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| AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA [13 ottobre 2004] (criteri e modalità di assegnazione Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga) [29 ottobre 2003] |
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13 ottobre 2004 INTERPELLANZA URGENTE - OGGETTO: PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ DELLE DELIBERE RELATIVE AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA I sottoscritti consiglieri, premesso che A) la Giunta regionale ha recentemente approvato le seguenti delibere: DGR: 13294 del 03/08/2004 Riparto del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga trasferita alla Regione Piemonte, anni finanziari dello Stato 2002-2003. Approvazione dei criteri e delle modalita' di assegnazione, e DGR 13553 del 04/10/2004 Riparto del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga trasferita alla Regione Piemonte, anni finanziari dello Stato 2002-2003. Approvazione dei criteri e delle modalita' di assegnazione - Integrazioni e modifiche alla D.G.R. n. 113-13294 del 03.08.2004. B) le due delibere (al di là dei discutibilissimi aspetti di impostazione e di contenuto, non oggetto della presente interrogazione) presentano una serie di evidentissimi profili di illegittimità, ed in particolare: 1) Estendono, oltre i limiti previsti dallart. 127, terzo comma, del T.U DPR 309/90, così come modificato dallart. 1 comma 2 della L. 45/99, i soggetti titolari della presentazione dei progetti antidroga: non rientrano infatti nella previsione della normativa statale né le Istituzione Sanitarie di cui agli artt. 41-42-43 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, né i Servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso di cui alla DGR n. 49-9325 del 12 maggio 2003, che già non rientrino fra gli Enti di cui agli artt. 115 e 116 (DPR 309/90) - Allegato 1, punto 2, di entrambe le delibere di cui al punto A). 2) Identificano i soggetti partecipanti con i soggetti proponenti, escludendo di fatto dalla partecipazione e dalla parziale gestione dei progetti finanziati altri soggetti, che tradizionalmente forniscono lapporto di servizi specialistici e professionali, ma che non sono compresi né ovviamente - fra gli enti locali, né - altrettanto ovviamente - fra gli enti accreditati per i servizi di cura e assistenza a persone dipendenti (per fare un esempio: le Cooperative sociali di cui alla legge n. 381 dell8 novembre 1991, art. 1 comma 1 lettera A e loro consorzi). In questo caso, la Regione interviene vincolisticamente sul modus operandi degli enti locali e delle aziende sanitarie, violando il principio dellautonomia amministrativa e gestionale, e fissando criteri che non sono relativi al contenuto o alla finalità dei progetti, ma alla modalità di collaborazione ed ai rapporti economici fra soggetti terzi rispetto alla Regione. 3) Prevedono lassegnazione dei finanziamenti per i progetti di cosiddetto interesse regionale secondo modalità rigidamente non concorsuali. Come è stato già ampiamente segnalato nelle interrogazioni relative al bando precedente, la procedura relativa al finanziamento dei progetti di cosiddetto "interesse regionale" (senza bandi pubblici, senza possibilità di concorrere ai finanziamenti per soggetti altri rispetto a quelli già predeterminati e individuati precedentemente all'emanazione del regolamento regionale) non è congruente con la normativa nazionale e regionale in tema di contributi pubblici, né con le disposizioni della L. 45/99. L'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti (pubblici o privati) è subordinata comunque alla predeterminazione e alla pubblicazione dei requisiti necessari, al fine di evitare discriminazioni e garantire la trasparenza dellazione amministrativa. Questo principio, stabilito dalla legge 241/90, è recepito dalla legge regionale 27/94, e ovviamente contenuto anche nelle norme legislative e regolamentari relative al "fondo antidroga" di cui alla legge nazionale 45/99, oltre che confermato da una giurisprudenza costante della magistratura amministrativa: non può essere dunque "scavalcato" per ragioni di opportunità politica. Non è possibile, cioè, in base ad un indeterminato "interesse regionale", prevedere contributi specifici a soggetti predeterminati, già individuati o da individuarsi- punto 1 b dellAllegato 1-, ma è necessario fissare modalità pubbliche e concorsuali, tanto per la definizione dei soggetti titolari, quanto per le linee di attività finanziabili. Le delibere in oggetto prevedono invece che nella sostanza il 20% del Fondo sia riservato, in via predeterminata, ad alcuni programmi e dunque agli attuali gestori di questi programmi (Fra i progetti dinteresse regionale, in virtù della loro particolare importanza e significatività riguardo la programmazione dei servizi pubblici e privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze dabuso, rientrano le sperimentazioni previste dal DGR n. 22-12050 del 23 marzo 2004 specificatamente per quanto previsto dall art. 11 tipologia A e art. 15 della DGR n. 49-9325 del 12 maggio 2003 - punto 1b dellAllegato 1 di entrambe le delibere di cui al punto A). 4) Attribuiscono il compito della valutazione tecnica dei progetti (in termini non puramente consultivi, ma rilevanti ai fini del punteggio finale assegnato) essenzialmente allAress - punto 3.4 Allegato 1 - senza minimamente individuare quale struttura dellAress sia costituita in (o funga da) commissione valutatrice (e dunque nuovamente violando il principio di trasparenza e responsabilità amministrativa), e comunque attribuendo allAress un compito chiaramente non previsto dalle finalità e dalle funzioni stabilite dalla legge istitutiva (L. R. 16 marzo 1998 n. 10, Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari).C) Sia la modifica normativa introdotta con la seconda delibera in ordine alla identificazione fra titolari, partecipanti e gestori/attuatori (si veda il numero 2) del punto B) sia la proroga oltremodo ristretta introdotta per la presentazione dei progetti (dal 15 al 30 ottobre) vanificano completamente il lavoro istruttorio svolto sulla base della prima delibera da diverse amministrazioni richiedenti. Tutto ciò premesso, interpellano lassessore regionale alla Sanità per sapere: - quale valutazione intenda formulare rispetto ai rilievi esposti nel punto B) della premessa; - se non ritenga che il contesto illustrato al punto C) della premessa favorisca illegittimamente alcuni concorrenti a danno di altri che sono stati obiettivamente e deliberatamente posti dalla modifica normativa nellimpossibilità di concorrere allassegnazione dei finanziamenti; - se, sulla scorta delle considerazioni illustrate dagli interpellanti, non intenda proporre alla Giunta regionale limmediata revoca e/o rettifica della DGR 13294 del 03/08/2004 e della DGR 13553 del 04/10/2004. Palma Mellano Ronzani Torna su |
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18 novembre 2003 Al Presidente del Consiglio Regionale INTERPELLANZA OGGETTO: FONDO REGIONALE ANTIDROGA - RICHIESTA DI ULTERIORI CHIARIMENTI A SEGUITO DELLA RISPOSTA ALLE INTERPELLANZE 2458 E 2479. Con riferimento alla risposta (prot. 2969/U.C. del 6/11/2003) fornita dall'Assessore alla Sanità DAmbrosio alle interrogazioni n. 2458 e n. 2479, I sottoscritti consiglieri interrogano il Presidente della Giunta regionale per sapere: A) se non ritenga che nella sua risposta alle interpellanze relative alla scorretta gestione del Fondo regionale antidroga, l'Assessore D'Ambrosio parta da due assunti del tutto falsi, che falsano, evidentemente, la "giustificazione" dei fatti e che attengono, per un verso, alla illegittimità del comportamento del Presidente della Commissione regionale sulle tossicodipendenze, e per altro verso, alla illegittimità della D.G.R. 25- 6388 del 25/06/2002. Più in specifico: 1) il primo assunto falso è che il Prof. Zacà, come Presidente della Commissione Regionale sulle tossicodipendenze, abbia avuto una responsabilità di carattere "tecnico-politico", e una "funzione di indirizzo tecnico-scientifico, subordinata dal punto di vista amministrativo alla Direzione Regionale competente. Ciò, sulla base del bando regionale, è palesemente falso. Infatti, il bando regionale, peraltro ripetutamente citato nelle interrogazioni e nella risposta, recita che Il 15% del Fondo è riservato a progetti di interesse regionale da commissionare (commissionare!!!!!) a soggetti già identificati o da identificarsi, con il coordinamento della Regione stessa" e che "Le proposte dinteresse regionale (quelle finanziate con il 15% del Fondo, più i residui di altre azioni, per un ammontare complessivo pari al 30% del Fondo!!!) , finanziate con la quota dedicata del Fondo e con gli eventuali residui derivanti dalle percentuali delle specifiche Azioni, dovranno essere concordate (concordate!!!!) con il Presidente della Commissione Regionale- e, previa approvazione dellAssessore, assegnate ai soggetti indicati con determinazione del Dirigente del Settore". I progetti in oggetto sono stati dunque concordati con Zacà e commissionati da Zacà a soggetti individuati da Zacà e quindi, rispetto al procedimento amministrativo, Zacà non fungeva da "consulente tecnico" dell'amministrazione, bensì, insieme allAssessore, da "decisore pubblico". In questo senso, il minimo che ci si sarebbe potuto aspettare dal Presidente Zacà è che, esercitando un potere per conto dellamministrazione pubblica, si astenesse dalla partecipazione a decisioni che coinvolgessero la struttura sanitaria di cui era - al momento della decisione - dirigente; anzi, visto che tali progetti sono stati addirittura "commissionati", e non sono stati presentati a seguito di un bando pubblico, ci si sarebbe dovuto attendere, e da parte dell'amministrazione, si sarebbe dovuto esigere, che Zacà non commissionasse proprio allOspedale Gradenigo due progetti per un importo pari a 1.062.234 euro (cioè pari al 56% del totale dei fondi discrezionalmente gestiti e assegnati dal Presidente della Commissione Regionale sulle tossicodipendenze); 2) il secondo assunto palesemente falso è che la procedura relativa ai progetti di "interesse regionale" (senza criteri predeterminati, senza bandi pubblici, senza possibilità di concorrere ai finanziamenti per soggetti altri rispetto a quelli predeterminati e individuati precedentemente all'emanazione del regolamento regionale) sia congruente con la normativa nazionale e regionale in tema di contributi pubblici. L'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti (pubblici o privati) è subordinata comunque alla predeterminazione e alla pubblicazione dei requisiti necessari, al fine di evitare discriminazioni e garantire la trasparenza dellazione amministrativa. Questo principio, stabilito dalla legge 241/90, è recepito dalla legge regionale 27/94, e ovviamente contenuto anche nelle norme legislative e regolamentari relative al "fondo antidroga" di cui alla legge nazionale 45/99, oltre che confermato da una giurisprudenza costante della magistratura amministrativa: non può essere dunque "scavalcato" per ragioni di opportunità politica. Non è possibile, cioè, in base ad un indeterminato "interesse regionale", prevedere contributi specifici a soggetti predeterminati, sulla base di una "valutazione politica" puramente arbitraria, poiché la decisione politica deve fermarsi, necessariamente, allindividuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi, fatti salvi i principi precedentemente indicati, e non già allindividuazione dei beneficiari dei contributi stessi; B) se, considerato quanto detto, non ritenga altresì illegittimo il fatto che, dopo la sospensione della determinazione dirigenziale 335/28.1 del 22/09/03 - a seguito, peraltro, dei rilievi mossi dai sottoscritti interpellanti -, la Giunta abbia avocato il "dossier" e approvato i contributi relativi ai progetti di interesse regionale (D.G.R 73-10888 del 3/11/03), di fatto esercitando un potere che non solo la D.G.R 25-6388 ma un principio indiscusso dell'ordinamento amministrativo assegna al responsabile del procedimento e non già all'organo politico; C) per quali ragioni la Giunta abbia deciso di procedere alladozione della suddetta D.G.R. 73-10888, mentre, con ogni evidenza, era appena iniziato un accertamento amministrativo sulla sua regolarità; D) se lamministrazione regionale abbia già provveduto alla liquidazione dei fondi antidroga concessi. PALMA MELLANO Torna su |
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29 ottobre 2003 INTERPELLANZA - Oggetto: SULLATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 25-6388 DEL 25/06/2002 (criteri e modalità di assegnazione Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga) I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che: - lart. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga), commi 3 4 e 7, del DPR 309/90 (Testo unico delle leggi in materia di tossicodipendenze) così recita: 3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato le cooperative sociali e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dallalcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. 4. Le regioni stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dellefficacia degli interventi realizzati Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico 7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 . - il DPCM 10 settembre 1999 (Atto di indirizzo e coordinamento del Governo alle Regioni inerente i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dallalcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti), pubblicato sulla G.U. del 19/10/99, così recita, fra laltro: - allart. 2: Le regioni definiscono e rendono note, entro 60 giorni dallentrata in vigore del presente atto dindirizzo e coordinamento, le modalità, i criteri e i termini per la presentazione, da parte dei soggetti pubblici e privati indicati dallarticolo 127, comma 3, del testo unico, delle domande di finanziamento dei progetti, nonché le procedure per la erogazione dei finanziamenti.; - allart. 5 che i progetti sono finanziati per una quota non inferiore al 70% del costo complessivo; - lart. 12 della l. 241/90 prevede che la concessione di contributi e sovvenzioni da parte di una pubblica amministrazione siano subordinati alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste nei rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. Su questa base la Corte dei Conti, sez. contr., con det. N. 20 dell8 agosto 1995 ha stabilito che lattribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti (pubblici o privati) è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei requisiti necessari, al fine di evitare discriminazioni e garantire trasparenza dellazione amministrativa; - La Regione Piemonte ha recepito la necessità di predeterminare i criteri di attribuzione dei benefici economici allart. 4 della legge regionale 27/94; - con deliberazione 25-6388 del 25/06/2002 di Riparto del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga trasferito alla Regione Piemonte, anni finanziari 2000/2001. Approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione., veniva approvato il bando per lassegnazione del fondo in oggetto ai soggetti aventi diritto. Tale bando, allegato alla DGR suddetta, recita, fra laltro: Al fine di utilizzare i finanziamenti trasferiti alla Regione i soggetti ammissibili al finanziamento sono invitati a predisporre e presentare le domande secondo le modalità di seguito specificate; Il 15% del Fondo è riservato a progetti di interesse regionale da commissionare a soggetti già identificati o da identificarsi, con il coordinamento della Regione stessa. Qualora al termine delle procedure di assegnazione residuino fondi sulle diverse quote percentuali sopradescritte, saranno riversate nella suddetta quota Regionale.; Sono ritenuti idonei a presentare domande per la realizzazione dei progetti finanziabili Istituzioni Sanitarie di cui agli artt. 41-42-43 della legge 23/12/78 n° 833.; La valutazione sarà effettuata a cura della Commissione Regionale per i rapporti tra soggetti pubblici e privati e per la valutazione delle risposte adeguate nellambito dei servizi di assistenza alle persone dipendenti da sostanze dabuso istituita con deliberazione n. 36/623 del 31/07/2000 integrata da personale nominato dallAssessore.; Per la realizzazione di interventi di cui allAzione F la Regione concederà un contributo nella misura del 50% del costo complessivo del progetto edilizio esecutivo; Le proposte dinteresse regionale, finanziate con la quota dedicata del Fondo e con gli eventuali residui derivanti dalle percentuali delle specifiche Azioni, dovranno essere concordate con il Presidente della Commissione Regionale e, previa approvazione dellAssessore, assegnate ai soggetti indicati con determinazione del Dirigente del Settore; Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti presentati e sovvenzionati dal Fondo possono essere disposti controlli da parte della Regione ; Richiamato il contenuto dellinterpellanza n. 2458 (Sugli ingenti fondi antidroga regionali assegnati indebitamente al Presidio Sanitario Gradenigo, dove opera il Presidente della Commissione Regionale sulle Tossicodipendenze), presentata dai sottoscritti il 22 ottobre scorso; interpellano il Presidente della Regione Piemonte per sapere: - se ritenga rispettosa del dettato di legge (in particolare del combinato disposto dellart. 127 DPR 309/90, comma 4, e dellart. 2 DPCM 10 settembre 1999, che prescrive la presentazione di domande e, quindi, di una precisa graduatoria) la disposizione del bando per lassegnazione dei fondi (DGR 25-6388 di cui in premessa) che destina il 15% di tali fondi a progetti da commissionare a soggetti già identificati o da identificarsi, con il coordinamento della Regione stessa , considerando che: a) tanto il DPR 309/90 quanto latto di indirizzo e coordinamento del governo dispongono una procedura chiaramente concorsuale, attraverso bandi pubblici e domande - cioè istanze di finanziamento - da parte dei soggetti proponenti, e non consentono una procedura di affidamento diretto, che si configurerebbe come una forma impropria di appalto di servizi; b) la legge 241/90 e la legge regionale 27/94 impongono, secondo quanto stabilito in premessa, di predeterminare i criteri di concessione dei benefici, consentendo a tutti gli aventi diritto di concorrere alla loro aggiudicazione; - se ritenga rispettosa del dettato di legge (in particolare dellart. 127, comma 3, del DPR 309/90 di cui in premessa) la disposizione del bando che inserisce, fra i soggetti ritenuti idonei a presentare domande per la realizzazione dei progetti finanziabili le Istituzioni Sanitarie di cui agli artt. 41-42-43 della legge 23/12/78 n° 833, considerando che tali istituzioni sono escluse dalla legge: dette istituzioni possono altresì figurare, come altri soggetti economici e sociali, quali gli erogatori di alcune prestazioni, nellambito di progetti la cui titolarità sia riservata unicamente a soggetti che hanno fra le proprie finalità istituzionali o giuridiche la prevenzione e il recupero e il reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti; - se ritenga rispettoso del dettato di legge il fatto che - come risulta eloquentemente nel caso di uno dei progetti finanziati allospedale Gradenigo - si accresca con una quota del Fondo sociale nazionale (in cui rientra il Fondo nazionale di intervento della lotta alla droga) il patrimonio di istituzioni sanitarie di diritto privato, quando detti finanziamenti - ed i beni mobili ed immobili finanziati - non siano vincolati ad attività di natura sociale a beneficio esclusivo di tossicodipendenti o consumatori di droga; - se ritenga conforme a buon senso e buona amministrazione il fatto che con i Fondi di cui allart. 127 del DPR 309/90, si finanzi una struttura identica a quella prevista presso lA.S.O San Luigi e finanziata con fondi nazionali e regionali come opera connessa allevento olimpico; - per quale ragione il bando attribuisca la titolarità della valutazione delle proposte dinteresse regionale meritevoli di finanziamento al Presidente della Commissione Regionale mentre, in precedenza, attribuisce la titolarità della valutazione del complesso dei progetti antidroga allintera Commissione; - se non ritenga che contrasti con la logica della delibera il fatto che ai progetti di interesse regionale, in virtù dellutilizzo dei residui dei fondi relativi ai progetti territoriali, siano state di fatto assegnate oltre il 30% delle risorse complessivamente disponibili (cioè più del doppio di quanto previsto in delibera); - se sulla base delle considerazioni esposte in premessa non sia da considerarsi illegittima la deliberazione 25-6388 del 25/06/2002, nella parte in cui dispone un illegittimo criterio di attribuzione dei fondi previsti per i cosiddetti progetti di interesse regionale - se non ritenga che il comportamento del Prof. Stefano Zacà (Presidente Commissione Regionale sulle Tossicodipendenze) abbia clamorosamente violato lart. 6 (Obbligo di astensione) del decreto 28 novembre 2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), laddove obbliga chi eserciti un potere per conto dellamministrazione pubblica allastensione dalla partecipazione a decisioni che possano coinvolgere interessi ...di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore, o gerente o dirigente. Carmelo Palma Bruno Mellano Torna su |
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22 ottobre 2003 INTERPELLANZA Oggetto: sugli ingenti fondi antidroga regionali assegnati indebitamente al Presidio Sanitario Gradenigo, dove opera il Presidente della Commissione Regionale sulle Tossicodipendenze. I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che: - un mese fa, la Direzione Programmazione Sanitaria dellAssessorato Regionale alla Sanità ha assegnato i finanziamenti relativi a progetti di interesse regionale in materia di tossicodipendenze (Determinazione n. 335 del 22/09/03). Le modalità di approvazione dei suddetti progetti derogano alla disciplina prevista per i progetti cosiddetti territoriali, ed affidano unicamente al Presidente della Commissione sulle Tossicodipendenze - e non allintera commissione - la valutazione dei progetti presentati (art. 6, ultimo comma, della DGR 25-6388 del 25 giugno 2002); - i progetti erano stati approvati in precedenza dallAssessore Regionale alla Sanità (nota del 21/08/03); - i progetti dinteresse regionale finanziati sono otto, per un ammontare di finanziamento complessivo di 1.872.811 euro. Due di tali progetti assorbono 1.062.234 euro (pari al 56% del totale); si tratta del progetto per l Istituzione di un laboratorio di tossicologia forense e del progetto Helper (supporto dei medici e dipendenti SSN con dipendenze patologiche); lente esecutore di entrambi i progetti è il Presidio Sanitario Gradenigo di Torino; - listituzione di un laboratorio di tossicologia forense non rientra tra le finalità fissate dallart. 127, comma 7, del DPR 309/90 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga); - il Presidio Sanitario Gradenigo non rientra tra i soggetti che possono accedere ai finanziamenti antidroga, elencati al comma 3 del suddetto art. 127 (le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116 - le comunità, ndr - le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e loro consorzi); - lentità dei finanziamenti devoluti ai due progetti è spropositata rispetto al totale; - il Prof. Stefano Zacà (presidente Commissione Regionale sulle Tossicodipendenze) risulta essere Dirigente della Medicina Legale presso il Presidio Ospedaliero Gradenigo di Torino;Si interpella il Presidente della Regione Piemonte per sapere: - se non intenda immediatamente disporre laccertamento della regolarità della decisione autocratica del Prof. Zacà; - se in attesa degli esiti della suddetta verifica non ritenga di sospendere immediatamente lerogazione dei finanziamenti ex L. 45/99 destinati allOspedale Gradenigo; - se il comportamento del Professor Zacà non faccia emergere tanto sotto il profilo formale quanto sotto quello sostanziale un aspetto di grave irregolarità, in ragione di una mancata astensione rispetto ad una decisione che coinvolgeva un suo interesse diretto; - se per ragioni di trasparenza non intenda adottare gli atti necessari perché venga disposta la destinazione dei fondi assegnati al Presidio Sanitario Gradenigo di Torino ex L. 45/99 al finanziamento dei progetti di interesse regionale non finanziati sulla base della graduatoria di cui alla Determinazione n. 335 del 22/09/03, ovvero, in caso di loro mancanza, dei progetti cosiddetti territoriali, presentati da Asl, comunità o organizzazioni di volontariato, giudicati ammissibili dalla Commissione e non finanziati per mancanza di fondi; - se non ritenga gravemente censurabile il comportamento del Prof. Stefano Zacà e su questa base non intenda sollevarlo immediatamente dallincarico di Presidente della Commissione Regionale sulle tossicodipendenze. Carmelo Palma Bruno Mellano Torna su |
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| INTERROGAZIONE
URGENTE CON RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE OGGETTO: PROGETTI DI INSERIMENTO
LAVORATIVO PER TOSSICODIPENDENTI IN TRATTAMENTO Premesso che: - la Regione Piemonte si accinge ad emanare i bandi relativi al finanziamento dei progetti di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza mediante il Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui alla Legge 18 febbraio 1999, n. 45; - una parte dei progetti e dei finanziamenti sarà relativo ad interventi finalizzati a incrementare l'occupabilità o a favorire il collocamento lavorativo di cittadini ex tossicodipendenti o tossicodipendenti in trattamento; - la 'collocabilità' dei soggetti coinvolti nei suddetti progetti - come di chiunque si trovi in condizioni di svantaggio sociooccupazionale in dipendenza di patologie psico-fisiche- non dipende unicamente dalle loro caratteristiche o abilità professionali ma anche dall'insieme di contributi, agevolazioni e incentivi che la normativa nazionale e regionale mette a disposizione delle aziende disponibili all'assunzione; - la legislazione regionale non prevede alcuna agevolazione per le aziende disponibili ad assumere tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, a meno che essi non ricadano, contestualmente, nelle fattispecie di cui agli art. 13, 14 e 15 della legge regionale 28/93; - più in generale: il successo di questi progetti o di queste 'politiche' dipende dalla disponibilità delle aziende a concorrere a progetti di reinserimento socio-lavorativo e dal livello di iniziativa che il sistema pubblico del collocamento è in grado di dispiegare rispetto a questo particolare segmento di svantaggio socio-occupazionale; si interroga l'assessore competente per sapere: - se non sia opportuno ipotizzare una "campagna" di informazione/sensibilizzazione, rivolta alle aziende per sollecitare il loro interesse nei confronti di stage/borse lavoro/progetti di inserimento lavorativo di soggetti tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti; - in che misura intenda promuovere il coinvolgimento dei centri per l'impiego nelle strategie di inserimento lavorativo di tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, anche a partire dal bando regionale di prossima emanazione per il finanziamento dei progetti ex lege 45/99 - se non ritenga opportuno che la legislazione regionale relativa all' avviamento al lavoro di soggetti in difficoltà occupazionale estenda la previsione di incentivi economici anche alle aziende che assumano tossicodipendenti in trattamento o ex tossicodipendenti. PALMA MELLANO Consiglio Regionale del Piemonte Gruppo Consiliare "Radicali - Lista Emma Bonino" 10121 Torino - Via Alfieri, 19 - Tel. 011.57.57.401/402 - Fax 011.230.90.05 - Email radicalipiemonte@hotmail.com Torna su |
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Radicali - Lista Emma Bonino
Via Alfieri, 19 - 10121 Torino - Tel 011. 57.57.401/402 - Fax 011.23.09.005 e-mail: radicalipiemonte@hotmail.com - mailing list: http://it.groups.yahoo.com/group/radicali-piemonte |