Lavoro e attività produttive
Proposte di Legge

PROPOSTA DI LEGGE: DISCIPLINA DELLE FUNZIONI REGIONALI E LOCALI IN MATERIA DI SERVIZI PER IL COLLOCAMENTO E L'IMPIEGO [26 ottobre 2002]

NORME IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI [9 aprile 2002]

MISURE URGENTI PER L'AVVIAMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI O ALCOLDIPENDENTI [18 dicembre 2001]


PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei consiglieri PALMA e MELLANO
Disciplina delle funzioni regionali e locali in materia di servizi per il collocamento e l'impiego.
Relazione

La proposta di legge intende migliorare l’efficienza e l’efficacia delle politiche regionali volte al sostegno dell’occupazione attraverso la riforma dei centri per il collocamento e per l’impiego istituiti dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41, che viene, pertanto, abrogata.
Tale riforma è certamente necessaria a seguito dei risultati negativi prodotti dalla riorganizzazione del collocamento pubblico, prevista dal d.lgs. n. 469/1997 (c.d. decreto Montecchi). Infatti dal Libro bianco sul mercato del lavoro, redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ottobre 2001, si evince che solo il 4% delle nuove assunzioni registrate sul piano nazionale si deve alla mediazione attiva dei centri per l’impiego.
Tali dati da un lato testimoniano che oggi, a cinque anni dall'approvazione del “decreto Montecchi”, la riforma del collocamento pubblico non è soltanto inattuata (come si usa eufemisticamente dire nel nostro Paese, delle riforme tanto velleitarie da risultare inapplicabili), ma decisamente fallita; dall’altro impongono di intraprendere tutte le azioni necessarie per colmare un deficit strutturale di competenze e di attività che comporta un livello intollerabile di ‘sottoproduzione’ da parte di servizi pubblici, posti a presidiare un nodo essenziale delle politiche di contrasto della povertà e della marginalità sociale.
La legge qui illustrata si pone proprio l’obiettivo di superare la situazione in parola correggendo l’impostazione del “decreto Montecchi” che erroneamente ha posto in capo ai centri per l'impiego non solo la gestione delle procedure amministrative e degli atti obbligatori connessi alla normativa sul lavoro, ma anche la promozione e lo sviluppo delle cosiddette politiche attive per l'occupazione, cioè l'utilizzo di una serie di strumenti, tecniche e attività che storicamente non appartenevano né alla "missione" né al patrimonio culturale del 'collocamento pubblico'.
Detto obiettivo può essere raggiunto incentivando gli interventi a sostegno dell’occupazione attraverso la riforma dell’organizzazione dei centri per l’impiego ed il collocamento sulla base dei seguenti principi:
a) affidamento a società private di tutte le attività finalizzate alla promozione ed alla crescita occupazionale (in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale);
b) istituzione di servizi specializzati competenti in materia di “interventi attivi” gestiti da strutture dotate di adeguate caratteristiche tecnico professionali;
c) definizione di un sistema di verifica dei risultati delle strutture e dei servizi di collocamento, sia in termini di attività che di “ ricaduta occupazionale”;
d) soppressione dell'Agenzia Piemonte Lavoro e del Comitato al lavoro e alla formazione, con conseguente trasferimento delle loro funzioni rispettivamente agli uffici regionali e alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
Tale disciplina sostituisce il precedente modello di collocamento pubblico che presentava alcuni elementi di inefficienza fra cui:
a) l’esclusione dei privati (in quanto affidatari di un servizio pubblico) dalla gestione diretta dei servizi tecnico-specialistici (orientamento e consulenza per la formazione e il lavoro, mediazione occupazionale, ricollocazione professionale, preselezione del personale, tutoring e, in generale, gestione di progetti individualizzati di accompagnamento o inserimento…);
b) la mancata integrazione fra funzioni amministrative (atti e procedure di natura obbligatoria) e funzioni tecnico-specialistiche (interventi attivi);
c) l’orientamento e finalizzazione di una parte oltremodo maggioritaria di risorse (personale e strutture) nell’espletamento delle funzioni amministrative (pratiche burocratiche);
d) la distribuzione territoriale dei servizi su bacini eccessivamente ampi rispetto alle funzioni più propriamente tecniche;
e) la centralizzazione delle funzioni organizzative e progettuali, che, a differenza di quanto avveniva con i Centri di iniziativa locale per l'occupazione (CILO), esclude di fatto le realtà territoriali da tutte le funzioni ‘di sistema’;
f) l’insufficiente protezione dei soggetti deboli o esclusi dal mercato del lavoro, che necessitano di interventi attivi e progettuali.
Infatti la grande riforma prospettata dal “decreto Montecchi” era già 'vecchia' quando venne varata, e si è ridotta ad una operazione di maquillage. Le competenze dei 'vecchi' uffici di collocamento sono state burocraticamente trasferite - con il medesimo personale, le medesime strutture, il medesimo sistema organizzativo - ai 'nuovi' centri per l’impiego, che continuano dunque ad evidenziare gli stessi gravissimi limiti. Inoltre la medesima, pur avendo promosso (secondo un principio di integrazione funzionale con l'attività dei centri per l'impiego) lo sviluppo e l'attività delle società private di collocamento, non ha risolto la situazione di obiettiva marginalità in cui operavano.
Detta condizione era originata tanto dalla centralità assunta di fatto dai centri per l'impiego, quanto dalla concorrenza esercitata dalle società di fornitura di lavoro temporaneo (c.d. agenzie di lavoro interinale), che di fatto costituiscono tuttora l’agente di collocamento al lavoro più diffuso ed efficiente.
Peraltro la normazione relativa al sostegno dell’occupazione, già prima dell’approvazione del “decreto Montecchi”, aveva subito numerose modifiche che avevano profondamente alterato il profilo tradizionale del modello di collocamento pubblico. Negli anni '90, infatti, la legislazione aveva eliminato prima il vincolo della richiesta numerica dei soggetti iscritti nelle liste di collocamento a vantaggio di quella nominativa e successivamente aveva introdotto la regola dell'assunzione diretta del lavoratore. Da ultimo si è ammesso l’intervento delle agenzie di lavoro interinale in materia di mediazione per il reclutamento del personale. Su questa base, l'evoluzione della disciplina legislativa si colloca nel solco di una ulteriore liberalizzazione, conforme alla sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha condannato il monopolio statale dei servizi di collocamento. Nella medesima direzione si pone anche il disegno di legge di delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 novembre 2001 che promuove l’intervento privato in materia di attività volte alla mediazione fra domanda e offerta di lavoro attraverso l’abrogazione della l. n. 264/1949 e l’abolizione del principio dell'oggetto sociale esclusivo che oggi impedisce alle società di intermediazione di accedere al mercato del collocamento privato.
In tale quadro di riferimento, al fine di sottolineare non solo l’utilità ma anche la legittimità della proposta di legge che qui si illustra, è necessario verificare i limiti costituzionali cui la legislazione regionale è sottoposta in materia di lavoro.
In particolare nel settore della "tutela e sicurezza del lavoro" (art. 117, comma 3, lettera c) della Costituzione) la legislazione regionale, qualificata come concorrente, è tenuta al rispetto dei principi dettati dalla normazione statale.
Sempre allo Stato spetta la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione).
Peraltro la questione del rapporto fra il riformato Titolo V della Costituzione e la legislazione in materia di politiche occupazionali è oltremodo complessa e ampiamente discussa in varie sedi – soprattutto per quanto attiene il problema della definizione e del campo di applicazione della normativa relativa alla "tutela e sicurezza del lavoro”- ma ai nostri fini occorre rilevare come in tale materia la Costituzione limiti la competenza statale alla disciplina di principio, lasciando la normazione di dettaglio alle regioni che, dunque, sono anche legittimate a definire gli organi preposti alla mediazione fra domanda e offerta di lavoro.
In conclusione la proposta in oggetto, considerata la maggiore autonomia legislativa regionale e l’insufficienza delle strutture pubbliche oggi operanti, ridefinisce l’organizzazione dei servizi per l’impiego sulla base della premessa per cui l’efficienza del servizio pubblico di collocamento - come di altri servizi di natura sociale - non è garantita necessariamente dalla gestione pubblica diretta del sistema dei centri per l’impiego. Di conseguenza, l’ente pubblico non risulta più competente all’erogazione diretta di servizi, ma, innanzitutto, svolge funzioni di regolazione e controllo delle politiche occupazionali.
Risponde a questa impostazione l’articolo 2 della l.r. n. 51/2000, con cui si stabilisce che il Fondo regionale per il diritto al lavoro dei disabili non sia ridistribuito, attraverso le province, fra i diversi centri per l’impiego, ma sia utilizzato per il finanziamento dei progetti dei datori di lavoro (anche se non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla l. n. 68/199,9 comprese cooperative sociali e consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, enti locali e loro consorzi socio-assistenziali, enti pubblici economici nonché altri soggetti pubblici e privati ) che contribuiscano a realizzare gli obiettivi fissati nella legge .Gli articoli della proposta di legge vengono qui di seguito brevemente illustrati:
Art. 1: individua le finalità della legge, che consistono nell’accrescimento e nel miglioramento del sistema dell’occupazione dei cittadini, prevedendone l’attuazione attraverso una riforma dell’intero sistema regionale per il collocamento e l’impiego, secondo principi e criteri organizzativi espressamente indicati.
Art. 2: stabilisce le competenze regionali, che vanno dalla programmazione generale alla valutazione delle attività dei centri per l’impiego e per il collocamento; dalla gestione del servizio informativo regionale per il lavoro, all’istituzione dei servizi per l’impiego su base provinciale.
Art. 3: stabilisce le competenze che la Giunta regionale esercita nel quadro della programmazione regionale.
Art. 4: attribuisce alla competenza delle province l’organizzazione e la gestione amministrativa dei servizi per l’impiego.
Art. 5: individua le competenze dei servizi per l’impiego, attribuendo ad essi le funzioni amministrative in materia di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
Art. 6: specifica le materie di competenza dei servizi per il collocamento e affida tali servizi ad imprese dotate di determinati requisiti, stabilendo criteri di definizione dell'importo contrattuale collegati alla "produttività" dei servizi.
Art. 7: individua le diverse attività svolte dal Sistema informativo regionale e assicura l’accessibilità a titolo gratuito ai dati da esso gestiti da parte delle imprese.
Art. 8: prevede il programma triennale per le politiche del lavoro e, quale strumento attuativo di esso, il piano annuale delle azioni da realizzare in tali materie.
Art. 9: attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire con regolamento le modalità secondo cui istituire i servizi per l’impiego e assicurarne la collaborazione con i servizi per il collocamento.
Art. 10: istituisce la Commissione regionale tripartita quale organo consultivo cui sono attribuite tutte le funzioni spettanti alla soppressa commissione regionale per l’impiego e affida alla Giunta regionale il compito di stabilirne modalità di composizione, funzionamento e organizzazione.
Art. 11: specifica quali organi e servizi regionali e locali vengono soppressi come conseguenza dell’istituzione della Commissione regionale tripartita.
Art. 12: stabilisce il futuro inquadramento del personale assegnato alla soppressa Agenzia Piemonte Lavoro e ai Centri provinciali per l’impiego.
Art. 13: conferisce alla Regione i beni appartenenti all’Agenzia Piemonte Lavoro.
Art. 14: abroga la legge regionale 14 dicembre 1999, n. 41.
Art. 15: individua le risorse da utilizzare per l’attuazione della legge.

Capo I
Principi generali
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, disciplina il sistema regionale per il collocamento e per l’impiego al fine di :
a) accrescere l’occupazione e l’occupabilità dei cittadini;
b) migliorare, secondo criteri di specializzazione funzionale, le prestazioni erogate in materia di sostegno all’occupazione.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la legge stabilisce i criteri organizzativi e le modalità di funzionamento dei servizi per il collocamento e per l’impiego in conformità ai seguenti principi:
a) attribuzione agli organi regionali e provinciali delle funzioni amministrative e di controllo sulle politiche attive del lavoro;
b) affidamento delle attività tecnico-professionali tese all’attuazione delle politiche di cui alla lettera a) a servizi per l’impiego ed il collocamento privati.Capo II
Servizi
Art. 2.
(Competenza del Consiglio regionale)
1. Sono attribuite al Consiglio regionale le seguenti funzioni:
a) programmazione generale, indirizzo, coordinamento amministrativo e valutazione delle attività svolte dai centri per l’impiego ed il collocamento;
b) organizzazione e gestione diretta del sistema informativo regionale per il lavoro, di cui all’articolo 6.
c) istituzione su base provinciale dei servizi per l’impiego.
Art. 3.
(Competenza della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale, nel quadro della programmazione regionale, stabilisce:
a) gli standards organizzativi e di funzionamento dei servizi per l’impiego e per il collocamento;
b) i criteri generali di affidamento, con appalto pubblico, dei servizi di collocamento.
2. I criteri di cui al comma 1, lettera b), si attengono ai seguenti principi:
a) gratuità, accessibilità e diffusione dei servizi di collocamento;
b) definizione puntuale delle caratteristiche e dei limiti normativi, desumibili dalla legislazione europea, nazionale e regionale, imposti alle attività di mediazione, selezione e ricollocazione di forza lavoro;
c) congruenza dell'attività dei servizi di collocamento con gli obiettivi e le priorità della programmazione regionale;
d) efficacia ed efficienza delle attività dei servizi per il collocamento mediante la determinazione di un sistema di obiettivi, sia in termini organizzativi sia in termini di prodotto;
e) definizione del sistema di verifica dei risultati delle strutture e dei servizi di collocamento.
Art. 4.
(Competenza delle province)
1. Sono attribuite alle province:
a) l’organizzazione e la gestione amministrativa dei servizi per l’impiego;
b) la verifica dei risultati delle attività svolte dai servizi per l’impiego;
c) le funzioni e i compiti amministrativi relativi al collocamento di cui all’articolo 2, comma 1, del d. lgs. n. 469/97;
d) la responsabilità amministrativa relativa alle attività di attuazione delle politiche del lavoro, fatta eccezione per quelle che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.
2. Le province esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione, garantendo la concertazione fra le parti sociali nelle Commissioni di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 469/97.
3. Le province individuano opportuni strumenti di raccordo con gli altri enti locali presenti sul territorio al fine di garantire la loro partecipazione all’individuazione degli obiettivi e all’organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle province medesime.
Art. 5.
(Competenza dei servizi per l'impiego)
1. I servizi per l'impiego sono costituiti su base provinciale e possono avere sportelli distaccati per bacini di utenza comunque non inferiori a 200.000 abitanti.
2. I servizi per l'impiego esercitano le funzioni amministrative, anche accessorie, relative alla compilazione, alla conservazione ed all’aggiornamento di schede, liste, elenchi e graduatorie prescritti dalla normativa nazionale e regionale in materia di mediazione fra domanda e offerta di lavoro.
Art. 6.
(Competenza dei servizi per il collocamento)
1. I servizi per il collocamento, esercitano le funzioni tecniche relative alle seguenti attività:
a) orientamento formativo e professionale;
b) mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
c) ricerca e pre-selezione di personale;
d) supporto alla ricollocazione professionale;
e) orientamento e consulenza per l'imprenditorialità.
2. I servizi per il collocamento sono affidati, nel rispetto della disciplina relativa agli appalti pubblici di servizi, ad imprese o gruppi di imprese, anche di natura cooperativa, dotate di adeguate strutture tecniche e professionali ed autorizzate all'esercizio delle attività di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs n. 469/97.
3. La Giunta regionale definisce criteri di determinazione dell'ammontare dell'importo contrattuale, di modo che questo sia composto da una parte fissa, legata al costo del personale impiegato, e da una parte variabile, legata al conseguimento di obiettivi di prodotto esplicitamente indicati nei contratti di affidamento.
Art. 7.
(Servizio informativo regionale per il lavoro)
1. Il Sistema informativo regionale gestisce, d'intesa con gli enti locali, i dati relativi ai flussi di domanda, offerta di lavoro e formazione professionale.
2. I servizi per l'impiego e per il collocamento provvedono ad alimentare il Sistema informativo regionale del lavoro, secondo quanto stabilito negli atti regionali di indirizzo e coordinamento.
3. Tutte le imprese, comprese le società di fornitura di lavoro temporaneo e i soggetti autorizzati alla mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, alla ricerca e alla selezione del personale, possono accedere alle banche dati del sistema informativo a titolo gratuito, fatte salve le spese per le procedure tecniche di acquisizione o trasmissione dei dati.
4. La Giunta regionale stabilisce, tramite convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'implementazione del servizio informativo regionale per il lavoro con il Sistema informativo Lavoro - Sil, di cui all'art. 11 del d. lgs n. 469/97. Capo III
Atti di programmazione e indirizzo; organismi regionali
Art. 8.
(Programmi regionali per le politiche del lavoro)
1. Il Consiglio regionale, entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di riferimento, approva la proposta del programma triennale per le politiche del lavoro in conformità con il programma triennale previsto dagli articoli 8 e 16 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).
2. Il programma triennale attua il programma regionale di sviluppo nei settori delle politiche del lavoro e della formazione professionale, indicando gli obiettivi e la strategia dell'intervento regionale nonché le risorse che si prevede di destinare in base agli stanziamenti del bilancio pluriennale della Regione.
3. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio approva, informata la Commissione consiliare competente per materia, il piano annuale delle azioni da realizzare in materia di politiche del lavoro.
4. Il piano annuale è lo strumento attuativo del programma triennale e ne stabilisce le azioni, le risorse, e le modalità di realizzazione.
5. Il piano annuale sostituisce il piano di lavoro previsto dall'articolo 8 della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro), la deliberazione di Giunta regionale prevista dall'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione. Abrogazione della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni), le deliberazioni della Giunta regionale previste dall'articolo 6 comma 1, e dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) come modificata ed integrata dalla legge regionale 14 maggio 1997, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 "Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati" e successive modifiche ed integrazioni).
Art. 9.
(Atti di indirizzo e coordinamento)
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e dei criteri enunciati all’articolo 5, comma 2, stabilisce con regolamento:
a) le modalità di istituzione dei servizi per l'impiego e per il collocamento, nel quadro della trasformazione complessiva delle strutture e dei servizi regionali e locali per il lavoro;
b) le modalità ed i termini di collaborazione fra i servizi per l'impiego e i servizi per il collocamento, anche in rapporto alle finalità del servizio informativo regionale per il lavoro;
c) le procedure di controllo sulle attività finanziate o disciplinate dalla legislazione regionale.
Art. 10.
(Commissione regionale tripartita)
1. La Regione Piemonte istituisce la Commissione regionale tripartita, quale organo consultivo competente in materia di :
a) programmazione e coordinamento delle politiche regionali del lavoro e della formazione professionale;
b) adempimento delle funzioni e delle competenze trasferite alle regioni a norma dell'art. 5 del d. lgs. n. 469/97.
2. La Commissione:
a) formula proposte e pareri in ordine agli atti programmatori di cui all’articolo 6 (che riprende la l.r. 41/1998);
b) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro e di piani di inserimento professionale;
c) approva le liste di mobilità
d) stabilisce i casi che causano la cancellazione ovvero la decadenza dalle liste di cui alla lettera c);
e) esamina i ricorsi presentati avverso le decisioni assunte dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 6 del d. lgs. n. 469/1997.
3. Sono trasferite alla Commissione regionale tripartita le funzioni spettanti alla soppressa commissione regionale per l’impiego di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, ne individua le funzioni di carattere amministrativo-gestionale, da delegare alle province.
4. La Giunta regionale, nel rispetto del principio di rappresentanza paritetica delle parti sociali stabilisce le modalità di composizione, funzionamento e organizzazione della Commissione.
5. La Commissione regionale tripartita è istituita entro trenta giorni dall’approvazione della legge ed è convocata nei successivi novanta giorni.Capo IV.
Disposizioni transitorie e finali
Art. 11.
(Soppressione di organi e servizi regionali e locali)
1. Sono soppressi la Commissione Regionale di concertazione, il Comitato al lavoro e alla formazione professionale e l'Agenzia Piemonte Lavoro di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l.r. n. 41/98.
2. Fino all'insediamento della Commissione regionale tripartita, continua ad operare la Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 7 della l.r. n. 41/98.
3. Fino all’istituzione dei servizi per l'impiego e per il collocamento di cui agli articoli 4 e 5 le funzioni loro attribuite continuano ad essere esercitate dai centri per l'impiego di cui all’articolo 15 l.r. n. 41/1998.
Art. 12.
(Personale)
1. Il personale inquadrato nel ruolo organico dell'Agenzia Piemonte Lavoro è integrato nei ruoli regionali a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale inquadrato nel ruolo organico della Provincia ed in servizio presso i Centri per l'impiego, di cui all'art. 15 della l.r. n. 41/98, è assegnato ai servizi per l'impiego di cui all'art. 3, e, ove eccedente, assegnato ad altre mansioni, fatte salve le garanzie di natura normativa ed economica derivanti dalla legislazione nazionale e dalla disciplina contrattuale.
Art. 13.
(Beni patrimoniali)
1. La regione subentra nella proprietà dei beni patrimoniali trasferiti all'Agenzia Piemonte Lavoro a norma dell'art. 19 della l.r. n. 41/98.
Art. 14.
(Abrogazione l.r. n. 41/98)
1. La legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41. (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) è abrogata.
Capo V.
Disposizioni finanziarie
Art. 15.
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004, per gli anni 2003 e 2004:
a) con la spesa (Somme da trasferire alle Province per il funzionamento dei servizi per l’impiego e del sistema informativo regionale per il lavoro) le cui risorse sono trasferite dallo Stato a norma dell’articolo 7 del d.lgs. 469 del 1997;
b) con la spesa (Somme da trasferire alle Province per il funzionamento dei servizi di collocamento) iscritta nell’UPB n. 15991 (Formazione professionale Lavoro Direzione Tit.I – spese correnti) pari rispettivamente a euro 5.164.569,00 in termini di competenza, alla cui copertura si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell’UPB n. 09011 ((Bilanci e finanze Bilanci Titolo I – spese correnti), per gli anni 2003 e 2004 del bilancio pluriennale 2002-2004.
Relazione tecnica
-generalità
La proposta in oggetto, nel considerare superato l’impianto della legge regionale 41/98, prospetta una netta separazione funzionale fra l'attività "amministrativo-adempimentale" e quella più propriamente "tecnico professionale". In questa suddivisione:
i servizi per l'impiego "ereditano" la dotazione finanziaria dei centri per l'impiego, di cui alla legge 41/98, ed i trasferimenti statali destinati al loro funzionamento. Si tratta, in questo caso, di spese correnti relative in misura quasi esclusiva al costo del personale e delle strutture, per i quali non si può disporre una diversa destinazione;
i centri per il collocamento sono forniti di una dotazione commisurata alle esigenze dell'attuale mercato del lavoro piemontese; infatti la previsione di spesa è relativa alla copertura del costo di un numero di "collocatori" e "selezionatori" professionali oscillante fra le 90 e le 120 unità.
-riferimento al bilancio pluriennale
La spesa comprende somme da trasferire alle province per il funzionamento dei servizi per l’impiego e del sistema informativo regionale per il lavoro e somme da trasferire alle province per il funzionamento dei servizi di collocamento. Si tratta di spesa in conto corrente. L’intervento è rivolto alle province secondo le modalità e i criteri indicati agli articoli 4 e 6 della proposta di legge. La prima tipologia di spesa fa riferimento alle risorse trasferite dallo Stato a norma dell’art. 7 del d.lgs. 469 del 1997. La seconda viene iscritta nell’UPB 15991 (Formazione professionale Lavoro Direzione Tit.I – spese correnti) e per le motivazioni sopra indicate è stata valutata pari a euro 5.164.569,00 sia per l’anno 2003 sia per l’anno 2004. Facendo riferimento al bilancio pluriennale si fa naturalmente riferimento alla sola competenza. La copertura della spesa nel bilancio pluriennale 2002-2004, per l’anno 2003 e per l’anno 2004, è assicurata con la dotazione finanziaria dell’UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I – spese correnti)(1).(1) L.R. 13/2002 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004)
UPB 09011
competenza 2003 (somme non attribuibili) competenza 2004 (somme non attribuibili)
19.375.042,00 19.375. 043,00
PALMA
MELLANO
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Proposta di legge regionale n. 403 di iniziativa dei consiglieri PALMA e MELLANO
Norme in materia di politiche giovanili

RELAZIONE
La legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ha sostanzialmente modificato le attribuzioni funzionali della Regione e degli Enti locali in ordine alla programmazione ed alla realizzazione di interventi ed iniziative di politica giovanile.
La modifica più rilevante è stata certamente la limitazione del ruolo regionale ad una funzione di programmazione triennale, e la riserva alle Province del compito di predisporre i programmi annuali di attuazione e di erogare i finanziamenti e contributi per i progetti presentati e/o realizzati dagli Enti locali.
E' quindi da considerarsi superato l'impianto della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16, che deve dunque essere modificata e "riscritta" sulla base del nuovo quadro istituzionale ed amministrativo definito dalla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
La presente proposta di legge definisce dunque, sul piano degli obiettivi e degli strumenti, il nuovo "quadro di compatibilità normativa" delle politiche giovanili. L'individuazione degli obiettivi specifici e dei campi di intervento prioritari è demandata al documento di programmazione (il Programma triennale).
La presente proposta di legge, oltre a dare attuazione alle modifiche di impianto prefigurate dalla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 in ordine al ruolo della Regione, riforma in modo consistente il ruolo degli istituti fondamentali delle politiche giovanili (la Consulta regionale dei Giovani e l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile) e riconosce sul piano legislativo l'attività della rete informativa regionale degli Informagiovani, che costituiscono l'esperienza più significativa, "l'infrastruttura" più efficace delle politiche giovanili e lo strumento di iniziativa privilegiato nel corso degli anni da parte degli Enti locali.
La proposta di legge, limitandosi a recepire gli indirizzi della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e a riscrivere, sul piano normativo, il ruolo di una serie di istituti e strumenti di programmazione e di intervento nel campo delle politiche giovanili, non comporta oneri finanziari.
Art. 1. (Finalita')
1. La Regione Piemonte disciplina le iniziative e gli interventi rivolti alla popolazione giovanile secondo i principi generali e le attribuzioni funzionali stabilite nel Capo VI della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, cosi' come integrata dall'art. 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.
2. Le politiche giovanili promuovono la realizzazione di interventi volti a favorire:
a) l'informazione e le iniziative rivolte ai giovani sui temi dell'istruzione, della formazione, del lavoro, del divertimento, dello sport e della cultura;
b) l'organizzazione e l'associazionismo giovanili;
c) il coinvolgimento sociale dei giovani e la prevenzione dell'emarginazione e della devianza giovanile.
3. La programmazione regionale in materia di politiche giovanili recepisce ed adotta gli indirizzi della "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale", approvata il 7 novembre 1990 dalla Sottocommissione della Gioventu' del Consiglio d'Europa, e della "Carta europea dell'informazione per la Gioventu'" adottata il 3 dicembre 1993 dalla IV Assemblea Generale per l'Informazione e la consulenza per la Gioventu'.
Art. 2. (Destinatari)
1. Per popolazione giovanile si intendono i cittadini compresi fra i 14 e i 29 anni di eta', salvo nei casi in cui, nei vari campi di applicazione della normativa regionale, non sia esplicitamente stabilito un limite diverso dalla legislazione nazionale ed europea.
Art. 3. (Programmazione)
1. Gli indirizzi della politica regionale, relativamente ai campi di intervento, agli obiettivi, alle risorse e alle modalita' di finanziamento, sono stabiliti dal Programma triennale, adottato dalla Regione secondo quanto e' previsto dall'art. 132 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
2. La programmazione regionale ha carattere generale ed e' volta unicamente all'individuazione dei criteri di indirizzo dei programmi annuali predisposti dalle Province, secondo quanto previsto all'art. 133, comma 1, lettera b) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
3. La Regione non finanzia e non gestisce direttamente alcun progetto ed intervento rivolto alla popolazione giovanile in coerenza con le finalita' della presente legge, fatti salvi i progetti obiettivo ed i progetti pilota di competenza regionale, nonche' le funzioni di sostegno e di assistenza tecnica, sia di carattere gestionale sia di carattere progettuale, per le iniziative realizzate dagli Enti locali nel campo delle politiche giovanili, di cui all'art. 132, commi 5 e 6, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
4. Gli interventi di cui al comma precedente e l'attivita' dell'Osservatorio di cui all'art. 6, non possono comunque impegnare una quota superiore al 20% delle risorse assegnate in ciascun esercizio alla realizzazione di interventi volti ad attuare le finalita' della presente legge.
Art. 4. (Rete informativa regionale)
1. La Regione riconosce la rete informativa regionale come strumento essenziale per la realizzazione e diffusione delle politiche giovanili.
2. La rete informativa istituita con i punti e i centri Informagiovani e con le agenzie di servizi per gli Informagiovani, cosi' come sono state realizzate dagli Enti locali piemontesi, costituisce il sistema informativo regionale delle politiche giovanili.
3. I punti e i centri Informagiovani, distinti secondo un crescente grado di complessita' strutturale e organizzativa, costituiscono gli strumenti di contatto ed interrelazione con popolazione giovanile. Le agenzie di servizi per gli Informagiovani esercitano le funzioni di supporto e coordinamento dei punti e dei centri Informagiovani.
4. La Regione Piemonte riconosce il coordinamento regionale degli Informagiovani, articolato nei due seguenti organismi:
a) assemblea dei Sindaci e degli Assessori delegati dai Comuni e dalle Province;
b) conferenza degli operatori dei punti, dei centri e delle Agenzie per gli Informagiovani.
5. Gli ambiti di attivita' prioritari dei punti e centri Informagiovani sono costituti da:
a) formazione scolastica e professionale;
b) informazione professionale e occupazionale;
c) organizzazione e partecipazione sociale;
d) salute;
e) attivita' culturali, sportive e del tempo libero;
f) viaggi e scambi internazionali.
6. Il sistema informativo regionale si uniforma ai criteri di gratuita', completezza, aggiornamento, imparzialita' e accessibilita' delle informazioni.
7. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, e tenuto conto dell'esperienza sin qui maturata, definisce il modello organizzativo e la forma di gestione dei punti e dei centri Informagiovani, e disciplina le modalita' di istituzione e funzionamento delle agenzie di servizi per gli Informagiovani.
8. Ai fini della ripartizione fra le Province delle risorse stanziate nell'ambito del programma triennale, oltre a quanto previsto all'art. 132, comma 2, della legge 26 aprile 2000, n. 44, la Regione tiene conto dell'indice di diffusione e articolazione della rete informativa in ciascun ambito provinciale.
Art. 5. (Partecipazione alle politiche giovanili)
1. La Consulta regionale dei giovani e' uno strumento di partecipazione all'elaborazione della programmazione e degli interventi di cui alla presente legge ed e' costituita con delibera del Consiglio regionale da adottarsi entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura.
2. Lo Statuto della Consulta regionale dei giovani e' approvato con delibera del Consiglio regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) la partecipazione alla Consulta e' riservata ai giovani di eta' inferiore ai 29 anni, rappresentanti dei forum costituiti a livello locale, secondo quanto previsto dall'art. 135, secondo comma, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, e delle organizzazioni e associazioni giovanili maggiormente rappresentative sul piano della partecipazione o dell'attivita' nella realta' regionale;
b) il numero dei componenti della Consulta e' pari al numero dei consiglieri regionali;
c) le riunioni della Consulta sono pubbliche e si tengono nell'aula del Consiglio regionale;
d) il Presidente della Consulta e' il Presidente del Consiglio regionale o un Vicepresidente appositamente delegato;
e) le modalita' di organizzazione e di funzionamento sono definite da un regolamento adottato dalla Consulta e successivamente approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
f) la Consulta, al di la' dell'espressione dei pareri e degli indirizzi previsti dalla normativa regionale, puo' adottare documenti di raccomandazione rivolti alla Giunta ed al Consiglio su temi direttamente attinenti la condizione giovanile.
3. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto ed alla costituzione della nuova Consulta, rimane in carica la Consulta costituita a norma dell'art. 4 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16.
Art. 6. (Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani)
1. In attuazione dell'art. 132, comma 7, della legge regionale 26 apriele 2000, n. 44, la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani, attribuendogli funzioni di programmazione e verifica delle politiche giovanili.
2. Compiti dell'Osservatorio sono:
a) effettuare ricerche ed analisi sulla condizione giovanile;
b) verificare l'efficacia degli interventi a favore dei giovani;
c) realizzare e gestire servizi informativi e di banca dati sulla condizione e sulle politiche per i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti da altre strutture regionali o centri esistenti, da mettere a disposizione degli organismi pubblici, privati e dell'associazionismo.
4. L'accesso alle informazioni e ai dati del servizio informativo e della banca dati e' disciplinato nelle forme previste al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. L'Osservatorio sulla condizione dei giovani redige annualmente una relazione, che la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale e alla Consulta regionale dei giovani.
6. I campi di ricerca, analisi e verifica dell'Osservatorio sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenuto conto degli indirizzi del programma triennale di cui all'art. 3.
7. L'attivita' dell'Osservatorio e' affidata secondo la procedura dell'appalto-concorso ad enti, istituzioni, societa' pubbliche o private, o consorzi individuati mediante bando di gara pubblico.
Art. 7. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri previsti dalla presente legge, si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, con le dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio di previsione 2002 all'~UPB~ S1041 (Gabinetto Presidenza della Giunta Affari internazionali e comunitari Titolo I spese correnti).
2. Agli oneri previsti per gli anni 2003 e 2004, si fa fronte con le disponibilita' finanziarie previste alla stessa ~UPB~ S1041 del bilancio pluriennale 2002-2004.
Art. 8. (Abrogazioni)
1. La legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 e' abrogata, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 3.
Relazione tecnica
-generalità
La proposta in oggetto, nel considerare superato l’impianto della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16, fa riferimento ai finanziamenti previsti in bilancio per gli interventi della suddetta legge.
-riferimento al bilancio annuale
Trattasi di spesa in conto corrente. Le dotazioni finanziarie cui fare riferimento sono contenute nella UPB S1041 (Gabinetto presidenza della Giunta Affari internazionali e comunitari - Titolo I spese correnti), ove sono collocati nei fondi regionali i capitoli n. 11045, (04 Acquisto di beni e servizi) e 11160 (06 Trasferimenti correnti ad altri settori) (1).
-riferimento al bilancio pluriennale
La copertura della spesa per gli anni 2003 e 2004 è assicurata dalle disponibilità finanziarie della UPB n. S1041 del bilancio pluriennale 2002-2004. (2)
Al 28/3/2002
(1) DDL 371 (Bilancio 2002)
UPB S1041 Fondi regionali
Competenza 2002 (04 Acquisto di beni e servizi)
1.807.598,00
Competenza 2002 (06 Trasferimenti correnti ad altri settori)
5.116.539,00
(2) DDL 371 (Bilancio pluriennale 2002-2004)
UPB S1041
Fondi regionali
Competenza 2003 (04 Acquisto di beni e servizi)     Competenza 2004
903.799,00                                                                        903.799,00
Competenza 2003 (06 Trasferimenti correnti ad altri settori)   Competenza 2004
2.437.541,00                                                                               2.437.541,00
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Progetto di legge regionale:
Misure urgenti per l'avviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti
presentato dai Consiglieri PALMA e MELLANO
Torino, 18 dicembre 2001

RELAZIONE
Egregi consiglieri,
la 'collocabilità' dei soggetti in condizioni di svantaggio sociooccupazionale in ragione di patologie psico-fisiche non dipende, come è noto, unicamente dalle loro caratteristiche o abilità professionali ma anche dall'insieme di contributi, agevolazioni e incentivi che la normativa nazionale e regionale mette a disposizione delle aziende disponibili all'assunzione.
In questo quadro, la L.R. 28/93 s.m.i., di cui per altro verso occorrerebbe profondamente riesaminare la natura ibrida ed i meccanismi di funzionamento (in parte di incentivo alle assunzione, in parte di promozione della 'piccola' imprenditoria) risponde a questa esigenza con la previsione di una serie di agevolazioni per le aziende che assumano persone in condizioni di invalidità o con trascorsi di detenzione carceraria. La legge stessa, invece, non concede alcuna agevolazione per le aziende disponibili ad assumere tossicodipendenti (e alcoldipedenti) ed ex tossicodipendenti (ed ex alcoldipendenti), a meno che essi non ricadano, contestualmente, nelle fattispecie previste agli art. 13, 14 e 15.
Si tratta, come è evidente, di un 'buco' nella trama e nella logica del provvedimento, che ha però la conseguenza di limitare- quando non di pregiudicare- i programmi di reinserimento lavorativo di cittadini ex tossicodipendenti o tossicodipendenti in trattamento.
La questione è tanto più urgente in quanto la Regione Piemonte si accinge ad emanare i bandi relativi al finanziamento dei progetti di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza mediante il Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga (di cui alla Legge 18 febbraio 1999, n. 45) ed una parte dei progetti e dei finanziamenti sarà relativo ad interventi finalizzati a incrementare l'occupabilità o a favorire il collocamento lavorativo di cittadini ex tossicodipendenti o tossicodipendenti in trattamento. La presente proposta di legge, che non comporta aumenti di spesa né variazioni di bilancio, si limita dunque ad estendere, nell'ambito dell'attuale dotazione di bilancio, gli interventi previsti al titolo III della L.R. 28/93 anche a questo particolare segmento di svantaggio socio-occupazionale.
ARTICOLATO
Art. 1.
(Modificazioni l.r. 28/1993)
Dopo l'art.13 della l.r. 28/1993 è aggiunto il seguente art.14:
“Art. 14 (Estensione dei benefici)
1. Sono altresì ammessi ai benefici stabiliti all'art.13, comma 3, le imprese o cooperative che assumano tossicodipendenti o alcooldipedenti in trattamento presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze o presso gli enti ausiliari di cui agli artt. 115 e 116 del DPR 309/90, ed ex tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano concluso un percorso riabilitativo da non più di 24 mesi."
PALMA
MELLANO
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Questo progetto di legge è stato votato ed approvato all’unanimità, nell’adunanza consiliare antimeridiana del 12 febbraio 2002.
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