo fare nei confronti dei Direttori sanitari della Aziende sanitarie per i rischi che comporta l'omessa vigilanza di un pubblica ufficiale; se non ritiene preferibile, sotto il profilo della sanità pubblica ed in applicazione delle legge 194, che le donne possano ricorrere alla contraccezione post-coitale tempestivamente, al fine di sfruttare al massimo il suo potenziale contraccettivo pre-ovulatorio ed evitare il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza; se non ritiene di condividere le osservazioni del TAR del Lazio sulle caratteristiche di urgenza dell'intervento come metodo "eccezionale" rispetto alle ordinarie pratiche cotraccettive; se non ritiene che si tratti di un intervento di semplice esecuzione (anamnesi e prescrizione), che, essendo obbligatoria la ricetta, deve essere svolto dal medico interpellato con caratteristiche di urgenza; se non ritiene che, persistendo queste difficoltà di prescrizione e volendo limitare il numero di prestazioni nei servizi aperti 24 ore, sia necessario organizzare con sollecitudine una campagna di informazione presso la popolazione affinché, affinché tutte le persone, che non si affidano a sistemi contraccettivi sicuri, si procurino una confezione della "pillola del giorno dopo" per utilizzarla in caso di bisogno nel periodo di maggiore efficacia; se non ritiene che la soluzione ottimale sia quella di rimuovere l'obbligo della ricettazione (come è accaduto in molti paesi tra cui la Francia, l'Inghilterra, il Belgio, la Norvegia e il Portogallo) proprio per evitare che i medici siano chiamati, spesso controvoglia, ad essere dei meri prescrittori di un farmaco innocuo, i cui presupposti anamnestici non sono verificabili, e la cui efficacia dipende dalla tempestività della somministrazione. Torino, 5 dicembre 2002 PALMA MELLANO Torna su |
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| INTERPELLANZA Oggetto: sulla spesa annuale per l'assistenza sanitaria ai detenuti nelle carceri piemontesi, nettamente più esigua della media nazionale, già irrisoria; sullo stato di non-attuazione della riforma della medicina penitenziaria. I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che: - il "Sole 24 Ore" del 7/10/02 ospita un ampio servizio sulla situazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini detenuti; - dalla lettura di tale servizio si evince quanto segue: il passaggio dell'assistenza sanitaria nelle carceri dall'amministrazione penitenziaria alle ASL, previsto dal D.Lgs. 230/99, è rimasto lettera morta; la spesa sanitaria per ogni detenuto (media nazionale) è passata dai 1.587,35 euro del 1999 ai 1.406.70 euro del 2002 (- 11,4%). In particolare, si è registrata una diminuzione di spesa in tutte le componenti la spesa sanitaria totale: farmaci (- 12,9%); apparecchiature (- 10,8%); infermieri (-0,2%); guardie mediche (- 8,5%); specialisti (- 35,5%); - dalla tabella allegata al suddetto servizio si evince, altresì, che la Regione Piemonte (e Valle d'Aosta) è la regione che, assieme a Lombardia e Puglia, detiene il triste primato della minor spesa sanitaria per detenuto: 1273,76 euro (-21,1% rispetto ai 1.614,48 euro del 1999). In particolare, tutte le componenti della spesa sanitaria sono peggiori della media nazionale, già pessima: farmaci (- 20,3%); apparecchiature (-17,3%); infermieri (-11,2%); guardie mediche (-18,1%); specialisti (-42,1%); - tali dati trovano puntuale riscontro nelle circostanziate denunce dei detenuti, raccolte dai sottoscritti nelle 53 visite ispettive da loro finora compiute nelle 14 carceri piemontesi, e nelle decine di lettere inviate dai detenuti al Gruppo consiliare radicale; - il 27 luglio 2000 i sottoscritti (e i consiglieri Suino, Riggio, Ronzani e Placido) presentarono una mozione (n. 72/00) all'oggetto "Sull'assistenza sanitaria ai cittadini detenuti nelle carceri piemontesi ", mozione che attende ancora, a oltre due anni di distanza, di essere discussa in Consiglio Regionale; - l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 230/99 prevede la sperimentazione della riforma della medicina penitenziaria in tre regioni, poi diventate sei, fra cui non è compresa la Regione Piemonte; l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 230/99 prevede, però: "A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti " (vedi anche circolari attuative N. A7013820/Ministero Sanità del 28/12/99 e N.3510/5960/Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del 29/12/99, citate ampiamente nella mozione di cui sopra). I sottoscritti
consiglieri interpellano gli Assessori regionali alla Sanità
e alle Politiche Sociali per sapere: Carmelo
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18 giugno 2002 INTERPELLANZA URGENTE n. 1620 - Oggetto: smantellamento servizio di assistenza domiciliare Ospedale Amedeo di Savoia Premesso che Attualmente il servizio di assistenza domiciliare dellOspedale Amedeo di Savoia ha in carico 15 cittadini e cittadine la cui patologia non necessita di ospedalizzazione ma un servizio di assistenza solo ed esclusivamente di tipo domiciliare Appreso in data odierna che il Direttore Generale Dott. De Intinis ha impartito disposizioni tese a trasferire 4 unità del personale infermieristico domiciliare presso reparti ospedalieri al fine di garantire la sostituzione del personale in ferie Considerato che il servizio domiciliare dellAmedeo di Savoia conta attualmente un organico composto da sette unità. Attualmente una è in maternità, una in allattamento e una con rapporto di lavoro part-time dal I luglio p.v. e come appare evidente tale servizio potrà essere garantito solo ed esclusivamente dal I luglio 2002 con una unità a tempo parziale Interpellano il Presidente della Giunta 1. per sapere se i fatti denunciati dalla presente interpellanza corrispondono alla realtà; 2. se non ritengano tale scelta gravemente lesiva dei diritti di assistenza e cura dei pazienti 3. se non ritengono tale scelta operativa del Direttore Generale in aperta contraddizione o meglio quale clamorosa smentita delle scelte operate dal Consiglio regionale in sede di. discussione del bilancio 2002 è fatte proprie dalla giunta, tese a mantenere in capo alle Asl e agli Aso i Livelli Essenziali di Assistenza per tutto il secondo semestre del 2002. Torna su |
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27 maggio 2002 INTERROGAZIONE Nš 1574 - OGGETTO: TICKET PER LA CONTRACCEZIONE DI EMERGENZA I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che la Regione Piemonte avrebbe diffuso alle Asl una disposizione / interpretazione secondo la quale gli interventi di pronto soccorso finalizzati alla contraccezione di emergenza (prescrizione della c.d. pillola del giorno dopo) sono da sottoporsi a ticket; questa disposizione contraddice la logica generale del provvedimento sui ticket per il pronto soccorso, che dovrebbero essere relativi unicamente ad interventi diagnostici e terapeutici differibili, senza alcun rischio di conseguenze negative per la salute dei pazienti; nelle ore notturne e nei giorni festivi le sole strutture di pronto soccorso possono provvedere alla tempestiva prescrizione della c.d pillola del giorno dopo, e la tempestività della prescrizione/somministrazione costituisce condizione determinante della sua efficacia; le note informative che accompagnano il suddetto farmaco consigliano di assumerlo entro le 12 ore dal rapporto, e lQms ha osservato che il rischio di gravidanza triplica fra le 12 e le 24 ore; interrogano lAssessore alla Sanità per sapere: - su quale base un intervento di contraccezione demergenza a fronte di una possibile gravidanza indesiderata sia da considerarsi differibile; - se imporre un ticket di 30 Euro su un intervento di contraccezione demergenza rientri in una coerente strategia di contenimento delle gravidanze indesiderate o non rischi di conseguire risultati opposti; - se non ritenga opportuno sospendere la disposizione impartita alle Asr o comunque limitarne lapplicazione alle ore diurne dei giorni feriali. - Carme Palma Bruno Mellano Torna su |
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| INTERROGAZIONE
A RISPOSTA SCRITTA Oggetto: sullo stato di attuazione della Legge 8 febbraio 2001, n. 12 (Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici nella terapia del dolore) I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che: - il 19/02/01 è entrata in vigore la legge n. 12/01, contenente le norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici nella terapia del dolore; tale legge intende sanare il grave ritardo esistente nel nostro Paese in materia, che pone l'Italia al 108° posto nella graduatoria degli Stati rispetto all'attuazione delle cure anti-dolore; - il Governo centrale ha messo a disposizione delle Regioni 206,58 milioni di euro, in due tranche, per l'attuazione della legge in oggetto; - a quindici mesi dall'emanazione della legge suddetta, si riscontra una sua sostanziale inapplicazione, che si traduce in ulteriori ed ingiustificate sofferenze per molte delle 300.000 persone che ogni anno, in Italia, necessitano di terapie per combattere il dolore cronico; Interrogano l'Assessore regionale alla Sanità per sapere: - se le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte hanno provveduto alla distribuzione dei ricettari semplificati per la prescrizione degli oppioidi "ai medici ed ai veterinari operanti nel territorio di competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi", ai sensi dell'art. 2 del Decreto 24 maggio 2001 (Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12), entrato in vigore l'11 giugno 2001; - quale è l'entità del finanziamento messo a disposizione della Regione Piemonte dal Governo centrale per l'attuazione della legge in oggetto; - quale è lo stato di realizzazione dei 16 hospice strutture residenziali che dovrebbero costituire uno dei pilastri della rete delle cure palliative, insieme con l'assistenza domiciliare e ambulatoriale - per un totale di 193 posti letto, che la Regione Piemonte si è impegnata a realizzare; - se la Regione Piemonte intenda promuovere corsi di formazione ad hoc per medici, veterinari ed infermieri, come sta facendo, per esempio, la Regione Lombardia, nella consapevolezza che solo la formazione professionale può avere ragione degli attriti, delle diffidenze, delle resistenze burocratiche e corporative che hanno finora impedito l'attuazione concreta della legge in oggetto. Torino, 7 maggio 2002 BRUNO MELLANO CARMELO PALMA Torna su |
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22 Aprile 2002 INTERROGAZIONE URGENTE Nš 1495 - Oggetto: aborto farmacologico Considerato che o un anno fa un gruppo di medici operanti allOspedale SantAnna di Torino aveva chiesto che per linterruzione volontaria della gravidanza venissero messe in atto tecniche meno invasive e cruente e che venisse autorizzata la libertà di somministrare farmaci al posto del tradizionale intervento chirurgico con tutti i costi, umani ancor prima che economici, clic questo comporta. o il farmaco in questione, lRU486 già diffuso nel resto dEuropa, eviterebbe alle donne, clic già hanno compiuto la drammatica scelta di interrompere la gravidanza, di essere sottoposte ad un ulteriore momento traumatico della loro vita conseguente alla scelta che per tante ragioni hanno dovuto prendere, ovvero quella dellintervento chirurgico; o il SantAnna, al quale ogni anno si rivolgono più di 3700 donne per linterruzione volontaria della gravidanza, sarebbe il primo Ospedale in Italia ad offrire allutenza unalternativa che andrebbe nella direzione della migliore applicazione della legge 194 riducendone leffetto traumatico e abbassandone altresì i costi; Preso atto che o il Comitato etico regionale a cui la Giunta ha chiesto di esprimere un parere, con continui rinvii non ha ancora elaborato una posizione precisa rimettendo ancora una volta in discussione il progetto; o lorganismo che deve decidere sulla pillola dellaborto è composto paradossalmente di soli uomini e escludendo così lapporto di quante possono esprimere per sensibilità ed appartenenza di genere un punto di vista fondamentale su di una questione che vede proprio la donna come soggetto maggiormente coinvolto Tutto ciò premesso Interroga il Presidente della Giunta e lAssessore competente Per conoscere: 1. con quali modalità e in che tempi la Giunta ritenga di nominare donne medici, avvocati e funzionari che assieme allattuale comitato etico regionale possano elaborare il parere richiesto sulla sperimentazione dellaborto famacologico; 2. quale sia stato fino ad oggi loperato del comitato etico regionale e quali atti siano stati prodotti sulla materia; 3. se non si ritiene opportuno fissare un termine ultimo entro il quale il comitato elabori un parere definitivo sul progetto presentato da riconosciuti esperti che operano in questa specialità la cui approvazione consentirebbe alle pazienti di interrompere una gravidanza non desiderata attraverso una semplice somministrazione di farmaci sempre nel rispetto della legge nazionale vigente. Torna su |
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INTERROGAZIONE
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A RISPOSTA SCRITTA Oggetto: sul nuovo schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere. I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che: - il 15 marzo 2002 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 11 febbraio 2002 (Schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere), che innova il precedente decreto interministeriale 20 ottobre 1994 concernente lo schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere; - una delle motivazioni (riportata nella premessa del decreto in oggetto) che hanno indotto il governo all'innovazione suddetta è quella di "consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati". Interrogano l'Assessore Regionale alla Sanità per sapere: - se abbia provveduto a rendere edotte le Aziende Sanitarie Regionali (ASR) sui contenuti del decreto di cui in premessa, al fine di permettere alle stesse di adeguare le proprie scritture contabili; -se ed in che modo ritenga che il nuovo schema contabile possa contribuire a razionalizzare il modello di gestione delle Asr sotto il profilo del controllo della spesa; - se vi siano state da parte delle ASR valutazioni, osservazioni, critiche al nuovo schema di bilancio; - quale valutazione sul decreto in oggetto abbia espresso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Torino, 28 marzo 2002 BRUNO MELLANO CARMELO PALMA Torna su |
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A RISPOSTA SCRITTA OGGETTO: PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE NELL'ASL 13 (BORGOMANERO) I sottoscritti consiglieri, premesso che: - nell'ambito del servizio Adi dell'Asl 13 non sono garantite in modo continuativo le prestazioni fisioterapiche a pazienti con malattie croniche degenerative ( sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, etc) e con forme di tetraplegie post-traumatiche, metaboliche e/o di altra eziopatogenesi. - le prestazioni fisioterapiche sembrano essere riservate di preferenza ad altri pazienti, non affetti da patologie croniche o a prognosi infausta e comunque non bisognosi di prestazioni continuative; - la situazione descritta costringe numerosi pazienti a rivolgersi a strutture private, con pesanti oneri e aggravi economici, per usufruire di prestazioni essenziali non solo per migliorare, quando è possibile, lo stato funzionale, ma anche per accrescere la qualità della vita e rallentare l'evoluzione della malattia; interrogano l'Assessore alla Sanità per sapere, con riferimento al territorio dell'Asl 13: - quanti casi di pazienti in carico nell'anno 2001 con malattie croniche degenerative o tetraplegie post-traumatiche e metaboliche abbiano ricevuto prestazioni fisioterapiche superiori alle 10 sedute; - quanti pazienti affetti dalle suddette patologie siano stati complessivamente trattati nell'anno 2001; - quanti pazienti abbiano ricevuto complessivamente trattamenti fisioterapici domiciliari nell'anno 2001; - perché, se quanto esposto in premessa corrisponde al vero, l'Asl abbia scelto di privilegiare i pazienti bisognosi di cure non continuative. - se, accanto a quello non fornito dall'Asl 13, esistano servizi alternativi in convenzione cui i pazienti affetti dalle malattie sopra descritte possano rivolgersi, ovvero, in caso di risposta negativa, per quale ragione l'Asl non ritenga di dovere assicurare né direttamente né indirettamente prestazioni fisioterapiche continuative ad una tipologia di pazienti che dovrebbe necessariamente usufruirne; - se questa situazione dipenda da una scelta gestionale della direzione aziendale ovvero da una decisione organizzativa del responsabile del servizio territoriale; - se la situazione descritta corrisponda alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione sanitaria. Torino, 5 marzo 2002 BRUNO MELLANO CARMELO PALMA Torna su |
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URGENTE Oggetto: sulla necessità ed urgenza di un nuovo sistema di nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali, a partire da quello delle Molinette. I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che: il sistema di corruzione gravitante attorno all'ex Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Le Molinette" di Torino (c.d. "caso Odasso") impone ai rappresentanti alla Regione Piemonte (e, in particolare, a chi "governa" la sanità piemontese) una profonda riflessione sull'attuale sistema di selezione dei manager delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR); partendo dalla diagnosi di tali "patologie", il Gruppo Consiliare radicale ha presentato una proposta di legge (n. 381/02, "Norme in materia di selezione e nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali") che prevede l'affidamento della nomina dei Direttori Generali delle ASR a una o più società di selezione (scelte tramite bando di gara), secondo meccanismi tecnico-concorsuali; interrogano il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore Regionale alla Sanità per sapere: la loro valutazione sull'opportunità di riformare radicalmente il sistema di nomina dei manager della sanità piemontese nel senso indicato dalla proposta di legge citata in premessa, a partire dalla nomina del prossimo direttore generale delle Molinette. Torino, 6 febbraio 2002 Carmelo Palma Bruno Mellano Torna su |
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CON RISPOSTA SCRITTA OGGETTO: GESTIONE IMPROPRIA DEL PLUS ORARIO E IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE PRESSO EX USSL 48 DI COSSATO Il sottoscritto consigliere regionale, premesso che: in data 3 marzo 1994, le Organizzazioni sindacali della ex USSL 48 di Cossato (accorpata dal 1° gennaio 1995 a quella di Biella per formare lattuale A.S.L. 12 di Biella) chiesero, con lettera indirizzata allAssessore regionale alla Sanità del Piemonte, lintervento del Servizio ispettivo, in quanto era emersa una gestione impropria dellistituto del plus orario, consistente nel fatto che le ore erano rese fittiziamente, mediante compensazione del congedo ordinario, al di fuori di uneffettiva prestazione di attività in plus orario; il Servizio ispettivo concluse i propri lavori con verbale del 16 settembre 1994 censurando la condotta dei vertici della ex USSL 48 di Cossato e richiamandola a [ ] provvedere da un lato al riesame di tutte le situazioni di sovrapposizione tra congedo ordinario e servizio effettivo determinando in modo univoco lesatta natura della prestazione resa e dallaltro a porre in essere le misure necessarie a ricondurre a regolarità la gestione dellistituto". "Dellesito delle verifiche e dei provvedimenti adottati" si legge ancora nel verbale in questione "dovrà essere prodotta dettagliata comunicazione al competente Assessorato Regionale alla Assistenza Sanitaria - Settore Personale Sanitario, cui la presente relazione verrà trasmessa per le conseguenti valutazioni; per aver denunciato questa vicenda, un dipendente della USSL, il Dr. Diego Siragusa, è stato sottoposto a provvedimento disciplinare e quindi licenziato. A seguito di ricorso, il TAR del Piemonte, con sentenza del 26/02/1996, ha reintegrato in servizio il dr. Siragusa; nellagosto del 1992, il coordinatore amministrativo dellex USSL 48 di Cossato, dr. Mario Vannini, inviò alla Procura della Repubblica di Biella una denuncia contro il dipendente dr. Diego Siragusa, facendolo incriminare dun reato particolarmente infamante -truffa aggravata ai danni dello stato- anche in considerazione del ruolo pubblico dallo stesso ricoperto (consigliere comunale a Biella), da cui il dottor Siragusa è stato in seguito assolto con formula piena; risulta all'interrogante la CGIL chiese copia del verbale al Servizio ispettivo regionale e che lo ottenne mutilato di diverse pagine e parti. Fu possibile ottenere il testo integrale del verbale, che sembrava confermare la fondatezza della denuncia, solo attraverso il diretto interessamento dellAssessore regionale alla Sanità dr. DAmbrosio che inviò al dr. Siragusa le parti mancanti con lettera datata 5 dicembre 1995, prot. 4820/47/760; in data 22/2/1995 fu inviata dallASL 12 di Biella allallora Assessore Guido Bonino una lettera, priva di sigla identificativa, con la quale si scagionavano due dirigenti coinvolti nelle irregolarità. La lettera risulterebbe scritta presso lUfficio Personale dellex USSL di Cossato, firmata dal Direttore Generale dellepoca, dr. Mirano, il quale, però, nega di esserne lautore; risulta allinterrogante inoltre che: le disposizioni del Servizio Ispettivo regionale, contenute nel verbale del 16 settembre 1994, che imponevano il controllo su tutti i dipendenti al fine di portare alla regolarità listituto contrattuale e procedere al recupero di emolumenti indebitamente erogati, non sono state attuate; lunico controllo si è limitato a due dipendenti sindaci di comune, che hanno restituito circa 23 milioni di lire illegittimamente percepiti; la lettera datata Cossato 22 febbraio 1995, prot. N. 4489, risulta ufficialmente anonima; nessuno se ne assume la paternità né i vertici dellASL 12 hanno mostrato interesse ad identificarne lautore; finora è stato impossibile per soggetti quali il Sindacato Snatoss ed il dr. Siragusa, certamente portatori al riguardo di interessi legittimi, acquisire la documentazione necessaria, cioè le cartoline di presenza ed i tabulati riguardanti il personale della USSL di Cossato nel periodo 1990-1994 in una lettera del 5 dicembre 1995, prot. N. 37832, a firma dei dirigenti dr. Clerici e dr. Vicuna ed indirizzata allAssessorato alla Sanità, si afferma che il controllo è stato fatto sullintero contingente di personale della ex USSL 48, ma non vi sono documenti che lo provano e la ASL 12 si è rifiutata, ammesso che esistano, di mostrarli. Anche uninchiesta svolta da due sindacalisti presso gli addetti degli uffici personale ed incentivi ha prodotto esito negativo in tal senso; considerato che, a quanto l'interrogante riesce a comprendere, la sintesi di questa vicenda potrebbe essere così formulata: a) chi ha denunciato l'uso irregolare di un istituto contrattuale è stato prima sottoposto ad azione disciplinare, poi licenziato e quindi anche denunciato penalmente, ed ha dovuto sistematicamente attendere dalle pronunce giudiziarie il riconoscimento delle proprie ragioni; b) chi avrebbe compiuto le presunte irregolarità o impedito direttamente o indirettamente l'accertamento delle suddette non è stato oggetto di alcun procedimento; c) l'Assessorato alla sanità non ha ancora compiuto, a distanza di 6 anni, alcuna indagine e verifica sulla denuncia delle suddette irregolarità, limitandosi a prendere atto dei 'chiarimenti' dell'Azienda Sanitariainterroga lAssessore alla Sanità per sapere: 1. se lAssessore non reputi necessario un intervento ispettivo diretto sullintera vicenda; 2. se sia legittimo per i dirigenti dellASL 12 rifiutarsi di identificare lautore della lettera priva di sigle identificative descritta in premessa e impedire anche ai portatori di interessi legittimi l'accesso alla documentazione-base di questa vicenda; 3. se al consigliere interrogante sia dato di acquisire le cartoline di presenza ed i tabulati riguardanti il personale della USSL di Cossato nel periodo 1990-1994; 4. se non ritenga censurabile la condotta dei responsabili aziendali, causativa di danni allAsl 12 ed al comune di biella che ha dovuto pagare lire 8 milioni di spese legali per tutelare il consigliere comunale Diego Siragusa ingiustamente sottoposto a giudizio. Torino 20 dicembre 2001 Torna su |
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A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE Oggetto: sulla situazione dei cittadini detenuti nelle carceri piemontesi affetti dal virus HIV anche alla luce del decreto del Ministero della Sanità firmato il 7 maggio 2001ed entrato in vigore il 19 ottobre 2001 I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che: - il 19 ottobre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 7 maggio 2001 del Ministero della Sanità "Definizione dei casi di AIDS conclamato o di grave deficienza immunitaria per i fini di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 231. Modifica dell'art. 2 del decreto interministeriale 21 ottobre 1999"; - dalla lettura del provvedimento risulta che: è stato firmato dagli ex-ministri della Sanità (Umberto Veronesi) e della Giustizia (Piero Fassino) il 7 maggio 2001; è stato registrato alla Corte dei Conti solamente il 6 settembre 2001; è entrato in vigore cinque mesi dopo essere stato licenziato dal governo; - il decreto suddetto modifica i parametri sanitari che consentono la scarcerazione dei detenuti in AIDS conclamato; il numero di linfociti TCD4+ non deve essere più pari o inferiore a 100/mmc bensì a 200/mmc. Interrogano l'Assessore regionale alla Sanità per sapere: - la percentuale di detenuti nelle carceri piemontesi che si sottopone volontariamente al test della sieropositività (dato complessivo e dati scorporati dei vari istituti penitenziari della Regione); - il numero dei cittadini sieropositivi detenuti nelle carceri piemontesi (dato complessivo e dati scorporati dei vari istituti penitenziari della Regione); - il numero dei cittadini in AIDS conclamato detenuti nelle carceri piemontesi (dato complessivo e dati scorporati dei vari istituti penitenziari della Regione); - se vi sono cittadini detenuti in AIDS conclamato che, a seguito dell'emanazione, seppur tardiva, del decreto in oggetto, sono stati scarcerati o, comunque, rientrano nelle condizioni di legge necessarie e sufficienti pr richiedere la scarcerazione (dato complessivo e dati scorporati dei vari istituti penitenziari della Regione). Torino, 10 dicembre 2001 Carmelo PALMA Bruno MELLANO Torna su |
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URGENTE CON RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE OGGETTO: PROGETTI DI INSERIMENTO
LAVORATIVO PER TOSSICODIPENDENTI IN TRATTAMENTO Premesso che: - la Regione Piemonte si accinge ad emanare i bandi relativi al finanziamento dei progetti di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza mediante il Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui alla Legge 18 febbraio 1999, n. 45; - una parte dei progetti e dei finanziamenti sarà relativo ad interventi finalizzati a incrementare l'occupabilità o a favorire il collocamento lavorativo di cittadini ex tossicodipendenti o tossicodipendenti in trattamento; - la 'collocabilità' dei soggetti coinvolti nei suddetti progetti - come di chiunque si trovi in condizioni di svantaggio sociooccupazionale in dipendenza di patologie psico-fisiche- non dipende unicamente dalle loro caratteristiche o abilità professionali ma anche dall'insieme di contributi, agevolazioni e incentivi che la normativa nazionale e regionale mette a disposizione delle aziende disponibili all'assunzione; - la legislazione regionale non prevede alcuna agevolazione per le aziende disponibili ad assumere tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, a meno che essi non ricadano, contestualmente, nelle fattispecie di cui agli art. 13, 14 e 15 della legge regionale 28/93; - più in generale: il successo di questi progetti o di queste 'politiche' dipende dalla disponibilità delle aziende a concorrere a progetti di reinserimento socio-lavorativo e dal livello di iniziativa che il sistema pubblico del collocamento è in grado di dispiegare rispetto a questo particolare segmento di svantaggio socio-occupazionale; si interroga l'assessore competente per sapere: - se non sia opportuno ipotizzare una "campagna" di informazione/sensibilizzazione, rivolta alle aziende per sollecitare il loro interesse nei confronti di stage/borse lavoro/progetti di inserimento lavorativo di soggetti tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti; - in che misura intenda promuovere il coinvolgimento dei centri per l'impiego nelle strategie di inserimento lavorativo di tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, anche a partire dal bando regionale di prossima emanazione per il finanziamento dei progetti ex lege 45/99 - se non ritenga opportuno che la legislazione regionale relativa all' avviamento al lavoro di soggetti in difficoltà occupazionale estenda la previsione di incentivi economici anche alle aziende che assumano tossicodipendenti in trattamento o ex tossicodipendenti. PALMA MELLANO Torna su |
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A RISPOSTA IN COMMISSIONE Oggetto: sullinadeguatezza quantitativa e qualitativa dei finanziamenti del Fondo Sanitario Nazionale (Fsn)ai progetti regionali di ricerca sanitaria. I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che: - l'art. 12-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, smi, coordinato con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, al comma 11 così recita: "Le Regioni formulano proposte per la predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono assumere la responsabilità della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati nellambito del Servizio sanitario regionale"; - il giornale "Il Sole-24 Ore", nelledizione di lunedì 4 giugno, segnala che il ministero della Sanità ha finanziato complessivamente 215 progetti di ricerca su 509 proposti, per un ammontare complessivo di 117 miliardi; i fondi a disposizione erano il doppio, corrispondendo all1% del Fsn. Inoltre, se si analizza la ripartizione qualitativa, la parte del leone lha fatta la "ricerca biomedica" (93 miliardi per 179 progetti) mentre alla "ricerca sanitaria" sono stati assegnati solo 24 miliardi per 35 progetti; - in particolare, una tabella pubblicata dal "Sole 24-Ore" evidenzia che la Regione Piemonte ha ottenuto 0 (zero) finanziamenti per la "ricerca sanitaria" e 1205 milioni per la "ricerca biomedica"; il Piemonte è tredicesimo nella graduatoria delle Regioni in base allentità dei finanziamenti ricevuti ed assieme alla Sardegna, al Friuli e alla Provincia Autonoma di Trento condivide la "maglia nera" rispetto, appunto, ai finanziamenti per la ricerca sanitaria; la Regione Lombardia ha ottenuto per la ricerca sanitaria e biomedica rispettivamente 390 e 2.025 milioni; la Regione Liguria rispettivamente 386 e 1.546 milioni. - la ricerca sanitaria, relativa agli aspetti operativi dellassistenza sanitaria, dovrebbe essere incentivata al massimo dalle Regioni, per addivenire ad unottimizzazione delle strutture delle Aziende Sanitarie Regionali, per raggiungere quegli standards di efficienza ed efficacia tali da garantire sia il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini-utenti sia un contenimento della spesa di settore. Interrogano il Presidente della Giunta Regionale e lAssessore Regionale alla Sanità per conoscere: - i motivi dellinadeguatezza quantitativa e qualitativa dei finanziamenti ai progetti regionali di ricerca; - quali iniziative la Giunta intenda prendere per incentivare la ricerca sanitaria e, quindi, per far seguire ai continui proclami sulla necessità ed urgenza di interventi strutturali nelle Aziende Sanitarie Regionali, finalmente, i fatti. Torino, 5 giugno 2001 Carmelo PALMA Bruno MELLANO Torna su |
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INTERROGAZIONE
URGENTE A RISPOSTA SCRITTA IN COMMISSIONE |
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URGENTE Nš 582 OGGETTO: DISSERVIZI VERIFICATISI PRESSO IL REPARTO DI MEDICINA GENERALE F DELLAZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI BATTISTA (OSPEDALE MOLINETTE) DI TORINO I sottoscritti consiglieri regionali, PREMESSO CHE - in data 05/02/2001 il signor Sorba Augusto, nato a Piacenza il 25/04/1926, veniva ricoverato presso il reparto di Medicina Generale F (Dott. V. Santoro) dellAzienda Ospedaliera 8. Giovanni Battista (Ospedale Molinette) di Torino, stanza 11, letto 26, in seguito a sospetto ictus (diagnosticatogli in data 04/02/2001 presso il Pronto Soccorso della medesima Azienda Ospedaliera); - in data 07/02/2001 il suddetto paziente veniva sottoposto ad ecodoppler e tac encefalica e, in seguito a tali esami ed alle visite dei medici, la prima diagnosi veniva sostanzialmente confermata (ischemia con focolaio ischemico al livello del ponte); - in data 09/02/200 1 il signor Sorba perdeva conoscenza per alcuni minuti durante il pranzo e veniva prontamente assistito dal medico e dagli infermieri di turno; da allora il paziente è costretto a letto senza avere la possibilità di alzarsi; - durante la degenza nel reparto in oggetto (ancora in corso in data odierna), il paziente ed i suoi più stretti parenti avevano modo di verificare una serie di disfunzioni e disservizi che gli interroganti vanno ora ad elencare: - in diverse occasioni, al paziente, diabetico da oltre 20 anni, venivano distribuite, durante i pasti, arance e banane, frutti assolutamente controindicati per malati di diabete; - sin dai primi giorni di degenza è stato oltremodo difficile per il paziente essere sottoposto ad interventi relativi a problemi di stitichezza, prontamente dichiarati allatto del ricovero: in unoccasione, in particolare, al paziente è stato praticato un clistere dopo 4-5 giorni di continue ed insistenti richieste da parte del paziente stesso e dei suoi congiunti ai medici ed agli infermieri: - in altra circostanza, il paziente durante la notte ingeriva una sostanza disinfettante alcolica contenuta in un flacone di plastica che, si presume, era stato da qualcuno erroneamente lasciato sul tavolino accanto al letto; il flacone era molto simile alla bottiglia dellacqua da 50 cl. che abitualmente il paziente teneva e tiene sul tavolino accanto al letto: - in altra occasione, il medico registrava un livello elevato della pressione arteriosa intorno alle 16:00. Circa 4 ore più tardi, un congiunto del signor Sorba si rivolgeva allunico medico in quel momento presente per chiedere se non fosse il caso di ricontrollare la pressione al paziente dal momento che dopo le 16:00 nessun intervento era stato messo in atto; il medico di turno procedeva alla misurazione della pressione non prima di aver affermato che la precedente rilevazione registrata in cartella clinica non destava preoccupazioni e si riferiva alla mattinata (e non alle 16:00); - per due notti consecutive (quella tra il 14 e il 15 febbraio e la successiva), il signor Sorba subiva, a dire suo e dei due altri degenti nella stessa stanza, da parte di un infermiere, un trattamento ai limiti della decenza: chiamato dagli, altri pazienti ricoverati nella medesima camera per aiutare il signor Sorba a sistemarsi in maniera più adeguata nel suo lettò, linfermiere lo abbandonava a se stesso con le gambe fuori del letto, senza più tornare nella stanza, costringendo in tal modo un altro paziente a svolgere funzioni di assistenza; - durante la degenza, al signor Sorba è stata causata una flebite al braccio sinistro e, cosa ancor più grave, la flebite stessa non è stata presa da subito in seria considerazione (le medicazioni sono iniziate solo dopo alcuni giorni dal manifestarsi dei lividi e del gonfiore al braccio e, almeno così è apparso al paziente ed ai suoi congiunti, come per il citato caso del clistere, sono spesso state affidate al buon senso e alliniziativa degli infermieri più disponibili; le medicazioni della ferita, ad infezione in atto, non sono state mai nè frequenti nè puntuali, e spesso sono state effettuate per le insistenze dei congiunti del signor Sorba); - la flebite si è successivamente aggravata fino a rendere estremamente gonfio e, tuttora, inutilizzabile larto interessato; - in data 16/02/2001 intorno alle ore 12:30 la moglie del signor Sorba, reputando che il marito avesse una temperatura corporea troppo elevata, chiedeva lintervento di uninfermiera, la quale, toccata con la mano la fronte del paziente, affermava che lo stesso aveva una temperatura normale. Tre ore dopo, in seguito alle insistenze della signora Sorba, unaltra infermiera constatava che il paziente aveva una temperatura corporea superiore ai 390o Linfermiera forniva alla signora Sorba una borsa con ghiaccio da tenere sulla fronte del marito e le assicurava che avrebbe immediatamente riferito il fatto ad un medico. Solo dopo 2 ore un medico giungeva nella stanza del signor Sorba e lo visitava, constatando che la febbre alta era dovuta allinfezione al braccio: ciononostante il braccio veniva sbendato per un nuova medicazione solo alle 14:00 del giorno successivo, dopo numerose richieste dei parenti ad infermieri e medici; - in data 18/02/2001, il paziente lamentava forti dolori al braccio sinistro: la dottoressa di turno, controllato lo stato dellarto in questione, riteneva opportuno avvalersi della collaborazione di un chirurgo, paventando addirittura la necessità di un intervento chirurgico per lestrazione del pus. INTERROGANOlAssessore alla Sanità per sapere: - se la situazione del reparto in oggetto, descritta in premessa, sia da considerarsi normale, oppure se si siano verificati disservizi, disfunzioni, anomalie; - in questultimo caso, se i disservizi verificatisi siano da considerarsi casi statisticamente irrilevanti o se siano sintomatici di un generale malfunzionamento del reparto; - se lAssessore intenda valutare attentamente la situazione del reparto in oggetto e quali provvedimenti ritenga opportuno assumere al fine di evitare il ripetersi di episodi e comportamenti analoghi. - Carmelo Palma Bruno Mellano Torino, 18 febbraio 2001 |
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15 dicembre 2000 INTERROGAZIONE Nš 432 - Oggetto: incentivazione dellesperienza dellunità di strada dellASL 4 di Torino mediante il coinvolgimento diretto delle altre tre ASL cittadine; necessità e urgenza di legalizzare le analisi chimiche delle droghe illegali presenti sul mercato nero. I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che: - il giorno 11 dicembre 2000 si è svolta presso la Prefettura di Torino la conferenza stampa di presentazione dei dati relativi al primo anno di attività di "CAN GO" Progetto Itinerante per Tossicodipendenti", gestito dallASL 4 di Torino; lASL 4 di Torino (in collaborazione con il Gruppo Abele) ha già svolto in passato (dallagosto 1995 fino al 1998) attività di riduzione del danno mediante ununità di strada dislocata sul territorio di competenza dellASL; - i suddetti dati, riferiti al periodo 10 gennaio<31 dicembre 1999, sono così riassumibili: 41.813 contatti con tossicodipendenti; 67 overdosi scongiurate mediante somministrazione del farmaco salva-vita Narcan; 289 altri interventi di soccorso; 144.965 siringhe distribuite, 59.457 ritirate;.154 profilattici consegnati; - il tutto è stato possibile grazie ad un pullman (guidato dagli autisti del Gruppo Anziani ATM) che ha coperto lintero territorio cittadino con 11 postazioni settimanali e grazie a circa 34 ore settimanali di servizio (che diventeranno 40 nel 2000) da parte di un gruppo di lavoro composto da sette operatori del Ser.T. dellASL 4, più altri operatori volontari; - la significativa iniziativa di riduzione del danno incardinata dallASL 4 può essere raffigurata come una coperta stretta che non riesce a coprire la domanda di pronto intervento rappresentata dai circa 1 0.000 cittadini tossicodipendenti che gravitano nellarea torinese (di cui almeno la metà sconosciuti ai servizi); a tale riguardo, il Dottor Consoli, primario del Ser.T. dellASL 4, ha fornito nel corso della conferenza stampa la seguente stima relativo al contesto torinese: 1.300 td.ti per 100.000 abitanti (il rapporto, nel resto del Piemonte, è 280<500 td.ti per 100.000 abitanti); - sempre nel corso della conferenza stampa, il Dottor Angelo Giglio, Responsabile del Progetto Can Go, ha comunicato di aver richiesto al Procuratore Capo della Repubblica di Torino il permesso di svolgere analisi chimiche delle sostanze presenti sul mercato nero, al fine di tutelare la salute dei consumatori; - tali analisi chimiche sono attuate in Olanda dal 1994 dal servizio sanitario pubblico, sia tramite unità di strada poste davanti alle discoteche sia tramite laboratori fissi; - lattuale Piano Sanitario Regionale (Legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61), nellAllegato C, punto 6 (Prevenzione delle dipendenze), fra gli Obiettivi specifici include quello di organizzare il monitoraggio in vivo delle sostanze psicotrope sulla scorta delle iniziative già intraprese in altri Paesi e in altre Regioni italiane (lettera 1). I Interrogano lAssessore Regionale alla Sanità per sapere: - se intende attivarsi immediatamente affinché le altre tre ASL torinesi, sulla scorta dellesperienza maturata in questi anni dall ASL 4, intraprendano analoghi progetti itineranti per tossicodipendenti, che possono e devono utilmente raccordarsi con quello già esistente sul territorio; - se intende attivarsi presso il Ministero della Sanità, presso il Ministero della Solidarietà Sociale e presso il Ministero di Giustizia affinché sia emanato al più presto un decreto interministeriale che consentita agli operatori sanitari di compiere analisi chimiche delle droghe illegali presenti sul mercato nero, al fine di salvaguardare, per quanto possibile, la salute dei consumatori di tali sostanze. Carrnelo PALMA Bruno MELLANO Torna su |
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INTERROGAZIONE
URGENTE Nš 343 - Oggetto: Consulenze in campo sanitario |
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| INTERPELLANZA
URGENTE Nš 341 - Oggetto: Contraccezione postcoitale e aborto farmacologico I sottoscritti consiglieri, Premesso che o lintroduzione in Italia della contraccezione postcoitale mediante un farmaco registrato con questa specifica indicazione costituisce un obiettivo ampliamento delle possibilità di scelta per chi voglia o debba ricorrere a forme di contraccezione intercettiva; o prima della registrazione ditale farmaco erano non solo consentite, ma regolarmente praticate, anche allinterno delle strutture pubbliche, forme di contraccezione postcoitale mediante la somministrazione di altri farmaci o lintroduzione di un dispositivo intrauterino; o la contraccezione postcoitale è lunico presidio che consenta di evitare le gravidanze indesiderate, costituendo quindi una forma di prevenzione allaborto, quando a seguito di un rapporto sessuale possa essersi verificata la fecondazione; considerato che o gli effetti collaterali e i rischi connessi allutilizzo occasionale del Norleva sono nettamente inferiori a quelli della stragrande maggioranza dei farmaci da banco attualmente acquistabili senza prescrizione medica (ad esempio quelli, diffusissimi, a base di acido acetilsalicilico e di paracetamolo) e decisamente minori di quelli dei farmaci utilizzati nella contraccezione ormonale continuativa, che necessitano, per questa ragione, di controllo medico; o l' obbligo di prescrizione per questo farmaco non sembra giustificarsi in base a rischi di natura sanitaria, ma unicamente a pericoli di natura politica; considerato peraltro che o la legge 194/78, che disciplina le interruzioni volontarie di gravidanza, non distingue né discrimina in alcun modo laborto chirurgico dallaborto chimico o farmacologico, non prescrivendo neppure alcuna modalità privilegiata di interruzione della gravidanza; o sono regolarmente praticate allinterno delle strutture pubbliche forme di aborto farmacologico, con modalità del tutto legittime, in termini tanto giuridici quanto deontologici, nei casi delle gravidanze extrauterine, mediante il ricorso a farmaci come il metotrexate (farmaco chemioterapico) non registrato in Italia con questa specifica indicazione, ma ampiamente utilizzato e validato a questi fini in sede scientifica, e nei casi di aborto oltre il 9O~ giorno (il cosiddetto, impropriamente, aborto terapeutico) mediante prostaglandine; o laborto farmacologico rappresenta unalternativa allaborto chirurgico conveniente in termini economici e, nella generalità dei casi, preferibile in termini cimici, non presentando i rischi e i costi connessi a un intervento operatorio; ritenendo che o il legittimo esercizio del diritto allobiezione di coscienza da parte di medici e farmacisti non possa pregiudicare la concreta possibilità di tutte le richiedenti di accedere tempestivamente a forme di contraccezione postcoitale; o tutte le strutture sanitarie pubbliche e quelle convenzionate dotate di servizi di pronto soccorso debbano essere attrezzate a fornite questo trattamento durgenza; o sia necessario agire per ridurre i rischi connessi allaborto clandestino, sia chirurgico sia farmacologico. essendo questultimo facilmente praticabile con farmaci reperibili in commercio e già ampiamente diffuso in alcuni settori della società; interpellano lAssessore alla Sanità per sapere o come intenda attivarsi o affinché ovunque sul territorio regionale sia garantita la somministrazione del farmaco Norleva alle cittadine che ne facciano richiesta; o per fare in modo che le liste dei medici obiettori siano pubbliche e direttamente accessibili, in modo da consentire a tutte le pazienti una scelta consapevole e coerente con le prestazioni che intendono richiedere; o per quale ragione nelle strutture che praticano le interruzioni volontarie di gravidanza il ricorsoallaborto farmacologico non sia generalizzato a tutti i casi suscettibili di questo trattamento, e siano limitate, senza alcuna giustificazione giuridica, a casi specifici (gravidanze extrauterine e aborti terapeutici, successivi al novantesimo giorno di gestazione); o se esista una qualche direttiva regionale o nazionale che impedisce il ricorso generalizzato allaborto farmacologico; o se, in base alle considerazioni esposte in premessa, non ritenga di attivarsi presso il governo nazionale affinché sia immediatamente abolito lobbligo di prescrizione per il Norleva. PALMA MELLANO Torna su |
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Gruppo
Radicali - Lista Emma Bonino
Via Alfieri, 19 - 10121 Torino - Tel 011. 57.57.401/402 - Fax 011.23.09.005 e-mail: radicalipiemonte@hotmail.com - mailing list: http://it.groups.yahoo.com/group/radicali-piemonte |