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Al
Sindaco di Torino
Sergio Chiamparino,
Alla Presidente della Provincia
di Torino
Mercedes Bresso
Loro Sedi
Torino, 8 aprile 2003
Oggetto: richiesta sottoscrizione Appello della Lega Internazionale Antiproibizionista/LIA
Per la Riforma delle Convenzioni ONU sulle Droghe.
Egregio Sindaco, Gentile Presidente,
Allegato
alla presente troverete lAppello in oggetto, lanciato dalla LIA
in vista della riunione, la prossima settimana, a Vienna della Commissione
Narcotici ONU, chiamata a tirare un bilancio dei primi cinque anni di
attuazione del Programma ONU lanciato nel 1998 a New York da Pino Arlacchi:
Un mondo senza droghe entro il 2008.
Auspichiamo
che vogliate convenire sul fallimento delle politiche proibizioniste sulle
droghe e sulla necessità ed urgenza di riformare quelle Convenzioni
Internazionali in materia che, succedutesi nel tempo (1961, 1971, 1988),
hanno tentato, inutilmente, di rispondere al dilagare delle narcomafie
con un irrigidimento delle pene e un allargamento e inasprimento delle
ipotesi di reato; anche in questo campo, sarebbe forse opportuna una lettura,
o rilettura, di quel passo dei Promessi Sposi sulle grida,
sulle leggi sempre più draconiane emanate da un potere sempre meno
in grado di governare il territorio e i suoi abitanti.
Vi
chiediamo di sottoscrivere lAppello, seguendo lesempio delle
migliaia di cittadini che lhanno già fatto sul sito della
LIA (www.antiprohibitionist.org), tra cui vi sono 14 consiglieri regionali,
sia di centro-sinistra sia di centro-destra. Molti di loro parteciperanno
alla conferenza stampa che Marco Cappato (europarlamentare radicale, coordinatore
della LIA) terrà giovedì 10 aprile, alle ore 16:30, presso
il Consiglio Regionale del Piemonte (vedi comunicato allegato). Sarebbe
quanto mai significativa, qualora ne condiviate lo spirito, una Vostra
presenza in quelloccasione o, se impossibilitati, un Vostro messaggio
a sostegno di una mobilitazione per la Riforma delle Convenzioni Internazionali
sulle Droghe che ha bisogno del cont ributo di tutti coloro, di qualunque
opinione o partito essi siano, che non intendono più accettare
quello status quo proibizionista che ha inoculato nelle città sempre
più morte, violenza, insicurezza, corruzione e inquinamento
del sistema civile ed economico.
Sperando
in un Vs. cortese cenno di riscontro, Vi inviamo distinti saluti.
Carmelo Palma
Bruno
Mellano
consigliere
regionale radicale consigliere
regionale radicale
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Al
Ministro della Sanità
Umberto Veronesi
Al Ministro della Solidarietà Sociale
Livia Turco
Al Ministro della Giustizia
Piero Franco Fassino
e p.c. ai membri della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati
e ai membri della Commissione Igiene e Sanità del Senato della
Repubblica
Loro Sedi
Torino, 15 gennaio 2001
Oggetto: richiesta circolare interministeriale su "Analisi chimiche
delle sostanze illegali da parte degli operatori sanitari".
Signori Ministri,
ci permettiamo di sottoporre alla Vostra attenzione il seguente passo
contenuto nell'ultima "Relazione annuale al Parlamento sullo stato
delle tossicodipendenze in Italia": «... Nel campo della
riduzione dei rischi, un tema di assoluta essenzialità è
quello del monitoraggio delle polveri o delle compresse, al fine di
determinare qualità e quantità del principio attivo e
di quant'altro contenuto in ciò che è venduto in strada,
onde valutarne il rischio assuntivo. Su questo tema non esistono esperienze
italiane cui riferirsi, ma esse sono invece presenti in molti altri
Paesi europei. Per noi si tratta di individuare le esigenze reali e
di studiare, sulla base dei servizi analitici presenti nel Paese, le
possibilità di intervento compatibili con la legge attuale, anche
nell'ottica delle esigenze del sistema di allerta rapido, nel rispetto
degli impegni assunti dall'Italia a livello europeo...» (Parte
terza - A02: Cannabis e droghe di sintesi: tendenze di consumo e risposte
istituzionali - pag. 117-118).
Il Governo italiano è, dunque, ben consapevole della necessità
ed urgenza non solo di permettere, ma anche di promuovere le analisi
chimiche delle sostanze illegali presenti sul mercato, al fine di consentire
agli operatori sanitari di svolgere una concreta politica di informazione
e prevenzione nei confronti delle centinaia di migliaia di giovani che
assumono droghe illegali. Come giustamente è scritto nella Relazione,
esistono in Europa esperienze ormai consolidate in materia: in Olanda,
il progetto nazionale di monitoraggio sulle droghe (DIMS, Drug Information
Monitoring System) risale al 1993 e si avvale sia di laboratori fissi
sia di unità mobili, a cui chiunque può rivolgersi per
far analizzare pasticche e compresse, senza pericolo di essere perseguito
penalmente. I risultati, facilmente accertabili, di tale politica sono
i seguenti: un mercato illegale senza (troppa) immondizia, senza (troppe)
speculazioni sulla pelle dei consumatori; un minor rischio di decessi
droga-correlati (basta confrontare i dati olandesi con quelli inglesi);
un contatto reale e profondo con migliaia di consumatori che, altrimenti,
non entrerebbero mai in relazione con il servizio sanitario nazionale
(tranne, magari, quando è troppo tardi ...). E' utile tenere
presente che l'Olanda attua tali interventi senza aver rinnegato le
convenzioni internazionali sulle droghe e senza venir meno ad una dura
politica di repressione delle narcomafie presenti sul suo territorio.
Alcune Regioni italiane hanno tentato di importare il "modello
olandese"; ricordiamo quanto previsto nel Piano Sanitario Regionale
del Piemonte (Legge regionale n. 61/1997), dove, fra gli "obiettivi
specifici" in tema di "prevenzione delle dipendenze",
troviamo l' «organizzare il monitoraggio in vivo delle sostanze
psicotrope sulla scorta delle iniziative già intraprese in altri
Paesi ...»; ricordiamo, soprattutto, il "Progetto regionale
nuove droghe" della Regione Emilia-Romagna (Deliberazione Giunta
Regionale n. 206/1997), che prevede espressamente la possibilità
per gli «operatori dei servizi pubblici e dei locali, appositamente
formati» di «fornire informazioni, in tempi veloci e attraverso
semplici indagini di laboratorio sperimentale, sulla composizione reale
delle sostanze utilizzate dai consumatori, stimolando una maggior consapevolezza
dei rischi. A livello provinciale va promossa la costituzione di un
unico laboratorio sperimentale di riferimento per svolgere le indagini
sulle polveri al fine di monitorare continuamente il mercato delle vecchie
e nuove droghe. Ciò porterà ad avere in breve tempo una
sorta di atlante delle varie sostanze presenti che potrà fornire
risposte immediate ai consumatori sugli effetti di ciò che si
stanno apprestando ad assumere, con la segnalazione di cautela nel caso
di immissione sul mercato di nuovi prodotti. Un effetto indotto di tale
iniziativa dovrebbe essere quello di creare un canale di comunicazione
diretto tra operatori e mondo dei consumatori...».
Purtroppo, dalle parole non si è passati ai fatti. Oltre alla
solita difficoltà di superare le resistenze e gli attriti conservatori
dello "status quo", vi è stata l'assenza di una convinta
incentivazione, da parte del governo nazionale, delle misure di "riduzione
del danno" rispetto alle droghe sintetiche; incentivazione che
deve passare anche attraverso l'avallo ufficiale ed espresso di tali
iniziative. E' diffusa, infatti, fra gli operatori sanitari una preoccupazione
legittima: quella di essere denunciati dal "difensore della morale
pubblica" di turno per "Agevolazione dell'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope" (art. 79 del D.P.R. 309/90) e/o per
"Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore"
(art. 82 del D.P.R. suddetto). Occorre che il governo intervenga una
volte per tutte per affermare la piena legittimità delle analisi
chimiche delle sostanze illegali, attuate dagli operatori del servizio
sanitario nazionale sia direttamente sia con l'ausilio degli operatori
delle discoteche e delle associazioni di volontariato (in materia, il
Gruppo Abele di Don Ciotti ha già svolto un grosso lavoro). Siamo
consapevoli che la fine della legislatura è vicina ma siamo altrettanto
consapevoli che lo strumento della "circolare interministeriale"
può consentirVi di fornire in tempi brevi direttive ed indirizzi
atti allo scopo. Non possiamo, infine, tacere su un'altra questione
che investe anche la materia trattata finora; intendiamo riferirci al
decreto di revisione del D.M. 444/90 su orari e organici dei Servizi
Tossicodipendenze (Ser.T.) e, in particolare, alla norma che prescrive
che i Ser.T. devono essere aperti "almeno cinque giorni la settimana".
Oltre ai rilievi giuridici (contrasto patente con l'art. 118 del D.P.R.
309/90), intendiamo porre un grave rilievo politico: l'esperienza di
quest'ultimo decennio dimostra che il requisito minimo relativo agli
orari di apertura diverrà un requisito massimo, con la stragrande
maggioranza dei Ser.T. aperti dal lunedì al venerdì: quale
sarà l'opera di prevenzione ed informazione svolta da tali Ser.T.
nei confronti dei milioni di cittadini che affollano discoteche e ritrovi
nel fine settimana?
Attendendo una Vostra cortese risposta, inviamo distinti saluti.
CARMELO PALMA
Consigliere regionale radicale
Membro Consulta esperti tossicodipendenze
GIULIO MANFREDI
Membro Direzione Politica
Coordinamento Radicale Antiproibizionista
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Al
Ministro della Sanità
Prof. Umberto Veronesi
C/o Ministero della Sanità
EUR, Lungo Tevere Ripa 1
00144 Roma
Torino, 9 gennaio 2001
Oggetto: Rilievi di legittimità inerenti la bozza del Decreto
Ministeriale
"Revisione del DM 30 novembre 1990, n. 444, relativo alla determinazione
dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei
servizi per le tossicodipendenze delle Unità sanitarie locali
- ai sensi della legge n. 45 del 1999".
Egregio Signor Ministro,
I sottoscritti Carmelo Palma, in qualità di consigliere regionale
della Lista Bonino in Piemonte e di membro della Consulta degli esperti
sulle tossicodipendenze, e Giulio Manfredi, in qualità di membro
della Direzione Politica del Coordinamento Radicale Antiproibizionista
(CORA), intendono esporLe con la presente un profilo di illegittimità
(contrasto di norma secondaria con norma primaria) relativo al provvedimento
in oggetto.
L'art. 5, comma 1, del provvedimento in oggetto così recita:
«1. I Ser.T. assicurano il servizio per almeno cinque giorni la
settimana e otto ore giornaliere, garantendo l'accesso al pubblico per
non meno di cinque ore, durante le quali è assicurata la presenza
contemporanea di tutte le figure professionali. 2. L'Azienda - Unità
sanitaria locale garantisce, d'intesa con il Ser.T., tramite i propri
servizi, l'assistenza agli utenti nelle 24 ore giornaliere assicurando,
in particolare, ove necessario , la somministrazione dei farmaci sostitutivi
nei giorni di chiusura del Ser.T. 3. I Ser.t. organizzano le risorse
disponibili per assicurare l'accesso precoce a tutte le prestazioni
erogabili omissis ».
I sottoscritti rilevano un patente contrasto del suddetto punto del
decreto con le seguenti fonti normative primarie:
A) art. 118 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che
così recita: «(Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze
presso le unità sanitarie locali) 1. In attesa di un riordino
della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro per gli affari sociali, omissis determina
con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e
funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso
ogni unità sanitaria locale. 2. Il decreto dovrà uniformarsi
ai seguenti criteri direttivi: a) omissis b) il servizio deve svolgere
un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore omissis
».
Dalla norma suddetta nonchè dai lavori preparatori si evince
chiaramente la volontà del legislatore di istituire un servizio
che deve garantire le prestazioni sanitarie lungo l'intero arco della
settimana; prova ne sia che il decreto attuativo (D.M. 30 novembre 1990,
n. 444 "Regolamento concernente la determinazione dell'organico
e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le
tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali),
all'art.5, così recita: «1. Le UU.SS.LL. - tramite i SERT-
assicurano l'espletamento delle attività assistenziali ai tossicodipendenti,
nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana.
2. Ferma la necessità di assicurare l'apertura continuativa dei
SERT per ventiquattro ore nei giorni feriali e festivi nelle aree di
maggior rilevanza numerica dei tossicodipendenti, individuate dalla
regione, l'assistenza ai tossicodipendenti è assicurata, nelle
altre zone, mediante l'apertura dei SERT per non meno di dodici ore
nei giorni feriali e di sei ore nei giorni festivi e nelle residue ore
con le modalità di cui al comma 3. 3. Per l'espletamento dell'orario
di cui al comma 1, lo svolgimento del servizio nei SERT al di fuori
delle aree individuate dalla regione ai sensi del comma 2, può
essere garantito, anche attraverso il collegamento tra i SERT, l'utilizzo
di altre strutture della USL, nonché l'uso di unità mobili,
la reperibilità degli operatori o altre idonee forme a seconda
delle esigenze del bacino di utenza».
Si evince chiaramente dalle norme suddette che è il SERT in quanto
tale - non l'Azienda-Unità sanitaria locale nel complesso - a
dover espletare le prestazioni sanitarie tutti i giorni della settimana;
sono fissate opportune graduazioni a seconda della qualità e
quantità dell'utenza, ma esse sono da ritenersi, comunque, tali
da non inficiare la fonte primaria (art. 118 citato, « il servizio
deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro
ore »).
La legge ordinaria citata è ancora pienamente in vigore, a distanza
di dieci anni, non essendo stata soggetta ad alcuna abrogazione, modificazione
e/o integrazione. Anzi:
- Il D.P.R. 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia
di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private) ribadisce che: « Per i requisiti organizzativi, tecnologici
e strutturali si richiama la normativa sull'istituzione dei Sert di
cui alla legge n. 162 del 1990 (recepita dal D.P.R. 309/90, ndr) e D.M.
30 novembre 1990, n. 444 omissis ».
- Il 27/10/97, il CORA e il Gruppo Consiliare Verde alla Regione Piemonte
richiesero al Commissario di Governo presso la Regione Piemonte di non
apporre il visto alla legge regionale n. 61/97 inerente il "Piano
Sanitario Regionale 1997-1999", poiché conteneva la previsione
di orari di apertura dei Ser.T. inferiori a quelli previsti dalle norme
nazionali. A seguito di tale ricorso, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento Affari Regionali comunicava al Commissario di
Governo (atto n. 002480 del 14/11/97, che alleghiamo) che: « omissis
Il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 14/11/97, ha
rilevato: omissis e) all'allegato C) punto 6 Prevenzione della Dipendenza,
Riabilitazione e Reinserimento dei Tossico-Alcooldipendenti che, per
la parte in cui prevede un orario di apertura minima dei S.E.R.T. di
10 ore feriali e 4 ore festive, non dispone in conformità alla
normativa nazionale vigente che richiede un'apertura continuativa nelle
24 ore sia per i giorni feriali che festivi. Per i suesposti motivi
il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio Regionale
omissis ». Il Consiglio Regionale del Piemonte adeguava le norme
del PSR alle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri
o, meglio, a quanto previsto dalla normativa nazionale.
B) Provvedimento 21 gennaio 1999 della Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "Accordo
Stato-regioni per la «Riorganizzazione del sistema di assistenza
ai tossicodipendenti». (Repertorio atti n. 593).".
Nella parte del suddetto provvedimento inerente le "Unità
operative Sert" si possono leggere i seguenti passaggi: "
il Sert dovrà garantire livelli minimi di prestazioni, in particolare
per quanto riguarda la prima accoglienza, la diagnosi, la cura e la
riabilitazione In ogni caso è fortemente raccomandato che i Sert
assicurino la maggior flessibilità e complessità di prestazioni
possibile per qualificare ulteriormente il sistema assistenziale tra
le prestazioni che il servizio dovrebbe garantire, per poter operare,
devono essere comprese le seguenti: pronta accoglienza e diagnosi omissis".
La dizione «pronta accoglienza» compariva ancora nella prima
versione del provvedimento in oggetto, sostituita poi dalla dizione
«accesso precoce». E' evidente che il secondo termine racchiude
in sé una tassatività molto minore ed un'indeterminatezza
molto maggiore rispetto al primo. E', altresì, evidente che la
"pronta accoglienza" è prerogativa di servizi aperti
tutti i giorni, tendenzialmente tutto il giorno, come prescrive l'art.
118 del D.P.R. 309/90; non può essere la prerogativa di servizi
aperti " almeno cinque giorni la settimana e otto ore giornaliere,
garantendo l'accesso al pubblico per non meno di cinque ore " (art.
5 del provvedimento all'oggetto).
I sottoscritti richiamano, infine, il terzo comma dell'art. 118 citato,
che prevede l'utilizzo della figura straordinaria del «commissario
ad acta» e la deroga dal blocco delle assunzioni al fine di addivenire
all'istituzione dei Ser.T. entro il mese di maggio del 1991. La facile
constatazione che, a distanza di un decennio, la normativa in questione
è disattesa in gran parte del territorio nazionale nulla toglie
all'attualità della sua vigenza, anzi è un motivo in più,
se ve ne fosse bisogno, per riaffermarla e ribadirla.
In base a tutte le motivazioni esposte, i sottoscritti La invitano,
Signor Ministro, a modificare il provvedimento in oggetto, adeguandolo
alle disposizioni di legge suddette. Una sua emanazione nel testo attuale
lo esporrebbe a facili ricorsi presso la giustizia amministrativa, con
grave nocumento per la certezza del diritto.
Le chiediamo, altresì, Signor Ministro, di utilizzare i pochi
mesi che mancano alla fine della legislatura per promuovere un vero
e proprio "check-up", un'inchiesta ministeriale approfondita
e complessiva sui circa 500 Ser.T. esistenti. Durante la sua recente
indagine conoscitiva, la Commissione Igiene e Sanità del Senato
ha effettuato sopralluoghi nei Ser.T. di Genova, Rimini e Reggio Calabria;
i risultati di tale verifica, parziale ed episodica, rappresentano la
punta di un iceberg che deve essere svelato nella sua interezza e confermano
quanto si può ricavare dagli scarni dati forniti dalle Regioni
e inseriti nelle Relazioni annuali sulle tossicodipendenze: l'inadeguatezza
qualitativa e quantitativa dell'offerta sanitaria dei servizi, soprattutto
nelle grandi città, soprattutto nel Meridione d'Italia. La nomina
da parte Sua di "commissari ad acta" che sostituiscano Regioni
e Aziende/Unità Sanitarie Locali inadempienti sarebbe, a nostro
modesto avviso, un'iniziativa significativa e adeguata a superare resistenze
e ritardi che non hanno più alcuna giustificazione: l'art. 2
della legge n. 45/99 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le
tossicodipendenze) ha previsto la copertura dei posti degli organici
nei Ser.T. entro il 31/12/99.
Confidiamo che Lei saprà accogliere i nostri rilievi come apporto
critico al Suo lavoro e non come sterile opposizione preconcetta; riteniamo
che il contributo del CORA ai lavori della recente Conferenza Nazionale
di Genova possa testimoniare dell'onestà intellettuale con cui
operiamo da oltre dodici anni.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, Le inviamo distinti
saluti.
CARMELO PALMA (consigliere regionale Lista Bonino)
GIULIO MANFREDI (membro della Direzione del CORA)
P.S. Per qualsiasi comunicazione: Gruppo Consiliare "Radicali-Lista
Emma Bonino"
Via Alfieri, 19 - 10121 Torino
Tel. 011/57.57.401-402
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