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Proposta
di legge regionale n. 403 di iniziativa dei consiglieri PALMA e MELLANO
Norme in materia di politiche giovanili
RELAZIONE
La legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59", ha sostanzialmente modificato
le attribuzioni funzionali della Regione e degli Enti locali in ordine
alla programmazione ed alla realizzazione di interventi ed iniziative
di politica giovanile.
La modifica più rilevante è stata certamente la limitazione
del ruolo regionale ad una funzione di programmazione triennale, e la
riserva alle Province del compito di predisporre i programmi annuali di
attuazione e di erogare i finanziamenti e contributi per i progetti presentati
e/o realizzati dagli Enti locali.
E' quindi da considerarsi superato l'impianto della legge regionale 13
febbraio 1995, n. 16, che deve dunque essere modificata e "riscritta"
sulla base del nuovo quadro istituzionale ed amministrativo definito dalla
legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
La presente proposta di legge definisce dunque, sul piano degli obiettivi
e degli strumenti, il nuovo "quadro di compatibilità normativa"
delle politiche giovanili. L'individuazione degli obiettivi specifici
e dei campi di intervento prioritari è demandata al documento di
programmazione (il Programma triennale).
La presente proposta di legge, oltre a dare attuazione alle modifiche
di impianto prefigurate dalla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 in
ordine al ruolo della Regione, riforma in modo consistente il ruolo degli
istituti fondamentali delle politiche giovanili (la Consulta regionale
dei Giovani e l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile) e
riconosce sul piano legislativo l'attività della rete informativa
regionale degli Informagiovani, che costituiscono l'esperienza più
significativa, "l'infrastruttura" più efficace delle
politiche giovanili e lo strumento di iniziativa privilegiato nel corso
degli anni da parte degli Enti locali.
La proposta di legge, limitandosi a recepire gli indirizzi della legge
regionale 26 aprile 2000, n. 44 e a riscrivere, sul piano normativo, il
ruolo di una serie di istituti e strumenti di programmazione e di intervento
nel campo delle politiche giovanili, non comporta oneri finanziari.
Art. 1. (Finalita')
1. La Regione Piemonte disciplina le iniziative e gli interventi rivolti
alla popolazione giovanile secondo i principi generali e le attribuzioni
funzionali stabilite nel Capo VI della legge regionale 26 aprile 2000,
n. 44, cosi' come integrata dall'art. 10 della legge regionale 15 marzo
2001, n. 5.
2. Le politiche giovanili promuovono la realizzazione di interventi volti
a favorire:
a) l'informazione e le iniziative rivolte ai giovani sui temi dell'istruzione,
della formazione, del lavoro, del divertimento, dello sport e della cultura;
b) l'organizzazione e l'associazionismo giovanili;
c) il coinvolgimento sociale dei giovani e la prevenzione dell'emarginazione
e della devianza giovanile.
3. La programmazione regionale in materia di politiche giovanili recepisce
ed adotta gli indirizzi della "Carta per la partecipazione dei giovani
alla vita comunale e regionale", approvata il 7 novembre 1990 dalla
Sottocommissione della Gioventu' del Consiglio d'Europa, e della "Carta
europea dell'informazione per la Gioventu'" adottata il 3 dicembre
1993 dalla IV Assemblea Generale per l'Informazione e la consulenza per
la Gioventu'.
Art. 2. (Destinatari)
1. Per popolazione giovanile si intendono i cittadini compresi fra i 14
e i 29 anni di eta', salvo nei casi in cui, nei vari campi di applicazione
della normativa regionale, non sia esplicitamente stabilito un limite
diverso dalla legislazione nazionale ed europea.
Art. 3. (Programmazione)
1. Gli indirizzi della politica regionale, relativamente ai campi di intervento,
agli obiettivi, alle risorse e alle modalita' di finanziamento, sono stabiliti
dal Programma triennale, adottato dalla Regione secondo quanto e' previsto
dall'art. 132 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
2. La programmazione regionale ha carattere generale ed e' volta unicamente
all'individuazione dei criteri di indirizzo dei programmi annuali predisposti
dalle Province, secondo quanto previsto all'art. 133, comma 1, lettera
b) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
3. La Regione non finanzia e non gestisce direttamente alcun progetto
ed intervento rivolto alla popolazione giovanile in coerenza con le finalita'
della presente legge, fatti salvi i progetti obiettivo ed i progetti pilota
di competenza regionale, nonche' le funzioni di sostegno e di assistenza
tecnica, sia di carattere gestionale sia di carattere progettuale, per
le iniziative realizzate dagli Enti locali nel campo delle politiche giovanili,
di cui all'art. 132, commi 5 e 6, della legge regionale 26 aprile 2000,
n. 44.
4. Gli interventi di cui al comma precedente e l'attivita' dell'Osservatorio
di cui all'art. 6, non possono comunque impegnare una quota superiore
al 20% delle risorse assegnate in ciascun esercizio alla realizzazione
di interventi volti ad attuare le finalita' della presente legge.
Art. 4. (Rete informativa regionale)
1. La Regione riconosce la rete informativa regionale come strumento essenziale
per la realizzazione e diffusione delle politiche giovanili.
2. La rete informativa istituita con i punti e i centri Informagiovani
e con le agenzie di servizi per gli Informagiovani, cosi' come sono state
realizzate dagli Enti locali piemontesi, costituisce il sistema informativo
regionale delle politiche giovanili.
3. I punti e i centri Informagiovani, distinti secondo un crescente grado
di complessita' strutturale e organizzativa, costituiscono gli strumenti
di contatto ed interrelazione con popolazione giovanile. Le agenzie di
servizi per gli Informagiovani esercitano le funzioni di supporto e coordinamento
dei punti e dei centri Informagiovani.
4. La Regione Piemonte riconosce il coordinamento regionale degli Informagiovani,
articolato nei due seguenti organismi:
a) assemblea dei Sindaci e degli Assessori delegati dai Comuni e dalle
Province;
b) conferenza degli operatori dei punti, dei centri e delle Agenzie per
gli Informagiovani.
5. Gli ambiti di attivita' prioritari dei punti e centri Informagiovani
sono costituti da:
a) formazione scolastica e professionale;
b) informazione professionale e occupazionale;
c) organizzazione e partecipazione sociale;
d) salute;
e) attivita' culturali, sportive e del tempo libero;
f) viaggi e scambi internazionali.
6. Il sistema informativo regionale si uniforma ai criteri di gratuita',
completezza, aggiornamento, imparzialita' e accessibilita' delle informazioni.
7. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente
legge, e tenuto conto dell'esperienza sin qui maturata, definisce il modello
organizzativo e la forma di gestione dei punti e dei centri Informagiovani,
e disciplina le modalita' di istituzione e funzionamento delle agenzie
di servizi per gli Informagiovani.
8. Ai fini della ripartizione fra le Province delle risorse stanziate
nell'ambito del programma triennale, oltre a quanto previsto all'art.
132, comma 2, della legge 26 aprile 2000, n. 44, la Regione tiene conto
dell'indice di diffusione e articolazione della rete informativa in ciascun
ambito provinciale.
Art. 5. (Partecipazione alle politiche giovanili)
1. La Consulta regionale dei giovani e' uno strumento di partecipazione
all'elaborazione della programmazione e degli interventi di cui alla presente
legge ed e' costituita con delibera del Consiglio regionale da adottarsi
entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura.
2. Lo Statuto della Consulta regionale dei giovani e' approvato con delibera
del Consiglio regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente
legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) la partecipazione alla Consulta e' riservata ai giovani di eta' inferiore
ai 29 anni, rappresentanti dei forum costituiti a livello locale, secondo
quanto previsto dall'art. 135, secondo comma, della legge regionale 26
aprile 2000, n. 44, e delle organizzazioni e associazioni giovanili maggiormente
rappresentative sul piano della partecipazione o dell'attivita' nella
realta' regionale;
b) il numero dei componenti della Consulta e' pari al numero dei consiglieri
regionali;
c) le riunioni della Consulta sono pubbliche e si tengono nell'aula del
Consiglio regionale;
d) il Presidente della Consulta e' il Presidente del Consiglio regionale
o un Vicepresidente appositamente delegato;
e) le modalita' di organizzazione e di funzionamento sono definite da
un regolamento adottato dalla Consulta e successivamente approvato dall'Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale;
f) la Consulta, al di la' dell'espressione dei pareri e degli indirizzi
previsti dalla normativa regionale, puo' adottare documenti di raccomandazione
rivolti alla Giunta ed al Consiglio su temi direttamente attinenti la
condizione giovanile.
3. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto ed alla costituzione della
nuova Consulta, rimane in carica la Consulta costituita a norma dell'art.
4 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16.
Art. 6. (Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani)
1. In attuazione dell'art. 132, comma 7, della legge regionale 26 apriele
2000, n. 44, la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio permanente
sulla condizione dei giovani, attribuendogli funzioni di programmazione
e verifica delle politiche giovanili.
2. Compiti dell'Osservatorio sono:
a) effettuare ricerche ed analisi sulla condizione giovanile;
b) verificare l'efficacia degli interventi a favore dei giovani;
c) realizzare e gestire servizi informativi e di banca dati sulla condizione
e sulle politiche per i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti da
altre strutture regionali o centri esistenti, da mettere a disposizione
degli organismi pubblici, privati e dell'associazionismo.
4. L'accesso alle informazioni e ai dati del servizio informativo e della
banca dati e' disciplinato nelle forme previste al capo V della legge
7 agosto 1990, n. 241.
5. L'Osservatorio sulla condizione dei giovani redige annualmente una
relazione, che la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale e
alla Consulta regionale dei giovani.
6. I campi di ricerca, analisi e verifica dell'Osservatorio sono stabiliti
con provvedimento della Giunta regionale, da emanare entro il 31 dicembre
di ogni anno, tenuto conto degli indirizzi del programma triennale di
cui all'art. 3.
7. L'attivita' dell'Osservatorio e' affidata secondo la procedura dell'appalto-concorso
ad enti, istituzioni, societa' pubbliche o private, o consorzi individuati
mediante bando di gara pubblico.
Art. 7. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri previsti dalla presente legge, si provvede, nello stato
di previsione della spesa del bilancio 2002, con le dotazioni finanziarie
iscritte nel bilancio di previsione 2002 all'~UPB~ S1041 (Gabinetto Presidenza
della Giunta Affari internazionali e comunitari Titolo I spese correnti).
2. Agli oneri previsti per gli anni 2003 e 2004, si fa fronte con le disponibilita'
finanziarie previste alla stessa ~UPB~ S1041 del bilancio pluriennale
2002-2004.
Art. 8. (Abrogazioni)
1. La legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 e' abrogata, fatto salvo
quanto disposto dall'art. 5, comma 3.
Relazione tecnica
-generalità
La proposta in oggetto, nel considerare superato limpianto della
legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16, fa riferimento ai finanziamenti
previsti in bilancio per gli interventi della suddetta legge.
-riferimento al bilancio annuale
Trattasi di spesa in conto corrente. Le dotazioni finanziarie cui fare
riferimento sono contenute nella UPB S1041 (Gabinetto presidenza della
Giunta Affari internazionali e comunitari - Titolo I spese correnti),
ove sono collocati nei fondi regionali i capitoli n. 11045, (04 Acquisto
di beni e servizi) e 11160 (06 Trasferimenti correnti ad altri settori)
(1).
-riferimento al bilancio pluriennale
La copertura della spesa per gli anni 2003 e 2004 è assicurata
dalle disponibilità finanziarie della UPB n. S1041 del bilancio
pluriennale 2002-2004. (2)
Al 28/3/2002
(1) DDL 371 (Bilancio 2002)
UPB S1041 Fondi regionali
Competenza 2002 (04 Acquisto di beni e servizi)
1.807.598,00
Competenza 2002 (06 Trasferimenti correnti ad altri settori)
5.116.539,00
(2) DDL 371 (Bilancio pluriennale 2002-2004)
UPB S1041
Fondi regionali
Competenza 2003 (04 Acquisto di beni e servizi)
Competenza 2004
903.799,00 903.799,00
Competenza 2003 (06 Trasferimenti correnti ad altri settori) Competenza
2004
2.437.541,00 2.437.541,00
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Progetto
di legge regionale:
'Interventi per favorire l'esercizio del diritto alla libera scelta
educativa'
presentato dai Consiglieri PALMA e MELLANO
Relazione al progetto di legge
Egregi colleghi,
la laicità dello scuola e il diritto pubblicamente garantito
all'istruzione sono temi che spesso si prestano (ed ancor più
spesso 'sono prestati') a definizioni equivoche e surrettizie.
È dunque opportuno che nella discussione di un provvedimento
che concorre ad ampliare le possibilità di scelta educativa,
sia preliminarmente chiarito il senso che i proponenti intendono 'riconoscere'
a termini comunemente suscettibili di interpretazioni controverse e,
ancora più spesso, contraddittorie.
La laicità della scuola non è assicurata dal prevalere
di principi, valori o contenuti 'laici', nel senso (del tutto improprio)
di estranei o contrari a quelli di tradizioni religiose e confessionali;
è, al contrario, garantita da un ordinamento del sistema dell'istruzione
che riconosce a tutti, su di una base di parità, l'esercizio
concreto di diritti e di libertà 'coerenti' con le proprie impostazioni
culturali, senza alcuna forma di discriminazione positiva o negativa.
Allo stesso modo, la garanzia pubblica del diritto di istruzione non
è assicurato dal monopolio statale della scuola, ma da misure
di welfare che consentano a tutti, a prescindere dalle condizioni economiche,
di scegliere fra le varie alternative (di contenuto, di impostazione
e di orientamento culturale) di cui si compone il sistema scolastico.
La libertà di scelta educativa è questione che non riguarda
tanto l'organizzazione del sistema scolastico, ma i diritti delle famiglie
e degli studenti; si configura dunque come una questione di 'giustizia
sociale', prima che di 'politica scolastica', e per realizzarsi compiutamente
necessiterebbe di una riforma complessiva dell'ordinamento (non alternativa,
ma indipendente rispetto a quelle che si vanno faticosamente realizzando
sulla riforma dei cicli e dell'obbligo, sull'autonomia, e sulla parità),
che consentisse di 'finanziare' le scuole (quelle pubbliche come quelle
private) non attraverso contributi o trasferimenti pubblici, bensì
mediante la corresponsione da parte degli studenti e delle loro famiglie
del costo delle rette scolastiche, riservando all'intervento pubblico
l'obbligo di concorrere alla spesa delle famiglie per quella quota a
cui esse non potessero provvedere sulla base delle proprie disponibilità
economiche. A questi fini, il sistema del 'buono-scuola' (che peraltro
è suscettibile di diverse realizzazioni, non solo per le diverse
modalità di calcolo, ma per le diverse finalità di fondo,
più o meno accentuatamente redistributive e perequative) costituisce
un modello di indubbio interesse, e dal punto di vista politico decisamente
più 'progressivo' (per usare un termine che rimanda ad obiettivi
di 'emancipazione sociale) di quello del 'credito d'imposta'.
Purtroppo, però, nel confuso dibattito che spesso si accende
sui problemi della scuola, questa proposta non ha mai effettivamente
assunto per nessuno degli schieramenti politici nazionali, il 'rango'
di proposta di riforma dell'ordinamento scolastico. Fa buona compagnia,
in questo, all'altra urgentissima riforma 'di sistema' che la politica,
non meno che la scuola, dovrebbe affrontare, cioè l'abolizione
del valore legale dei titoli di studio: una condizione di fatto e di
principio del tutto necessaria per affrontare in modo coerente e razionale
le questioni della parità scolastica, e per non incorporare irrimediabilmente
quel poco di istruzione privata che esiste in Italia nel circuito del
parastato assistito.
Peraltro, occorre sottolineare che queste riforme, qualora venissero
congiuntamente realizzate, avrebbero l'indubbio effetto di accrescere
i livelli di competitività e, quindi, di efficienza del sistema
scolastico. Ma non sono riforme per l'oggi, e, temiamo, neppure per
l'immediato domani.
In questo quadro, qualunque intervento della Regione che volesse avere
grandi ambizioni, sarebbe illusoria, velleitaria o puramente propagandistica.
E non è una questione di poteri (non devoluti o da devolvere...).
È una questione di scelte politiche di fondo (di ordinamento,
come si diceva, e non di organizzazione dei servizi scolastici) che
sul piano nazionale non trovano e- temiamo- non troveranno ancora per
lungo tempo maggioranze determinate e coese.
Per favorire la libertà di scelta educativa la Regione si deve
dunque muovere dei margini ristretti dell'attuale ordinamento, concorrendo
alla spese per le rette scolastiche degli istituti scolastici e di formazione
privati. A differenza di quanto avviene per le politiche relative al
diritto allo studio- che si concentrano sulle spese diverse dal costo
delle rette scolastiche (vitto, alloggio, trasporto, sussidio scolastici,
libri di testo...), e che riguardano la generalità degli studenti
piemontesi- le politiche e gli interventi che intendano favorire la
libera scelta educativa non possono riguardare i soli studenti delle
scuole private (gli unici che sostengono significative spese di iscrizione
non coperte dalla fiscalità generale).
Può dunque prevedere- e secondo i proponenti, deve prevedere-
un buono scuola come 'buono retta'. Tale contributo non può neppure
configurarsi come una 'restituzione' di quanto le famiglie di questi
studenti versano ogni anno, attraverso le imposte, per il mantenimento
del sistema scolastico nazionale: non solo perché tale contributo
non è commisurato alla capacità contributiva della famiglie,
bensì- per avere una minima efficacia di promozione sociale,
se non proprio redistributiva- al costo effettivo dell'istruzione privata,
ma anche perchè le somme versate rimangono al momento chiuse
nella 'cassaforte' del bilancio pubblico e concorrono al mantenimento
del monopolio statale dell'istruzione (e di monopolio si tratta, anche
se 'di fatto').
Peraltro, qualunque tentativo di confondere il 'buono retta' con interventi
finalizzati a promuovere la qualità o la diversificazione del
sistema scolastico e quindi ad avere come destinatari diretti non già
gli studenti e le loro famiglie, bensì gli istituti scolastici,
produrrebbero l'effetto paradossale di ridurre l'efficacia di questa
misura di welfare, riducendone le disponibilità finanziarie,
di 'drogare' il mercato dell'istruzione privata, e i esporre anche questa
'micro-riforma' ad eccezioni fondatissime di illegittimità costituzionale.
La finalità dell'intervento (ampliare le capacità concrete
di scelta degli studenti, e non già concorrere 'programmaticamente'
alla selezione dei 'fornitori' di istruzione in base a criteri di parità)
impone di non discriminare dal campo di applicazione di questo provvedimento
gli studenti che frequentino istituti non parificati.
Al contrario, è proprio l'esistenza del valore legale dei titoli
di studio a 'costringere' il legislatore regionale a non privilegiare
o favorire la frequenza di corsi di studio di istituti parificati, a
cui non corrisponda un contenuto formativo effettivo o di livello pari
a quello mediamente registrato negli istituti pubblici di pari ordine
e grado. Infatti, fino a che gli istituti non saranno valutati per quanto
offrono in termini di 'formazione o istruzione' ma innanzitutto per
il valore e la spendibilità legale del titolo che rilasciano,
il rischio che incombe sulle famiglie è quello di privilegiare
non già la qualità del 'prodotto', ma la 'natura giuridica'
del titolo rilasciato: se ciò avvenisse, addirittura con forme
di incentivazione economica da parte della Regione, si innescherebbe
una selezione e una competizione al ribasso, che rischierebbe di distruggere
il sistema dell'istruzione (in particolare di quella secondaria, o,
come si dovrà dire oggi, di secondo ciclo).
Secondo una logica stretta e coerente di sussidiarietà, il 'buono
scuola' deve essere riservato a studenti appartenenti a nuclei familiari
le cui condizioni economiche non consentirebbero di sostenere i costi
delle rette degli istituti privati.
Dunque, non solo le modalità di calcolo (il tetto massimo erogabile
e le percentuali di copertura) ma soprattutto quelle di assegnazione
(composizione della graduatoria dei richiedenti) del buono scuola devono
privilegiare i nuclei familiari con minori risorse economiche. In caso
contrario, vista la limitatezza delle risorse, si innescherebbe un meccanismo
di contribuzione a pioggia inefficace ed iniquo (pensiamo soprattutto
al caso della l.r. della Lombardia, che prevede un'unica percentuale
di copertura, pari al 25% del costo della retta, a prescindere dalle
condizioni di reddito ed ammette ai benefici del provvedimento nuclei
familiari con un reddito netto procapite di oltre 60 milioni lordi -
per intendersi: 180 milioni per una famiglia composta da 3 persone!!!!)
Articolato
Art. 1 Finalità
1. La Regione Piemonte favorisce l'esercizio del diritto alla libera
scelta educativa dei genitori e, se maggiorenni, degli studenti, attraverso
l'attribuzione di buoni-scuola a parziale copertura del costo delle
rette degli istituti scolastici e dei centri di formazione privati,
parificati e non parificati, secondo i criteri e le modalità
stabilite nella presente legge.
Art. 2
Destinatari
1. Sono destinatari dei buoni-scuola gli studenti della scuola dell'infanzia
e dell'obbligo, dell'istruzione superiore e della formazione professionale
residenti nel territorio regionale.
2. Non accedono ai benefici di cui alla presente legge gli studenti
che, alla data dell'iscrizione, abbiano compiuto il ventunesimo anno
di età.
Art. 3
Criteri di accesso
1. L'importo dei buoni-scuola attribuiti agli studenti è definito
in rapporto alla condizione economica e alla composizione del nucleo
familiare, nonché all'ordine e al grado del corso di studi frequentato.
2. La condizione economica del nucleo familiare è definita in
relazione al reddito al netto dell'IRPEF e alla situazione patrimoniale
dei suoi membri ed è stabilita secondo i criteri e le modalità
previste nel D.P.C.M. 30 aprile 1997: "Uniformità di trattamento
sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della L. 2
dicembre 1991, n. 390".
3. Ai fini dell'applicazione dei benefici della presente legge, la condizione
economica del nucleo familiare, è rideterminata per le famiglie
monoparentali detraendo il 10% dalla cifra stabilita a norma del comma
precedente. Tale detrazione si applica, inoltre, per ogni componente
del nucleo familiare che sia minore di anni 18 o invalido. Le detrazioni
di cui al presente comma sono fra loro cumulabili.
4. Per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, la condizione
economica, determinata a norma dei commi 2 e 3 del presente articolo,
non può superare il limite di 50 milioni con riferimento ad un
nucleo familiare di tre persone. Tale limite è parametrato per
nuclei familiari di diversa composizione secondo la seguente scala di
equivalenza:
* 1 componente: 0,33;
* 2 componenti: 0,67;
* 3 componenti: 1,00;
* 4 componenti: 1,25;
* 5 componenti: 1,50;
* ogni componente in più: + 0,10
Dall'entrata in vigore della legge, i limiti di cui al comma precedente
sono aggiornati annualmente con provvedimento della Giunta Regionale,
da emanarsi almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico,
sulla base dell'indice di variazione del prodotto interno lordo pro
capite.
Art. 4
Importo erogabile
1. L'importo massimo dei buoni-scuola è stabilito, per ciascun
corso di studi, in misura percentuale sul costo medio delle rette degli
istituti scolastici e dei centri di formazione privati, parificati e
non parificati, operanti in ambito regionale alla data dell'entrata
in vigore della presente legge, secondo il seguente schema:
* scuola dell'infanzia: massimo 40%;
* scuola dell'obbligo: massimo 80%;
* istruzione superiore e formazione professionale, per la parte eccedente
il periodo di adempimento dell'obbligo scolastico: massimo 20%.
2. Dall'entrata in vigore della legge, l'importo massimo erogabile stabilito
in prima applicazione è aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale,
con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 5, in misura comunque
non superiore alla metà dell'incremento del costo medio delle
rette di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5
Percentuale di copertura
1. La percentuale di copertura del costo delle rette scolastiche è
stabilita, entro i limiti dell'importo massimo erogabile, in misura
inversamente proporzionale alla condizione economica dei nuclei familiari
dei richiedenti, come determinata a norma dell'art. 3, commi 2 e 3.
A questi fini, si stabilisce che ai nuclei familiari con una condizione
economica di 50 milioni sia corrisposto un buono-scuola di importo pari
al 40% di quello massimo erogabile.
2. Ai nuclei familiari con una condizione economica che non superi i
20 milioni, è corrisposto comunque un buono-scuola pari all'importo
massimo erogabile. Per gli studenti portatori di handicap, la percentuale
di copertura è incrementata del 30%, anche oltre i limiti del
massimo erogabile, e comunque in misura non eccedente il costo della
retta dell'istituto scolastico o del centro di formazione frequentato.
3. La percentuale di copertura è incrementata fra il 10 e il
30% con provvedimento della Giunta Regionale, anche oltre i limiti dell'importo
massimo erogabile, per quei corsi di formazione o di istruzione superiore
che essa individui come prioritari, in base ad un'analisi dei fabbisogni
formativi e professionali del sistema socioeconomico regionale.
Art. 6
Modalità di assegnazione
1. Per l'assegnazione dei buoni scuola si provvede a mezzo di un apposito
bando pubblico, da emanarsi, sulla base del provvedimento di cui agli
artt. 3 comma 5 e 4 comma 2, almeno 75 giorni prima dell'inizio dell'anno
scolastico.
2. Le risorse disponibili per ciascun anno sono ripartite fra i diversi
ordini e gradi di istruzione, compresa l'attività di formazione
professionale, secondo il seguente schema:
* scuola dell'infanzia: 20%;
* scuola dell'obbligo: 50%;
* istruzione superiore e formazione professionale, per la parte eccedente
il periodo di adempimento dell'obbligo scolastico: 30%.
3. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio e dello schema
di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, i buoni-scuola
sono assegnati ai richiedenti in base ad una graduatoria, definita in
ordine decrescente di condizione economica, così come individuata
a norma dell'art.3, commi 2 e 3.
4. Per ciascun avente diritto, i benefici di cui alla presente legge
sono concessi per un periodo pari alla durata del corso di studio o
di formazione aumentato di un anno al massimo per i ripetenti, e comunque
non oltre il limite di età stabilito all'art. 2 comma 2.
Art. 7
Modalità di utilizzo
1. I buoni-scuola erogati possono essere utilizzati negli istituti scolastici
privati parificati e non parificati, che, entro i limiti di capienza
e nel rispetto del proprio progetto educativo, accettino le iscrizioni
di tutti gli studenti che ne facciano richiesta, o che, eventualmente,
effettuino selezioni basate unicamente sul merito e sulla preparazione
dei richiedenti.
2. I buoni-scuola erogati a norma della presente legge sono utilizzabili
nelle scuole parificate che rilasciano titoli di studio aventi valore
legale, unicamente nel caso in cui tali istituti offrano adeguate garanzie
qualitative. A tal fine, entro 120 giorni dall'approvazione della presente
legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, definisce i
criteri e le modalità:
* del sistema di verifica della qualità dell'insegnamento impartito
e del valore sostanziale dei titoli rilasciati dalle scuole private
parificate;
* di individuazione degli istituti scolastici ritenuti qualitativamente
adeguati.
3. La Giunta Regionale dà attuazione alle procedure di selezione
degli istituti entro l'inizio dell'anno accademico successivo a quello
di prima applicazione della presente legge.
4. Nel caso in cui i termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo
non fossero rispettati, l'applicazione dei benefici della presente legge
per gli studenti frequentanti gli istituti parificati è sospesa
fino all'espletamento delle procedure previste al comma 2 del presente
articolo.
Art. 8
(Finanziamento)
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede
mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa, che è
dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione
della legge annuale di bilancio.
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Proposta
di legge regionale, n. 7135.
Contributo straordinario al Museo Nazionale del Risorgimento italiano
per la valorizzazione della tradizione risorgimentale piemontese nel
processo storico di costruzione dell'Unita' e dell'identita' nazionale
italiana.
Relazione
La tradizione risorgimentale, che le culture cattolica e laica hanno
in modo diverso alimentato prima e dopo il 20 settembre 1870, connota
in uguale misura tanto l'identità nazionale italiana, quanto
l'identità politica e culturale piemontese.
L'eredità risorgimentale, per come fu elaborata nelle sue correnti
più autenticamente liberali e democratiche, laiche e federaliste,
ha costituito nella storia italiana un fattore decisivo di unità
e modernizzazione, non solo politico istituzionale ma sociale,
civile e culturale.
Nondimeno, questa tradizione sembra tornare ad essere un tema di
rottura", grazie ad una accorta propaganda culturale e giornalistica
che tende a resuscitare tensioni e contraddizioni superate, a volte
da un secolo, e, in maniera definitiva, nell'ultimo cinquantennio di
storia repubblicana. Ne basti un approssimativo ed inquietante sommario
per titoli: la contrapposizione fra identità religiosa ed identità
nazionale e la contestuale cancellazione del contributo cattolico alla
causa risorgimentale e nazionale ( dagli ideali del neoguelfismo a quelli
del popolarismo sturziano e dell'esperienza degasperiana, passando per
il liberalismo di Manzoni e di parte consistente della cultura del
Nord ); l'identificazione dell'ideale risorgimentale con la causa
indipendentista e non anche, come sarebbe corretto ricordare, con quella
più complessivamente modernizzatrice - che unì moderati
e progressisti, cattolici e laici dinanzi alle condizioni di
endemica arretratezza economica e civile che caratterizzavano una parte
prevalente del territorio italiano; gli equivoci tenacemente perseguiti
sul principio della laicità dello Stato, come garanzia di una
più ampia libertà di tutti i cittadini, cattolici compresi,
nella vita culturale e civile, e non come fattore di scristianizzazione
dell'identità nazionale; la contrapposizione confusa delle diversità
storiche e politiche, che caratterizzavano la geografia italiana
preunitaria , al quadro di unità e rinnovamento non solo
statuale, ma soprattutto culturale, che il Risorgimento cercò
di realizzare anche nelle sue componenti federaliste e che ha alimentato,
nei decenni successivi, anche le politiche di ispirazione federalista
europea. E si potrebbe continuare
.
Il tentativo di riscrivere la storia politica nazionale
e l'identità culturale piemontese secondo i canoni della polemica
antimodernista, con fondamentalismi di marca particolaristica, non compromette
solo la memoria, ma in certo modo anche l'attualità e le prospettive
della storia risorgimentale.
La Regione proprio una Regione che vuole avere cura e rispetto
della propria identità, al di là delle mitologie o delle
invenzioni storiografiche ha l'obiettivo interesse di preservare
e promuovere la consapevolezza della portata e della realtà storica
del processo unitario ( e, certo, non solo centralista ) delle
correnti culturali che l'attraversarono e la resero feconda.
Dunque, con questa proposta di legge, che sottoponiamo alla sollecita
approvazione del Consiglio Regionale, intendiamo consentire al Museo
Nazionale del Risorgimento di valorizzare il patrimonio della tradizione
e della cultura risorgimentale, e ai cittadini piemontesi di conquistare
( o riconquistare ) una più esatta consapevolezza della propria
storia.
Articolato
Art. 1.
(Finalita')
1. La Regione Piemonte si propone, con la presente legge, di promuovere
e sostenere attivita' di ricerca, studio e informazione volte a recuperare,
valorizzare e diffondere, rimeditandolo nella sua operante attualita',
il patrimonio storico espresso dalla tradizione e dalla cultura politica
piemontese nel processo risorgimentale e post-risorgimentale di costruzione
dell'unita' e dell'identita' nazionale italiana.
Art. 2.
(Contributo straordinario)
1. Ai fini previsti dall'art. 1 e ai sensi dell'art. 5, comma 4, dello
Statuto regionale, la Regione Piemonte stanzia un contributo straordinario
di lire 1 miliardo a favore del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano
di Torino.
2. Il suddetto stanziamento e' subordinato alla presentazione da parte
dell'Ente beneficiario all'Assessorato regionale alla Cultura, entro
due mesi dalla promulgazione della presente legge, di un piano di attivita'
aventi le finalita' di cui all'art. 1 e da realizzarsi entro il 30 giugno
2001.
3. Entro due mesi dal termine delle attivita' suddette, l'Ente beneficiario
presenta all'Assessorato regionale alla Cultura una relazione finale
sul complesso delle attivita' svolte.
Art. 3.
(Norme finanziarie)
1. All'onere di attuazione della presente legge si provvede mediante
l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario
2001, di un apposito capitolo di bilancio avente la denominazione "Contributo
straordinario al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano per la valorizzazione
della cultura risorgimentale piemontese" con la dotazione in termini
di competenza e di cassa di lire 1 miliardo. La relativa copertura e'
disposta con legge di bilancio per l'anno finanziario 2001.
Torino, 25 settembre 2000
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