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| PROPOSTA
DI LEGGE di iniziativa dei consiglieri PALMA e MELLANO Disciplina delle funzioni regionali e locali in materia di servizi per il collocamento e l'impiego. Relazione La proposta di legge intende migliorare lefficienza e lefficacia delle politiche regionali volte al sostegno delloccupazione attraverso la riforma dei centri per il collocamento e per limpiego istituiti dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41, che viene, pertanto, abrogata. Tale riforma è certamente necessaria a seguito dei risultati negativi prodotti dalla riorganizzazione del collocamento pubblico, prevista dal d.lgs. n. 469/1997 (c.d. decreto Montecchi). Infatti dal Libro bianco sul mercato del lavoro, redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nellottobre 2001, si evince che solo il 4% delle nuove assunzioni registrate sul piano nazionale si deve alla mediazione attiva dei centri per limpiego. Tali dati da un lato testimoniano che oggi, a cinque anni dall'approvazione del decreto Montecchi, la riforma del collocamento pubblico non è soltanto inattuata (come si usa eufemisticamente dire nel nostro Paese, delle riforme tanto velleitarie da risultare inapplicabili), ma decisamente fallita; dallaltro impongono di intraprendere tutte le azioni necessarie per colmare un deficit strutturale di competenze e di attività che comporta un livello intollerabile di sottoproduzione da parte di servizi pubblici, posti a presidiare un nodo essenziale delle politiche di contrasto della povertà e della marginalità sociale. La legge qui illustrata si pone proprio lobiettivo di superare la situazione in parola correggendo limpostazione del decreto Montecchi che erroneamente ha posto in capo ai centri per l'impiego non solo la gestione delle procedure amministrative e degli atti obbligatori connessi alla normativa sul lavoro, ma anche la promozione e lo sviluppo delle cosiddette politiche attive per l'occupazione, cioè l'utilizzo di una serie di strumenti, tecniche e attività che storicamente non appartenevano né alla "missione" né al patrimonio culturale del 'collocamento pubblico'. Detto obiettivo può essere raggiunto incentivando gli interventi a sostegno delloccupazione attraverso la riforma dellorganizzazione dei centri per limpiego ed il collocamento sulla base dei seguenti principi: a) affidamento a società private di tutte le attività finalizzate alla promozione ed alla crescita occupazionale (in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale); b) istituzione di servizi specializzati competenti in materia di interventi attivi gestiti da strutture dotate di adeguate caratteristiche tecnico professionali; c) definizione di un sistema di verifica dei risultati delle strutture e dei servizi di collocamento, sia in termini di attività che di ricaduta occupazionale; d) soppressione dell'Agenzia Piemonte Lavoro e del Comitato al lavoro e alla formazione, con conseguente trasferimento delle loro funzioni rispettivamente agli uffici regionali e alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali. Tale disciplina sostituisce il precedente modello di collocamento pubblico che presentava alcuni elementi di inefficienza fra cui: a) lesclusione dei privati (in quanto affidatari di un servizio pubblico) dalla gestione diretta dei servizi tecnico-specialistici (orientamento e consulenza per la formazione e il lavoro, mediazione occupazionale, ricollocazione professionale, preselezione del personale, tutoring e, in generale, gestione di progetti individualizzati di accompagnamento o inserimento ); b) la mancata integrazione fra funzioni amministrative (atti e procedure di natura obbligatoria) e funzioni tecnico-specialistiche (interventi attivi); c) lorientamento e finalizzazione di una parte oltremodo maggioritaria di risorse (personale e strutture) nellespletamento delle funzioni amministrative (pratiche burocratiche); d) la distribuzione territoriale dei servizi su bacini eccessivamente ampi rispetto alle funzioni più propriamente tecniche; e) la centralizzazione delle funzioni organizzative e progettuali, che, a differenza di quanto avveniva con i Centri di iniziativa locale per l'occupazione (CILO), esclude di fatto le realtà territoriali da tutte le funzioni di sistema; f) linsufficiente protezione dei soggetti deboli o esclusi dal mercato del lavoro, che necessitano di interventi attivi e progettuali. Infatti la grande riforma prospettata dal decreto Montecchi era già 'vecchia' quando venne varata, e si è ridotta ad una operazione di maquillage. Le competenze dei 'vecchi' uffici di collocamento sono state burocraticamente trasferite - con il medesimo personale, le medesime strutture, il medesimo sistema organizzativo - ai 'nuovi' centri per limpiego, che continuano dunque ad evidenziare gli stessi gravissimi limiti. Inoltre la medesima, pur avendo promosso (secondo un principio di integrazione funzionale con l'attività dei centri per l'impiego) lo sviluppo e l'attività delle società private di collocamento, non ha risolto la situazione di obiettiva marginalità in cui operavano. Detta condizione era originata tanto dalla centralità assunta di fatto dai centri per l'impiego, quanto dalla concorrenza esercitata dalle società di fornitura di lavoro temporaneo (c.d. agenzie di lavoro interinale), che di fatto costituiscono tuttora lagente di collocamento al lavoro più diffuso ed efficiente. Peraltro la normazione relativa al sostegno delloccupazione, già prima dellapprovazione del decreto Montecchi, aveva subito numerose modifiche che avevano profondamente alterato il profilo tradizionale del modello di collocamento pubblico. Negli anni '90, infatti, la legislazione aveva eliminato prima il vincolo della richiesta numerica dei soggetti iscritti nelle liste di collocamento a vantaggio di quella nominativa e successivamente aveva introdotto la regola dell'assunzione diretta del lavoratore. Da ultimo si è ammesso lintervento delle agenzie di lavoro interinale in materia di mediazione per il reclutamento del personale. Su questa base, l'evoluzione della disciplina legislativa si colloca nel solco di una ulteriore liberalizzazione, conforme alla sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha condannato il monopolio statale dei servizi di collocamento. Nella medesima direzione si pone anche il disegno di legge di delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 novembre 2001 che promuove lintervento privato in materia di attività volte alla mediazione fra domanda e offerta di lavoro attraverso labrogazione della l. n. 264/1949 e labolizione del principio dell'oggetto sociale esclusivo che oggi impedisce alle società di intermediazione di accedere al mercato del collocamento privato. In tale quadro di riferimento, al fine di sottolineare non solo lutilità ma anche la legittimità della proposta di legge che qui si illustra, è necessario verificare i limiti costituzionali cui la legislazione regionale è sottoposta in materia di lavoro. In particolare nel settore della "tutela e sicurezza del lavoro" (art. 117, comma 3, lettera c) della Costituzione) la legislazione regionale, qualificata come concorrente, è tenuta al rispetto dei principi dettati dalla normazione statale. Sempre allo Stato spetta la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione). Peraltro la questione del rapporto fra il riformato Titolo V della Costituzione e la legislazione in materia di politiche occupazionali è oltremodo complessa e ampiamente discussa in varie sedi soprattutto per quanto attiene il problema della definizione e del campo di applicazione della normativa relativa alla "tutela e sicurezza del lavoro- ma ai nostri fini occorre rilevare come in tale materia la Costituzione limiti la competenza statale alla disciplina di principio, lasciando la normazione di dettaglio alle regioni che, dunque, sono anche legittimate a definire gli organi preposti alla mediazione fra domanda e offerta di lavoro. In conclusione la proposta in oggetto, considerata la maggiore autonomia legislativa regionale e linsufficienza delle strutture pubbliche oggi operanti, ridefinisce lorganizzazione dei servizi per limpiego sulla base della premessa per cui lefficienza del servizio pubblico di collocamento - come di altri servizi di natura sociale - non è garantita necessariamente dalla gestione pubblica diretta del sistema dei centri per limpiego. Di conseguenza, lente pubblico non risulta più competente allerogazione diretta di servizi, ma, innanzitutto, svolge funzioni di regolazione e controllo delle politiche occupazionali. Risponde a questa impostazione larticolo 2 della l.r. n. 51/2000, con cui si stabilisce che il Fondo regionale per il diritto al lavoro dei disabili non sia ridistribuito, attraverso le province, fra i diversi centri per limpiego, ma sia utilizzato per il finanziamento dei progetti dei datori di lavoro (anche se non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla l. n. 68/199,9 comprese cooperative sociali e consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, enti locali e loro consorzi socio-assistenziali, enti pubblici economici nonché altri soggetti pubblici e privati ) che contribuiscano a realizzare gli obiettivi fissati nella legge .Gli articoli della proposta di legge vengono qui di seguito brevemente illustrati: Art. 1: individua le finalità della legge, che consistono nellaccrescimento e nel miglioramento del sistema delloccupazione dei cittadini, prevedendone lattuazione attraverso una riforma dellintero sistema regionale per il collocamento e limpiego, secondo principi e criteri organizzativi espressamente indicati. Art. 2: stabilisce le competenze regionali, che vanno dalla programmazione generale alla valutazione delle attività dei centri per limpiego e per il collocamento; dalla gestione del servizio informativo regionale per il lavoro, allistituzione dei servizi per limpiego su base provinciale. Art. 3: stabilisce le competenze che la Giunta regionale esercita nel quadro della programmazione regionale. Art. 4: attribuisce alla competenza delle province lorganizzazione e la gestione amministrativa dei servizi per limpiego. Art. 5: individua le competenze dei servizi per limpiego, attribuendo ad essi le funzioni amministrative in materia di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Art. 6: specifica le materie di competenza dei servizi per il collocamento e affida tali servizi ad imprese dotate di determinati requisiti, stabilendo criteri di definizione dell'importo contrattuale collegati alla "produttività" dei servizi. Art. 7: individua le diverse attività svolte dal Sistema informativo regionale e assicura laccessibilità a titolo gratuito ai dati da esso gestiti da parte delle imprese. Art. 8: prevede il programma triennale per le politiche del lavoro e, quale strumento attuativo di esso, il piano annuale delle azioni da realizzare in tali materie. Art. 9: attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire con regolamento le modalità secondo cui istituire i servizi per limpiego e assicurarne la collaborazione con i servizi per il collocamento. Art. 10: istituisce la Commissione regionale tripartita quale organo consultivo cui sono attribuite tutte le funzioni spettanti alla soppressa commissione regionale per limpiego e affida alla Giunta regionale il compito di stabilirne modalità di composizione, funzionamento e organizzazione. Art. 11: specifica quali organi e servizi regionali e locali vengono soppressi come conseguenza dellistituzione della Commissione regionale tripartita. Art. 12: stabilisce il futuro inquadramento del personale assegnato alla soppressa Agenzia Piemonte Lavoro e ai Centri provinciali per limpiego. Art. 13: conferisce alla Regione i beni appartenenti allAgenzia Piemonte Lavoro. Art. 14: abroga la legge regionale 14 dicembre 1999, n. 41. Art. 15: individua le risorse da utilizzare per lattuazione della legge. Capo I |
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di legge regionale n. 403 di iniziativa dei consiglieri PALMA e MELLANO
Norme in materia di politiche giovanili RELAZIONE La legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ha sostanzialmente modificato le attribuzioni funzionali della Regione e degli Enti locali in ordine alla programmazione ed alla realizzazione di interventi ed iniziative di politica giovanile. La modifica più rilevante è stata certamente la limitazione del ruolo regionale ad una funzione di programmazione triennale, e la riserva alle Province del compito di predisporre i programmi annuali di attuazione e di erogare i finanziamenti e contributi per i progetti presentati e/o realizzati dagli Enti locali. E' quindi da considerarsi superato l'impianto della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16, che deve dunque essere modificata e "riscritta" sulla base del nuovo quadro istituzionale ed amministrativo definito dalla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44. La presente proposta di legge definisce dunque, sul piano degli obiettivi e degli strumenti, il nuovo "quadro di compatibilità normativa" delle politiche giovanili. L'individuazione degli obiettivi specifici e dei campi di intervento prioritari è demandata al documento di programmazione (il Programma triennale). La presente proposta di legge, oltre a dare attuazione alle modifiche di impianto prefigurate dalla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 in ordine al ruolo della Regione, riforma in modo consistente il ruolo degli istituti fondamentali delle politiche giovanili (la Consulta regionale dei Giovani e l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile) e riconosce sul piano legislativo l'attività della rete informativa regionale degli Informagiovani, che costituiscono l'esperienza più significativa, "l'infrastruttura" più efficace delle politiche giovanili e lo strumento di iniziativa privilegiato nel corso degli anni da parte degli Enti locali. La proposta di legge, limitandosi a recepire gli indirizzi della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e a riscrivere, sul piano normativo, il ruolo di una serie di istituti e strumenti di programmazione e di intervento nel campo delle politiche giovanili, non comporta oneri finanziari. Art. 1. (Finalita') 1. La Regione Piemonte disciplina le iniziative e gli interventi rivolti alla popolazione giovanile secondo i principi generali e le attribuzioni funzionali stabilite nel Capo VI della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, cosi' come integrata dall'art. 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5. 2. Le politiche giovanili promuovono la realizzazione di interventi volti a favorire: a) l'informazione e le iniziative rivolte ai giovani sui temi dell'istruzione, della formazione, del lavoro, del divertimento, dello sport e della cultura; b) l'organizzazione e l'associazionismo giovanili; c) il coinvolgimento sociale dei giovani e la prevenzione dell'emarginazione e della devianza giovanile. 3. La programmazione regionale in materia di politiche giovanili recepisce ed adotta gli indirizzi della "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale", approvata il 7 novembre 1990 dalla Sottocommissione della Gioventu' del Consiglio d'Europa, e della "Carta europea dell'informazione per la Gioventu'" adottata il 3 dicembre 1993 dalla IV Assemblea Generale per l'Informazione e la consulenza per la Gioventu'. Art. 2. (Destinatari) 1. Per popolazione giovanile si intendono i cittadini compresi fra i 14 e i 29 anni di eta', salvo nei casi in cui, nei vari campi di applicazione della normativa regionale, non sia esplicitamente stabilito un limite diverso dalla legislazione nazionale ed europea. Art. 3. (Programmazione) 1. Gli indirizzi della politica regionale, relativamente ai campi di intervento, agli obiettivi, alle risorse e alle modalita' di finanziamento, sono stabiliti dal Programma triennale, adottato dalla Regione secondo quanto e' previsto dall'art. 132 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44. 2. La programmazione regionale ha carattere generale ed e' volta unicamente all'individuazione dei criteri di indirizzo dei programmi annuali predisposti dalle Province, secondo quanto previsto all'art. 133, comma 1, lettera b) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44. 3. La Regione non finanzia e non gestisce direttamente alcun progetto ed intervento rivolto alla popolazione giovanile in coerenza con le finalita' della presente legge, fatti salvi i progetti obiettivo ed i progetti pilota di competenza regionale, nonche' le funzioni di sostegno e di assistenza tecnica, sia di carattere gestionale sia di carattere progettuale, per le iniziative realizzate dagli Enti locali nel campo delle politiche giovanili, di cui all'art. 132, commi 5 e 6, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44. 4. Gli interventi di cui al comma precedente e l'attivita' dell'Osservatorio di cui all'art. 6, non possono comunque impegnare una quota superiore al 20% delle risorse assegnate in ciascun esercizio alla realizzazione di interventi volti ad attuare le finalita' della presente legge. Art. 4. (Rete informativa regionale) 1. La Regione riconosce la rete informativa regionale come strumento essenziale per la realizzazione e diffusione delle politiche giovanili. 2. La rete informativa istituita con i punti e i centri Informagiovani e con le agenzie di servizi per gli Informagiovani, cosi' come sono state realizzate dagli Enti locali piemontesi, costituisce il sistema informativo regionale delle politiche giovanili. 3. I punti e i centri Informagiovani, distinti secondo un crescente grado di complessita' strutturale e organizzativa, costituiscono gli strumenti di contatto ed interrelazione con popolazione giovanile. Le agenzie di servizi per gli Informagiovani esercitano le funzioni di supporto e coordinamento dei punti e dei centri Informagiovani. 4. La Regione Piemonte riconosce il coordinamento regionale degli Informagiovani, articolato nei due seguenti organismi: a) assemblea dei Sindaci e degli Assessori delegati dai Comuni e dalle Province; b) conferenza degli operatori dei punti, dei centri e delle Agenzie per gli Informagiovani. 5. Gli ambiti di attivita' prioritari dei punti e centri Informagiovani sono costituti da: a) formazione scolastica e professionale; b) informazione professionale e occupazionale; c) organizzazione e partecipazione sociale; d) salute; e) attivita' culturali, sportive e del tempo libero; f) viaggi e scambi internazionali. 6. Il sistema informativo regionale si uniforma ai criteri di gratuita', completezza, aggiornamento, imparzialita' e accessibilita' delle informazioni. 7. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, e tenuto conto dell'esperienza sin qui maturata, definisce il modello organizzativo e la forma di gestione dei punti e dei centri Informagiovani, e disciplina le modalita' di istituzione e funzionamento delle agenzie di servizi per gli Informagiovani. 8. Ai fini della ripartizione fra le Province delle risorse stanziate nell'ambito del programma triennale, oltre a quanto previsto all'art. 132, comma 2, della legge 26 aprile 2000, n. 44, la Regione tiene conto dell'indice di diffusione e articolazione della rete informativa in ciascun ambito provinciale. Art. 5. (Partecipazione alle politiche giovanili) 1. La Consulta regionale dei giovani e' uno strumento di partecipazione all'elaborazione della programmazione e degli interventi di cui alla presente legge ed e' costituita con delibera del Consiglio regionale da adottarsi entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura. 2. Lo Statuto della Consulta regionale dei giovani e' approvato con delibera del Consiglio regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) la partecipazione alla Consulta e' riservata ai giovani di eta' inferiore ai 29 anni, rappresentanti dei forum costituiti a livello locale, secondo quanto previsto dall'art. 135, secondo comma, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, e delle organizzazioni e associazioni giovanili maggiormente rappresentative sul piano della partecipazione o dell'attivita' nella realta' regionale; b) il numero dei componenti della Consulta e' pari al numero dei consiglieri regionali; c) le riunioni della Consulta sono pubbliche e si tengono nell'aula del Consiglio regionale; d) il Presidente della Consulta e' il Presidente del Consiglio regionale o un Vicepresidente appositamente delegato; e) le modalita' di organizzazione e di funzionamento sono definite da un regolamento adottato dalla Consulta e successivamente approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; f) la Consulta, al di la' dell'espressione dei pareri e degli indirizzi previsti dalla normativa regionale, puo' adottare documenti di raccomandazione rivolti alla Giunta ed al Consiglio su temi direttamente attinenti la condizione giovanile. 3. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto ed alla costituzione della nuova Consulta, rimane in carica la Consulta costituita a norma dell'art. 4 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16. Art. 6. (Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani) 1. In attuazione dell'art. 132, comma 7, della legge regionale 26 apriele 2000, n. 44, la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani, attribuendogli funzioni di programmazione e verifica delle politiche giovanili. 2. Compiti dell'Osservatorio sono: a) effettuare ricerche ed analisi sulla condizione giovanile; b) verificare l'efficacia degli interventi a favore dei giovani; c) realizzare e gestire servizi informativi e di banca dati sulla condizione e sulle politiche per i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti da altre strutture regionali o centri esistenti, da mettere a disposizione degli organismi pubblici, privati e dell'associazionismo. 4. L'accesso alle informazioni e ai dati del servizio informativo e della banca dati e' disciplinato nelle forme previste al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. L'Osservatorio sulla condizione dei giovani redige annualmente una relazione, che la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale e alla Consulta regionale dei giovani. 6. I campi di ricerca, analisi e verifica dell'Osservatorio sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenuto conto degli indirizzi del programma triennale di cui all'art. 3. 7. L'attivita' dell'Osservatorio e' affidata secondo la procedura dell'appalto-concorso ad enti, istituzioni, societa' pubbliche o private, o consorzi individuati mediante bando di gara pubblico. Art. 7. (Norma finanziaria) 1. Agli oneri previsti dalla presente legge, si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, con le dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio di previsione 2002 all'~UPB~ S1041 (Gabinetto Presidenza della Giunta Affari internazionali e comunitari Titolo I spese correnti). 2. Agli oneri previsti per gli anni 2003 e 2004, si fa fronte con le disponibilita' finanziarie previste alla stessa ~UPB~ S1041 del bilancio pluriennale 2002-2004. Art. 8. (Abrogazioni) 1. La legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 e' abrogata, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 3. Relazione tecnica -generalità La proposta in oggetto, nel considerare superato limpianto della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16, fa riferimento ai finanziamenti previsti in bilancio per gli interventi della suddetta legge. -riferimento al bilancio annuale Trattasi di spesa in conto corrente. Le dotazioni finanziarie cui fare riferimento sono contenute nella UPB S1041 (Gabinetto presidenza della Giunta Affari internazionali e comunitari - Titolo I spese correnti), ove sono collocati nei fondi regionali i capitoli n. 11045, (04 Acquisto di beni e servizi) e 11160 (06 Trasferimenti correnti ad altri settori) (1). -riferimento al bilancio pluriennale La copertura della spesa per gli anni 2003 e 2004 è assicurata dalle disponibilità finanziarie della UPB n. S1041 del bilancio pluriennale 2002-2004. (2) Al 28/3/2002 (1) DDL 371 (Bilancio 2002) UPB S1041 Fondi regionali Competenza 2002 (04 Acquisto di beni e servizi) 1.807.598,00 Competenza 2002 (06 Trasferimenti correnti ad altri settori) 5.116.539,00 (2) DDL 371 (Bilancio pluriennale 2002-2004) UPB S1041 Fondi regionali Competenza 2003 (04 Acquisto di beni e servizi) Competenza 2004 903.799,00 903.799,00 Competenza 2003 (06 Trasferimenti correnti ad altri settori) Competenza 2004 2.437.541,00 2.437.541,00 Torna su |
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Progetto
di legge regionale: |
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Gruppo
Radicali - Lista Emma Bonino
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