Sanità e assistenza
Interrogazioni e Interpellanze

INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE IN AULA: OGGETTO: CENTRO DI TOSSICOLOGIA FORENSE DELL'OSPEDALE GRADENIGO FINANZIATO EX L. 45-99 [3 dicembre 2003]

INTERPELLANZA - Oggetto: sciopero dei medici dell’Ospedale S.Anna per il problema delle assicurazioni e situazione dell’Ostetricia piemontese [22 ottobre 2003]

INTERPELLANZA - Oggetto: sugli ingenti fondi antidroga regionali assegnati indebitamente al Presidio Sanitario Gradenigo, dove opera il Presidente della Commissione Regionale sulle Tossicodipendenze. [22 ottobre 2003]

INTERPELLANZA URGENTE - Oggetto: PROBLEMI GEOLOGICI PER LA LOCALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI ALBA - BRA A VERDUNO (CN). [26 giugno 2003]

Interrogazione a risposta scritta - Oggetto: violazione della normativa in materia di "comando-distacco"nel Capitolato speciale per la concessione di costruzione e gestione dell'U.S.O (Unità Spinale Unipolare) della A.S.O. C.T.O-C.R.F M.Adelaide. [11 aprile 2003]

Intervento 329 - Interrogazione n. 1574 dei Consiglieri Palma e Mellano inerente a "Ticket per la contraccezione di emergenza" [1 aprile 2003]

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTAOGGETTO: ANCORA SULLE ILLEGITTIMITA' DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNITA' SPINALE NELL'ASO CTO-CRF-MARIA ADELAIDE. SECONDA INTERROGAZIONE [18 marzo 2003]

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE - OGGETTO: ILLEGITTIMITA' DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNITA' SPINALE NELL'ASO CTO-CRF-MARIA ADELAIDE [13 marzo 2003]

INTERPELLANZA - Oggetto: sulla necessità ed urgenza di una legge quadro regionale per una efficace politica di controllo del PM10 (indicatore inquinamento atmosferico) nelle aree urbane piemontesi [28 gennaio 2003]

INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE OGGETTO: PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER TOSSICODIPENDENTI IN TRATTAMENTO [20 dicembre 2002]

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA: OGGETTO: GESTIONE DELL'U.O.A SERVIZIO TECNICO PRESSO ASO C.T.O-M.ADELAIDE-C.R.F [6 dicembre 2002]

INTERPELLANZA: OGGETTO: SULLA PRESCRIZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI DI CONTRACCEZIONE DI EMERGENZA DAGLI OSPEDALI E DAI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA [5 novembre 2002]

INTERPELLANZA: Oggetto: sulla spesa annuale per l'assistenza sanitaria ai detenuti nelle carceri piemontesi [8 ottobre 2002]

INTERPELLANZA URGENTE n. 1620 - Oggetto: smantellamento servizio di assistenza domiciliare Ospedale Amedeo di Savoia [18 giugno 2002]

INTERROGAZIONE Nš 1574 - OGGETTO: TICKET PER LA CONTRACCEZIONE DI EMERGENZA [27 maggio 2002]

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.12 [7 maggio 2002]

INTERROGAZIONE URGENTE Nš 1495 - Oggetto: aborto farmacologico [22 aprile 2002]

INTERROGAZIONE SUI FINANZIAMENTI ALLA COMUNITA' PSICHIATRICA "I SETTE NANI" DI TORINO [9 aprile 2002]

INTERROGAZIONE SCRITTA SUL NUOVO SCHEMA DI BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE [28 marzo 2002]

PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE NELL'ASL 13 [5 marzo 2002]

INTERROGAZIONE URGENTE SULLA NECESSITÀ ED URGENZA DI UN NUOVO SISTEMA DI NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI, A PARTIRE DA QUELLO DELLE MOLINETTE [6 febbraio 2002]

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE DEI DETENUTI AFFETTI DA HIV NELLE CARCERI PIEMONTESI [10 dicembre 2001]

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER TOSSICODIPENDENTI IN TRATTAMENTO [7 dicembre 2001]

INTERROGAZIONE SULL'INADEGUATEZZA DEI FINANZIAMENTI AI PROGETTI REGIONALI DI RICERCA SANITARIA [5 giugno 2001]

INTERROGAZIONE SU RIFORMA MEDICINA PENITENZIARIA [26 marzo 2001]

INTERROGAZIONE URGENTE Nš 582 - OGGETTO: DISSERVIZI VERIFICATISI PRESSO IL REPARTO DI MEDICINA GENERALE F DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI BATTISTA (OSPEDALE MOLINETTE) DI TORINO [18 febbraio 2001]

INTERROGAZIONE Nš 432 - Oggetto: incentivazione dell’esperienza dell’unità di strada dell’ASL 4 di Torino mediante il coinvolgimento diretto delle altre tre ASL cittadine; necessità e urgenza di “legalizzare” le analisi chimiche delle droghe illegali presenti sul mercato nero. [15 dicembre 2000]

INTERROGAZIONE URGENTE Nš 343 - Oggetto: Consulenze in campo sanitario

INTERPELLANZA URGENTE Nš 341 - Oggetto: Contraccezione postcoitale e aborto farmacologico

  Torino, 3 dicembre 2003
INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE IN AULA
OGGETTO: CENTRO DI TOSSICOLOGIA FORENSE DELL'OSPEDALE GRADENIGO FINANZIATO EX
L. 45-99

I sottoscritti consiglieri regionali,
premesso quanto di già rilevato nelle precedenti interrogazioni relative alle modalità di distribuzione dei finanziamenti assegnati ex L. 45/99 per i progetti di interesse regionale (DGR 73 - 10888 del 3-11-2003);sottolineando inoltre che, come di già sostenuto, il contributo assegnato all'Ospedale Gradenigo per l‚istituzione di un centro di tossicologia forense si configura come una forma di partecipazione alla spesa di investimenti della suddetta struttura, e che tale partecipazione è destinata quindi ad accrescerne, in termini diretti, tanto il patrimonio quanto i proventi derivanti dall'attività sanitaria;
interrogano l'assessore al Bilancio per sapere:
- come possa essere giustificata questa anomala "conversione"
dell‚autorizzazione di spesa, per cui una quota vincolata del Fondo sociale - e, sulla base di tale vincolo, trasferita con decreto del Ministro della solidarietà sociale alla Regione Piemonte e iscritta nei capitoli di spesa corrente della Direzione programmazione sanitaria- è stata nei fatti destinata al finanziamento di una spesa di investimento, non diversamente autorizzata da alcuna delibera della Regione, e certamente non finalizzata, come vorrebbe la natura vincolata del trasferimento, alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
- se non sia vero che questa "operazione"comporta una doppia spesa da parte della Regione: in primo luogo per realizzare il laboratorio di tossicologia forense, in secondo luogo per finanziarne l'attività, visto che le "prestazioni"che erogherà saranno inevitabilmente riconosciute nel budget
assegnato all'Ospedale Gradenigo;
- a quanto ammonti, nelle previsioni, questa spesa aggiuntiva a carico della
Regione.
PALMA (1° FIRMATARIO) MELLANO
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  Torino, 22 ottobre 2003
INTERPELLANZA
Oggetto: sciopero dei medici dell’Ospedale S.Anna per il problema delle assicurazioni e situazione dell’Ostetricia piemontese

Premesso
- che, nell’anno 2002, all’Ospedale S.Anna di Torino ci sono stati oltre 8.400 parti, la metà di quelli della provincia di Torino;
- che l’Ospedale S.Anna è l’ospedale di riferimento per i casi patologici più gravi e per i parti più a
rischio, che gli vengono sempre più precocemente inviati dagli altri ospedali;
- che al S.Anna si effettua il 40% delle interruzioni volontarie di gravidanza della regione, garantendole in tutti quei casi che incontrano difficoltà organizzative in altri ospedali, soprattutto nei casi di interruzione terapeutica della gravidanza nel secondo trimestre;
- che l’Ospedale S.Anna è il più grande ospedale ostetrico-ginecologico europeo ed è una realtà unica sul piano nazionale per dimensioni ed esperienza acquisita;
- che presso l’ospedale S.Anna sono operanti sette divisioni di ostetricia, con sette equipes mediche e paramediche, oltre a personale aggiuntivo per i due blocchi di sale parto;
- che nella provincia di Torino sono operanti altre tredici divisioni di ostetricia;
- che nell’ultimo decennio, nella provincia di Torino, sono state chiuse cinque divisioni di ostetricia, senza che questo abbia creato alcun disagio alle puerpere;
- che si è arrestata la tendenza alla diminuzione dei parti tra le donne piemontesi, mentre, d’altro canto, aumentano i parti delle donne extracomunitarie (nel solo S.Anna rappresentano già oltre il 15% del totale);
- che all’ospedale S.Anna, ogni anno, mediamente, una o due donne muoiono per inevitabili complicazioni della gravidanza;
- che all’ospedale S.Anna, ogni anno, alcuni neonati muoiono ed altri soffriranno di sequele permanenti, più o meno gravi, per le inevitabili complicazioni della gravidanza;
- che il complesso dei fenomeni elencati ha prodotto, fra le conseguenze, un crescente disagio psico-fisico (burn out) negli operatori del S.Anna.
Si interpella l’assessore regionale alla Sanità per sapere:
- se sia a conoscenza che il 6 novembre 2003 vi sarà uno sciopero dei medici all’ASO OIRM S.Anna;
- se sia a conoscenza della fuga delle ostetriche del S.Anna verso altri ospedali;
- se sia a conoscenza della “odissea assicurativa” dell’ospedale S.Anna, che rischia di minare la serenità professionale dei medici impegnati in ostetricia, ed in particolare nei servizi di guardia e di sala parto;
- se sia a conoscenza che alcuni medici si sono già licenziati (o abbiano anticipato il pensionamento) a seguito dello stress causato dall’esposizione a denunce professionali, nonostante l’esito a loro favorevole o per il timore di futuri coinvolgimenti in vicende giudiziarie;
- se non ritenga che si debba definire il ruolo dell’ospedale S.Anna e degli altri ospedali nell’ambito di una strategia complessiva, che valorizzi le professionalità degli operatori e li tuteli dai rischi specifici connessi all’assistenza pre e peri natale;
- se non ritenga che l’attuale riconoscimento economico per le prestazioni ostetriche e per il parto
non sia affatto adeguato all’importanza che la regione attribuisce all’evento nascita, alla salute del neonato, alla prevenzione ed all’assistenza delle patologie neonatali, ed ai temi della salute della donna, e quindi imponga una sua rivalutazione;
- se non ritenga che sia compito della regione promuovere e garantire una adeguata e specifica
copertura assicurativa per la responsabilità civile dei medici e del personale paramedico impegnato in ostetricia;
- se non ritenga di dovere considerare ad alto rischio professionale le attività di ostetricia;
- quali iniziative intenda prendere per garantire il lavoro dei medici al fine di fornire nel miglior modo le prestazioni professionali alle donne in gravidanza durante il parto ed eventualmente al momento dell’insorgere di complicazioni ostetriche;
- quale sia il livello ottimale di parti che ogni struttura dovrebbe avere per garantire i migliori standard ostetrici e quando la regione intenda raggiungere questo obiettivo;
- quali siano le direttive, che sono state date, e gli interventi che sono stati intrapresi, per
ridare fiducia agli operatori dell’Ospedale S.Anna;
- se sia vero che la Regione, per razionalizzare il sistema delle assicurazioni sanitarie, abbia affidato una consulenza ad una società; in caso affermativo, quale è stato l’importo della consulenza e quali esiti essa abbia sortito in relazione alla situazione dei medici dell’Ospedale Sant’Anna di Torino;
- se non ritenga utile incontrare al più presto le rappresentanze dei medici del S.Anna.

Carmelo Palma Bruno Mellano
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  Torino, 22 ottobre 2003
INTERPELLANZA
Oggetto: sugli ingenti fondi antidroga regionali assegnati indebitamente al Presidio Sanitario Gradenigo, dove opera il Presidente della Commissione Regionale sulle Tossicodipendenze.

I sottoscritti consiglieri regionali,
premesso che:
- un mese fa, la Direzione Programmazione Sanitaria dell’Assessorato Regionale alla Sanità ha assegnato i finanziamenti relativi a progetti “di interesse regionale” in materia di tossicodipendenze (Determinazione n. 335 del 22/09/03). Le modalità di approvazione dei suddetti progetti derogano alla disciplina prevista per i progetti cosiddetti territoriali, ed affidano unicamente al Presidente della Commissione sulle Tossicodipendenze - e non all’intera commissione - la valutazione dei progetti presentati (art. 6, ultimo comma, della DGR 25-6388 del 25 giugno 2002);
- i progetti erano stati approvati in precedenza dall’Assessore Regionale alla Sanità (nota del 21/08/03);
- i progetti d’interesse regionale finanziati sono otto, per un ammontare di finanziamento complessivo di 1.872.811 euro. Due di tali progetti assorbono 1.062.234 euro (pari al 56% del totale); si tratta del progetto per l’ “Istituzione di un laboratorio di tossicologia forense” e del progetto “Helper” (supporto dei medici e dipendenti SSN con dipendenze patologiche); l’ente esecutore di entrambi i progetti è il Presidio Sanitario Gradenigo di Torino;
- l’istituzione di un laboratorio di tossicologia forense non rientra tra le finalità fissate dall’art. 127, comma 7, del DPR 309/90 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga);
- il Presidio Sanitario Gradenigo non rientra tra i soggetti che possono accedere ai finanziamenti antidroga, elencati al comma 3 del suddetto art. 127 (“le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116 - le comunità, ndr - le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e loro consorzi”);
- l’entità dei finanziamenti devoluti ai due progetti è spropositata rispetto al totale;
- il Prof. Stefano Zacà (presidente Commissione Regionale sulle Tossicodipendenze) risulta essere Dirigente della Medicina Legale presso il Presidio Ospedaliero Gradenigo di Torino;Si interpella il Presidente della Regione Piemonte per sapere:
- se non intenda immediatamente disporre l’accertamento della regolarità della decisione “autocratica” del Prof. Zacà;
- se in attesa degli esiti della suddetta verifica non ritenga di sospendere immediatamente l’erogazione dei finanziamenti ex L. 45/99 destinati all’Ospedale Gradenigo;
- se il comportamento del Professor Zacà non faccia emergere tanto sotto il profilo formale quanto sotto quello sostanziale un aspetto di grave irregolarità, in ragione di una mancata astensione rispetto ad una decisione che coinvolgeva un suo interesse diretto;
- se per ragioni di trasparenza non intenda adottare gli atti necessari perché venga disposta la destinazione dei fondi assegnati al Presidio Sanitario Gradenigo di Torino ex L. 45/99 al finanziamento dei progetti di “interesse regionale” non finanziati sulla base della graduatoria di cui alla Determinazione n. 335 del 22/09/03, ovvero, in caso di loro mancanza, dei progetti cosiddetti territoriali, presentati da Asl, comunità o organizzazioni di volontariato, giudicati ammissibili dalla Commissione e non finanziati per mancanza di fondi;
- se non ritenga gravemente censurabile il comportamento del Prof. Stefano Zacà e su questa base non intenda sollevarlo immediatamente dall’incarico di Presidente della Commissione Regionale sulle tossicodipendenze.

Carmelo Palma Bruno Mellano
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  Torino, 26 giugno 2003
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE
Gruppo Consiliare
Radicali – Lista Emma Bonino
Alla cortese attenzione del Presidente del
Consiglio Regionale
Roberto Cota
Sede
INTERPELLANZA URGENTE
Oggetto: PROBLEMI GEOLOGICI PER LA LOCALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI ALBA - BRA A VERDUNO (CN).

I sottoscritti Consiglieri Regionali,
Premesso che:
- recenti cronache giornalistiche hanno riportato la notizia che, durante la conferenza dei servizi convocata a Verduno il 18 giugno 2003 per analizzare il progetto del nuovo ospedale di Alba-Bra, sono "state evidenziate, a sorpresa, nuove difficoltà di ordine geologico riguardanti il terreno" del sito individuato per l'insediamento;
- sin dai primi rilevamenti geologici regionali erano emersi gravi problemi di sicurezza nel sito individuato, tali da richiedere un parziale spostamento del progetto, l'acquisto di nuove aree da parte dell'ASL, l'adozione di varianti urbanistiche da parte del Comune di Verduno.
Ritenuto che:
- non si possa, per nessun motivo ed in nessun caso, ma tanto meno in occasione della costruzione di una struttura pubblica di grande impatto ambientale quale un ospedale, prescindere da un'attenta, accurata e serena valutazione di tutti i rischi, attuali ed eventuali, legati alla natura geo-morfologica del sito prescelto per l'insediamento;
- pressioni politiche, amministrative o dell'opinione pubblica volte alla sollecita costruzione dell'ospedale, pur lecite e legittime, possano, invece, costituire un'indebita e pericolosa interferenza nella formulazione del giudizio squisitamente tecnico di compatibilità geologica di un intervento costruttivo di grande impatto come quello in oggetto.
INTERPELLANO CON URGENZA
Il Presidente della Giunta Regionale e gli Assessori competenti:
1. per sapere quale sia la situazione attuale della procedura autorizzativa;
2. per conoscere quale sia la valutazione tecnica conclusiva, se è già stata formalizzata, della compatibilità geologica del sito di Verduno individuato;
3. per conoscere il giudizio della Giunta Regionale sull'esigenza di fugare ogni dubbio sulla sicurezza geologica del terreno prima di una definitiva decisione in merito alla costruzione.
Bruno Mellano (1° firm.)
Carmelo Palma
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  Torino, 11 aprile 2003
Al Presidente del Consiglio Regionale
Interrogazione a risposta scritta
Oggetto: violazione della normativa in materia di "comando-distacco"nel Capitolato speciale per la concessione di costruzione e gestione dell'U.S.O (Unità Spinale Unipolare) della A.S.O. C.T.O-C.R.F M.Adelaide

Premesso che
- l'art. 61 del Capitolato Speciale "Personale in comando funzionale"del contratto oggetto dell'interrogazione così recita: "Dai corrispettivi dovuti per l'erogazione di taluni servizi è decurtata una quota in ragione del personale che l'Azienda Ospedaliera pone a disposizione dell'Appaltatore attraverso l'istituto del comando funzionale.
Il corrispettivo dei servizi posto a base d'asta è già decurtato della quota relativa al personale posto in comando funzionale.
ll personale così comandato è in un ruolo ad esaurimento. Al ridursi del personale posto in comando funzionale vengono aumentati i corrispettivi dovuti all'appaltatore di una quota pari a EURO 22.400,00 (ventiduemila e quattrocento virgola zero), da corrispondersi per dipendente e per anno e, nell'ipotesi di cessazione dal servizio in corso di anno, in ragione delle frazioni di anno residue.
Il personale comandato, pur posto nella struttura organizzativa dell'Appaltatore, rimarrà nell‚organico dell‚azienda senza mutamenti contrattuali di natura normativa ed economica e con il rispetto delle mansioni stabilite nei contratti individuali e nei contratti collettivi applicabili. Al personale inserito nei servizi gestiti in forma associata saranno assicurati adeguati percorsi formativi di aggiornamento professionale.";

- l'Azienda Ospedaliera ha pertanto statuito che, in aggiunta al corrispettivo dovuto per l'attività dell‚appaltatore, sarà "posta a disposizione"dell'appaltatore, attraverso l‚istituto del comando o distacco, una certa quantità di manodopera, e a fronte di questo passaggio di personale, gli oneri relativi al quale continueranno ad essere sopportati dall'appaltante, il corrispettivo complessivo dovuto andrà parzialmente decurtato. Dunque l'appaltante paga l'attività dell'appaltatore in parte con beni e in parte con la messa a disposizione di personale;

- questa strutturazione del "pagamento"da parte dell'appaltante viene decisa a priori, ancora prima che sia individuato l'aggiudicatario dell'asta ("Il corrispettivo dei servizi posto a base d'asta è già decurtato della quota relativa al personale posto in comando funzionale");

- non pare agli interroganti che l'interesse dell‚appaltante al trasferimento del proprio personale nell'Unità Spinale (circostanza che comporta una diminuzione del prezzo del costo della gestione dell'Unità Spinale) sia un interesse giuridicamente tutelabile; la S.C. (Cassazione civile sez. lav., 2 novembre 1999, n. 12224) ha escluso, infatti, che un interesse giustificato potesse configurarsi nel rapporto di collaborazione tra imprese che operano in settori affini e si accordano per aiutarsi in situazioni di emergenza, trattandosi di comportamento non sporadico e in cui è prevalente l'interesse del datore di lavoro ospitante;

- risulta manifestamente evidente che il "distacco"previsto dal Capitolato speciale manca delle necessarie caratteristiche di temporaneità e non definitività, le sole che rendono questo istituto giuridicamente attivabile. Anzi, secondo l'art 61 cit. "ll personale così comandato è in un ruolo ad esaurimento", cioè fino a quando ciascun lavoratore non cessi di lavorare; in tal senso è anche previsto come per ciascun lavoratore che cessi di lavorare aumenti il corrispettivo in denaro per l‚appaltatore ("al ridursi del personale posto in comando funzionale vengono aumentati i corrispettivi dovuti all'appaltatore di una quota pari a EURO 22.400,00 (ventiduemila e quattrocento virgola zero), da corrispondersi per dipendente e per anno e, nell'ipotesi di cessazione dal servizio in corso di anno, in ragione delle frazioni di anno residue"). Questa previsione, non fa nemmeno riferimento alla necessaria rivalutazione del costo della manodopera nel corso degli anni;
- la temporaneità costituisce condizione di legittimità del distacco stesso e va intesa non come brevità, bensì come "non definitività" (Cass. 2 maggio 1998, n. 5102; Cass. 12 novembre 1984, n. 5708); occorre dunque considerare il carattere "non definitivo" - anche se non predeterminato nella sua effettiva durata - dell'applicazione presso il terzo del lavoratore distaccato come un indice significativo della sussistenza di un distacco lecito. La "definitività" dell'applicazione del lavoratore al servizio di un terzo è incompatibile con la persistenza dell'originario rapporto di lavoro (Cass. 12 novembre 1979, n. 5868);

- risulta manifestamente evidente che il distacco previsto nel capitolato rientri in una programmazione interna volta alla riduzione strutturale del personale dipendente, e quindi non abbia alcuna caratteristica di temporaneità e di non definitività, e non preveda neppure ipoteticamente la possibilità di "rientro"dei dipendenti sotto la responsabilità funzionale del datore di lavoro.Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri interrogano l'Assessore al Legale per sapere:
- se le premesse siano condivisibili;

- quali conseguenze deriverebbero sotto il punto di vista amministrativo
dall'utilizzo illegittimo dell'istituto del comando-distacco.
PALMA
MELLANO
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  Torino, 1 aprile 2003
Interrogazione n. 1574 dei Consiglieri Palma e Mellano inerente a "Ticket per la contraccezione di emergenza"

PALMA Carmelo
Grazie, Assessore. C'é un problema, secondo me, preliminare rispetto a questa materia, che è molto delicata non solo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista culturale, riguardo alle modalità di applicazione di una disciplina che molto spesso è affidata impropriamente alla coscienza del singolo operatore, che non rientra nei canoni e criteri generali di erogazione di un servizio.
Rispetto a questo problema, prendo atto della sua risposta parzialmente soddisfacente, ma il dato che è emerso in maniera rilevante dall'analisi che abbiamo fatto è che sostanzialmente ciascuno operava come voleva: alcuni presidi imponevano il pagamento del ticket, altri non li imponevano, altri li imponevano nelle ore diurne, altri nelle ore notturne; quindi, su questo ed in generale sulle modalità di somministrazione di questo farmaco un qualche dato di attenzione da parte dell'Assessorato deve esistere.
Per farle un altro esempio che non attiene al pagamento del ticket, non si può immaginare che una persona che si rivolta ad un servizio di Pronto Soccorso per un servizio di contraccezione di emergenza si veda rimandare, come succede in centinaia di casi, al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Anna, come se la semplice prescrizione di un farmaco di contraccezione di emergenza comportasse un passaggio obbligato nell'ospedale ginecologico di rilevanza nazionale. Purtroppo succede questo e la inviterei a fare presente a tutte le direzioni sanitarie che il problema per loro non è fare i vigili urbani che mandano all'Ospedale Sant'Anna tutte le persone che hanno in generale problemi di contraccezione o di aborto, ma di provvedere loro stessi con ticket o senza ticket alla prescrizione e alla somministrazione di questo farmaco. Per certi versi, questo vale anche per l'interruzione di gravidanza, dove l'Ospedale Sant'Anna è diventato un ospedale di aborti, non tanto per volontà degli operatori, ma semplicemente perché si vede scaricare da tutti gli ospedali del territorio, che pure potrebbero provvedervi, un intervento di questo tipo, che questi ospedali, laddove abbiano reparti attrezzati, sono tenuti ad erogare.
Sulla questione del ticket, la risposta dell'Assessore è almeno in parte soddisfacente perché almeno nei periodi nei quali non si danno alternative credibili per gli utenti dei servizi sanitari solleva da un onere in alcuni casi gli utenti dei servizi sanitari, pensiamo a persone molte giovani o semplicemente molto poveri; però, Assessore, penso che la questione sia più generale ed attenga alla natura dell'intervento. Se un intervento è urgente e la definizione di urgenza non si misura sulla base delle conseguenze mortali del mancato intervento, ma sulla base della tempestività di una prestazione rispetto al suo obiettivo, cioè esistono delle prestazioni che sono urgenti non perché se non si fanno il paziente muore, ma perché se non si fanno non ottengono l'obiettivo terapeutico che si prefiggono. Mi pare una definizione credibile di prestazione urgente. Su questa base, la contraccezione è una prestazione urgente sempre e non solo di notte o nei festivi, perché il tempo trascorso dal momento del rapporto consumato al momento della prescrizione è determinante rispetto all'esito della prescrizione stessa.
È vero che alle ore 10.00 di mattina si danno delle alternative, c'è il medico di famiglia o il consultorio, ma è anche vero che non è affatto detto che si debbano dare delle alternative rispetto ad una prescrizione che qualunque medico del Pronto Soccorso può operare e può operare senza fare pagare il ticket, prendendo atto che si tratta di una prescrizione di emergenza.
Assessore, prendo atto della sua circolare che risolve il problema di fatto più grave, che è il problema di cosa succede la domenica in assenza di alternative, con il rischio di produrre con questo comportamento gravidanze indesiderate, o cosa succede la notte o nei giorni festivi.
La inviterei a riflettere se non sia il caso di estendere una disciplina di questo tipo su tutto l'arco della settimana, intanto perché ho l'impressione che il gettito proveniente dal ticket sulla contraccezione di emergenza non è particolarmente alto, sicuramente c'è i problema del numero di persone che si rivolgono al Pronto Soccorso, ma continuo ad essere convinto che rispetto ad una prestazione non onerosa neanche dal punto di vista organizzativo, perché non comporta degli oneri organizzativi particolari per il personale del Pronto Soccorso, si può immaginare di stabilire un principio di gratuità generale di questo intervento in ragione dell'emergenza che l'intervento stesso manifesta.
Prendo atto della risposta e intanto chiedo di acquisire copia della risposta dell'interrogazione della circolare che l'Assessore ha provveduto ad emanare, la invito a riflettere sul fatto che forse sarebbe opportuno estenderla ulteriormente e non solo nelle ore non coperte dal medico di famiglia, perché non penso che il costo organizzativo per le strutture sanitarie sarebbe troppo alto e perché continuo a ritenere che si tratta di una prestazione di emergenza.


Sull'ordine dei lavori

PALMA Carmelo
Penso che il Consigliere Mellano abbia sollevato una questione istituzionale significativa, non mi pare che abbia posto in discussione il diritto di un rappresentante politico ... (commenti fuori microfono del Consigliere Marcenaro)
PALMA Carmelo
Consigliere Marcenaro, non continui ad usare il termine “censura”. Censurare significa chiamare i carabinieri mentre si parla. Se qualcuno pone una questione istituzionale, pone una questione istituzionale: lo avete fatto una trentina di volte nei confronti del Presidente del Consiglio, permetta ad un Gruppo di minoranza, come il nostro, di sollevare l'identica questione nei confronti di un diverso rappresentante dell'Ufficio di Presidenza, rispetto ad un problema che non è l'opinione del Vicepresidente Riba, ma il ruolo che un rappresentante dell'Istituzione, in una sede istituzionale, per un appuntamento istituzionale, ricopre. Non era la presentazione di un libro alla libreria Campus, ma la convocazione di un organo del Consiglio regionale che, nell'ambito delle proprie attività, presentava un libro come spesso fa nella propria attività questo organo, rifletta o meno l'impostazione istituzionale del Consiglio, piuttosto che l'opinione rispettabilissima, legittima e non particolarmente offensiva che politicamente, privatamente e personalmente ritiene di dover rappresentare. Esattamente come io mi aspetto che il Presidente Cota, quando va a rappresentare la Regione, non rappresenti il Parlamento della Padania, ma rappresenti questa Istituzione, gradirei che tutti i rappresentanti dell'Ufficio di Presidenza rappresentassero le posizioni istituzionali di quest'Aula e non le posizioni politiche che, in maniera del tutto legittima, nei propri comizi ed iniziative, hanno il dovere di rappresentare. Altrimenti, diventa assolutamente inutile discutere ordini del giorno all'interno di quest'aula, su materie che ovviamente ci devono trovare divisi, ciascuno con le proprie posizioni, ma che, se approvano dei documenti condivisi dalla maggioranza, riflettono un orientamento - usiamo parole grosse - dell'Istituzione su questa maggioranza.
Il problema è molto semplice, è un problema addirittura istituzionale più che politico: in che misura un rappresentante della Regione, dal Presidente Ghigo al Presidente del Consiglio, ai membri dell'Ufficio di Presidenza, ai singoli Consiglieri che vengono delegati per alcune iniziative, può rappresentare altro che la posizione che il Consiglio ha espresso nella sede istituzionale?
Questo è un problema che dobbiamo porre, perché è un problema che voi, amici dei Democratici della Sinistra, avete ben presente, perché l'avete rimproverato decine di volte al Presidente Cota.
Ritengo che questo non sia tanto un problema politico, ma istituzionale, che va affrontato istituzionalmente, con forme assolutamente non censorie e non repressive, ma di mediazione soft, che occorre tenere presenti perché, qualora quest'aula adottasse documenti o mozioni di intenzione su questo o su quest'altro tema, il rappresentante dell'Istituzione, in quanto tale, non può fare altro, al di là di quello che pensa, personalmente o politicamente, di rappresentare la posizione dell'Istituzione.
Mi pare che il collega Mellano l'abbia detto con una tranquillità che non gli è solita; gradirei che qualcuno non si agitasse al suo posto, visto che, per una volta, il Consigliere Mellano non si è agitato sostenendo una posizione politica.


Esame disegno di legge n. 424 inerente a "Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE)" ed esame ordine del giorno n. 746 dei Consiglieri Palma, Suino, Riggio, Chiezzi e Tapparo collegato al provvedimento

PALMA Carmelo
Come avevo già detto in Commissione, questo provvedimento, al di là del suo merito, evidenzia una caratteristica abbastanza peculiare del rapporto dell’assemblea regionale con i fondi europei in generale e con l'utilizzo dei fondi europei che si fa nell’attuazione della politica regionale.
Noi siamo in una situazione curiosa, nella quale le “scelte di programmazione” rispetto all’utilizzo di questi fondi, quindi rispetto alle linee di bilancio europee, ma anche all’integrazione di questi fondi nelle linee di bilancio regionale, avvengono con una sostanziale sottrazione al Consiglio di competenze di programmazione, e poi votiamo documenti legislativi in cui nella sostanza - lo dico ironicamente, ma non troppo - dobbiamo redigere le schede di rendiconto dei soggetti attuatori dei progetti finanziati dal fondo sociale europeo. Si tratta di una contraddizione tanto più evidente perché non enfatizza neppure il ruolo del controllo del Consiglio regionale su questi temi, ma pone il ruolo del Consiglio regionale a valle rispetto all’attività dell'utilizzo di questi fondi, che per una parte puramente indicativa e generale possono essere contenuti nei grandi atti di programmazione, nel Piano regionale di sviluppo e così via, ma che mancano di strumenti, di dispositivi e di applicativi concreti all’interno della legislazione regionale.
Da questo punto di vista, posto che il Vicepresidente Casoni mi stia ascoltando e posto che l’Assessore Pichetto qualcosa gli abbia detto, abbiamo tentato di porre rimedio all’interno della legge finanziaria, prevedendo che tutte quelle iniziative in cui l'attività della Regione comporti l’utilizzo del fondo sociale europeo in riferimento alla materia della formazione e della politica attiva del lavoro vengano contenute all’interno di una delibera regionale di attuazione di linee generali di programmazione, che dia però la possibilità al Consiglio di intervenire rispetto alle scelte e di intervenire preventivamente rispetto agli indirizzi della politica regionale che il Consiglio, in questo caso, si deve limitare semplicemente a ratificare o di cui si deve semplicemente preoccupare di verificare la congruenza rispetto ad una serie di scelte che sono fatte a monte.
Questo mi pare un aspetto significativo e mi piacerebbe sapere dal Vicepresidente della Giunta Casoni - posto, ripeto, che sia preparato su questo documento - e da parte dell'Assessore Pichetto, visto che la legge finanziaria stabiliva un termine anche relativamente ristretto (mi pare 120 giorni dall’approvazione della legge finanziaria) per la presentazione, da parte della Giunta, di un documento di programmazione rispetto all’utilizzo del fondo sociale europeo, se la Giunta sta predisponendo un lavoro di questo tipo e se, in sede di attuazione delle proprie politiche, non si limita.… Sto parlando all’Assessore, ma proprio non riesco ad attirare la sua attenzione; gli ho fatto almeno tre domande e non vorrei reintervenire… Le chiedo scusa, Vicepresidente della Giunta Casoni, ma visto che sto ponendo una questione a cui dovrebbe dare tendenzialmente una risposta, la pregherei di prestare un minimo di attenzione.
Riassumo. In sede di approvazione della legge finanziaria, a fronte di un problema che l'intera Commissione aveva verificato, ovvero il fatto che, rispetto all'utilizzo del Fondo Sociale Europeo, l'attività del Consiglio e dell’assemblea complessivamente si situava a valle delle linee e delle scelte d'indirizzo della Giunta regionale.
Era stato approvato un emendamento proposto dal nostro Gruppo - e penso unanimemente condiviso da parte della Commissione - che impegnava la Giunta regionale a predisporre, entro 120 giorni dall'approvazione della legge finanziaria, una proposta di deliberazione al Consiglio che indicasse le linee di utilizzo e quindi le linee di programmazione del Fondo Sociale Europeo in materia di politiche attive del lavoro, immaginando un unico strumento di programmazione delle politiche attive del lavoro, che oggi non solo sono suddivise in linee di bilancio molto diverse all'interno del bilancio regionale, ma sfuggono ad una definizione programmatica complessiva.
Per fare un esempio molto concreto, il Consiglio regionale, a differenza di quello che fa rispetto alle politiche di sostegno e allo sviluppo, non decide neanche i criteri generali di utilizzo dei fondi (se con fondi di rotazione oppure con contributi). Sul Fondo Sociale Europeo prende atto delle decisioni della Giunta regionale, in attuazione di grandi - se esistenti - documenti di programmazione (piano di sviluppo ecc.), ma in assenza di un dispositivo e di un applicativo regionale che metta il Consiglio in condizione non solo di decidere retrospettivamente qual è il modulo per la rendicontazione delle attività, ma quali sono le attività che vanno privilegiate e quali sono le partnership, anche istituzionali, che su queste attività devono essere ricercate.
Visto che dall'approvazione della finanziaria non sono passati 120 giorni, ma poco ci manca, e visto che entro 120 giorni la Giunta doveva presentare al Consiglio questo documento, vorrei capire se su questa materia - mi rendo conto che non è presente l'Assessore Pichetto - esiste un'approvazione di qualche tipo all'interno della Giunta regionale, oppure se semplicemente quella è una norma, per definizione, caducata, che non esiste, se quello è un termine puramente ordinatorio che non ha nessun senso rispetto all'attività della Giunta regionale.
Quindi, entro 120 giorni non avremo un documento significativo, anche perché rappresenterebbe l'unico strumento d'intervento politico. Poi, ovviamente, nel merito i diversi Gruppi porterebbero diverse posizioni per affrontare una serie di emergenze, essenzialmente occupazionali, rispetto alle quali noi adesso non abbiamo neanche uno strumento consiliare d'intervento, se non quello di un emendamento alla finanziaria presentato di volta in volta.
Questo mi pare l'aspetto più significativo. Una discussione sul Fondo Sociale Europeo, su una parte laterale del Fondo Sociale Europeo come le disposizioni in materia di rendicontazione, secondo me non può fare l'economia di un problema più complessivo, che è: qual è il ruolo dell'assemblea legislativa rispetto alle scelte di utilizzo di questi fondi? Su questo gradirei una risposta, perché al di là del merito di questo provvedimento, mi sembra un punto nodale anche dal punto di vista istituzionale del rapporto tra la Regione e l'Europa, ma anche del rapporto fra il Consiglio e la Giunta regionale.
PRESIDENTE
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.
OMISSIS
PALMA Carmelo
Intervengo contro l'emendamento del Consigliere Chiezzi. Si tratta, nella prassi di chi normalmente realizza e attua questi progetti, di un costo per definizione “internalizzato” per il solo fatto di accedere ad un Fondo sociale. Per questo solo fatto, il costo della revisione della rendicontazione, in questo caso della certificazione, diventa una spesa eleggibile per il solo fatto che una parte di essa è finanziata dal Fondo sociale europeo che comporta una certificazione di questa natura. Molte spese apparentemente accessorie, ad esempio le spese di progettazione, rispetto all'utilizzo dei Fondi sociali europei, non sono spese connesse all'attuazione del progetto, ma interne al procedimento del progetto, ragion per cui devono considerarsi a tutti i fini, interne. Altrimenti si modificherebbero, in maniera sensibile, al di là del costo puntuale che poi la certificazione può avere, anche i livelli di compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti attuatori. Sappiamo che non si tratta di progetti finanziati al 100% e se c'é una percentuale dell'80%, automaticamente, se non eleggiamo le spese di certificazione, ampliamo la quota di partecipazione dei soggetti attuatori. Sostanzialmente rendiamo più difficile l'utilizzo del Fondo sociale europeo da parte dei soggetti attuatori.
Suggerisco al Consigliere Chiezzi di ritirare l'emendamento. Capisco la logico di non finanziare, con il Fondo sociale europeo, le società di certificazione, ma noi dobbiamo ragionare nella prospettiva del soggetto attuatore del progetto che, in quel caso, “internalizzerebbe” un costo che sostanzialmente non riesce a scaricare.
OMISSIS
ARTICOLO 4
C'é un emendamento di scrittura integrale dello stesso articolo.
L'emendamento presentato non incide, in alcun modo, sulla sostanza della legge ma è soltanto tecnico. Vi leggo l'emendamento che sostituisce interamente l’articolo 4:
4.1) Emendamento presentato dal Vicepresidente della Giunta Casoni:
Articolo 4
“Gli oneri previsti all'articolo 2, comma 3, sono coperti con le risorse assegnate ai soggetti attuatori per le attività ammesse a finanziamento.
2. Per il finanziamento dell'attività prevista all'articolo 2, comma 5, spese per il controllo e la certificazione dei rendiconti relativi ai corsi di formazione professionale, è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003 l'ammontare di euro 400.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 15021 (Formazione professionale e lavoro - Gestione amministrativa attività formative - Titolo I Spese correnti).
3. Alla copertura della spesa prevista al comma 2, per l'anno 2003 si provvede riducendo di euro 400.000,00, in termini di competenza e di cassa, la UPB 15021 del bilancio di previsione per l'anno 2003.
4. Alla copertura della spesa per gli anni 2004 e 2005, rispettivamente pari a euro 400.000,00 si provvede riducendo di pari importo, in termini di competenza, l'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2003-2005.”
Qual è il senso di questo emendamento? Il provvedimento è stato licenziato dalla Commissione a novembre 2000 e quindi il provvedimento non prendeva in considerazione il bilancio del 2002. Il provvedimento aveva come riferimento di bilancio pluriennale, il bilancio pluriennale 2003. Oggi, invece, ci troviamo ad approvare il provvedimento con il bilancio 2003 in corso e quindi con la necessità di fare riferimento al bilancio pluriennale necessariamente 2004-2005. Il provvedimento non cambia i termini, non cambia l'incidenza sul bilancio, quindi non è necessario il parere della I Commissione. Gli Uffici mi hanno suggerito questa valutazione che condivido.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.
OMISSIS
PALMA Carmelo
Grazie, Presidente. Per una precisazione, perché la redazione del testo dell'ordine del giorno, fatta a più mani, dà un senso sintetico, con un riferimento apparentemente incomprensibile alla legge finanziaria.
L'articolo della legge finanziaria che ho citato nel mio intervento - l'articolo 20 - non prevede quanto chiediamo nell'ordine del giorno, cioè una forma di "rendicontazione sociale" dei risultati dell'utilizzo del Fondo Sociale Europeo, ma chiede l'adozione, da parte della Giunta, entro 120 giorni dall'approvazione della legge finanziaria - quindi adesso - di un piano di utilizzo dei Fondi Europei nazionali e regionali, quindi anche del Fondo Sociale Europeo, finalizzato alla realizzazione di progetti e politiche attive del lavoro. Pertanto, il riferimento alla legge finanziaria all'interno dell'ordine del giorno non è relativo all'attività di rendicontazione, ma all'attività di programmazione dell'utilizzo di questi fondi.
Mi pare che il Vicepresidente della Giunta Casoni abbia ben presente questo fatto. Ciò che bisogna capire è se, oltre al fatto che l'Assessore Pichetto venga a relazionare sul passato, la Giunta, nei tempi previsti dalla legge finanziaria, verrà a fare una previsione sul futuro, che è comunque un dato significativo.


Esame proposta di deliberazione n. 275 "Legge regionale 14 marzo 1995, n. 31. Istituzione degli Ecomusei delle Miniere e della Valle Germanasca, delle Rocche del Roero, della Pietra da Cantoni, delle Terre di confine". Esame ordine del giorno n. 747 collegato

PALMA Carmelo
A nome del responsabile all'Urbanistica del mio partito, indegnamente, devo intervenire perché, se non altro chiamato in causa per legittima difesa, devo provare a spiegare perché il Consigliere Mellano sia sensibile ai problemi della tutela del territorio del paesaggio, pur nel quadro di una impostazione, anche sulla legge urbanistica, che non riflette la logica della pianificazione della programmazione territoriale affidata unicamente a strumenti pubblici.
Capisco che sia una questione del tutto irrilevante, però è una questione seria per cui provo, in pochi minuti, a spiegare per quale ragioni queste due impostazioni non sono fra loro inconciliabili, ma, dal nostro punto di vista, anche conseguenti. Anzitutto dal punto di vista storico. Se noi guardiamo, lo accennava indirettamente il Vicepresidente Riba, allo sviluppo e all’uso del territorio che è stato fatto nel nostro Paese, non possiamo che tener presente il fatto che da una parte, termine caro al Consigliere Chiezzi ancora di più al Consigliere Moriconi, lo “sviluppismo” urbanistico delle amministrazioni locali trovava la corrispondenza di strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica assolutamente vincolistici e totalmente pubblici.
Dal punto di vista storico misuriamo che la devastazione del territorio non rifletteva la negoziazione di interessi privati, ma rifletteva essenzialmente la logica della pianificazione pubblica e l'imputazione in capo al soggetto pubblico del potere esclusivo di uso del territorio. Che tutto questo si sia realizzato insieme all'utilizzo, dal mio punto di vista, devastante dell'esproprio generalizzato come caposaldo della legislazione urbanistica, testimonia il fatto che, forse, la tutela del territorio, non necessariamente passa attraverso il monopolio della programmazione urbanistica da parte del soggetto pubblico. Proprio per questa ragione, considerando l'uso del territorio, quello che è essenzialmente un mercato in cui si confrontano degli attori economici che sono da una parte i proprietari dei fondi e dall'altra gli investitori che su quei fondi e da quei fondi vogliono trarre dei benefici, sono convinti che, come rispetto ad ogni mercato, una logica di regolazione di vincolo da parte dell'autorità pubblica, sia preferibile ad una logica di programmazione di intervento da parte del soggetto pubblico.
Sono convinto che il problema della tutela del bene pubblico, che è una cartina di tornasole straordinaria della difficoltà delle politiche pubbliche laddove i costi sono sostanzialmente internalizzati ed i vantaggi sono sostanzialmente esternalizzati, sia un banco di prova di politiche pubbliche, anche rispetto all'uso del territorio, che non riflette un'impostazione necessariamente vincolistica. Sono abbastanza convinto che quel capannone, che tanto angustia il Consigliere Mellano che è molto più sensibile di me, riflette sicuramente un uso monopolistico e devastante del territorio compiuto da un'amministrazione comunale sulla base di uno strumento vincolistico, e non riflette la libera negoziazione economica di una serie di attori che si sono confrontati sull'uso del territorio e sull'uso della risorsa territorio di cui loro dispongono anche economicamente.
Questo detto in modo un po’ accademico per rispondere alle accuse interessanti, dal punto di vista politico, del Consigliere Chiezzi.
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  Torino, 18 marzo 2003
Al Presidente del Consiglio Regionale
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTAOGGETTO: ANCORA SULLE ILLEGITTIMITA' DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNITA' SPINALE NELL'ASO CTO-CRF-MARIA ADELAIDE. SECONDA INTERROGAZIONE
In relazione alla Convenzione stipulata fra Regione Piemonte/Città di Torino/ASO CTO-CRF-Maria Adelaide per la realizzazione della nuova Unità Spinale, approvata con DGR 45-8455, ad integrazione dei quesiti posti nella precedente interrogazione avente il medesimo oggetto, si interrogano il Presidente della Giunta e l'Assessore regionale alla Sanità per sapere:
- se non ritengano che un'ampia giurisprudenza conforti la tesi esposta nella precedente interrogazione circa l'impossibilità di procedere nel caso in oggetto secondo le procedure previste dalla legge 109/94 (cfr: Decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 10 luglio 2002 n. 3847 " Giova, al riguardo, anteporre una sintetica ricostruzione del quadro normativo. In primo luogo, l'art. 2, comma 1, legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 415/98, sottopone alla disciplina dettata per gli appalti di lavori tanto i "contratti misti di lavori, forniture e servizi" quanto i contratti di forniture e servizi che "comprendano lavori accessori", ogni qualvolta i "lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento".Il parametro da utilizzare, quindi, nell'individuare il regime giuridico proprio degli appalti a prestazioni tipologicamente eterogenee, di cui al riscritto art. 2 della "Merloni-ter", è quello, oggettivo, agevolmente sindacabile e, pertanto, più difficilmente eludibile, della prevalenza economica - Sentenza del Consiglio di Stato n. 813 del 3 aprile 2002 - E' lo stesso bando di gara a stabilire che si tratta di un "contratto di concessione misto", con elementi riconducibili al d.lgs. n. 157 del 1995 e alla legge n. 109 del 1994 con prestazioni di servizi e di lavori. Le offerte presentante dalle due concorrenti, d'altra parte, prevedevano importi variabili dal miliardo e mezzo (Coop XXX) ai circa 2 miliardi (YYY) per lavori, e dai circa 8 miliardi (Coop XXX) ai circa 11 miliardi (YYY) per la gestione. Risulta quindi non condivisibile la tesi seguita dal primo giudice circa la impossibilità di individuare con sicurezza la normativa regolatrice a causa della citazione di entrambe le fonti suddette. Appare infatti pacifico che la fattispecie rientri nella disciplina di cui al d.lgs. n. 157 del 1995, il cui art. 3, comma 3, dispone testualmente: " 3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%", posto che le percentuali di incidenza delle due componenti della concessione sono quelle più sopra riportate.)
- se, posto che molto difficilmente nel caso in oggetto si può configurare una effettiva costruzione e gestione dell'USU, tale da autorizzare il ricorso all'istituto della concessione, non essendo affidata al concessionario la gestione economica complessiva dell'opera realizzata, come possa configurarsi in qualche misura "interna" a questa concessione la fornitura di beni, servizi e lavori (ampiamente prevalente peraltro sotto il profilo contrattuale) non relativa all'Unità Spinale Unipolare;
- su quali basi giuridiche ritenga ammissibile che in un'unica procedura di gara si possa insieme concludere una concessione di costruzione e gestione ex art. 19 L. 109/94, ed un appalto misto di servizi, lavori e forniture in global service relativo solo marginalmente all'opera costruita; in particolare si evidenzia- a supporto di quanto evidenziato nella precedente interrogazione- il sostanziale discrimen giuridico fra concessioni ed appalti, e quindi la non integrabilità delle relative procedure di assegnazione. Nel caso di specie invece l'appalto, che assume peraltro un rilievo contrattuale di gran lunga superiore tanto dal punto di vista normativo quanto soprattutto da quello economico, viene per così dire "sussunto" nel contratto di concessione a titolo di garanzia indiretta dell'equilibrio economico del concessionario, in questo contraddicendo i termini di applicazione dell'istituto concessorio: infatti "il diritto di gestione implica anche il trasferimento della responsabilità di gestione che investe gli aspetti tecnici, finanziari e gestionali dell'opera.
Da quanto precede si deduce che in una concessione di lavori l'alea relativa alla gestione viene trasferita al concessionario che si assume il "rischio economico", nel senso che la sua remunerazione dipende strettamente dai proventi che può trarre dalla fruizione dell'opera. (Circolare Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie del 1 marzo 2002, n.3944: Procedure di affidamento delle concessioni di servizi e di lavori, punto 3).
- se non ritengano che anche in questo caso vada correttamente applicata la distinzione fra concessione e appalto, a vantaggio del secondo sull'intero oggetto contrattuale e comunque sicuramente sulla parte relativa ai servizi in global service estranei all'oggetto della concessione. Il tratto distintivo delle concessioni di lavori o servizi pubblici rispetto agli appalti consiste nel conferimento di un diritto di gestione di lavori o servizi che permette al concessionario di percepire proventi dall'utente dei lavori o dei servizi stessi. L'appalto concerne prestazioni rese in favore dell'amministrazione, mentre la concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale, che interessa l'amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio. Nel caso di specie non si rilevano dunque i tratti distintivi della concessione rispetto alle prestazioni di lavori o servizi, quali individuabili sulla base dei criteri normativi: "a) la natura unilaterale del titolo concessorio di affidamento del servizio pubblico, contrapposta al carattere negoziale dell'appalto; b) il carattere surrogatorio dell'attività svolta dal concessionario di pubblico servizio, chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell'ente pubblico concedente, mentre l'appaltatore compie attività di mera rilevanza economica nell'interesse del committente pubblico ;c) l'effetto accrescitivo della concessione, che attribuisce al privato concessionario una capacità estranea alla sua originaria sfera giuridica; d) il trasferimento di potestà pubbliche (autoritative o certificative) in capo al concessionario, che opererebbe quale organo indiretto dell'amministrazione, mentre l'appaltatore eserciterebbe solo prerogative proprie di qualsiasi soggetto economico". (Decisione del Consiglio di Stato n. 2294 del 30 aprile 2002 In materia di differenza tra appalto di servizi e concessione di servizio pubblico)
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  Torino, 13 marzo 2003
Al Presidente del Consiglio Regionale
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE - OGGETTO: ILLEGITTIMITA' DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNITA' SPINALE NELL'ASO CTO-CRF-MARIA ADELAIDE

 
In relazione alla Convenzione stipulata fra Regione Piemonte/Città di Torino/ASO CTO-CRF-Maria Adelaide per la realizzazione della nuova Unità Spinale, approvata con DGR 45-8455, si interrogano il Presidente della Giunta e l'Assessore regionale alla Sanità per sapere:
 
-         su quale base la previsione relativa al costo di realizzazione dell'opera, che il piano di attività annuale dell'ASO, a febbraio 2002, stimava in 33.569.700 Euro (di cui, peraltro, all'interno dello stesso piano, si garantiva la possibilità di finanziamento con fondi regionali) sia stata ridotta a  26.550.000 (quindi, di oltre il 20%), sebbene i posti letto previsti siano nel frattempo passati da 52 ad 80;
-         se sia stato istituzionalmente legittimo stipulare una convenzione, con reciproca obbligazione fra le parti, senza che sia definito lo stanziamento relativo ai fondi di cui alla legge 285/2000, ed esclusivamente sulla base di una previsione positiva in ordine alla legislazione in materia;
-         se, per alleggerire l'esposizione finanziaria dell'Azienda e non accrescerne l'indebitamento, prima di autorizzare l'ASO all'accensione di un mutuo decennale di 10.000.000 di Euro, o di configurare un contratto di gestione e concessione dalla natura "ibrida" (di cui al seguito dell'interrogazione), non sarebbe stato più coerente e prudente inserire l'opera nella delibera di rimodulazione dell'accordo di programma in materia di Sanità, di cui al DGR 66-8308, con la variazione della destinazione di oltre 2.112.308 Euro di investimenti previsti da anni e mai realizzati per il presidio CRF, di cui peraltro il piano delle attivi tà dell'Azienda ipotizza in tempi brevissimi l'alienazione;
-         se le procedure di gara non siano viziate da ragioni di evidente illegittimità, dal momento che, all'inizio delle operazioni di gara, per l'ASO non era possibile fungere da stazione appaltante di un opera connessa all'evento Olimpico;
 
su questa base si interrogano inoltre il Presidente della Giunta e l'Assessore alla Sanità per sapere in particolare se:
 
-         come previsto dal disciplinare di gara dell'ASO, l'affidamento congiunto, da una parte, della concessione e gestione dell'Unità spinale (e dei relativi parcheggi) e dall'altra di svariate prestazioni (manutenzione, impiantistica, ristorazione, pulizia, gestione, calore…) in altri immobili dell'Azienda non contrasti con il disposto dell'art. 19, comma 2 della Legge 109/94, che recita «Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva , la progettazione esecu tiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esc lusione degli immobili r icompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario»;
-         qualora anche – in aperta contraddizione, peraltro, con il disposto del comma 2 dell'art. 19 della Legge 109/94 – si volesse considerare l'affidamento del contratto di global service a titolo di prezzo per la realizzazione dell'opera (prezzo che nella previsione legislativa originaria non poteva superare il 50% del valore dell'opera, ed è comunque considerato per il concessionario una forma di integrazione eventuale e non necessaria dei proventi della gestione), come sia possibile considerare prezzo di un'opera, il cui costo complessivo non supera i 27 milioni di euro, un canone trentatrennale di oltre 8 milioni di Euro ann ui per servizi non conne ssi all'intervento di costruzione e gestione;
-         qualora, ancora – a differenza di quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara, e come è stato invece ufficialmente affermato dai vertici dell'Azienda Ospedaliera nella seduta di audizione della IV Commissione tenutasi in data 12 marzo 2003 – si volesse considerare l'appalto in questione un contratto misto di lavori e servizi, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 109/94, come sia possibile tale configurazione giuridica in considerazione del fatto che il comma 1 dell'art. 2 della legge 109/94 e s.m. recita testualmente «Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3 comma 2 si intendono per lavo ri pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento». Nella stessa logica va ancora tenuta presente, poi, la norma di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dal comma 75 dell'art. 9 della stessa indicata legge n. 415/1998, secondo cui «gli appalti che, insieme alle prestazioni di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi, siano comples sivamente di importo inf eriore al 50 per cento del totale, e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto» (cfr. Determinazione della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 13/99 del 28 dicembre 1999 – Oggetto "contratti misti");
-         se non ritengano quindi che, visto che l'oggetto principale dell'appalto, sia per il rilievo economico sia per il rilievo funzionale, non è costituito dalla componente di lavori, non sia del tutto illegittimo utilizzare le procedure di cui all'art 2 e 19 della legge 109/94 (che rendono peraltro l'affidamento in global service dei servizi non già meccanismo di ottimizzazione della gestione, come dovrebbe essere, ma strumento di finanziamento di una parte dell'attività aziendale);
-         se abbiano notizia e sappiano fornire la documentazione di un solo caso in cui da parte della pubblica amministrazione o degli altri soggetti tenuti agli obblighi della legge 109/94, sia stato utilizzato lo strumento della concessione di costruzione e gestione per la definizione di un appalto misto in cui il valore economico della componente "lavori" non fosse semplicemente inferiore al 50%, ma sostanzialmente residuale rispetto all'oggetto del contratto e al valore economico  di altri tipi di fornitura;
-         se non ritengano peraltro che l'appalto in oggetto, non riguardando l'effettiva gestione dell'opera realizzata (non potendosi in verità ritenere gestione di un presidio ospedaliero la prevista "non gestione" delle attività sanitarie, che costituiscono anche in termini economici la finalità dell'impresa finanziata), ma limitandosi a assegnare svariati servizi di fornitura, non sia obiettivamente configurabile nei termini previsti dall'art. 19 della legge 109/94. Nel caso in oggetto ci si trova dinanzi ad una totale eliminazione del rischio d'impresa: infatti al concessionario la remunerazione del capitale di rischio no n è garantita dalla redd itività dell'opera realizzata, bensì dalla garanzia contrattuale di altri tipi di fornitura;
-         se non ritengano rispetto alla procedura in oggetto di acquisire immediatamente il parere dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici e, a tal fine, di richiedere all'Azienda la sospensione delle procedure di gara.
 
In ordine alle paradossali giustificazioni portate dai vertici della Azienda nella citata audizione, secondo cui la regolarità della procedura sarebbe dimostrata dall'assenza di ricorsi, non era immaginabile un piano finanziario alternativo dell'intervento, si interrogano l'Assessore alla Sanità e il Presidente della Giunta Regionale per sapere:
 
-         se l'assenza di ricorsi non dimostri piuttosto il carattere monopolistico dell'appalto e quindi il legittimo e comprensibile interesse di diverse aziende a contrattare condizioni favorevoli di subfornitura con il futuro concessionario;
 
-         se, posto un costo della costruzione del dell'Unità spinale e dei parcheggi pertinenziali stimata in poco più di 26 milioni di euro, ed una effettiva disponibilità per l'azienda di 19/20 milioni di euro assicurata dai fondi olimpici, da un valore patrimoniale – immediatamente cartolarizzabile – del CRF stimato nel 2002 in 6 milioni di euro (cui conseguirà una ulteriore valorizzazione a fronte di oltre 2 milioni di euro di investimenti ex art. 20 nell'esercizio 2003) il piano finanziario più coerente dell'operazione non avrebbe dovuto comprendere semplicemente il ricorso ad un ulteriore finanziamento regionale estremamente c ontenuto (circa 5/6 milioni di euro) che avrebbe assicurato una valorizzazione patrimoniale dell'azienda stessa, senza irrigidire l'operatività dell'azienda con obblighi contrattuali che ne vincolano l'attività e la programmazione per i prossimi 33 anni.
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  Torino, 28 gennaio 2003
INTERPELLANZA
Oggetto: sulla necessità ed urgenza di una legge quadro regionale per una efficace politica di controllo del PM10 (indicatore inquinamento atmosferico) nelle aree urbane piemontesi

 
I sottoscritti consiglieri regionali,
 
premesso che:
 
-         il 27 gennaio 2003, durante una conferenza stampa organizzata dal Gruppo consiliare radicale e dall'Associazione Radicale Adelaide Aglietta, è stato diffuso un dossier ("Acqua fresca – Dossier targhe alterne – Quello che il duo Ortolano-Ferro non dice ai torinesi"), reperibile sul sito www.grupporadicalipiemonte.it;
-         dal dossier suddetto si evince in modo inequivocabile la totale inefficacia della misura delle "targhe alterne", adottata dal Comune di Torino, per ridurre il PM10 (particolato sospeso costituito dall'insieme di tutto il materiale non gassoso, generalmente solido, in sospensione nell'aria); misura non solo inutile ma anche odiosa e vessatoria, poiché penalizza i cittadini meno abbienti;
-         il dossier radicale riporta, tra l'altro, numerosi dati scientifici sull'argomento resi pubblici durante il "Convegno Aria Pulita", organizzato dal Comune di Torino il 25 ottobre 2002; particolare rilevanza assume la seguente affermazione conclusiva pronunciata in tale occasione dal Dott. Paolo Natale (consulente Assessorato all'Ambiente Regione Piemonte): "Alla luce di queste problematiche e dei tempi che anche in passato sono stati necessari per regolarizzare altri inquinanti, è pensabile che tempi dell'ordine di 5-10 anni saranno necessari, come minimo, per risolvere i problemi sul tappeto"
;
-         anche alla luce dei pareri degli esperti, è necessario ed urgente che la Regione Piemonte acquisisca un ruolo di regia e di vigilanza attiva in materia, pur nel rispetto delle competenze istituzionali dei vari enti locali coinvolti, al fine di evitare il ripetersi di "misure-tampone" tanto semplicistiche quanto inutili se non dannose; un ruolo di regia che comporti anche la prefigurazione di soluzioni credibili ad un problema, quello dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane, che esiste e che esiste non solo a Torino (vedi situazione della città di Novara e del suo hinterland).
 
 
Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri interpellano il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore all'Ambiente per sapere:
 
-         quale sia la loro valutazione sull'impatto della misura delle "targhe alterne" sia rispetto ai livelli di inquinamento sia rispetto alle conseguenze sulla vita quotidiana dei cittadini;
-         se intendono ottimizzare i dati e le competenze a loro disposizione negli Assessorati competenti al fine di addivenire alla predisposizione di una legge quadro regionale per una reale politica di controllo e di riduzione del PM10 in tutte le aree urbane del Piemonte.

Bruno Mellano
Carmelo Palma
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  INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA
OGGETTO: GESTIONE DELL'U.O.A SERVIZIO TECNICO PRESSO ASO C.T.O-M.ADELAIDE-C.R.F

I sottoscritti consiglieri
Premesso che
- con deliberazione adottata in data 30-09-2002, l'Aso C.T.O- M. Adelaide-C.R.F ha prorogato fino al 10-10-2003 un incarico di consulenza per la gestione e il coordinamento dell'U.O.A Servizio Tecnico;
- la spesa presunta per l'affidamento di tale incarico è di circa 96.500 euro annuali, a fronte di un impegno complessivo richiesto inferiore alle 24 ore settimanali, con una modalità sostanzialmente analoga a quella di un part time verticale (2,5 giorni lavorativi alla settimana);
interrogano l'Assessore competente per sapere
-se e per quale ragione nel caso in oggetto ricorra la condizione prevista dall'art. 7 comma 6 del D.Lsg. 165/01 per il conferimento di detto incarico;
-se ritenga che l'impegno settimanale, in termini di tempi e modalità, garantito dal consulente incaricato sia adeguato ad assicurare la direzione dell'U.O.A di un'ASO articolata in tre distinti presidi ospedalieri;
-di quanto differisca il costo annuo complessivo della consulenza in oggetto rispetto a quello che sarebbe stato sostenuto affidando il suddetto incarico dirigenziale ad un dipendente interno all'amministrazione;
e interrogano altresì l'Assessore competente per conoscere ed acquisire
- la serie storica (articolata per soggetti e relativi importi) dei dati relativi agli incarichi di consulenza tecnica ed amministrativa affidati dalla Direzione Generale dell'ASO C.T.O- M. Adelaide-C.R.F relativamente agli anni 2000, 2001, 2002.
Torino, 6 dicembre 2002
PALMA
MELLANO
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  INTERPELLANZA
OGGETTO: SULLA PRESCRIZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI DI CONTRACCEZIONE DI EMERGENZA DAGLI OSPEDALI E DAI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA

Premesso
che alcuni medici degli Ospedali piemontesi e dei servizi di Guardia Medica si rifiutano di prescrivere la contraccezione di emergenza, più nota come "pillola del giorno dopo", esponendo le donne ad un rischio aumentato di gravidanza indesiderata, senza fornire alcuna documentazione clinica e senza riportare alcuna annotazione di tale diniego sui verbali sanitari;
che tale comportamento assume un preciso significato penale, essendo medici che esercitano le funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, soprattutto nell’orario di chiusura dei Consultori Familiari (dal pomeriggio al mattino seguente dei giorni feriali e nei weekend dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) e degli ambulatori dei Medici di Medicina generale, quando non vi è un’alternativa per ottenere il trattamento nel periodo di maggiore efficacia, o addirittura in tempo utile;
che per ottenere il farmaco registrato per questa indicazione, disponibile in fascia C al prezzo di 10 €, è necessaria la ricetta medica non specialistica:
che la dose prescritta (2 compresse) non presenta controindicazioni cliniche, nemmeno in caso di una eventuale gravidanza in atto di qualsiasi epoca gestazionale, come viceversa accade per molti altri farmaci di prescrizione più comune, per prescrivere i quali non viene certo chiesto alla donna se abbia avuto un rapporto nei giorni precedenti;
che non è necessario alcun esame specialistico o strumentale, oltre a quello anamnestico;
che si tratta di prestazione di urgenza, come è stato confermato dal TAR del Lazio (2 luglio 2001, sentenza sul ricorso n 21554/2000): "“Osserva il collegio che la qualificazione di “emergenza” è riferita al farmaco nel duplice significato sia di metodo anticoncezionale di carattere eccezionale rispetto alle ordinarie pratiche di prevenzione della gravidanza, sia in relazione alle situazioni particolari ed occasionali (c.d. rapporti a rischio di gravidanza) cui tende ovviare entro ristretto termine... Le caratteristiche del farmaco si traducono in specifiche regole comportamentali a carico del medico, che è tenuto a prescriverlo in presenza dei presupposti di emergenza e nei limiti idonei ad eliminare il paventato rischio di gravidanza, e dello stesso individuo che deve assumerlo solo in presenza delle circostanze e con le precauzioni indicate nel foglio illustrativo… Ritiene il collegio che la nozione di “emergenza” che costituisce presupposto per la somministrazione del “NORLEVO” va considerata in senso strettamente oggettivo - e cioè come evento critico, suscettibile di introdurre la possibilità di una gravidanza non desiderata, cui si intende porre rimedio con carattere di immediatezza, indipendentemente dal grado di volontarietà o colpa dell’interessato nel determinarlo; ciò in base ad un criterio che è comune alla somministrazione di ogni presidio terapeutico, che ha luogo in base al dato obiettivo della condizione fisiologica dell’individuo prescindendo da ogni valutazione circa il concorso psichico dello stesso nel determinarne le cause”;
che la sua efficacia diminuisce con la distanza dal rapporto sessuale, come è peraltro riportato anche nelle note informative approvate dal ministero: “la prima compressa va assunta al più presto possibile, preferibilmente entro 12 ore dopo il rapporto sessuale non protetto, e non oltre 72 ore dopo il rapporto”;
che l'assunzione più precoce possibile è raccomandata dall'OMS: “più presto il trattamento comincia, più è efficace” e che per “ogni 12 ore di ritardo il rischio di fallimento aumenta del 50%” (Task Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation, 1998; Piaggio, 1999);
che altri studi clinici hanno evidenziato come l’efficacia diminuisca con il tempo; dal 95% delle prime 24 ore, all’85% tra 25 e 48 ore, per ridursi al 58 % tra 49 e 72 ore, mentre una recente overview dell’OMS (Department of reproductive health and research, E. Ezcurra 2001) ha evidenziato come il rischio di gravidanza triplichi tra le prime e le seconde 12 ore:
- < 12 0,5% (94%)
- 13-24 1,5% (81%)
- 25-36 1,8% (77%)
- 37-48 2,6% (67%)
- 49-60 3,1% (61%)
- 61-72 4,1% (49%)
- niente 8,0% ( 0%)
che non è invocabile l'obiezione di coscienza perché, come ha osservato il TAR del Lazio, la contraccezione di emergenza "non contrasta con la legge n. 194/1978, poiché il farmaco autorizzato agisce con effetti contraccettivi in un momento anteriore all’innesto dell’ovulo fecondato nell’utero materno”;
che non si può parlare di obiezione di coscienza poiché la legge 194/78 prevede che “Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione”, cioè solo in relazione alle procedure per l’aborto volontario contemplate dagli articoli 5 e 7, in presenza di una gravidanza accertata e documentata di cui si procede all’interruzione, per cui nel caso della contraccezione di emergenza il medico dovrebbe certificare l'esistenza di una gravidanza non ancora iniziata in una donna, che riferisce di avere avuto un rapporto;
che non può essere considerato un farmaco abortivo, non solo legalmente, ma anche scientificamente e nella logica sanitaria, poiché il periodo fecondo è costituito dai 5-6 giorni che precedono l'ovulazione e dalle 24 ore che la seguono ed agisce ritardando l'ovulazione, per cui se la fecondazione dovesse essere già avvenuta non è più efficace, contribuendo ad aumentare la quota dei fallimenti;
che proprio per evitare di somministrare un farmaco a fecondazione avvenuta, che dovrebbe essere più importante la tempestività per evitare che questa avvenga nel frattempo, anche se sarebbe ormai inutile;
che compito della sanità è quello di prevenire il ricorso all'aborto, anche riducendo il rischio di gravidanze indesiderate, soprattutto quando questo sia il desiderio della donna;
che tale situazione dovrebbe essere nota all'assessore, in quanto già rappresentata in una lettera del 28 maggio 2002 inviata all'assessore da un medico dell'Ospedale S. Anna, che si allega;
che a riguardo la Procura della Repubblica aveva avviato un'indagine conoscitiva nei confronti dei medici del S.Anna, dalla quale non era emerso che i medici non prescrivessero la contraccezione di emergenza, ma che aveva indotto la Direzione Sanitaria a ricordare la non possibilità di rifiutare la prestazione;si interpella l'Assessore alla Sanità
per sapere se è a conoscenza dei fatti;
se non ritiene, nel rispetto della distinzione tra le proprie opinioni religiose ed il ruolo di responsabile della sanità pubblica, di dovere segnalare ai medici i rischi penali che corrono rifiutando la prescrizione della contraccezione post-coitale;
se non ritiene di doverlo fare nei confronti dei Direttori sanitari della Aziende sanitarie per i rischi che comporta l'omessa vigilanza di un pubblica ufficiale;
se non ritiene preferibile, sotto il profilo della sanità pubblica ed in applicazione delle legge 194, che le donne possano ricorrere alla contraccezione post-coitale tempestivamente, al fine di sfruttare al massimo il suo potenziale contraccettivo pre-ovulatorio ed evitare il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza;
se non ritiene di condividere le osservazioni del TAR del Lazio sulle caratteristiche di urgenza dell'intervento come metodo "eccezionale" rispetto alle ordinarie pratiche cotraccettive;
se non ritiene che si tratti di un intervento di semplice esecuzione (anamnesi e prescrizione), che, essendo obbligatoria la ricetta, deve essere svolto dal medico interpellato con caratteristiche di urgenza;
se non ritiene che, persistendo queste difficoltà di prescrizione e volendo limitare il numero di prestazioni nei servizi aperti 24 ore, sia necessario organizzare con sollecitudine una campagna di informazione presso la popolazione affinché, affinché tutte le persone, che non si affidano a sistemi contraccettivi sicuri, si procurino una confezione della "pillola del giorno dopo" per utilizzarla in caso di bisogno nel periodo di maggiore efficacia;
se non ritiene che la soluzione ottimale sia quella di rimuovere l'obbligo della ricettazione (come è accaduto in molti paesi tra cui la Francia, l'Inghilterra, il Belgio, la Norvegia e il Portogallo) proprio per evitare che i medici siano chiamati, spesso controvoglia, ad essere dei meri prescrittori di un farmaco innocuo, i cui presupposti anamnestici non sono verificabili, e la cui efficacia dipende dalla tempestività della somministrazione.
Torino, 5 dicembre 2002
PALMA MELLANO
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INTERPELLANZA
Oggetto: sulla spesa annuale per l'assistenza sanitaria ai detenuti nelle carceri piemontesi, nettamente più esigua della media nazionale, già irrisoria; sullo stato di non-attuazione della riforma della medicina penitenziaria.
I sottoscritti consiglieri regionali,
premesso che:
- il "Sole 24 Ore" del 7/10/02 ospita un ampio servizio sulla situazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini detenuti;
- dalla lettura di tale servizio si evince quanto segue: il passaggio dell'assistenza sanitaria nelle carceri dall'amministrazione penitenziaria alle ASL, previsto dal D.Lgs. 230/99, è rimasto lettera morta; la spesa sanitaria per ogni detenuto (media nazionale) è passata dai 1.587,35 euro del 1999 ai 1.406.70 euro del 2002 (- 11,4%). In particolare, si è registrata una diminuzione di spesa in tutte le componenti la spesa sanitaria totale: farmaci (- 12,9%); apparecchiature (- 10,8%); infermieri (-0,2%); guardie mediche (- 8,5%); specialisti (- 35,5%);
- dalla tabella allegata al suddetto servizio si evince, altresì, che la Regione Piemonte (e Valle d'Aosta) è la regione che, assieme a Lombardia e Puglia, detiene il triste primato della minor spesa sanitaria per detenuto: 1273,76 euro (-21,1% rispetto ai 1.614,48 euro del 1999). In particolare, tutte le componenti della spesa sanitaria sono peggiori della media nazionale, già pessima: farmaci (- 20,3%); apparecchiature (-17,3%); infermieri (-11,2%); guardie mediche (-18,1%); specialisti (-42,1%);
- tali dati trovano puntuale riscontro nelle circostanziate denunce dei detenuti, raccolte dai sottoscritti nelle 53 visite ispettive da loro finora compiute nelle 14 carceri piemontesi, e nelle decine di lettere inviate dai detenuti al Gruppo consiliare radicale;
- il 27 luglio 2000 i sottoscritti (e i consiglieri Suino, Riggio, Ronzani e Placido) presentarono una mozione (n. 72/00) all'oggetto "Sull'assistenza sanitaria ai cittadini detenuti nelle carceri piemontesi …", mozione che attende ancora, a oltre due anni di distanza, di essere discussa in Consiglio Regionale;
- l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 230/99 prevede la sperimentazione della riforma della medicina penitenziaria in tre regioni, poi diventate sei, fra cui non è compresa la Regione Piemonte; l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 230/99 prevede, però: "A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti …" (vedi anche circolari attuative N. A7013820/Ministero Sanità del 28/12/99 e N.3510/5960/Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del 29/12/99, citate ampiamente nella mozione di cui sopra).

I sottoscritti consiglieri interpellano gli Assessori regionali alla Sanità e alle Politiche Sociali per sapere:
- se i dati citati in premessa corrispondano al vero;
- in caso affermativo, se tali dati non impongano una seria riflessione sull'inadeguatezza delle politiche regionali in materia e sulla necessita ed urgenza di invertire il degrado continuo delle condizioni di vita nelle carceri piemontesi;
- quali atti e provvedimenti gli Assessorati competenti abbiano assunto e/o intendano assumere per l'attuazione dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 230/99, a oltre tre anni di distanza dalla sua "entrata in vigore".
Torino, 8 ottobre 2002

Carmelo PALMA
Bruno MELLANO
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  Torino 18 giugno 2002
INTERPELLANZA URGENTE n. 1620 - Oggetto: smantellamento servizio di assistenza domiciliare Ospedale Amedeo di Savoia
Premesso che
Attualmente il servizio di assistenza domiciliare dell’Ospedale Amedeo di Savoia ha in carico 15 cittadini e cittadine la cui patologia non necessita di ospedalizzazione ma un servizio di assistenza solo ed esclusivamente di tipo domiciliare
Appreso in data odierna che
il Direttore Generale Dott. De Intinis ha impartito disposizioni tese a trasferire 4 unità del personale infermieristico domiciliare presso reparti ospedalieri al fine di garantire la sostituzione del personale in ferie
Considerato che
il servizio domiciliare dell’Amedeo di Savoia conta attualmente un organico composto da sette unità. Attualmente una è in maternità, una in allattamento e una con rapporto di lavoro part-time dal I luglio p.v. e come appare evidente tale servizio potrà essere garantito solo ed esclusivamente dal I luglio 2002 con una unità a tempo parziale
Interpellano il Presidente della Giunta
1. per sapere se i fatti denunciati dalla presente interpellanza corrispondono alla realtà;
2. se non ritengano tale scelta gravemente lesiva dei diritti di assistenza e cura dei pazienti
3. se non ritengono tale scelta operativa del Direttore Generale in aperta contraddizione o meglio quale clamorosa smentita delle scelte operate dal Consiglio regionale in sede di. discussione del bilancio 2002 è fatte proprie dalla giunta, tese a mantenere in capo alle Asl e agli Aso i Livelli Essenziali di Assistenza per tutto il secondo semestre del 2002.
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  Torino, 27 maggio 2002
INTERROGAZIONE Nš 1574 - OGGETTO: TICKET PER LA CONTRACCEZIONE DI EMERGENZA
I sottoscritti consiglieri regionali,
premesso che
la Regione Piemonte avrebbe diffuso alle Asl una “disposizione / interpretazione” secondo la quale gli interventi di pronto soccorso finalizzati alla contraccezione di emergenza (prescrizione della c.d. “pillola del giorno dopo”) sono da sottoporsi a ticket;
questa disposizione contraddice la logica generale del provvedimento sui ticket per il pronto soccorso, che dovrebbero essere relativi unicamente ad interventi diagnostici e terapeutici differibili, senza alcun rischio di conseguenze negative per la salute dei pazienti;
nelle ore notturne e nei giorni festivi le sole strutture di pronto soccorso possono provvedere alla tempestiva prescrizione della c.d “pillola del giorno dopo”, e la tempestività della prescrizione/somministrazione costituisce condizione determinante della sua efficacia;
le note informative che accompagnano il suddetto farmaco consigliano di assumerlo entro le 12 ore dal rapporto, e l’Qms ha osservato che il rischio di gravidanza triplica fra le 12 e le 24 ore;
interrogano l’Assessore alla Sanità per sapere:
- su quale base un intervento di contraccezione d’emergenza a fronte di una possibile gravidanza indesiderata sia da considerarsi differibile;
- se imporre un ticket di 30 Euro su un intervento di contraccezione d’emergenza rientri in una coerente strategia di contenimento delle gravidanze indesiderate o non rischi di conseguire risultati opposti;
- se non ritenga opportuno sospendere la disposizione impartita alle Asr o comunque limitarne l’applicazione alle ore diurne dei giorni feriali.
-
Carme Palma Bruno Mellano
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: sullo stato di attuazione della Legge 8 febbraio 2001, n. 12
(Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici nella terapia del dolore)

I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che:
- il 19/02/01 è entrata in vigore la legge n. 12/01, contenente le norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici nella terapia del dolore; tale legge intende sanare il grave ritardo esistente nel nostro Paese in materia, che pone l'Italia al 108° posto nella graduatoria degli Stati rispetto all'attuazione delle cure anti-dolore;
- il Governo centrale ha messo a disposizione delle Regioni 206,58 milioni di euro, in due tranche, per l'attuazione della legge in oggetto;
- a quindici mesi dall'emanazione della legge suddetta, si riscontra una sua sostanziale inapplicazione, che si traduce in ulteriori ed ingiustificate sofferenze per molte delle 300.000 persone che ogni anno, in Italia, necessitano di terapie per combattere il dolore cronico;
Interrogano l'Assessore regionale alla Sanità per sapere:
- se le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte hanno provveduto alla distribuzione dei ricettari semplificati per la prescrizione degli oppioidi "ai medici ed ai veterinari operanti nel territorio di competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi", ai sensi dell'art. 2 del Decreto 24 maggio 2001 (Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12), entrato in vigore l'11 giugno 2001;
- quale è l'entità del finanziamento messo a disposizione della Regione Piemonte dal Governo centrale per l'attuazione della legge in oggetto;
- quale è lo stato di realizzazione dei 16 hospice – strutture residenziali che dovrebbero costituire uno dei pilastri della rete delle cure palliative, insieme con l'assistenza domiciliare e ambulatoriale - per un totale di 193 posti letto, che la Regione Piemonte si è impegnata a realizzare;
- se la Regione Piemonte intenda promuovere corsi di formazione ad hoc per medici, veterinari ed infermieri, come sta facendo, per esempio, la Regione Lombardia, nella consapevolezza che solo la formazione professionale può avere ragione degli attriti, delle diffidenze, delle resistenze burocratiche e corporative che hanno finora impedito l'attuazione concreta della legge in oggetto.
Torino, 7 maggio 2002
BRUNO MELLANO
CARMELO PALMA
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  Torino 22 Aprile 2002
INTERROGAZIONE URGENTE Nš 1495 - Oggetto: aborto farmacologico
Considerato che
o un anno fa un gruppo di medici operanti all’Ospedale Sant’Anna di Torino aveva chiesto che per l’interruzione volontaria della gravidanza venissero messe in atto tecniche meno invasive e cruente e che venisse autorizzata la libertà di somministrare farmaci al posto del tradizionale intervento chirurgico con tutti i costi, umani ancor prima che economici, clic questo comporta.
o il farmaco in questione, l’RU486 già diffuso nel resto d’Europa, eviterebbe alle donne, clic già hanno compiuto la drammatica scelta di interrompere la gravidanza, di essere sottoposte ad un ulteriore momento traumatico della loro vita conseguente alla scelta che per tante ragioni hanno dovuto prendere, ovvero quella dell’intervento chirurgico;
o il Sant’Anna, al quale ogni anno si rivolgono più di 3700 donne per l’interruzione volontaria della gravidanza, sarebbe il primo Ospedale in Italia ad offrire all’utenza un’alternativa che andrebbe nella direzione della migliore applicazione della legge 194 riducendone l’effetto traumatico e abbassandone altresì i costi;
Preso atto che
o il Comitato etico regionale a cui la Giunta ha chiesto di esprimere un parere, con continui rinvii non ha ancora elaborato una posizione precisa rimettendo ancora una volta in discussione il progetto;
o l’organismo che deve decidere sulla “pillola dell’aborto” è composto paradossalmente di soli uomini e escludendo così l’apporto di quante possono esprimere per sensibilità ed appartenenza di genere un punto di vista fondamentale su di una questione che vede proprio la donna come soggetto maggiormente coinvolto
Tutto ciò premesso
Interroga il Presidente della Giunta e l’Assessore competente
Per conoscere:
1. con quali modalità e in che tempi la Giunta ritenga di nominare donne medici, avvocati e funzionari che assieme all’attuale comitato etico regionale possano elaborare il parere richiesto sulla sperimentazione dell’aborto famacologico;
2. quale sia stato fino ad oggi l’operato del comitato etico regionale e quali atti siano stati prodotti sulla materia;
3. se non si ritiene opportuno fissare un termine ultimo entro il quale il comitato elabori un parere definitivo sul progetto presentato da riconosciuti esperti che operano in questa
specialità la cui approvazione consentirebbe alle pazienti di interrompere una gravidanza non desiderata attraverso una semplice somministrazione di farmaci sempre nel rispetto della legge nazionale vigente.
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INTERROGAZIONE
Oggetto: sui finanziamenti alla comunità psichiatrica "I setti nani" di Torino.
I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che:
- in data 29 marzo 2002, il consigliere regionale Bruno Mellano, accompagnato dal signor Giulio Manfredi e dal signor Giuseppe Cicogna (Comitato dei Cittadini per i diritti dell'Uomo), ha visitato la comunità psichiatrica "I sette nani" di Via Gauna n. 7, a Torino;
- durante la visita, è stata riscontrata la situazione di degrado già, peraltro, ben evidenziata nell'interpellanza urgentissima presentata da vari consiglieri (prima firmataria Marisa Suino) il giorno 26 febbraio 2002;
- la notizia dell'imminente trasferimento delle 18 persone attualmente ospiti della comunità in una nuova sede, finalmente rispondente a tutti gli standards sanitari, nulla sana del danno fisico e psichico arrecato alle persone dimoranti in una struttura fatiscente, degradata e degradante come quella di via Gauna n.7.
Interrogano il Presidente della Giunta e gli Assessori competenti per sapere:
- se sia possibile formulare apposita circolare inerente i poteri di controllo ispettivo dei consiglieri regionali nelle strutture sanitarie e se sia possibile darne ampia diffusione, per evitare che, come è successo nella visita di cui in premessa, un consigliere regionale debba sostare per oltre un quarto d'ora sulla soglia dell'ingresso prima di essere invitato ad entrare;
- l'ammontare complessivo, con il dettaglio dei tempi e delle entità, dei finanziamenti elargiti alla comunità in oggetto dalla sua apertura a fine marzo 2002;
- se in questi anni l'ASL 3 di Torino e la Direzione Controllo delle Attività Sanitarie della Regione Piemonte abbiano compiuto ispezioni nella comunità in oggetto e quale ne sia stato l'eventuale esito;
- se il mancato adeguamento della struttura in oggetto agli standards sanitari non comporti la rescissione della convenzione o, almeno, il pagamento di penali;
- i motivi e le eventuali responsabilità nel grave ritardo del trasferimento degli ospiti della comunità in una struttura adeguata;
- se la nuova struttura abbia effettivamente tutti i requisiti di legge .
Torino, 9 aprile 2002
Carmelo PALMA
Bruno MELLANO
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: sul nuovo schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che:
- il 15 marzo 2002 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 11 febbraio 2002 (Schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere), che innova il precedente decreto interministeriale 20 ottobre 1994 concernente lo schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere;
- una delle motivazioni (riportata nella premessa del decreto in oggetto) che hanno indotto il governo all'innovazione suddetta è quella di "consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati".
Interrogano l'Assessore Regionale alla Sanità per sapere:
- se abbia provveduto a rendere edotte le Aziende Sanitarie Regionali (ASR) sui contenuti del decreto di cui in premessa, al fine di permettere alle stesse di adeguare le proprie scritture contabili;
-se ed in che modo ritenga che il nuovo schema contabile possa contribuire a razionalizzare il modello di gestione delle Asr sotto il profilo del controllo della spesa;
- se vi siano state da parte delle ASR valutazioni, osservazioni, critiche al nuovo schema di bilancio;
- quale valutazione sul decreto in oggetto abbia espresso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
Torino, 28 marzo 2002
BRUNO MELLANO
CARMELO PALMA
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
OGGETTO: PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE NELL'ASL 13 (BORGOMANERO)
I sottoscritti consiglieri, premesso che:
- nell'ambito del servizio Adi dell'Asl 13 non sono garantite in modo continuativo le prestazioni fisioterapiche a pazienti con malattie croniche degenerative ( sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, etc) e con forme di tetraplegie post-traumatiche, metaboliche e/o di altra eziopatogenesi.
- le prestazioni fisioterapiche sembrano essere riservate di preferenza ad altri pazienti, non affetti da patologie croniche o a prognosi infausta e comunque non bisognosi di prestazioni continuative;
- la situazione descritta costringe numerosi pazienti a rivolgersi a strutture private, con pesanti oneri e aggravi economici, per usufruire di prestazioni essenziali non solo per migliorare, quando è possibile, lo stato funzionale, ma anche per accrescere la qualità della vita e rallentare l'evoluzione della malattia;
interrogano l'Assessore alla Sanità per sapere, con riferimento al territorio dell'Asl 13:
- quanti casi di pazienti in carico nell'anno 2001 con malattie croniche degenerative o tetraplegie post-traumatiche e metaboliche abbiano ricevuto prestazioni fisioterapiche superiori alle 10 sedute;
- quanti pazienti affetti dalle suddette patologie siano stati complessivamente trattati nell'anno 2001; - quanti pazienti abbiano ricevuto complessivamente trattamenti fisioterapici domiciliari nell'anno 2001;
- perché, se quanto esposto in premessa corrisponde al vero, l'Asl abbia scelto di privilegiare i pazienti bisognosi di cure non continuative.
- se, accanto a quello non fornito dall'Asl 13, esistano servizi alternativi in convenzione cui i pazienti affetti dalle malattie sopra descritte possano rivolgersi, ovvero, in caso di risposta negativa, per quale ragione l'Asl non ritenga di dovere assicurare né direttamente né indirettamente prestazioni fisioterapiche continuative ad una tipologia di pazienti che dovrebbe necessariamente usufruirne;
- se questa situazione dipenda da una scelta gestionale della direzione aziendale ovvero da una decisione organizzativa del responsabile del servizio territoriale;
- se la situazione descritta corrisponda alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione sanitaria.
Torino, 5 marzo 2002
BRUNO MELLANO
CARMELO PALMA
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INTERROGAZIONE URGENTE
Oggetto: sulla necessità ed urgenza di un nuovo sistema di nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali, a partire da quello delle Molinette.
I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che:
il sistema di corruzione gravitante attorno all'ex Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Le Molinette" di Torino (c.d. "caso Odasso") impone ai rappresentanti alla Regione Piemonte (e, in particolare, a chi "governa" la sanità piemontese) una profonda riflessione sull'attuale sistema di selezione dei manager delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR);
partendo dalla diagnosi di tali "patologie", il Gruppo Consiliare radicale ha presentato una proposta di legge (n. 381/02, "Norme in materia di selezione e nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali") che prevede l'affidamento della nomina dei Direttori Generali delle ASR a una o più società di selezione (scelte tramite bando di gara), secondo meccanismi tecnico-concorsuali;
interrogano il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore Regionale alla Sanità per sapere:
la loro valutazione sull'opportunità di riformare radicalmente il sistema di nomina dei manager della sanità piemontese nel senso indicato dalla proposta di legge citata in premessa, a partire dalla nomina del prossimo direttore generale delle Molinette.
Torino, 6 febbraio 2002
Carmelo Palma
Bruno Mellano
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INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA
OGGETTO: GESTIONE IMPROPRIA DEL PLUS ORARIO E IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE PRESSO EX USSL 48 DI COSSATO

Il sottoscritto consigliere regionale,
premesso che:
• in data 3 marzo 1994, le Organizzazioni sindacali della ex USSL 48 di Cossato (accorpata dal 1° gennaio 1995 a quella di Biella per formare l’attuale A.S.L. 12 di Biella) chiesero, con lettera indirizzata all’Assessore regionale alla Sanità del Piemonte, l’intervento del Servizio ispettivo, in quanto era emersa una gestione impropria dell’istituto del plus orario, consistente nel fatto che le ore erano rese fittiziamente,
mediante compensazione del congedo ordinario, al di fuori di un’effettiva prestazione di attività in plus orario;
• il Servizio ispettivo concluse i propri lavori con verbale del 16 settembre 1994 censurando la condotta dei vertici della ex USSL 48 di Cossato e richiamandola a “[…] provvedere da un lato al riesame di tutte le situazioni di sovrapposizione tra congedo ordinario e servizio effettivo determinando in modo univoco l’esatta natura della prestazione resa e dall’altro a porre in essere le misure necessarie a ricondurre a regolarità la gestione dell’istituto". "Dell’esito delle verifiche e dei provvedimenti adottati" si legge ancora nel verbale in questione "dovrà essere prodotta dettagliata comunicazione al competente Assessorato Regionale alla Assistenza Sanitaria - Settore Personale Sanitario, cui la presente relazione verrà trasmessa per le conseguenti valutazioni”;
• per aver denunciato questa vicenda, un dipendente della USSL, il Dr. Diego Siragusa, è stato sottoposto a provvedimento disciplinare e quindi licenziato. A seguito di ricorso, il TAR del Piemonte, con sentenza del 26/02/1996, ha reintegrato in servizio il dr. Siragusa;
• nell’agosto del 1992, il coordinatore amministrativo dell’ex USSL 48 di Cossato, dr. Mario Vannini, inviò alla Procura della Repubblica di Biella una denuncia contro il dipendente dr. Diego Siragusa, facendolo incriminare d’un reato particolarmente infamante -truffa aggravata ai danni dello stato- anche in considerazione del ruolo pubblico dallo stesso ricoperto (consigliere comunale a Biella), da cui il dottor Siragusa è stato in seguito assolto con formula piena;
• risulta all'interrogante
• la CGIL chiese copia del verbale al Servizio ispettivo regionale e che lo ottenne mutilato di diverse pagine e parti. Fu possibile ottenere il testo integrale del verbale, che sembrava confermare la fondatezza della denuncia, solo attraverso il diretto interessamento dell’Assessore regionale alla Sanità dr. D’Ambrosio che inviò al dr. Siragusa le parti mancanti con lettera datata 5 dicembre 1995, prot. 4820/47/760;
• in data 22/2/1995 fu inviata dall’ASL 12 di Biella all’allora Assessore Guido Bonino una lettera, priva di sigla identificativa, con la quale si scagionavano due dirigenti coinvolti nelle irregolarità. La lettera risulterebbe scritta presso l’Ufficio Personale dell’ex USSL di Cossato, firmata dal Direttore Generale dell’epoca, dr. Mirano, il quale, però, nega di esserne l’autore;
• risulta all’interrogante inoltre che:
• le disposizioni del Servizio Ispettivo regionale, contenute nel verbale del 16 settembre 1994, che imponevano il controllo su tutti i dipendenti al fine di portare alla regolarità l’istituto contrattuale e procedere al recupero di emolumenti indebitamente erogati, non sono state attuate;
• l’unico controllo si è limitato a due dipendenti sindaci di comune, che hanno restituito circa 23 milioni di lire illegittimamente percepiti;
• la lettera datata Cossato 22 febbraio 1995, prot. N. 4489, risulta ufficialmente anonima; nessuno se ne assume la paternità né i vertici dell’ASL 12 hanno mostrato interesse ad identificarne l’autore;
• finora è stato impossibile per soggetti quali il Sindacato Snatoss ed il dr. Siragusa, certamente portatori al riguardo di interessi legittimi, acquisire la documentazione necessaria, cioè le cartoline di presenza ed i tabulati riguardanti il personale della USSL di Cossato nel periodo 1990-1994
• in una lettera del 5 dicembre 1995, prot. N. 37832, a firma dei dirigenti dr. Clerici e dr. Vicuna ed indirizzata all’Assessorato alla Sanità, si afferma che il controllo è stato fatto sull’intero contingente di personale della ex USSL 48, ma non vi sono documenti che lo provano e la ASL 12 si è rifiutata, ammesso che esistano, di mostrarli. Anche un’inchiesta svolta da due sindacalisti presso gli addetti degli uffici personale ed incentivi ha prodotto esito negativo in tal senso;
considerato che, a quanto l'interrogante riesce a comprendere, la sintesi di questa vicenda potrebbe essere così formulata:
a) chi ha denunciato l'uso irregolare di un istituto contrattuale è stato prima sottoposto ad azione disciplinare, poi licenziato e quindi anche denunciato penalmente, ed ha dovuto sistematicamente attendere dalle pronunce giudiziarie il riconoscimento delle proprie ragioni;
b) chi avrebbe compiuto le presunte irregolarità o impedito direttamente o indirettamente l'accertamento delle suddette non è stato oggetto di alcun procedimento;
c) l'Assessorato alla sanità non ha ancora compiuto, a distanza di 6 anni, alcuna indagine e verifica sulla denuncia delle suddette irregolarità, limitandosi a prendere atto dei 'chiarimenti' dell'Azienda Sanitariainterroga l’Assessore alla Sanità per sapere:
1. se l’Assessore non reputi necessario un intervento ispettivo diretto sull’intera vicenda;
2. se sia legittimo per i dirigenti dell’ASL 12 rifiutarsi di identificare l’autore della lettera priva di sigle identificative descritta in premessa e impedire anche ai portatori di interessi legittimi l'accesso alla documentazione-base di questa vicenda;
3. se al consigliere interrogante sia dato di acquisire le cartoline di presenza ed i tabulati riguardanti il personale della USSL di Cossato nel periodo 1990-1994;
4. se non ritenga censurabile la condotta dei responsabili aziendali, causativa di danni all’Asl 12 ed al comune di biella che ha dovuto pagare lire 8 milioni di spese legali per tutelare il consigliere comunale Diego Siragusa ingiustamente sottoposto a giudizio.
Torino 20 dicembre 2001
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE
Oggetto: sulla situazione dei cittadini detenuti nelle carceri piemontesi affetti dal virus HIV anche alla luce del decreto del Ministero della Sanità firmato il 7 maggio 2001ed entrato in vigore il 19 ottobre 2001
I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che:
- il 19 ottobre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 7 maggio 2001 del Ministero della Sanità "Definizione dei casi di AIDS conclamato o di grave deficienza immunitaria per i fini di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 231. Modifica dell'art. 2 del decreto interministeriale 21 ottobre 1999";
- dalla lettura del provvedimento risulta che: è stato firmato dagli ex-ministri della Sanità (Umberto Veronesi) e della Giustizia (Piero Fassino) il 7 maggio 2001; è stato registrato alla Corte dei Conti solamente il 6 settembre 2001; è entrato in vigore cinque mesi dopo essere stato licenziato dal governo;
- il decreto suddetto modifica i parametri sanitari che consentono la scarcerazione dei detenuti in AIDS conclamato; il numero di linfociti TCD4+ non deve essere più pari o inferiore a 100/mmc bensì a 200/mmc.
Interrogano l'Assessore regionale alla Sanità per sapere:
- la percentuale di detenuti nelle carceri piemontesi che si sottopone volontariamente al test della sieropositività (dato complessivo e dati scorporati dei vari istituti penitenziari della Regione);
- il numero dei cittadini sieropositivi detenuti nelle carceri piemontesi (dato complessivo e dati scorporati dei vari istituti penitenziari della Regione);
- il numero dei cittadini in AIDS conclamato detenuti nelle carceri piemontesi (dato complessivo e dati scorporati dei vari istituti penitenziari della Regione);
- se vi sono cittadini detenuti in AIDS conclamato che, a seguito dell'emanazione, seppur tardiva, del decreto in oggetto, sono stati scarcerati o, comunque, rientrano nelle condizioni di legge necessarie e sufficienti pr richiedere la scarcerazione (dato complessivo e dati scorporati dei vari istituti penitenziari della Regione).
Torino, 10 dicembre 2001
Carmelo PALMA Bruno MELLANO
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INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE OGGETTO: PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER TOSSICODIPENDENTI IN TRATTAMENTO
Premesso che:
- la Regione Piemonte si accinge ad emanare i bandi relativi al finanziamento dei progetti di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza mediante il Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui alla Legge 18 febbraio 1999, n. 45;
- una parte dei progetti e dei finanziamenti sarà relativo ad interventi finalizzati a incrementare l'occupabilità o a favorire il collocamento lavorativo di cittadini ex tossicodipendenti o tossicodipendenti in trattamento;
- la 'collocabilità' dei soggetti coinvolti nei suddetti progetti - come di chiunque si trovi in condizioni di svantaggio sociooccupazionale in dipendenza di patologie psico-fisiche- non dipende unicamente dalle loro caratteristiche o abilità professionali ma anche dall'insieme di contributi, agevolazioni e incentivi che la normativa nazionale e regionale mette a disposizione delle aziende disponibili all'assunzione;
- la legislazione regionale non prevede alcuna agevolazione per le aziende disponibili ad assumere tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, a meno che essi non ricadano, contestualmente, nelle fattispecie di cui agli art. 13, 14 e 15 della legge regionale 28/93;
- più in generale: il successo di questi progetti o di queste 'politiche' dipende dalla disponibilità delle aziende a concorrere a progetti di reinserimento socio-lavorativo e dal livello di iniziativa che il sistema pubblico del collocamento è in grado di dispiegare rispetto a questo particolare segmento di svantaggio socio-occupazionale;
si interroga l'assessore competente per sapere:
- se non sia opportuno ipotizzare una "campagna" di informazione/sensibilizzazione, rivolta alle aziende per sollecitare il loro interesse nei confronti di stage/borse lavoro/progetti di inserimento lavorativo di soggetti tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti;
- in che misura intenda promuovere il coinvolgimento dei centri per l'impiego nelle strategie di inserimento lavorativo di tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, anche a partire dal bando regionale di prossima emanazione per il finanziamento dei progetti ex lege 45/99
- se non ritenga opportuno che la legislazione regionale relativa all' avviamento al lavoro di soggetti in difficoltà occupazionale estenda la previsione di incentivi economici anche alle aziende che assumano tossicodipendenti in trattamento o ex tossicodipendenti.
PALMA
MELLANO
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Oggetto: sull’inadeguatezza quantitativa e qualitativa dei finanziamenti del Fondo Sanitario Nazionale (Fsn)ai progetti regionali di ricerca sanitaria.
I sottoscritti consiglieri regionali,
premesso che:
- l'art. 12-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, smi, coordinato con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, al comma 11 così recita: "Le Regioni formulano proposte per la predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono assumere la responsabilità della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati nell’ambito del Servizio sanitario regionale";
- il giornale "Il Sole-24 Ore", nell’edizione di lunedì 4 giugno, segnala che il ministero della Sanità ha finanziato complessivamente 215 progetti di ricerca su 509 proposti, per un ammontare complessivo di 117 miliardi; i fondi a disposizione erano il doppio, corrispondendo all’1% del Fsn. Inoltre, se si analizza la ripartizione qualitativa, la parte del leone l’ha fatta la "ricerca biomedica" (93 miliardi per 179 progetti) mentre alla "ricerca sanitaria" sono stati assegnati solo 24 miliardi per 35 progetti;
- in particolare, una tabella pubblicata dal "Sole 24-Ore" evidenzia che la Regione Piemonte ha ottenuto 0 (zero) finanziamenti per la "ricerca sanitaria" e 1205 milioni per la "ricerca biomedica"; il Piemonte è tredicesimo nella graduatoria delle Regioni in base all’entità dei finanziamenti ricevuti ed assieme alla Sardegna, al Friuli e alla Provincia Autonoma di Trento condivide la "maglia nera" rispetto, appunto, ai finanziamenti per la ricerca sanitaria; la Regione Lombardia ha ottenuto per la ricerca sanitaria e biomedica rispettivamente 390 e 2.025 milioni; la Regione Liguria rispettivamente 386 e 1.546 milioni.
- la ricerca sanitaria, relativa agli aspetti operativi dell’assistenza sanitaria, dovrebbe essere incentivata al massimo dalle Regioni, per addivenire ad un’ottimizzazione delle strutture delle Aziende Sanitarie Regionali, per raggiungere quegli standards di efficienza ed efficacia tali da garantire sia il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini-utenti sia un contenimento della spesa di settore.
Interrogano il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore Regionale alla Sanità per conoscere:
- i motivi dell’inadeguatezza quantitativa e qualitativa dei finanziamenti ai progetti regionali di ricerca;
- quali iniziative la Giunta intenda prendere per incentivare la ricerca sanitaria e, quindi, per far seguire ai continui proclami sulla necessità ed urgenza di interventi strutturali nelle Aziende Sanitarie Regionali, finalmente, i fatti.
Torino, 5 giugno 2001
Carmelo PALMA
Bruno MELLANO
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INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA IN COMMISSIONE
Oggetto: Attuazione della riforma della medicina penitenziaria; adempimenti della Regione e delle Aziende Sanitarie Locali (combinato disposto D.Lgs. 230/99, D.Lgs. 433/2000, D.M. 20 aprile 2000, D.M. 21 aprile 2000).
I sottoscritti consiglieri, premesso che:
- il D.M. 20 aprile 2000 (Individuazione delle regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle funzioni sanitarie svolte dall’amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale …) così recita: «… Ritenuto opportuno, ai fini dell’effettuazione di una sperimentazione che consenta di poter disporre di elementi informativi utili a poter successivamente procedere al trasferimento delle funzioni sanitarie sull’intero territorio nazionale, di individuare regioni situate nel nord, nel centro e nel sud del Paese e nelle quali siano presenti istituti penitenziari di rilevante importanza, avuto riguardo anche alla composizione della popolazione detenuta … sono individuate le seguenti regioni: Toscana, Lazio e Puglia …»;
- Il D.M. 21 aprile 2000 (Approvazione del progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario) così recita (Allegato A, paragrafi 7.2 – 7.3 – 9) : « … 7.2. Le regioni. Le regioni esercitano le competenze in ordine alle funzioni di programmazione e di organizzazione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi. A tale scopo la regione:
a) approva, entro sessanta giorni dall’approvazione del Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, sentito il Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria, il Progetto obiettivo regionale. Tale Progetto indica gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio, i modelli organizzativi da adottare in ciascuno degli istituti penitenziari presenti nella regione, anche di tipo dipartimentale; gli strumenti di supporto alle aziende e il controllo per la verifica della qualità e dell’efficacia delle prestazioni; le procedure e i tempi che le aziende sanitarie locali devono seguire nella predisposizione del piano attuativo locale per la tutela della salute dei detenuti e degli internati;
b) prevede le risorse finanziarie da assegnare alle aziende sanitarie locali per la costituzione e il funzionamento dei modelli organizzativi per la salute dei detenuti e degli internati e per la realizzazione del piano attuativo locale;
c) organizza il piano di riordino della rete ospedaliera per il ricovero dei detenuti;
d) predispone il programma dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale sanitario, sociale e dei mediatori culturali, nonché, previa intesa con il Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria, del personale dell’amministrazione penitenziaria;
e) redige una relazione sullo stato di salute nelle carceri presenti nella regione. La relazione è inviata al Ministero della sanità e all’amministrazione penitenziaria;
f) esercita il controllo sull’operato delle aziende sanitarie interessate;
g) concorda con il Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria le sedi territoriali ove è più opportuno avviare iniziative di custodia attenuata, sia come istituti riservati che come sezioni annesse a grandi strutture penitenziarie.
7.3. I compiti delle aziende sanitarie locali. In riferimento agli obiettivi di salute indicati nel Progetto obiettivo nazionale e in quello regionale, le aziende sanitarie locali svolgono compiti di gestione e di controllo dei servizi sanitari che operano negli istituti penitenziari. A tale scopo il direttore generale:
a) predispone, sentito il direttore dell’istituto penitenziario, nell’ambito del piano attuativo locale, specifici progetti di intervento nelle carceri, coinvolgendo il comune o la conferenza dei sindaci nell’esame e nella definizione;
b) approva i modelli organizzativi individuati nei Progetti obiettivo nazionale e regionale e nomina i responsabili;
c) formula alla regione, sentito il direttore dell’istituto penitenziario interessato, le proposte di riordino delle strutture sanitarie interne ed esterne al carcere, ai fini della predisposizione del piano di riordino dei presidi sanitari e del loro ammodernamento strutturale e tecnologico;
d) attua le intese con la direzione degli istituti penitenziari;
e) assicura che le risorse finanziarie assegnate alla regione siano correttamente ed esclusivamente impiegate per l’assistenza sanitaria in ambito penitenziario;
f) approva la carta dei servizi per i detenuti e gli internati, previa consultazione con le loro rappresentanze, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 230 del 1999…
9. Applicazione. Il Progetto obiettivo trova applicazione piena nelle regioni che attuano la sperimentazione ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 230/1999. Nelle altre regioni il Progetto obiettivo si applica con riferimento alle funzioni effettivamente trasferite e costituisce orientamento generale sulla materia. »;
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419) ha prorogato la sperimentazione fino al 30 giugno 2002 e l’ha estesa « alle regioni e alle province autonome che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ne avranno fatto richiesta al Ministero della sanità e al Ministero della giustizia.»; il D.Lgs. 433/2000 è entrato in vigore il 31 gennaio 2001.
Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore Regionale alla Sanità per sapere:
- se la Regione Piemonte ha fatto richiesta di essere inserita nella sperimentazione in oggetto, nella consapevolezza che i requisiti indicati nel D.M. 20 aprile 2000 si attagliano maggiormente alle carceri piemontesi che a quelle toscane (ammesso e non concesso di ascrivere, come fa il Governo centrale, la Toscana al Nord Italia!);
- in caso negativo, quali motivazioni hanno indotto la Regione Piemonte a non partecipare alla sperimentazione;
- quali provvedimenti la Regione Piemonte ha posto in essere per adempiere a quanto previsto dal "Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario" (entrato in vigore il 25 maggio 2000), nella consapevolezza che, in assenza di adesione alla sperimentazione, le norme citate si applicano alle funzioni sanitarie trasferite ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 230/99: «A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall’amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti. Sono contestualmente trasferiti il relativo personale, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali nonché le risorse finanziarie …»
Torino, 26 marzo 2001
Carmelo PALMA
Bruno MELLANO
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  INTERROGAZIONE URGENTE Nš 582
OGGETTO: DISSERVIZI VERIFICATISI PRESSO IL REPARTO DI MEDICINA GENERALE F DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI BATTISTA (OSPEDALE MOLINETTE) DI TORINO

I sottoscritti consiglieri regionali,
PREMESSO CHE
- in data 05/02/2001 il signor Sorba Augusto, nato a Piacenza il 25/04/1926, veniva ricoverato presso il reparto di Medicina Generale F (Dott. V. Santoro) dell’Azienda Ospedaliera 8. Giovanni Battista (Ospedale Molinette) di Torino, stanza 11, letto 26, in seguito a sospetto ictus (diagnosticatogli in data 04/02/2001 presso il Pronto Soccorso della medesima Azienda Ospedaliera);
- in data 07/02/2001 il suddetto paziente veniva sottoposto ad “ecodoppler” e “tac encefalica” e, in seguito a tali esami ed alle visite dei medici, la prima diagnosi veniva sostanzialmente confermata (ischemia con focolaio ischemico al livello del “ponte”);
- in data 09/02/200 1 il signor Sorba perdeva conoscenza per alcuni minuti durante il pranzo e veniva prontamente assistito dal medico e dagli infermieri di turno; da allora il paziente è costretto a letto senza avere la possibilità di alzarsi;
- durante la degenza nel reparto in oggetto (ancora in corso in data odierna), il paziente ed i suoi più stretti parenti avevano modo di verificare una serie di disfunzioni e disservizi che gli interroganti vanno ora ad elencare:
- in diverse occasioni, al paziente, diabetico da oltre 20 anni, venivano distribuite, durante i pasti, arance e banane, frutti assolutamente controindicati per malati di diabete;
- sin dai primi giorni di degenza è stato oltremodo difficile per il paziente essere sottoposto ad interventi relativi a problemi di stitichezza, prontamente dichiarati all’atto del ricovero: in un’occasione, in particolare, al paziente è stato praticato un clistere dopo 4-5 giorni di continue ed insistenti richieste da parte del paziente stesso e dei suoi congiunti ai medici ed agli infermieri:
- in altra circostanza, il paziente durante la notte ingeriva una sostanza disinfettante alcolica contenuta in un flacone di plastica che, si presume, era stato da qualcuno erroneamente lasciato sul tavolino accanto al letto; il flacone era molto simile alla bottiglia dell’acqua da 50 cl. che abitualmente il paziente teneva e tiene sul tavolino accanto al letto:
- in altra occasione, il medico registrava un livello elevato della pressione arteriosa intorno alle 16:00. Circa 4 ore più tardi, un congiunto del signor Sorba si rivolgeva all’unico medico in quel momento presente per chiedere se non fosse il caso di ricontrollare la pressione al paziente dal momento che dopo le 16:00 nessun intervento era stato messo in atto; il medico di turno procedeva alla misurazione della pressione non prima di aver affermato che la precedente rilevazione registrata in cartella clinica non destava preoccupazioni e si riferiva alla mattinata (e non alle 16:00);
- per due notti consecutive (quella tra il 14 e il 15 febbraio e la successiva), il signor Sorba subiva, a dire suo e dei due altri degenti nella stessa stanza, da parte di un infermiere, un trattamento ai limiti della decenza: chiamato dagli, altri pazienti ricoverati nella medesima camera per aiutare il signor Sorba a sistemarsi in maniera più adeguata nel suo lettò, l’infermiere lo abbandonava a se stesso con le gambe fuori del letto, senza più tornare nella stanza, costringendo in tal modo un altro paziente a svolgere funzioni di assistenza;
- durante la degenza, al signor Sorba è stata causata una flebite al braccio sinistro e, cosa ancor più grave, la flebite stessa non è stata presa da subito in seria considerazione (le medicazioni sono iniziate solo dopo alcuni giorni dal manifestarsi dei lividi e del gonfiore al braccio e, almeno così è apparso al paziente ed ai suoi congiunti, come per il citato caso del clistere, sono spesso state affidate al buon senso e all’iniziativa degli infermieri più disponibili; le medicazioni della ferita, ad infezione in atto, non sono state mai nè frequenti nè puntuali, e spesso sono state effettuate per le insistenze dei congiunti del signor Sorba);
- la flebite si è successivamente aggravata fino a rendere estremamente gonfio e, tuttora, inutilizzabile l’arto interessato;
- in data 16/02/2001 intorno alle ore 12:30 la moglie del signor Sorba, reputando che il marito avesse una temperatura corporea troppo elevata, chiedeva l’intervento di un’infermiera, la quale, toccata con la mano la fronte del paziente, affermava che lo stesso aveva una temperatura normale. Tre ore dopo, in seguito alle insistenze della signora Sorba, un’altra infermiera constatava che il paziente aveva una temperatura corporea superiore ai 390o L’infermiera forniva alla signora Sorba una borsa con ghiaccio da tenere sulla fronte del marito e le assicurava che avrebbe immediatamente riferito il fatto ad un’ medico. Solo dopo 2 ore un medico giungeva nella stanza del signor Sorba e lo visitava, constatando che la febbre alta era dovuta all’infezione al braccio: ciononostante il braccio veniva sbendato per un nuova medicazione solo alle 14:00 del giorno successivo, dopo numerose richieste dei parenti ad infermieri e medici;
- in data 18/02/2001, il paziente lamentava forti dolori al braccio sinistro: la dottoressa di turno, controllato lo stato dell’arto in questione, riteneva opportuno avvalersi della collaborazione di un chirurgo, paventando addirittura la necessità di un intervento chirurgico per l’estrazione del pus.
INTERROGANOl’Assessore alla Sanità per sapere:
- se la situazione del reparto in oggetto, descritta in premessa, sia da considerarsi normale, oppure se si siano verificati disservizi, disfunzioni, anomalie;
- in quest’ultimo caso, se i disservizi verificatisi siano da considerarsi casi statisticamente irrilevanti o se siano sintomatici di un generale malfunzionamento del reparto;
- se l’Assessore intenda valutare attentamente la situazione del reparto in oggetto e quali provvedimenti ritenga opportuno assumere al fine di evitare il ripetersi di episodi e comportamenti analoghi.
-
Carmelo Palma
Bruno Mellano
Torino, 18 febbraio 2001

Torino, 15 dicembre 2000
INTERROGAZIONE Nš 432 - Oggetto: incentivazione dell’esperienza dell’unità di strada dell’ASL 4 di Torino mediante il coinvolgimento diretto delle altre tre ASL cittadine; necessità e urgenza di “legalizzare” le analisi chimiche delle droghe illegali presenti sul mercato nero.
I sottoscritti consiglieri regionali,
premesso che:
- il giorno 11 dicembre 2000 si è svolta presso la Prefettura di Torino la conferenza stampa di presentazione dei dati relativi al primo anno di attività di "CAN GO" Progetto Itinerante per Tossicodipendenti", gestito dall’ASL 4 di Torino; l’ASL 4 di Torino (in collaborazione con il Gruppo Abele) ha già svolto in passato (dall’agosto 1995 fino al 1998) attività di riduzione del danno mediante un’unità di strada dislocata sul territorio di competenza dell’ASL;
- i suddetti dati, riferiti al periodo 10 gennaio<31 dicembre 1999, sono così riassumibili: 41.813 contatti con tossicodipendenti; 67 overdosi scongiurate mediante somministrazione del farmaco salva-vita Narcan; 289 altri interventi di soccorso; 144.965 siringhe distribuite, 59.457 ritirate;.154 profilattici consegnati;
- il tutto è stato possibile grazie ad un pullman (guidato dagli autisti del Gruppo Anziani ATM) che ha coperto l’intero territorio cittadino con 11 postazioni settimanali e grazie a circa 34 ore settimanali di servizio (che diventeranno 40 nel 2000) da parte di un “gruppo di lavoro” composto da sette operatori del Ser.T. dell’ASL 4, più altri operatori volontari;
- la significativa iniziativa di “riduzione del danno” incardinata dall’ASL 4 può essere raffigurata come una coperta stretta che non riesce a coprire la domanda di pronto intervento rappresentata dai circa 1 0.000 cittadini tossicodipendenti che gravitano nell’area torinese (di cui almeno la metà sconosciuti ai servizi); a tale riguardo, il Dottor Consoli, primario del Ser.T. dell’ASL 4, ha fornito nel corso della conferenza stampa la seguente stima relativo al contesto torinese:
1.300 td.ti per 100.000 abitanti (il rapporto, nel resto del Piemonte, è 280<500 td.ti per 100.000 abitanti);
- sempre nel corso della conferenza stampa, il Dottor Angelo Giglio, Responsabile del Progetto “Can Go”, ha comunicato di aver richiesto al Procuratore Capo della Repubblica di Torino il permesso di svolgere analisi chimiche delle sostanze presenti sul mercato nero, al fine di tutelare la salute dei consumatori;
- tali analisi chimiche sono attuate in Olanda dal 1994 dal servizio sanitario pubblico, sia tramite unità di strada poste davanti alle discoteche sia tramite laboratori fissi;
- l’attuale Piano Sanitario Regionale (Legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61), nell’Allegato C, punto 6 (Prevenzione delle dipendenze), fra gli “Obiettivi specifici” include quello di “organizzare il monitoraggio in vivo delle sostanze psicotrope sulla scorta delle iniziative già intraprese in altri Paesi e in altre Regioni italiane” (lettera 1).
I
Interrogano l’Assessore Regionale alla Sanità per sapere:
- se intende attivarsi immediatamente affinché le altre tre ASL torinesi, sulla scorta dell’esperienza maturata in questi anni dall ‘ASL 4, intraprendano analoghi progetti itineranti per tossicodipendenti, che possono e devono utilmente raccordarsi con quello già esistente sul territorio;
- se intende attivarsi presso il Ministero della Sanità, presso il Ministero della Solidarietà Sociale e presso il Ministero di Giustizia affinché sia emanato al più presto un decreto interministeriale che consentita agli operatori sanitari di compiere analisi chimiche delle droghe illegali presenti sul mercato nero, al fine di salvaguardare, per quanto possibile, la salute dei consumatori di tali sostanze.

Carrnelo PALMA
Bruno MELLANO
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INTERROGAZIONE URGENTE Nš 343 - Oggetto: Consulenze in campo sanitario
I sottoscritti Consiglieri regionali,
appreso che:
1) con D.GR. n. 53 - 872 del 18 settembre 2000, volendo l’Assessorato alla Sanità avviare un progetto di riorganizzazione della propria comunicazione esterna al fine di rendere note le proprie attività e migliorare il livello della qualità dei servizi percepita dalla popolazione, ha disposto di affidare un incarico di collaborazione esterna ad un giornalista professionista con esperienza nel settore della comunicazione sanitaria e, conseguentemente, di assegnare alla Direzione 29 - Controllo delle Attività sanitarie la cifra di Lit. 75 milioni, accantonandola sul Cap. 12180/2000;
2) che anche la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Molinette ha provveduto ad accantonare la cifra di Lit. 60 milioni per un incarico collaborativo simile a quello di cui al punto 1);
3) che analogo provvedimento è stato assunto dall’A.S.L. 12 di Biella;
sentito che:
- l’Assessore D'Ambrosio, in occasione del suo intervento in Aula riguardo al Piano regionale di Edilizia Sanitaria, ha quantificato in una cifra compresa fra 1.000 e 1 * 100 miliardi il deficit cli bilancio nel settore sanità per l’anno 2000:
- in occasione dei lavori in 4.a Commissione Sanità lo stesso Assessore D’Ambrosio avrebbe quantificato in oltre 1.000 unità la carenza di organici relativa al solo personale infermieristico;
considerato che notevoli sono le situazioni di disagio e difficoltà in cui versa il sistema sanitario regionale, anche a causa della scarsità delle risorse disponibili,
tutto ciò appreso e sentito,
interrogano la Giunta regionale e l’Assessore alla Sanità per sapere:
o se i fatti citati corrispondano al vero;
o in che cosa consista esattamente l’incarico di consulente;
o a quali persone fisiche siano stati attribuiti tali incarichi e se gli stessi vantino altri rapporti di collaborazione con la Regione Piemonte;
o se le modalità poste in essere dall’Assessorato alla Sanità siano mirate al solo recupero di immagine, trascurando la soluzione dei gravi e non più rinviabili problemi del settore.
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INTERPELLANZA URGENTE Nš 341 - Oggetto: Contraccezione postcoitale e aborto farmacologico
I sottoscritti consiglieri,
Premesso che
o l’introduzione in Italia della contraccezione postcoitale mediante un farmaco registrato con questa specifica indicazione costituisce un obiettivo ampliamento delle possibilità di scelta per chi voglia o debba ricorrere a forme di contraccezione intercettiva;
o prima della registrazione ditale farmaco erano non solo consentite, ma regolarmente praticate, anche all’interno delle strutture pubbliche, forme di contraccezione postcoitale mediante la somministrazione di altri farmaci o l’introduzione di un dispositivo intrauterino;
o la contraccezione postcoitale è l’unico presidio che consenta di evitare le gravidanze indesiderate, costituendo quindi una forma di prevenzione all’aborto, quando a seguito di un rapporto sessuale possa essersi verificata la fecondazione;
considerato che
o gli effetti collaterali e i rischi connessi all’utilizzo occasionale del ‘Norleva’ sono nettamente inferiori a quelli della stragrande maggioranza dei farmaci da banco attualmente acquistabili senza prescrizione medica (ad esempio quelli, diffusissimi, a base di acido acetilsalicilico e di paracetamolo) e decisamente minori di quelli dei farmaci utilizzati nella contraccezione ormonale continuativa, che necessitano, per questa ragione, di controllo medico;
o l' obbligo di prescrizione per questo farmaco non sembra giustificarsi in base a rischi di natura sanitaria, ma unicamente a pericoli di natura ‘politica’;
considerato peraltro che
o la legge 194/78, che disciplina le interruzioni volontarie di gravidanza, non distingue né discrimina in alcun modo l’aborto chirurgico dall’aborto chimico o farmacologico, non prescrivendo neppure alcuna modalità privilegiata di interruzione della gravidanza;
o sono regolarmente praticate all’interno delle strutture pubbliche forme di aborto farmacologico, con modalità del tutto legittime, in termini tanto giuridici quanto deontologici, nei casi delle gravidanze extrauterine, mediante il ricorso a farmaci come il metotrexate (farmaco chemioterapico) non registrato in Italia con questa specifica indicazione, ma ampiamente utilizzato e validato a questi fini in sede scientifica, e nei casi di aborto oltre il 9O~ giorno (il cosiddetto, impropriamente, “aborto terapeutico”) mediante prostaglandine;
o l’aborto farmacologico rappresenta un’alternativa all’aborto chirurgico conveniente in termini economici e, nella generalità dei casi, preferibile in termini cimici, non presentando i rischi e i costi connessi a un intervento operatorio;
ritenendo che
o il legittimo esercizio del diritto all’obiezione di coscienza da parte di medici e farmacisti non possa pregiudicare la concreta possibilità di tutte le richiedenti di accedere tempestivamente a forme di contraccezione postcoitale;
o tutte le strutture sanitarie pubbliche e quelle convenzionate dotate di servizi di pronto soccorso debbano essere attrezzate a fornite questo trattamento d’urgenza;
o sia necessario agire per ridurre i rischi connessi all’aborto clandestino, sia chirurgico sia farmacologico. essendo quest’ultimo facilmente praticabile con farmaci reperibili in commercio e già ampiamente diffuso in alcuni settori della società;
interpellano l’Assessore alla Sanità per sapere
o come intenda attivarsi
o affinché ovunque sul territorio regionale sia garantita la somministrazione del farmaco
Norleva alle cittadine che ne facciano richiesta;
o per fare in modo che le liste dei medici ‘obiettori’ siano pubbliche e direttamente accessibili, in modo da consentire a tutte le pazienti una scelta consapevole e coerente con le prestazioni che intendono richiedere;
o per quale ragione nelle strutture che praticano le interruzioni volontarie di gravidanza il ricorsoall’aborto farmacologico non sia generalizzato a tutti i casi suscettibili di questo trattamento, e siano limitate, senza alcuna giustificazione giuridica, a casi specifici (gravidanze extrauterine e aborti “terapeutici”, successivi al novantesimo giorno di gestazione);
o se esista una qualche direttiva regionale o nazionale che impedisce il ricorso generalizzato all’aborto farmacologico;
o se, in base alle considerazioni esposte in premessa, non ritenga di attivarsi presso il governo nazionale affinché sia immediatamente abolito l’obbligo di prescrizione per il ‘Norleva’.
PALMA
MELLANO
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