Cultura e Istruzione
Proposte di Legge

NORME IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI [9 aprile 2002]

INTERVENTI PER FAVORIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA LIBERA SCELTA EDUCATIVA [6 novembre 2001]

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE PIEMONTESE NEL PROCESSO STORICO DI COSTRUZIONE DELL'UNITA' E DELL'IDENTITA' NAZIONALE ITALIANA [25 settembre 2000]


Proposta di legge regionale n. 403 di iniziativa dei consiglieri PALMA e MELLANO
Norme in materia di politiche giovanili

RELAZIONE
La legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ha sostanzialmente modificato le attribuzioni funzionali della Regione e degli Enti locali in ordine alla programmazione ed alla realizzazione di interventi ed iniziative di politica giovanile.
La modifica più rilevante è stata certamente la limitazione del ruolo regionale ad una funzione di programmazione triennale, e la riserva alle Province del compito di predisporre i programmi annuali di attuazione e di erogare i finanziamenti e contributi per i progetti presentati e/o realizzati dagli Enti locali.
E' quindi da considerarsi superato l'impianto della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16, che deve dunque essere modificata e "riscritta" sulla base del nuovo quadro istituzionale ed amministrativo definito dalla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
La presente proposta di legge definisce dunque, sul piano degli obiettivi e degli strumenti, il nuovo "quadro di compatibilità normativa" delle politiche giovanili. L'individuazione degli obiettivi specifici e dei campi di intervento prioritari è demandata al documento di programmazione (il Programma triennale).
La presente proposta di legge, oltre a dare attuazione alle modifiche di impianto prefigurate dalla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 in ordine al ruolo della Regione, riforma in modo consistente il ruolo degli istituti fondamentali delle politiche giovanili (la Consulta regionale dei Giovani e l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile) e riconosce sul piano legislativo l'attività della rete informativa regionale degli Informagiovani, che costituiscono l'esperienza più significativa, "l'infrastruttura" più efficace delle politiche giovanili e lo strumento di iniziativa privilegiato nel corso degli anni da parte degli Enti locali.
La proposta di legge, limitandosi a recepire gli indirizzi della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e a riscrivere, sul piano normativo, il ruolo di una serie di istituti e strumenti di programmazione e di intervento nel campo delle politiche giovanili, non comporta oneri finanziari.
Art. 1. (Finalita')
1. La Regione Piemonte disciplina le iniziative e gli interventi rivolti alla popolazione giovanile secondo i principi generali e le attribuzioni funzionali stabilite nel Capo VI della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, cosi' come integrata dall'art. 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.
2. Le politiche giovanili promuovono la realizzazione di interventi volti a favorire:
a) l'informazione e le iniziative rivolte ai giovani sui temi dell'istruzione, della formazione, del lavoro, del divertimento, dello sport e della cultura;
b) l'organizzazione e l'associazionismo giovanili;
c) il coinvolgimento sociale dei giovani e la prevenzione dell'emarginazione e della devianza giovanile.
3. La programmazione regionale in materia di politiche giovanili recepisce ed adotta gli indirizzi della "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale", approvata il 7 novembre 1990 dalla Sottocommissione della Gioventu' del Consiglio d'Europa, e della "Carta europea dell'informazione per la Gioventu'" adottata il 3 dicembre 1993 dalla IV Assemblea Generale per l'Informazione e la consulenza per la Gioventu'.
Art. 2. (Destinatari)
1. Per popolazione giovanile si intendono i cittadini compresi fra i 14 e i 29 anni di eta', salvo nei casi in cui, nei vari campi di applicazione della normativa regionale, non sia esplicitamente stabilito un limite diverso dalla legislazione nazionale ed europea.
Art. 3. (Programmazione)
1. Gli indirizzi della politica regionale, relativamente ai campi di intervento, agli obiettivi, alle risorse e alle modalita' di finanziamento, sono stabiliti dal Programma triennale, adottato dalla Regione secondo quanto e' previsto dall'art. 132 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
2. La programmazione regionale ha carattere generale ed e' volta unicamente all'individuazione dei criteri di indirizzo dei programmi annuali predisposti dalle Province, secondo quanto previsto all'art. 133, comma 1, lettera b) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
3. La Regione non finanzia e non gestisce direttamente alcun progetto ed intervento rivolto alla popolazione giovanile in coerenza con le finalita' della presente legge, fatti salvi i progetti obiettivo ed i progetti pilota di competenza regionale, nonche' le funzioni di sostegno e di assistenza tecnica, sia di carattere gestionale sia di carattere progettuale, per le iniziative realizzate dagli Enti locali nel campo delle politiche giovanili, di cui all'art. 132, commi 5 e 6, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
4. Gli interventi di cui al comma precedente e l'attivita' dell'Osservatorio di cui all'art. 6, non possono comunque impegnare una quota superiore al 20% delle risorse assegnate in ciascun esercizio alla realizzazione di interventi volti ad attuare le finalita' della presente legge.
Art. 4. (Rete informativa regionale)
1. La Regione riconosce la rete informativa regionale come strumento essenziale per la realizzazione e diffusione delle politiche giovanili.
2. La rete informativa istituita con i punti e i centri Informagiovani e con le agenzie di servizi per gli Informagiovani, cosi' come sono state realizzate dagli Enti locali piemontesi, costituisce il sistema informativo regionale delle politiche giovanili.
3. I punti e i centri Informagiovani, distinti secondo un crescente grado di complessita' strutturale e organizzativa, costituiscono gli strumenti di contatto ed interrelazione con popolazione giovanile. Le agenzie di servizi per gli Informagiovani esercitano le funzioni di supporto e coordinamento dei punti e dei centri Informagiovani.
4. La Regione Piemonte riconosce il coordinamento regionale degli Informagiovani, articolato nei due seguenti organismi:
a) assemblea dei Sindaci e degli Assessori delegati dai Comuni e dalle Province;
b) conferenza degli operatori dei punti, dei centri e delle Agenzie per gli Informagiovani.
5. Gli ambiti di attivita' prioritari dei punti e centri Informagiovani sono costituti da:
a) formazione scolastica e professionale;
b) informazione professionale e occupazionale;
c) organizzazione e partecipazione sociale;
d) salute;
e) attivita' culturali, sportive e del tempo libero;
f) viaggi e scambi internazionali.
6. Il sistema informativo regionale si uniforma ai criteri di gratuita', completezza, aggiornamento, imparzialita' e accessibilita' delle informazioni.
7. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, e tenuto conto dell'esperienza sin qui maturata, definisce il modello organizzativo e la forma di gestione dei punti e dei centri Informagiovani, e disciplina le modalita' di istituzione e funzionamento delle agenzie di servizi per gli Informagiovani.
8. Ai fini della ripartizione fra le Province delle risorse stanziate nell'ambito del programma triennale, oltre a quanto previsto all'art. 132, comma 2, della legge 26 aprile 2000, n. 44, la Regione tiene conto dell'indice di diffusione e articolazione della rete informativa in ciascun ambito provinciale.
Art. 5. (Partecipazione alle politiche giovanili)
1. La Consulta regionale dei giovani e' uno strumento di partecipazione all'elaborazione della programmazione e degli interventi di cui alla presente legge ed e' costituita con delibera del Consiglio regionale da adottarsi entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura.
2. Lo Statuto della Consulta regionale dei giovani e' approvato con delibera del Consiglio regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) la partecipazione alla Consulta e' riservata ai giovani di eta' inferiore ai 29 anni, rappresentanti dei forum costituiti a livello locale, secondo quanto previsto dall'art. 135, secondo comma, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, e delle organizzazioni e associazioni giovanili maggiormente rappresentative sul piano della partecipazione o dell'attivita' nella realta' regionale;
b) il numero dei componenti della Consulta e' pari al numero dei consiglieri regionali;
c) le riunioni della Consulta sono pubbliche e si tengono nell'aula del Consiglio regionale;
d) il Presidente della Consulta e' il Presidente del Consiglio regionale o un Vicepresidente appositamente delegato;
e) le modalita' di organizzazione e di funzionamento sono definite da un regolamento adottato dalla Consulta e successivamente approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
f) la Consulta, al di la' dell'espressione dei pareri e degli indirizzi previsti dalla normativa regionale, puo' adottare documenti di raccomandazione rivolti alla Giunta ed al Consiglio su temi direttamente attinenti la condizione giovanile.
3. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto ed alla costituzione della nuova Consulta, rimane in carica la Consulta costituita a norma dell'art. 4 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16.
Art. 6. (Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani)
1. In attuazione dell'art. 132, comma 7, della legge regionale 26 apriele 2000, n. 44, la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani, attribuendogli funzioni di programmazione e verifica delle politiche giovanili.
2. Compiti dell'Osservatorio sono:
a) effettuare ricerche ed analisi sulla condizione giovanile;
b) verificare l'efficacia degli interventi a favore dei giovani;
c) realizzare e gestire servizi informativi e di banca dati sulla condizione e sulle politiche per i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti da altre strutture regionali o centri esistenti, da mettere a disposizione degli organismi pubblici, privati e dell'associazionismo.
4. L'accesso alle informazioni e ai dati del servizio informativo e della banca dati e' disciplinato nelle forme previste al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. L'Osservatorio sulla condizione dei giovani redige annualmente una relazione, che la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale e alla Consulta regionale dei giovani.
6. I campi di ricerca, analisi e verifica dell'Osservatorio sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenuto conto degli indirizzi del programma triennale di cui all'art. 3.
7. L'attivita' dell'Osservatorio e' affidata secondo la procedura dell'appalto-concorso ad enti, istituzioni, societa' pubbliche o private, o consorzi individuati mediante bando di gara pubblico.
Art. 7. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri previsti dalla presente legge, si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, con le dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio di previsione 2002 all'~UPB~ S1041 (Gabinetto Presidenza della Giunta Affari internazionali e comunitari Titolo I spese correnti).
2. Agli oneri previsti per gli anni 2003 e 2004, si fa fronte con le disponibilita' finanziarie previste alla stessa ~UPB~ S1041 del bilancio pluriennale 2002-2004.
Art. 8. (Abrogazioni)
1. La legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 e' abrogata, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 3.
Relazione tecnica
-generalità
La proposta in oggetto, nel considerare superato l’impianto della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16, fa riferimento ai finanziamenti previsti in bilancio per gli interventi della suddetta legge.
-riferimento al bilancio annuale
Trattasi di spesa in conto corrente. Le dotazioni finanziarie cui fare riferimento sono contenute nella UPB S1041 (Gabinetto presidenza della Giunta Affari internazionali e comunitari - Titolo I spese correnti), ove sono collocati nei fondi regionali i capitoli n. 11045, (04 Acquisto di beni e servizi) e 11160 (06 Trasferimenti correnti ad altri settori) (1).
-riferimento al bilancio pluriennale
La copertura della spesa per gli anni 2003 e 2004 è assicurata dalle disponibilità finanziarie della UPB n. S1041 del bilancio pluriennale 2002-2004. (2)
Al 28/3/2002
(1) DDL 371 (Bilancio 2002)
UPB S1041 Fondi regionali
Competenza 2002 (04 Acquisto di beni e servizi)
1.807.598,00
Competenza 2002 (06 Trasferimenti correnti ad altri settori)
5.116.539,00
(2) DDL 371 (Bilancio pluriennale 2002-2004)
UPB S1041
Fondi regionali
Competenza 2003 (04 Acquisto di beni e servizi)     Competenza 2004
903.799,00                                                                        903.799,00
Competenza 2003 (06 Trasferimenti correnti ad altri settori)   Competenza 2004
2.437.541,00                                                                               2.437.541,00
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Progetto di legge regionale:
'Interventi per favorire l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa'
presentato dai Consiglieri PALMA e MELLANO

Relazione al progetto di legge
Egregi colleghi,
la laicità dello scuola e il diritto pubblicamente garantito all'istruzione sono temi che spesso si prestano (ed ancor più spesso 'sono prestati') a definizioni equivoche e surrettizie.
È dunque opportuno che nella discussione di un provvedimento che concorre ad ampliare le possibilità di scelta educativa, sia preliminarmente chiarito il senso che i proponenti intendono 'riconoscere' a termini comunemente suscettibili di interpretazioni controverse e, ancora più spesso, contraddittorie.
La laicità della scuola non è assicurata dal prevalere di principi, valori o contenuti 'laici', nel senso (del tutto improprio) di estranei o contrari a quelli di tradizioni religiose e confessionali; è, al contrario, garantita da un ordinamento del sistema dell'istruzione che riconosce a tutti, su di una base di parità, l'esercizio concreto di diritti e di libertà 'coerenti' con le proprie impostazioni culturali, senza alcuna forma di discriminazione positiva o negativa.
Allo stesso modo, la garanzia pubblica del diritto di istruzione non è assicurato dal monopolio statale della scuola, ma da misure di welfare che consentano a tutti, a prescindere dalle condizioni economiche, di scegliere fra le varie alternative (di contenuto, di impostazione e di orientamento culturale) di cui si compone il sistema scolastico.
La libertà di scelta educativa è questione che non riguarda tanto l'organizzazione del sistema scolastico, ma i diritti delle famiglie e degli studenti; si configura dunque come una questione di 'giustizia sociale', prima che di 'politica scolastica', e per realizzarsi compiutamente necessiterebbe di una riforma complessiva dell'ordinamento (non alternativa, ma indipendente rispetto a quelle che si vanno faticosamente realizzando sulla riforma dei cicli e dell'obbligo, sull'autonomia, e sulla parità), che consentisse di 'finanziare' le scuole (quelle pubbliche come quelle private) non attraverso contributi o trasferimenti pubblici, bensì mediante la corresponsione da parte degli studenti e delle loro famiglie del costo delle rette scolastiche, riservando all'intervento pubblico l'obbligo di concorrere alla spesa delle famiglie per quella quota a cui esse non potessero provvedere sulla base delle proprie disponibilità economiche. A questi fini, il sistema del 'buono-scuola' (che peraltro è suscettibile di diverse realizzazioni, non solo per le diverse modalità di calcolo, ma per le diverse finalità di fondo, più o meno accentuatamente redistributive e perequative) costituisce un modello di indubbio interesse, e dal punto di vista politico decisamente più 'progressivo' (per usare un termine che rimanda ad obiettivi di 'emancipazione sociale) di quello del 'credito d'imposta'.
Purtroppo, però, nel confuso dibattito che spesso si accende sui problemi della scuola, questa proposta non ha mai effettivamente assunto per nessuno degli schieramenti politici nazionali, il 'rango' di proposta di riforma dell'ordinamento scolastico. Fa buona compagnia, in questo, all'altra urgentissima riforma 'di sistema' che la politica, non meno che la scuola, dovrebbe affrontare, cioè l'abolizione del valore legale dei titoli di studio: una condizione di fatto e di principio del tutto necessaria per affrontare in modo coerente e razionale le questioni della parità scolastica, e per non incorporare irrimediabilmente quel poco di istruzione privata che esiste in Italia nel circuito del parastato assistito.
Peraltro, occorre sottolineare che queste riforme, qualora venissero congiuntamente realizzate, avrebbero l'indubbio effetto di accrescere i livelli di competitività e, quindi, di efficienza del sistema scolastico. Ma non sono riforme per l'oggi, e, temiamo, neppure per l'immediato domani.
In questo quadro, qualunque intervento della Regione che volesse avere grandi ambizioni, sarebbe illusoria, velleitaria o puramente propagandistica. E non è una questione di poteri (non devoluti o da devolvere...). È una questione di scelte politiche di fondo (di ordinamento, come si diceva, e non di organizzazione dei servizi scolastici) che sul piano nazionale non trovano e- temiamo- non troveranno ancora per lungo tempo maggioranze determinate e coese.
Per favorire la libertà di scelta educativa la Regione si deve dunque muovere dei margini ristretti dell'attuale ordinamento, concorrendo alla spese per le rette scolastiche degli istituti scolastici e di formazione privati. A differenza di quanto avviene per le politiche relative al diritto allo studio- che si concentrano sulle spese diverse dal costo delle rette scolastiche (vitto, alloggio, trasporto, sussidio scolastici, libri di testo...), e che riguardano la generalità degli studenti piemontesi- le politiche e gli interventi che intendano favorire la libera scelta educativa non possono riguardare i soli studenti delle scuole private (gli unici che sostengono significative spese di iscrizione non coperte dalla fiscalità generale).
Può dunque prevedere- e secondo i proponenti, deve prevedere- un buono scuola come 'buono retta'. Tale contributo non può neppure configurarsi come una 'restituzione' di quanto le famiglie di questi studenti versano ogni anno, attraverso le imposte, per il mantenimento del sistema scolastico nazionale: non solo perché tale contributo non è commisurato alla capacità contributiva della famiglie, bensì- per avere una minima efficacia di promozione sociale, se non proprio redistributiva- al costo effettivo dell'istruzione privata, ma anche perchè le somme versate rimangono al momento chiuse nella 'cassaforte' del bilancio pubblico e concorrono al mantenimento del monopolio statale dell'istruzione (e di monopolio si tratta, anche se 'di fatto').
Peraltro, qualunque tentativo di confondere il 'buono retta' con interventi finalizzati a promuovere la qualità o la diversificazione del sistema scolastico e quindi ad avere come destinatari diretti non già gli studenti e le loro famiglie, bensì gli istituti scolastici, produrrebbero l'effetto paradossale di ridurre l'efficacia di questa misura di welfare, riducendone le disponibilità finanziarie, di 'drogare' il mercato dell'istruzione privata, e i esporre anche questa 'micro-riforma' ad eccezioni fondatissime di illegittimità costituzionale.
La finalità dell'intervento (ampliare le capacità concrete di scelta degli studenti, e non già concorrere 'programmaticamente' alla selezione dei 'fornitori' di istruzione in base a criteri di parità) impone di non discriminare dal campo di applicazione di questo provvedimento gli studenti che frequentino istituti non parificati.
Al contrario, è proprio l'esistenza del valore legale dei titoli di studio a 'costringere' il legislatore regionale a non privilegiare o favorire la frequenza di corsi di studio di istituti parificati, a cui non corrisponda un contenuto formativo effettivo o di livello pari a quello mediamente registrato negli istituti pubblici di pari ordine e grado. Infatti, fino a che gli istituti non saranno valutati per quanto offrono in termini di 'formazione o istruzione' ma innanzitutto per il valore e la spendibilità legale del titolo che rilasciano, il rischio che incombe sulle famiglie è quello di privilegiare non già la qualità del 'prodotto', ma la 'natura giuridica' del titolo rilasciato: se ciò avvenisse, addirittura con forme di incentivazione economica da parte della Regione, si innescherebbe una selezione e una competizione al ribasso, che rischierebbe di distruggere il sistema dell'istruzione (in particolare di quella secondaria, o, come si dovrà dire oggi, di secondo ciclo).
Secondo una logica stretta e coerente di sussidiarietà, il 'buono scuola' deve essere riservato a studenti appartenenti a nuclei familiari le cui condizioni economiche non consentirebbero di sostenere i costi delle rette degli istituti privati.
Dunque, non solo le modalità di calcolo (il tetto massimo erogabile e le percentuali di copertura) ma soprattutto quelle di assegnazione (composizione della graduatoria dei richiedenti) del buono scuola devono privilegiare i nuclei familiari con minori risorse economiche. In caso contrario, vista la limitatezza delle risorse, si innescherebbe un meccanismo di contribuzione a pioggia inefficace ed iniquo (pensiamo soprattutto al caso della l.r. della Lombardia, che prevede un'unica percentuale di copertura, pari al 25% del costo della retta, a prescindere dalle condizioni di reddito ed ammette ai benefici del provvedimento nuclei familiari con un reddito netto procapite di oltre 60 milioni lordi - per intendersi: 180 milioni per una famiglia composta da 3 persone!!!!)
Articolato
Art. 1 Finalità
1. La Regione Piemonte favorisce l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa dei genitori e, se maggiorenni, degli studenti, attraverso l'attribuzione di buoni-scuola a parziale copertura del costo delle rette degli istituti scolastici e dei centri di formazione privati, parificati e non parificati, secondo i criteri e le modalità stabilite nella presente legge.
Art. 2
Destinatari
1. Sono destinatari dei buoni-scuola gli studenti della scuola dell'infanzia e dell'obbligo, dell'istruzione superiore e della formazione professionale residenti nel territorio regionale.
2. Non accedono ai benefici di cui alla presente legge gli studenti che, alla data dell'iscrizione, abbiano compiuto il ventunesimo anno di età.
Art. 3
Criteri di accesso
1. L'importo dei buoni-scuola attribuiti agli studenti è definito in rapporto alla condizione economica e alla composizione del nucleo familiare, nonché all'ordine e al grado del corso di studi frequentato.
2. La condizione economica del nucleo familiare è definita in relazione al reddito al netto dell'IRPEF e alla situazione patrimoniale dei suoi membri ed è stabilita secondo i criteri e le modalità previste nel D.P.C.M. 30 aprile 1997: "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390".
3. Ai fini dell'applicazione dei benefici della presente legge, la condizione economica del nucleo familiare, è rideterminata per le famiglie monoparentali detraendo il 10% dalla cifra stabilita a norma del comma precedente. Tale detrazione si applica, inoltre, per ogni componente del nucleo familiare che sia minore di anni 18 o invalido. Le detrazioni di cui al presente comma sono fra loro cumulabili.
4. Per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, la condizione economica, determinata a norma dei commi 2 e 3 del presente articolo, non può superare il limite di 50 milioni con riferimento ad un nucleo familiare di tre persone. Tale limite è parametrato per nuclei familiari di diversa composizione secondo la seguente scala di equivalenza:
* 1 componente: 0,33;
* 2 componenti: 0,67;
* 3 componenti: 1,00;
* 4 componenti: 1,25;
* 5 componenti: 1,50;
* ogni componente in più: + 0,10
Dall'entrata in vigore della legge, i limiti di cui al comma precedente sono aggiornati annualmente con provvedimento della Giunta Regionale, da emanarsi almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla base dell'indice di variazione del prodotto interno lordo pro capite.
Art. 4
Importo erogabile
1. L'importo massimo dei buoni-scuola è stabilito, per ciascun corso di studi, in misura percentuale sul costo medio delle rette degli istituti scolastici e dei centri di formazione privati, parificati e non parificati, operanti in ambito regionale alla data dell'entrata in vigore della presente legge, secondo il seguente schema:
* scuola dell'infanzia: massimo 40%;
* scuola dell'obbligo: massimo 80%;
* istruzione superiore e formazione professionale, per la parte eccedente il periodo di adempimento dell'obbligo scolastico: massimo 20%.
2. Dall'entrata in vigore della legge, l'importo massimo erogabile stabilito in prima applicazione è aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 5, in misura comunque non superiore alla metà dell'incremento del costo medio delle rette di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5
Percentuale di copertura
1. La percentuale di copertura del costo delle rette scolastiche è stabilita, entro i limiti dell'importo massimo erogabile, in misura inversamente proporzionale alla condizione economica dei nuclei familiari dei richiedenti, come determinata a norma dell'art. 3, commi 2 e 3. A questi fini, si stabilisce che ai nuclei familiari con una condizione economica di 50 milioni sia corrisposto un buono-scuola di importo pari al 40% di quello massimo erogabile.
2. Ai nuclei familiari con una condizione economica che non superi i 20 milioni, è corrisposto comunque un buono-scuola pari all'importo massimo erogabile. Per gli studenti portatori di handicap, la percentuale di copertura è incrementata del 30%, anche oltre i limiti del massimo erogabile, e comunque in misura non eccedente il costo della retta dell'istituto scolastico o del centro di formazione frequentato.
3. La percentuale di copertura è incrementata fra il 10 e il 30% con provvedimento della Giunta Regionale, anche oltre i limiti dell'importo massimo erogabile, per quei corsi di formazione o di istruzione superiore che essa individui come prioritari, in base ad un'analisi dei fabbisogni formativi e professionali del sistema socioeconomico regionale.
Art. 6
Modalità di assegnazione
1. Per l'assegnazione dei buoni scuola si provvede a mezzo di un apposito bando pubblico, da emanarsi, sulla base del provvedimento di cui agli artt. 3 comma 5 e 4 comma 2, almeno 75 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico.
2. Le risorse disponibili per ciascun anno sono ripartite fra i diversi ordini e gradi di istruzione, compresa l'attività di formazione professionale, secondo il seguente schema:
* scuola dell'infanzia: 20%;
* scuola dell'obbligo: 50%;
* istruzione superiore e formazione professionale, per la parte eccedente il periodo di adempimento dell'obbligo scolastico: 30%.
3. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio e dello schema di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, i buoni-scuola sono assegnati ai richiedenti in base ad una graduatoria, definita in ordine decrescente di condizione economica, così come individuata a norma dell'art.3, commi 2 e 3.
4. Per ciascun avente diritto, i benefici di cui alla presente legge sono concessi per un periodo pari alla durata del corso di studio o di formazione aumentato di un anno al massimo per i ripetenti, e comunque non oltre il limite di età stabilito all'art. 2 comma 2.
Art. 7
Modalità di utilizzo
1. I buoni-scuola erogati possono essere utilizzati negli istituti scolastici privati parificati e non parificati, che, entro i limiti di capienza e nel rispetto del proprio progetto educativo, accettino le iscrizioni di tutti gli studenti che ne facciano richiesta, o che, eventualmente, effettuino selezioni basate unicamente sul merito e sulla preparazione dei richiedenti.
2. I buoni-scuola erogati a norma della presente legge sono utilizzabili nelle scuole parificate che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, unicamente nel caso in cui tali istituti offrano adeguate garanzie qualitative. A tal fine, entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, definisce i criteri e le modalità:
* del sistema di verifica della qualità dell'insegnamento impartito e del valore sostanziale dei titoli rilasciati dalle scuole private parificate;
* di individuazione degli istituti scolastici ritenuti qualitativamente adeguati.
3. La Giunta Regionale dà attuazione alle procedure di selezione degli istituti entro l'inizio dell'anno accademico successivo a quello di prima applicazione della presente legge.
4. Nel caso in cui i termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non fossero rispettati, l'applicazione dei benefici della presente legge per gli studenti frequentanti gli istituti parificati è sospesa fino all'espletamento delle procedure previste al comma 2 del presente articolo.
Art. 8
(Finanziamento)
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa, che è dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
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Proposta di legge regionale, n. 7135.
Contributo straordinario al Museo Nazionale del Risorgimento italiano per la valorizzazione della tradizione risorgimentale piemontese nel processo storico di costruzione dell'Unita' e dell'identita' nazionale italiana.

Relazione
La tradizione risorgimentale, che le culture cattolica e laica hanno in modo diverso alimentato prima e dopo il 20 settembre 1870, connota in uguale misura tanto l'identità nazionale italiana, quanto l'identità politica e culturale piemontese.
L'eredità risorgimentale, per come fu elaborata nelle sue correnti più autenticamente liberali e democratiche, laiche e federaliste, ha costituito nella storia italiana un fattore decisivo di unità e modernizzazione, non solo politico – istituzionale ma sociale, civile e culturale.
Nondimeno, questa tradizione sembra tornare ad essere un tema “di rottura", grazie ad una accorta propaganda culturale e giornalistica che tende a resuscitare tensioni e contraddizioni superate, a volte da un secolo, e, in maniera definitiva, nell'ultimo cinquantennio di storia repubblicana. Ne basti un approssimativo ed inquietante sommario per titoli: la contrapposizione fra identità religiosa ed identità nazionale e la contestuale cancellazione del contributo cattolico alla causa risorgimentale e nazionale ( dagli ideali del neoguelfismo a quelli del popolarismo sturziano e dell'esperienza degasperiana, passando per il liberalismo di Manzoni e di parte consistente della cultura del “ Nord “ ); l'identificazione dell'ideale risorgimentale con la causa indipendentista e non anche, come sarebbe corretto ricordare, con quella più complessivamente modernizzatrice - che unì moderati e progressisti, cattolici e laici – dinanzi alle condizioni di endemica arretratezza economica e civile che caratterizzavano una parte prevalente del territorio italiano; gli equivoci tenacemente perseguiti sul principio della laicità dello Stato, come garanzia di una più ampia libertà di tutti i cittadini, cattolici compresi, nella vita culturale e civile, e non come fattore di scristianizzazione dell'identità nazionale; la contrapposizione confusa delle “diversità“ storiche e politiche, che caratterizzavano la geografia italiana “ preunitaria “, al quadro di unità e rinnovamento non solo statuale, ma soprattutto culturale, che il Risorgimento cercò di realizzare anche nelle sue componenti federaliste e che ha alimentato, nei decenni successivi, anche le politiche di ispirazione federalista europea. E si potrebbe continuare….
Il tentativo di riscrivere la storia politica “ nazionale “ e l'identità culturale piemontese secondo i canoni della polemica antimodernista, con fondamentalismi di marca particolaristica, non compromette solo la memoria, ma in certo modo anche l'attualità e le prospettive della storia risorgimentale.
La Regione – proprio una Regione che vuole avere cura e rispetto della propria identità, al di là delle mitologie o delle invenzioni storiografiche – ha l'obiettivo interesse di preservare e promuovere la consapevolezza della portata e della realtà storica del processo unitario ( e, certo, non solo centralista ) – delle correnti culturali che l'attraversarono e la resero feconda.
Dunque, con questa proposta di legge, che sottoponiamo alla sollecita approvazione del Consiglio Regionale, intendiamo consentire al Museo Nazionale del Risorgimento di valorizzare il patrimonio della tradizione e della cultura risorgimentale, e ai cittadini piemontesi di conquistare ( o riconquistare ) una più esatta consapevolezza della propria storia.
Articolato
Art. 1.
(Finalita')
1. La Regione Piemonte si propone, con la presente legge, di promuovere e sostenere attivita' di ricerca, studio e informazione volte a recuperare, valorizzare e diffondere, rimeditandolo nella sua operante attualita', il patrimonio storico espresso dalla tradizione e dalla cultura politica piemontese nel processo risorgimentale e post-risorgimentale di costruzione dell'unita' e dell'identita' nazionale italiana.
Art. 2.
(Contributo straordinario)
1. Ai fini previsti dall'art. 1 e ai sensi dell'art. 5, comma 4, dello Statuto regionale, la Regione Piemonte stanzia un contributo straordinario di lire 1 miliardo a favore del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino.
2. Il suddetto stanziamento e' subordinato alla presentazione da parte dell'Ente beneficiario all'Assessorato regionale alla Cultura, entro due mesi dalla promulgazione della presente legge, di un piano di attivita' aventi le finalita' di cui all'art. 1 e da realizzarsi entro il 30 giugno 2001.
3. Entro due mesi dal termine delle attivita' suddette, l'Ente beneficiario presenta all'Assessorato regionale alla Cultura una relazione finale sul complesso delle attivita' svolte.
Art. 3.
(Norme finanziarie)
1. All'onere di attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2001, di un apposito capitolo di bilancio avente la denominazione "Contributo straordinario al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano per la valorizzazione della cultura risorgimentale piemontese" con la dotazione in termini di competenza e di cassa di lire 1 miliardo. La relativa copertura e' disposta con legge di bilancio per l'anno finanziario 2001.
Torino, 25 settembre 2000
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