Ambiente e Agricoltura
Proposte di Legge

PROPOSTA DI LEGGE - Abrogazione Legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 - (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del ‘Lupo Italiano’) [16 febbraio 2005]

PROGETTO DI LEGGE di iniziativa dei Consiglieri PALMA e MELLANONorme urgenti in materia di illeciti urbanistici, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione e dell’art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con riferimento all’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 [8 ottobre 2003]

  Torino, 16 febbraio 2005
PROPOSTA DI LEGGE - Abrogazione Legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 - (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del ‘Lupo Italiano’)

Art. 1
(Finalità)
1. E’ abrogata la legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del ‘Lupo Italiano’).

RELAZIONE A PROPOSTA DI LEGGE
Abrogazione Legge regionale 3 aprile 1989, n. 18
(Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del ‘Lupo Italiano’)
Questa settima legislatura del Consiglio Regionale del Piemonte che sta per chiudersi ha visto, in varie e diverse occasioni, gli organismi consiliari doversi occupare della vicenda del “Lupo Italiano” ed in particolare dell’ETLI (Ente per la tutela del Lupo Italiano).
Una legge regionale, la n° 18 del 3 aprile 1989, “Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del ‘Lupo Italiano’”, si propone infatti di concorrere, attraverso un contributo annuale, all’attività dell’ETLI, ente privato che, secondo la suddetta legge, opera per attuare la conservazione e la protezione della razza del ‘Lupo Italiano’.
Nelle sedute d’aula (in particolare in sede di approvazione del bilancio 2000), nelle riunioni della V commissione Ambiente e della III commissione Agricoltura, nelle sedute della Giunta delle Elezioni (in particolare in sede di valutazione di ben sei casi di insindacabilità di consiglieri regionali denunciati per le proprie opinioni espresse in merito all’attività dell’ETLI), è emerso un equivoco di fondo circa il “Lupo Italiano”.
La legge regionale in oggetto, dettata sicuramente dalle migliori intenzioni dei proponenti di allora e del legislatore regionale del 1989, si regge, infatti, su un’erronea definizione dell’oggetto e su un’ambigua definizione degli obiettivi che la Regione Piemonte intende riconoscere e supportare perché ritenuti di interesse pubblico.
Il soggetto: che cosa è la “razza del Lupo Italiano”?
Gli obiettivi: perché la razza canina cosiddetta “Lupo Italiano” è meritevole di una tutela pubblica privilegiata e particolare?
L’animale tutelato dall’ETLI è un incrocio, più o meno casuale, di un cane con un lupo, da cui nacque nel 1966 un’ibrida cucciolata e, dai successivi incroci interfamiliari e con altri cani, si è prodotta una razza canina dalla forte consanguineità, con l’innesto probabile di altro sangue canino.
Di tutto questo laborioso e delicato procedimento genetico l’istituzione regionale non ha effettuato in nessun modo una verifica; verifica la cui necessità non era stata presa in considerazione dal legislatore regionale del 1989.
Nel frattempo, però, la legge n° 30 del 15 gennaio 1991 “Disciplina della riproduzione animale”, il D.Lgs. 529 del 30 dicembre 1992 - che recepisce la direttiva CEE n° 174 del 25/03/1991 relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza - e il Decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali del 5 febbraio 1996 attuattivo del “Disciplinare del Libro Genealogico del cane di razza” hanno regolamentato la materia in modo nuovo e puntuale.
Il combinato disposto delle normative succedutesi dall’approvazione della legge regionale n° 18 del 3 aprile 1989 individua e definisce un percorso chiaro per il riconoscimento e la tutela delle razze canine, in osservanza delle indicazioni europee, individua nell’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) l’organismo di garanzia e di tutela di tutte razze canine. Evitando in questa sede qualsiasi giudizio di merito o di valore su quanto sinora attuato, anche con consistenti supporti in denaro di enti pubblici e, per quanto ci riguarda, della Regione Piemonte, appare evidente che rispetto alla razza canina denominata “Lupo Italiano” si è costituta una procedura differenziata per garantire le finalità previste dalla normativa europea e nazionale in materia di tutela della razza. Tale procedura differenziata non ha più ragion d’essere.
Il legislatore regionale piemontese, anche alla luce delle relazioni e delle comunicazioni effettuate negli ultimi anni dall’Assessorato regionale Ambiente, Agricoltura Pianificazione e Vigilanza Parchi circa le azioni per la conoscenza e la conservazione della specie del lupo in Piemonte, che confermano la ricomparsa dell’animale selvatico sulle nostre montagne, ritiene assolutamente necessario ed urgente ridiscutere la norma del 1989, abrogandola, suggerendo così di riesaminare l’intera questione agli altri organismi pubblici, ed in particolare al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, che, in questi anni, hanno finito per avallare una tutela privilegiata alla razza canina del “Lupo Italiano”.
Per completezza d’informazione si riporta la tabella dei contributi regionali all’ETLI:
Riferimenti legislativi ammontare (in milioni di lire) ammontare (in EURO)
art. 38 L.r. 4/90 30 15.493,71 euro
art. 27 L.r. 13/91 70 36.151,98 euro
art. 26 L.r. 22/92 70 36.151,98 euro
art. 23 L.r. 4/93 70 36.151,98 euro
art. 23 L.r. 9/94 70 36.151,98 euro
art. 24 L.r. 41/95 70 36.151,98 euro
art. 20 L.r. 7/96 70 36.151,98 euro
art. 28 L.r. 14/98 50 25.822,84 euro
art. 26 L.r. 4/99 50 25.822,84 euro
art. 30 L.r. 33/00 50 25.822,84 euro
art. 15 L.r. 55/00 100 51.645,69 euro
art. 33 L.r. 10/01 50 25.822,84 euro
art. 27 L.r. 13/02 25.823,00 euro
art. 24 L.r. 3/03 25.823,00 euro
art. L.r. /04 25.823,00 euro
Totale dei contributi regionali dal 1989 alla data odierna: 464.811,67 euro.
La presente proposta di legge si costituisce di un unico articolo in cui si propone l’intera abrogazione della legge regionale n° 18 del 3 aprile 1989.

Bruno Mellano (1°)
Carmelo Palma
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  Torino, 8 ottobre 2003
PROGETTO DI LEGGE di iniziativa dei Consiglieri PALMA e MELLANONorme urgenti in materia di illeciti urbanistici, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione e dell’art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con riferimento all’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
RELAZIONE
Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003, reca, all’art. 32, “Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali”.
Si tratta, com’è noto, del terzo condono edilizio in diciotto anni, dopo quelli del 1985 e del 1994, disposto, tuttavia, come se nel frattempo il Titolo V della Costituzione fosse rimasto immutato.
Non riteniamo che sia un segnale utile al Paese, specie in questo momento.
Non è un segnale positivo neppure nei confronti delle Regioni e delle autonomie locali, non soltanto per il contenuto dell’atto, ma anche per la procedura scelta, quella del decreto-legge, adottato dal Governo, inaudita altera parte, in materia di legislazione concorrente.
E’ invero discutibile il fatto che l’esecutivo – intervenendo in materia non soltanto oggetto di legislazione concorrente, ma per di più estremamente delicata – abbia clamorosamente ignorato non solo il nuovo articolo 117 della Costituzione, ma pure le norme di procedura recentemente stabilite dal Parlamento con la legge 5 giugno 2003, n. 131.
Fanno inoltre specie alcuni grossolani errori intervenuti nella stesura del testo, a testimonianza ulteriore di quanto sia stato improvvido ricorrere alla fulminea procedura della decretazione d’urgenza: nella fretta, infatti, chi ha redatto il testo non si è neppure accorto di aver citato leggi da tempo abrogate (al comma 29, per esempio, è richiamata la legge n. 15/1968, confluita nel DPR 445/2000 e da questo abrogata).

Che poi il fondamento di questa parte del decreto-legge sia “la straordinaria necessità ed urgenza” di correggere i conti pubblici, quando risulta palese agli occhi di tutti - se non altro sulla scorta delle passate esperienze - che i condoni edilizi costano ai Comuni, in termini di soli oneri di urbanizzazione, molto più di quanto rendano, lascia ancor più perplessi.1. Una normativa d’urgenza “transitoria” che sana illegalità facendo tabula rasa delle leggi esistenti.
Come si sa, diverse Regioni hanno rivendicato il diritto di governare il territorio, contro l’anarchia madre e figlia dei condoni edilizi.
In effetti, lo stesso art. 32 del decreto-legge qualifica il proprio contenuto come transitorio, affermando al comma 2 che “La normativa è disposta nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio”.
In altri termini, per quanto possa sembrare paradossale, il decreto-legge ignora le legislazioni regionali in materia di governo del territorio e, alla sola condizione che la domanda per la definizione dell’illecito edilizio sia presentata entro il 31 marzo 2004 (termine previsto al comma 32), ovvero ben sei mesi dopo l’emanazione del decreto-legge di condono, dà il via libera a qualunque abuso edilizio, ovunque e comunque.
Va oltretutto ricordato che all’esame della II Commissione permanente di questo Consiglio vi sono due proposte legislative, p.d.l. 23 “Tutela e uso del suolo per uno sviluppo sostenibile”e d.d.l 29 “Legge urbanistica regionale” in materia di lavori pubblici”, che si prefiggono la ristesura, integrata e aggiornata, della legge urbanistica regionale 5.12.1997, n. 56.2. Una normativa d’urgenza che ignora il nuovo Titolo V della Costituzione e la recente legge di attuazione (Legge “La Loggia”)
Come detto dianzi, il decreto-legge n. 269/2003 contrasta non soltanto con il nuovo art. 117 Cost., ma anche con l’interpretazione che ne ha dato il Parlamento soltanto quattro mesi fa.
Com’è noto, ai sensi del comma terzo, ultimo periodo, dell’art. 117 della Costituzione vigente, nelle materie di legislazione concorrente (quale il governo del territorio) spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
In seguito, la legge 5 giugno 2003, n. 131 ("Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "), cd. legge “La Loggia”, ha ulteriormente precisato, all’art. 1, comma 3, che “Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell’ambito dei princìpi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti”.
Principi fondamentali espressamente determinati o, in difetto, desumibili dalle leggi statali vigenti, dunque! E non, come nel caso che qui ci occupa, procedure dettagliate dettate con decreto-legge, “nelle more” di un intervento legislativo regionale la cui portata sia addirittura predeterminata dal governo centrale, che non si è neppure minimamente posto il caso delle Regioni che già abbiano adottato leggi in materia, ovvero le cui leggi già dispongano in conformità ai princìpi (legislativi) recati dal testo unico in materia urbanistica.
In materia di governo del territorio, dunque, lo Stato può soltanto dettare principi fondamentali nella forma di norme legislative, e non anche regolamentari, ai sensi del sesto comma, secondo periodo, dell’art. 117 (cfr., nello stesso senso, l’art. 3, comma 1, della legge n. 131/2003).
Ed è difficile pensare che un principio fondamentale possa essere dettato con uno strumento, il decreto-legge, che deve invece contenere “misure di immediata applicazione” e avere contenuto “specifico” (art. 15, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400), ovvero recare anche la normativa di dettaglio che consenta l’immediata applicazione del principio stesso.
Infine, è appena il caso di ricordare che la legge n. 131/2003 all’art. 1, comma 4, detta una complessa procedura per regolare l’attività di mera ricognizione della normativa di rango legislativo esistente nelle materie di legislazione concorrente. Tale procedura coinvolge – più volte e in successive fasi – la Conferenza Stato-Regioni, le competenti commissioni parlamentari (compresa la Commissione per le questioni regionali), oltre al Governo nazionale e al Presidente della Repubblica.
Si tratta, a fortiori, di un ulteriore elemento che porta a escludere che, nel caso, il Governo potesse fare ricorso alla decretazione d’urgenza.3. Una normativa d’urgenza che cancella il federalismo distribuendo alle Regioni “frutti avvelenati”.
Come si diceva, lo Stato può solo (o meglio, viste le circostanze, dovrebbe soltanto poter) definire i princìpi fondamentali in materia urbanistica: principi che possono essere desumibili e quindi già presenti e attivi in altre leggi vigenti, tanto nazionali quanto regionali.
Invece, il decreto-legge al nostro esame sembra dare per scontato che le Regioni non abbiano di già quei principi fondamentali nelle leggi regionali fatte prima della riforma del Titolo V e attualmente in vigore.
E che dire di chi, come la Toscana, già ha rivisto la propria legislazione urbanistica? Come si è appreso da notizie di stampa, la Giunta regionale toscana sta predisponendo un progetto di legge semplicemente per confermare che sul suo territorio il condono edilizio non si applica.
Le “more avvelenate” del condono edilizio non dovrebbero comunque aver mercato neppure laddove la legislazione regionale già sviluppi i princìpi informatori della legislazione nazionale.
Ora, dinanzi a un decreto-legge assurdo è d’obbligo un ragionamento per assurdo.
Infatti, se proprio si vuol intendere il condono o il condonare come uno tra i “principi fondamentali” che devono presiedere alla produzione legislativa regionale, allora si realizza il paradosso che lo Stato obbliga la Regione ad applicare un principio che contraddice e produce effetti opposti a quelli che impongono altri principi.
Ecco quindi che con il decreto-legge sul condono lo Stato si propone di perdonare una serie di abusi che danneggiano però le Regioni, offrendo loro in cambio un obolo (per di più, simbolico).
Appare invece davvero difficile poter riconoscere come principio fondamentale quello in base al quale le norme dovranno realizzare non già la tutela dei beni ambientali, paesaggistici, o la tutela del territorio (competenza, questa della legge nazionale), ma l'esatto contrario, cioè la loro distruzione, premiando chi ha violato norme urbanistiche dettate da sicuri principi fondamentali (principi fondamentali che – pure – il decreto-legge non contesta, pur disponendone – di fatto – la moratoria).4. Un’occasione di rilancio federalista, per far vivere il territorio.
Il decreto-legge sul condono edilizio, per concludere, con i suoi presupposti ed effetti paradossali affossa il principio di non-contraddizione che dovrebbe invece caratterizzare una buona legge, oltre che il comportamento umano.
Riteniamo necessario e urgente affermare che sul territorio della Regione sono già in vigore leggi urbanistiche conformi ai principi fondamentali contenuti nelle leggi nazionali, e dunque non può trovare applicazione il decreto-legge sul condono edilizio. A questo fine, formulando l’auspicio che l’istanza di difendere nel contempo il territorio piemontese e la sfera di competenze della Regione sia ampiamente condivisa, il gruppo radicale ha formulato la presente proposta di legge regionale di sospensione degli effetti del condono edilizio in Piemonte.
La proposta di legge, che non comporta oneri di spesa, consta di due articoli.
L’art. 1 dispone la non applicazione nel territorio della Regione delle norme in materia di condono edilizio, di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
L’art. 2 stabilisce la decorrenza di entrata in vigore della legge.
PALMA MELLANO
PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
1. Ai sensi degli articoli 3, 9, 41, 42 e 117 della Costituzione, nonché dell’art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e in applicazione del principio di precauzione, le disposizioni in materia di condono edilizio di cui all’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, non si applicano al territorio della Regione Piemonte.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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