Ambiente e Agricoltura
Mozioni e Ordini del giorno

DDL 7185 “Modifiche alle leggi regionali 4 settembre 1996, n. 70 e 8 luglio 1999, n. 17 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e del prelievo venatorio”
Relazione di minoranza del consigliere Bruno Mellano [4 novembre 2004]


ORDINE DEL GIORNO - Valore e significato della "intesa" nelle procedure di autorizzazione di megacentrali elettriche. [10 febbraio 2004]

ORDINE DEL GIORNO n.818 (Collegato al DDL 312) [24 settembre 2003]

ODG : IL CONSIGLIO REGIONALE: Vista la situazione di grave allarme ambientale provocata dalla siccità nella nostra regione; [16 settembre 2003]

Ordine del giorno - Oggetto: per una attuazione corretta e completa della normativa europea sugli OGM [15 luglio 2003]

ORDINE DEL GIORNO N. 734 - NECESSITA’ DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) RELATIVAMENTE ALLE “AREE INTERSTIZIALI” [5 marzo 2003]

ODG N. 660 - RISCHIO SISMICO SUL TERRITORIO PIEMONTESE [21 novembre 2002]

Ordine del giorno N. 643 - APPOGGIO ALLA REGIONE MOLISE COLPITA DAL SISMA- ADEGUAMENTO CRITERI CLASSIFICAZIONE PERICOLO SISMICO [4 novembre 2002]

ODG: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI A NITRATI E FITOFARMACI [29 gennaio 2002]

MOZIONE SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E SULLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI D'AZIONE [7 dicembre 2001]

ORDINE DEL GIORNO N. 373 - RICHIESTA COMPLETAMENTO OPERE E FASI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO PIEMONTESE IN SEGUITO ALLUVIONE OTTOBRE 2000 [6 novembre 2001]

Mozione n. 296 - MISURA H DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 [15 giugno 2001]

ODG CONSIGLIO REGIONALE SULL'ATTUAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N.121 "DISPOSIZIONI PER LA PRIMA ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999 N.152 IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE" [28 novembre 2000]

ORDINE DEL GIORNO N. 88 - STATO DI CALAMITA' NATURALE-COMUNE DI VALLE MOSSO, VALLE S.NICOLAO E VALLANZENGO

ORDINE DEL GIORNO N.87 - STATO DI CALAMITA' NATURALE- CITTA' DI FOSSANO [22 settembre 2000]

  Torino, 4 novembre 2004

DDL 7185 “Modifiche alle leggi regionali 4 settembre 1996, n. 70 e 8 luglio 1999, n. 17 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e del prelievo venatorio”
Relazione di minoranza del consigliere Bruno Mellano


Dall’istituzione della Regione Piemonte, questo Consiglio è stato chiamato ripetutamente a pronunciarsi su nuovi ordinamenti e modifiche, parziali o sostanziali, all’impianto normativo regionale in materia gestione del territorio e del suo patrimonio faunistico.
Ben 17 volte, dalla prima legge regionale del 13 agosto 1973, il sistema dei partiti di sinistra, centro e destra ha avvertito l’urgenza politica di legiferare sull’argomento.
Alla legge 21/73 sono seguite la l.r. 40/77, la l.r. 60/79, la l.r. 80/80, la l.r. 19/81(vigente), la l.r. 17/83, la l.r. 20/84, la l.r. 38/85, la l.r. 35/87 (vigente), la l.r. 22/88, la l.r. 32/88 (vigente), la l.r. 35/89 (vigente), la l.r. 31/94, la l.r. 53/95, la l.r. 70/96 (vigente), la l.r. 17/99 (vigente) e la l.r. 9/2000 (vigente).
Ben 7 di queste leggi regionali sono tuttora vigenti: l’attuale disegno di legge non si fa carico nemmeno di abrogare ed unificare in un unico testo tutta la normativa regionale in materia.
Fra tutte, la l.r. 22 del 22 aprile 1988 ha però sicuramente il primato di essere la legge regionale più odiosa ed antidemocratica dell’intera nostra produzione legislativa: a procedimento referendario regionale già avviato, supportato dalle firme di 60.114 cittadini piemontesi, e a comizi elettorali già convocati, il consiglio vota una legge che non recepisce le istanze referendarie e il Presidente della Giunta regionale, Beltrami, con decreto n. 3258 del 24 aprile 1988, dichiara interrotte le operazioni relative al referendum abrogativo.
La l.r. 70 del 4 settembre 1996, che ora si intende sostanzialmente modificare, ha invece il pregio di essere nata sotto la pressione delle sentenze della Corte d’Appello di Torino, confermate dalla Corte di Cassazione Civile 1° sezione, che confermavano l’attualità dei quesiti referendari: la spada di Damocle della consultazione popolare sulla normativa, benché modificata, spingeva i partiti presenti in consiglio regionale ad una sostanziale modifica del quadro normativo regionale, che tenesse conto, almeno lessicalmente, di alcune istanze ambientaliste.
Non a caso, in questa legislatura, l’urgenza di riprendere in mano la normativa, sulla base delle richieste della sempre presente ed influente lobby venatoria, si concretizza subito dopo il decreto n. 89 del 21 ottobre 2001 del Presidente della Giunta Regionale, Ghigo, che ha dichiarato - sulla base di un incredibile parere della “Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum” - definitivamente annullata la procedura referendaria, iniziata il 30 settembre 1987 con il deposito delle firme.
La questione “caccia” è un “problema etico-morale”, di visione del mondo e della vita, come sostengono molti ambientalisti, o si tratta invece di un “problema marginale” nell’ambito della più generale questione ambientale? Ci sono molte buone ragioni politiche per ritenere che la caccia non sia il principale problema ambientale con cui confrontarsi e fare i conti, ma la gestione del territorio e del patrimonio faunistico può definirsi questione marginale solo nel senso di questione “di confine”, che mette cioè in luce l’approccio complessivo che la politica dei partiti ha, in Italia, in Piemonte, verso l’ambiente e la natura: è cioè una questione che tocca intimamente le sensibilità e le convinzioni profonde di una larga parte dei cittadini piemontesi.
Pur non volendo ridurre il dibattito a questione di maggioranza o minoranza, occorre pur porre l’attenzione sui dati: nella stagione venatoria 2003, i cacciatori piemontesi risultavano essere 23.976, contro i 34.484 dell’anno 2000 (e i 70.000 di pochi decenni fa), a cui si devono aggiungere 3.560 persone che vengono a cacciare in Piemonte da altre regioni, rispetto a una maggioranza silenziosa che sempre di più chiede nei fatti di vivere un rapporto nuovo con la natura e l’ambiente.
La legge regionale 70/96, pur non rispondendo alle esigenze ambientali ed alle richieste degli interessi diffusi, ha sicuramente recepito il positivo condizionamento sia di un referendum pendente sia di una forte realtà associativa ambientalista. Non a caso, molti, e da molte parti, fanno riferimento alle diversità esistenti fra normativa piemontese e quella di altre regioni italiane, in particolare la Lombardia e la Liguria. La previsione costituzionale dell’art. 117 non può avere solo valenza “negativa” (“non si può abolire la caccia perché citata espressamente dalla carta costituzionale”) ma deve rivestire pienezza politica, deve riconoscere e tradursi nella peculiarità normativa che deriva dal contesto ambientale, politico, culturale e sociale regionale.
Le richieste di modifica della legge 70/96 sono state, in Commissione e nel dibattito politico, supportate dall’esigenza di darne effettiva e compiuta attuazione. Se questo può essere veritiero per alcuni aspetti di una normativa regionale quanto nessun’altra complessa, complicata, vincolistica, appare quanto meno straordinario ed imbarazzante che la Regione stessa abbia sinora deliberatamente disapplicato le norme più politiche delle legge. Non solo gli obiettivi generali e le dichiarazioni di principio sono rimaste sulla carta, quale foglia di fico di una gestione “partigiana” del territorio, ma financo uno dei punti più significativi e portanti della legge, il Piano Faunistico Regionale, strumento cardine dell’impianto legislativo regionale, non ha mai visto la luce, nonostante le stesse Province lo abbiano richiesto e sollecitato.
La clausola valutativa, timidamente introdotta dalla Commissione nel Disegno di Legge, è e dovrebbe essere la chiave di volta di tutto il percorso di applicazione e di eventuale modifica della normativa regionale, in particolare in ambiti come questo che incidono direttamente sul governo del territorio e dell’ambiente. Il presente disegno di legge ha però rinunciato ad operare significative inversioni di rotta; illustro alcuni esempi.
1. La ridefinizione della consistenza del territorio agro-silvo-pastorale, più volte sollecitata in ottica venatoria deve misurarsi con il contesto ambientale generale: la continua riduzione del terreno “libero” da insediamenti umani porta ad una diminuzione sensibile e consistente del territorio percentualmente riservato per legge alla pratica della caccia, ma questo prima di essere un problema per i cacciatori è o meno una questione rilevante per il governo della Regione?
2. L’approccio scientifico, da tutti a parole fortemente sollecitato, nella gestione del patrimonio faunistico non trova riscontri nella realtà amministrativa e legislativa regionale. Il controllo degli equilibri naturali fra le specie continua ad essere effettuato con metodologie antiscientifiche, approssimative e di stima, senza un’analisi qualitativa complessiva della fauna piemontese in base al suo patrimonio genetico.
3. La fallimentare gestione quotidiana, litigiosa e di scarso respiro, degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, vede l’alleanza generalizzata degli interessi particolari i cacciatori e di rappresentanti degli agricoltori e la sistematica esclusione degli interessi generali degli enti locali (laddove questi non hanno appaltato la rappresentanza ai cacciatori!) e delle associazioni ambientaliste…ma come ha detto l’assessore Cavallera in Commisione, gli equilibri, benché precari, non possono essere toccati.
4. Il sistema dei controlli, farraginoso e volontaristico, borbonico ed inefficace, garantisce unicamente il perpetrarsi di un’incertezza nella gestione e nel governo dell’attività venatoria nei confronti degli interessi generali.
5. L’introduzione dei cosiddetti “corridoi” fra zone protette, stigmatizzati e condannati anche dalle associazioni agricole, finisce per realizzare vere e proprie aree per la “caccia facilitata”. L’introduzione dell’arco come arma consentita configura una sorta di “ritorno al futuro”. La facoltà di sparo nell’area d’addestramento cani e le continue e reiterate aperture anticipate della stagione di caccia contribuiscono a minare ogni efficacia del calendario venatorio.
6. La decisione di rendere libera per ciascun cacciatore la scelta di tre giornate fra le cinque settimanali consentite dalla legge nazionale sminuisce il ruolo del legislatore regionale e pone le premesse concrete e reali di una caccia effettuata cinque giorni su cinque, con la difficoltà pratica di controllare il rispetto del limite dei tre giorni.
7. Infine, la vicenda, quanto mai illuminante lo spirito dei proponenti, del numero delle specie cacciabili in Piemonte. Dalle 43 previste nella l.r. 60/79 si poteva e doveva passare alle 4 indicate nel quesito referendario del 1987 (solo cinghiale, lepre, fagiano e colino delle virginia, quest’ultima poi eliminata dalle cacciabili e sostituita dalla minilepre); la l.r. 70/96 le ha portate a 29 ed il tentativo, per fortuna abortito, di un’applicazione diretta della legge nazionale 157/92 avrebbe comportato il quasi raddoppio (48 specie cacciabili). Gli emendamenti radicali in commissione avevano l’obiettivo realistico e ragionevole, visto il contesto politico, di ridurle a 26, ma la maggioranza, ampia e trasversale, ha infine indicato in 31 gli animali soggetti alla caccia (introducendo la ghiandaia e la gallinella d’acqua), comprendendo anche quattro specie delle dieci su cui il WWF nazionale ha lanciato l’allarme in occasione della chiusura della scorsa stagione venatoria: la beccaccia, la pernice bianca, il fagiano di monte (gallo forcello) e la coturnice, uccelli definiti in pericolo di estinzione anche dall’IUCN (Unione mondiale della conservazione); la caccia contribuisce (assieme a distruzione dell’habitat, cambiamenti climatici ed inquinamento) ad indebolirne le popolazioni.
In conclusione, permettetemi di rivolgere un tanto doveroso quanto sincero ringraziamento al relatore Cesare Valvo ed all’assessore Ugo Cavallera, per il lungo e faticoso lavoro istruttorio in Commissione III° e per il clima che in quella sede sono e siamo riusciti a creare, anche grazie al prezioso contributo dei funzionari della Commissione.
Con la preoccupazione che il dibattito d’aula veda invece prevalere le istanze meno nobili, le furbizie consiliari, il gioco delle parti del teatrino della politica politicante e le richieste settoriali contro gli interessi generali del territorio e del patrimonio faunistico piemontese, nazionale ed internazione, e pur considerando questo testo del tutto inadeguato alla sfida ambientale complessiva, auspico che l’assemblea degli eletti del Piemonte sappia tradurre in norme le aspettative dei cittadini, di tutti i cittadini, non solo e non tanto di quelli organizzati in lobbies potenti e determinate, venatorie o ambientaliste.
Bruno Mellano
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  Torino, 10.02.2004
ORDINE DEL GIORNO - Valore e significato della "intesa" nelle procedure di autorizzazione di megacentrali elettriche.
 
Il Consiglio Regionale del Piemonte,
 
nell'approvare a larga maggioranza il proprio primo Piano Energetico Ambientale Regionale,
 
valutate le competenze assegnate alle Regioni con l'espressione di parere nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dei progetti di centrali di produzione di energia elettrica superiore a 300 MWe;
 
considerato il ruolo di partecipazione assegnato alle Regioni nei procedimenti autorizzativi dei progetti di centrali di produzione di energia elettrica superiore a 300 MWe che, a norma dell'articolo 2 comma 1 della legge 9 aprile 2002 n.55, poi recepito nel decreto legge 239/2003 e definitivamente convertito in legge con l'articolo 1-sexties della legge 290/2003, richiede l'intesa fra il governo nazionale e la Regione interessata;
 
richiamando la sentenza  della Corte Costituzionale n. 6 del 13 gennaio 2004 sui ricorsi regionali nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 7/2002, convertito in legge 55/2002, laddove la Corte sancisce l'esigenza di una "idonea forma di leale collaborazione" fra Stato e Regioni nei procedimenti amministrativi in materia concorrente, quali anche l'autorizzazione unica in materia di centrali, e definisce " forte" l'intesa necessaria, esplicitando che "il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione della procedura";
 
sentite e apprezzate le ripetute dichiarazioni sul tema dell'attuale Assessore all'Ambiente
 
impegna il Presidente della Giunta e l'Assessore Regionale competente,
 
a considerare ed imporre, nei procedimenti autorizzativi dei progetti di centrali di produzione di energia elettrica superiore a 300 MWe, l'intesa come espressione essenziale, imprescindibile e fondante dell'autonomia delle istituzioni regionali, nel concorso da esse prestate alla determinazioni del governo nazionale.
 
Bruno Mellano (348.5335302)
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  Torino, 24 settembre 2003
ORDINE DEL GIORNO n.818 (Collegato al DDL 312)

Udita la relazione del Consigliere Emilio Bolla nel presentare il DDL 312
“NORME IN MATERIA DI SBARRAMENTI FLUVIALI DI RITENUTA E BACINI DI ACCUMULO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE…“

ed apprezzata, in particolare, la conclusione del relatore laddove auspicava la previsione di un vincolo per l'utilizzo dell'acqua invasata per eventuali scopi di protezione civile ed antincendio.
IL CONSIGLIO REGIONALEImpegna la Giunta Regionale a considerare tale preciso orientamento nella redazione del regolamento attuativo previsto dall'articolo 2 del suddetto disegno di legge.

Bruno MELLANO ( 1° firmatario) Carmelo PALMA
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  Torino 16 settembre 2003
ODG : IL CONSIGLIO REGIONALE: Vista la situazione di grave allarme ambientale provocata dalla siccità nella nostra regione;
Ritenendo che una seria politica delle acque debba necessariamente implicare programmi di risparmio delle risorse idriche;
Prendendo atto che l'irrigazione a sommersione e scorrimento comporta il consumo e quindi la perdita del 50% delle risorse idriche utilizzate;
Valutando la necessità più volte emersa di riconvertire le modalità di irrigazione di molte colture, anche al fine di attenuare l'impatto ambientale dell'attività agricola;
Ritenendo che non sia possibile rimediare alla carenza di risorse idriche attraverso un piano massiccio e impattante di invasi di raccolta, che rischierebbe di ridurre il deflusso minimo vitale di numerosi corsi d'acqua;
IMPEGNA LA GIUNTA
Ad adottare entro l'anno il Piano Irriguo Regionale ed il Codice di Buona Pratica Irrigua;
A privilegiare in termini di previsione economica-finanziaria, programmi di investimenti in agricoltura finalizzati alla riconversione delle pratiche irrigue.Carmelo Palma Bruno MellanoOrdine del giorno respinto nella seduta del 16/09/03
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  Torino 15 luglio 2003
Ordine del giorno - Oggetto: per una attuazione corretta e completa della normativa europea sugli OGM
 
Premesso che
 
-      senza volere nulla eccepire sulla decisione della Regione Piemonte (che, ad oggi, si può considerare addirittura obbligata sotto il profilo giuridico- amministrativo) sul caso del mais ogm di cui è stata disposta la distruzione, occorre prendere atto che, a partire dalla prossima stagione, la normativa europea consentirà ai produttori, secondo principi di assoluta trasparenza, di scegliere le coltivazioni - siano esse ogm od ogm free- e obbligherà i trasformatori ad assicurare la completa tracciabilità dei prodotti;
-     l’attuazione della direttiva europea, che dovrà essere recepita dalla legislazione nazionale e regionale, dovrà essere tale da assicurare il massimo di libertà e di responsabilità tanto per i produttori quanto per i consumatori;
-     occorre evitare che la decisione della Regione Piemonte rafforzi e incentivi una propaganda anti-ogm, caratterizzata da un atteggiamento tanto “oscurantista” sotto il profilo scientifico, quanto “cripto-protezionistico” sotto il profilo commerciale;
-     una cosa è far valere l’attuale normativa in materia di autorizzazioni sull’uso degli ogm, altra e ben diversa cosa è lanciare una crociata che associa una paura irrazionale per le innovazioni scientifiche ad una strategia “anti-mercato” per la tutela dei prodotti tipici, prefigurando per il futuro dell’agricoltura piemontese e italiana uno scenario irrealistico, totalmente “ogm free”, e ponendo le premesse per una politica commerciale difensiva, che cerca le sue giustificazioni non solo nella difesa militante degli interessi corporativi degli agricoltori locali, ma anche nella presunta tutela degli interessi ambientali diffusi.
 
Il Consiglio Regionale impegna il Presidente e la Giunta Regionale
 
ad adottare gli atti di propria competenza, nonché a collaborare con il governo nazionale, perché la normativa europea in materia di ogm in agricoltura trovi una attuazione puntuale e coerente.
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  Torino, 5 marzo 2003
ORDINE DEL GIORNO N. 734
NECESSITA’ DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) RELATIVAMENTE ALLE “AREE INTERSTIZIALI”

Premesso che
il necessario aggiornamento del Piano Territoriale Regionale, insieme alla mancata predisposizione degli strumenti di coordinamento previsti dalla pianificazione provinciale, comporta problemi di coerenza ed equilibrio delle politiche del territorio, ed introduce forme di ‘discriminazione territoriale” e di “scarico” nelle cosiddette “aree interstiziali” delle opere maggiormente impattanti sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista ambientale;
o lo squilibrio e l’incoerenza degli strumenti di pianificazione territoriale è recentemente emerso in maniera manifesta a proposito dell’area comprendente l’altipiano del Beinale, che nel giro di pochi anni sembra di fatto condannato ad “ospitare” la bretella dell’Asti-Cuneo, la discarica del Consorzio Monregalese, ed ora una mega-centrale termoelettrica di circa 1150 Mwe;
o a questo proposito, le amministrazioni comunali della zona hanno congiuntamente e unanimemente convenuto sull’esigenza di provvedere alla riclassificazione delle aree interstiziali (così come definite dall’art. 15 delle ‘Norme di Attuazione’ del Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione n. 338- CR 9126 del 19 giugno 1997), tenendo conto in particolare del fatto che il Ministero dei Beni Culturali ha, nel frattempo, individuato una parte della zona interessata dai progetti infrastrutturali e di insediamento industriale come “area a rischio archeologico”, e che, come tali, queste zone sono ricomprese e tutelate all’interno dei Piani Regolatori dei comuni interessati;
o la zona interessata manifesta una storica vocazione agricola e zootecnica, che sarebbe definitivamente compromessa, con gravi conseguenze economiche, dalla concentrazione di interventi particolarmente impattanti dal punto di vista ambientale, e si inserisce in un delicato contesto territoriale posto alle porte di un area montana e collinare con una vocazione turistica di altissima qualità e rilievo produttivo;
o che la zona del Beinale è storicamente destinata ad attività agricole intensive che richiedono una adeguata tutela del microclima e dell’ambiente come condizione necessaria di produzioni sottoposte a tracciabilità e certificazione di origine;
considerando altresì che
o solo due province piemontesi (Alessandria e Torino) hanno sinora provveduto ad adottare il piano territoriale provinciale, mentre le altre hanno sinora, di fatto, privato le rispettive comunità locali di termini di riferimento certi relativamente ai criteri per la definizione delle scelte ubicative di impianti, insediamenti e attrezzature a notevole impatto ambientale;
o è, in generale, necessario prevedere forme di coordinamento coerenti fra la legislazione urbanistica e la pianificazione territoriale;
Il Consiglio Regionale del Piemonte impegna la Giunta
o a provvedere alla revisione e all’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale relativamente alle “aree interstiziali”, definendo i limiti sulle modalità del loro utilizzo in una strategia territoriale complessiva di ambito provinciale e, dove necessario, sovraprovinciale;
o di provvedere, in questo quadro, alla revisione del Piano Territoriale Regionale relativamente all’altipiano del Beinale; o ad attivarsi presso le Province piemontesi tuttora inadempienti perché adottino quanto prima i rispettivi piani territoriali provinciali.
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  ORDINE DEL GIORNO n. 660
RISCHIO SISMICO SUL TERRITORIO PIEMONTESE

Il Consiglio Regionale del Piemonte,
considerata l’urgenza e l’opportunità che il Tavolo Tecnico costituito in seno alla Conferenza acceleri i propri lavori istruttori e definisca i criteri generali per la classificazione delle zone a rischio sismico al vaglio della Conferenza unificata Stato Regioni ai sensi del D.Lgs del 31/03/1998 n. 112 art. 94. 2 e Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/01 n. 380 art.83.2;
auspicando
o che le ipotesi di classificazione SIANO SUFFICIENTEMENTE CAUTELATIVE all’insegna della protezione necessaria alle popolazioni tenendo in debita considerazione tutti i Comuni e non solo quelli in cui eventi sismici recenti hanno portato al finanziamento di programmi di ripristino e di ricostruzione;
o che le ipotesi di classificazione vengano rese omogenee (per il Piemonte 209 Comuni in terza categoria nella prima ipotesi, e 117 nella seconda ipotesi);
o che per il Piemonte venga scongiurata l’ipotesi di declassiflcazione dalla seconda categoria alla terza dei 41 Comuni già classificati o addirittura di non considerarli a rischio sismico;
preso atto che tale ipotesi suscita perplessità e non rassicura le popolazioni; ritenuto utile:
o che vengano erogati tutti i finanziamenti atti a concludere i lavori di ripristino in Piemonte a seguito del terremoto del 2000;
o che vengano incentivate nelle zone dichiarate sismiche, MISURE di RIDUZIONE della VULNERABILTA’ SISMICA degli edifici dismessi, (ad esempio con agevolazioni per chi intraprendere lavori di ristrutturazione con miglioramento sismico, in quanto il nostro patrimonio edilizio è costituito in prevalenza da edifici non antisismici specie quelli di centri storici che presentano il rischio maggiore);
o che per i Comuni non classificati e che rimangono esclusi dalla nuova classificazione, si preveda che i nuovi edifici di primaria importanza (scuole, ospedali, sedi comunali ) e quelli con destinazione d’uso di particolare rilevanza (sale spettacolo e riunioni, edifici di culto ) vengano realizzati secondo le norme previste per la terza categoria cioè a bassa sismicità con benefici per la protezione senz’altro superiori ai maggiori costi di costruzione peraltro minimali;impegna
il Presidente della Giunta ad intervenire presso il Governo nazionale affinché:
o si proceda al rilievo della vulnerabilità degli edifici pubblici strategici al fine di individuare le priorità di intervento da realizzarsi a cura degli enti proprietari degli immobili; che venga definito ed attuato un piano dì edilizia scolastica per il primo raggruppamento delle certificazioni di agibilità statica e di prevenzione incendi relativamente a tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio nazionale;
o vengano messi a disposizione dal Governo i fondi necessari al fine di definire il suddetto Piano e di svolgere tutti gli interventi necessari nelle scuole di ogni ordine e grado entro la scadenza del 2004;
o vengano conclusi i lavori della Conferenza Unificata e si doti il Paese e la nostra Regione
della indispensabile e ormai urgente classificazione delle zone a rischio sismico.
Torino, 21 novembre 2002
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  Torino 4 Novembre 2002
Ordine del giorno Nš 643 - APPOGGIO ALLA REGIONE MOLISE COLPITA DAL SISMA- ADEGUAMENTO CRITERI CLASSIFICAZIONE PERICOLO SISMICO
Il Consiglio regionale del Piemonte:
Visti gli eventi tragici della settimana scorsa che hanno coinvolto intere comunità della Regione Molise, eventi che hanno turbato profondamente la coscienza e la sensibilità di tutta la nazione;
Ritenendo proprio dovere intervenire in ogni modo e con qualunque mezzo a favore di quelle popolazioni così profondamente colpite dal sisma, con atti di solidarietà concreta;
Auspicando che vengano attuate in tempi brevi tutte le procedure al fine di evitare il ripetersi di simili tragedie
Impegna
il Presidente del Consiglio
o A riunire nella giornata di domani il Comitato Regionale di Solidarietà per impegnare congrui fondi da destinare a favore della popolazione colpita dal sisma
il Presidente della Giunta
o A mettere a disposizione delle zone colpite strumenti e mezzi del Servizio di Protezione Civile della Regione;
o Ad intervenire nelle sedi competenti, affinché il Piemonte si adegui al più presto ai criteri generali fissati dallo Stato per la classificazione del livello di pericolo sismico del territorio, da anni in attesa di aggiornamento.
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ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI A NITRATI E FITOFARMACI

Il Consiglio Regionale del Piemonte,
Visto il ritardo accumulato dalla Regione Piemonte ad adempiere a quanto stabilito dalla legislazione nazionale a protezione delle zone vulnerabili ai fitofarmaci,
impegna la Giunta
a presentare al consiglio entro il termine di 180 giorni dall'approvazione del presente ordine del giorno un provvedimento di individuazione delle zone vulnerabili ai fitofarmaci e di definizione dei programmi d'azione conseguenti, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152;
a riferire nella commissione competente entro il mese di ottobre 2002 sul programma di individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati.
(Testo del documento votato nell’adunanza consiliare del 29 gennaio 2002. Il Consiglio approva.)
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MOZIONE SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E SULLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI D'AZIONE
Considerato che:
* La Comunità Economica Europea, con la "Direttiva Nitrati" 91/676 del 12 dicembre 1991, ha delineato il percorso che ogni Stato membro deve attuare per perseguire l'obiettivo di ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola;
* L'individuazione delle "zone vulnerabili" e la predisposizione di "programmi d'azione" sono i passi fondamentali indicati dalla direttiva per la salvaguardia delle acque superficiali e profonde;
* il D. lgs. 152/1999 in materia di tutela delle acque, all'art. 19, delega alle regioni il compito di individuare, entro il giugno 2000, le "zone vulnerabili" (indagine preliminare di riconoscimento a scala 1:250.000);
* l'allegato 7 del D. lgs. 152/1999 definisce con precisione cosa si intende per "zone vulnerabili" (zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi); quali sono i limiti di concentrazione di nitrati nelle acque (50 mg/l di NO3-); quale sia il percorso che ogni regione deve seguire nella individuazione delle zone vulnerabili e quali siano le variabili da considerare (tipologia dell'acquifero, tipo di litologia e di suolo);
* la D.G.R. 130-716 del 31 luglio 2000 propone al Consiglio Regionale una prima individuazione delle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola che utilizza una metodologia assolutamente non coerente con le prescrizioni di legge, utilizzando i confini amministrativi comunali ed i dati eterogenei di analisi delle acque di un numero limitato di pozzi, senza in alcun modo considerare limiti fisici del territorio e la capacità protettiva del suolo;
* attualmente, in risposta ad una interrogazione del 23 giugno 2001, è stato riferito che è in fase avanzata di studio una nuova metodologia che consentirebbe l'individuazione delle aree vulnerabili e quindi la predisposizione dei "programmi d'azione", con i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria;
* i "programmi d'azione" nelle zone vulnerabili devono imporre (D. lgs 152/1999) una limitazione temporale e di quantità nell'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento e l'applicazione del codice di buona pratica agricola;
* un Decreto Ministeriale del 19 aprile 1999 ha approvato il "Codice di buona pratica agricola" relativo ai nitrati ed all'utilizzo degli effluenti di allevamento;
* la legge regionale n. 61 del 29 dicembre 2000 prevede nell'allegato B, relativo all'art. 3 (Regolamenti di attuazione della legislazione in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque), l'integrazione del codice di buona pratica agricola a livello regionale e l'elaborazione di "Programmi d'azione" per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola;
* in data 8 novembre 2001, con sentenza n. C-127/99: "Inadempienza di uno Stato - Attuazione della direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" la Corte Europea (Sesta Sezione) statuisce che: la Repubblica italiana, avendo omesso di predisporre programmi di azione ai sensi dell'art. 5 della direttiva 91/676/CEE, di effettuare i controlli previsti dall'art. 6 della stessa direttiva e di presentare alla Commissione una relazione, come previsto dall'art. 10, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ed è condannata alle spese;
* nella medesima sentenza si cita la Regione Piemonte tra le 13 regioni italiane che non hanno ottemperato ai propri obblighi;
Si impegna la Giunta regionale a:
* approntare entro trenta giorni dall'approvazione della presente mozione una nuova proposta da presentare al Consiglio Regionale in merito all'individuazione delle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola (indagine preliminare di riconoscimento a scala 1:250.000), ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, considerando i parametri e le variabili indicate nell'allegato 7;
* predisporre con disciplina regolamentare i "programmi d'azione" da attuare all'interno delle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola, come previsto dalla "Direttiva Nitrati" 91/676/CEE, dal D.lgs. 152/1999 e dalla legge regionale n. 61 del 29 dicembre 2000;
* predisporre con disciplina regolamentare un "Codice di buona pratica agricola" con valenza regionale, come previsto dalla legge regionale n. 61 del 29 dicembre 2000, relativamente all'utilizzo dei nitrati in agricoltura, con particolare riferimento agli effluenti di allevamento.
Consiglio Regionale del Piemonte Gruppo Consiliare "Radicali - Lista Emma Bonino"
10121 Torino - Via Alfieri, 19 - Tel. 011.57.57.401/402 - Fax 011.230.90.05 - Email radicalipiemonte@hotmail.com
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6 novembre 2001
ORDINE DEL GIORNO N. 373 - RICHIESTA COMPLETAMENTO OPERE E FASI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO PIEMONTESE IN SEGUITO ALLUVIONE OTTOBRE 2000
Il Consiglio regionale
SULLA BASE della relazione sull’attuazione degli interventi ad un anno dall’alluvione che ha interessato il territorio piemontese nell’ottobre 2000, svolta dalla Giunta regionale in sede di riunione congiunta delle Commissioni II e V in data 18 ottobre 2001;
VALUTATA l’attività finora svolta dalla Regione che ha comportato un considerevole investimento di risorse finanziarie;
CONSIDERATO che i lavori avviati necessitano di ulteriori risorse per essere completati e che in particolare le cifre necessarie risultano essere:
1.100 miliardi di lire, per le opere pubbliche,
210 miliardi di lire, per le abitazioni private,
450 miliardi di lire, per le attività produttive ed agricole,
270 miliardi di lire, per le infrastrutture agricole,
per un totale complessivo di 3.030 miliardi di lire;
VISTO che le richieste formulate dal Governo regionale non hanno avuto positivo riscontro e che il disegno di legge relativo alla “Finanziaria 2002” in discussione presso il Parlamento, non prevede adeguati finanziamenti;
INVITA
il Governo nazionale a prestare la sollecita e dovuta considerazione per un positivo riscontro delle richieste di finanziamento formulate dalla Giunta regionale, in riferimento sia al completamento delle opere che alla realizzazione delle fasi di messa in sicurezza;
RITIENE
che i problemi messi in luce dall’alluvione, e in particolare l’esigenza di un impegno straordinario sui temi della risistemazione del territorio, richiedano un nuovo impegno della stessa Regione Piemonte, che deve prevedere nella sua legge finanziaria, che dovrà essere discussa nella prossima settimana, una centralità di questi problemi e la destinazione di risorse collegate;

Testo del documento votato e approvato nell’adunanza consiliare antimeridiana del 6 novembre 2001.
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  Mozione n. 296
MISURA H DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006

Premesso che:
o Il 31 luglio 2000 è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;
o Il suddetto piano alla misura H (imboschimenti delle superfici agricole) afferma tra gli obiettivi specifici: migliorare da un punto di vista quantitativo e qualitativo le produzioni legnose, recuperare elementi tradizionali del paesaggio rurale, favorire là diversificazione dei redditi e delle attività aziendali, aumentare la protezione fisica del territorio da fenomeni erosivi e di dissesto idraulico; e tra gli obiettivi operativi: realizzare impianti di arboricoltura da legno e realizzare impianti destinati a bosco;
o Il suddetto piano definisce che sono ammessi al finanziamento impianti a ciclo medio-lungo, con latifoglie e conifere, per la produzione di legname di pregio, di durata minima pari a 15 anni; impianti con latifoglie a ciclo breve (inferiore a 15 anni), per la produzione di biomassa; impianti a ciclo medio-lungo di castanicoltura da frutto o di tartuficoltura, di durata minima pari a 15 anni; impianti lineari, cioè siepi e filari, con latifoglie, a finalità multipla di durata variabile in funzione del V indirizzo produttivo;
o La Misura del piano di sviluppo rurale è la conseguente derivazione del Reg. 2080/92 della
CEE;
o La pioppicoltura nei primi quattro anni di applicazione del Reg. 2080 ha rappresentato meno di un terzo (come superficie) della totalità degli impianti;
o La pioppicoltura può essere assimilata a tutti gli effetti alle colture agrarie e non va certo incontro alle esigenze che hanno condotto alla emanazione del Reg. 2080 (CEE) e della Misura H del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (Regione Piemonte);
o La Regione Piemonte, anche e soprattutto tramite l’Assessorato all’Economia Montana e Forestazione, ha sostenuto fino all’ anno 2000 investimenti nel campo della ricerca e della pianificazione finalizzata all’impianto di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo;
. Alla misura H sono state destinate risorse economiche per un totale di 50 milioni di euro
Impegna la Giunta regionale:
o a destinare, per gli impegni pregressi, i circa 39 milioni di euro necessari;
o a destinare i circa restanti 11 milioni di euro per l’apertura di un nuovo bando che comprenda esclusivamente impianti a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio come previst dalla Misura H del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.
Torino,15 giugno 2001
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ORDINE DEL GIORNO N. 157
ATTUAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N.121 "DISPOSIZIONI PER LA PRIMA ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999 N.152 IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE"

Il Consiglio regionale
impegna
la Giunta regionalead emanare i regolamenti di cui ai punti 2, 3, 7 secondo capoverso, dell’allegato b) del disegno di legge n. 121 “Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque”, entro 30 giorni dall’adempimento da parte di altre Autorità e Istituzioni degli atti necessari e preliminari alla definizione della disciplina regionale.

Testo del documento votato nell’adunanza consiliare antimeridiana del 28 novembre 2000 e approvato all ‘unanimità dei 30 Consiglieri presenti.
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ORDINE DEL GIORNO N. 88
STATO DI CALAMITA' NATURALE-COMUNE DI VALLE MOSSO, VALLE S.NICOLAO E VALLANZENGO

Il Consiglio Regionale del Piemonte,
premesso che:
o nella giornata del 20 settembre 2000 una violenta tromba d’aria si é abbattuta su alcune province piemontesi;
o la tromba d’aria ha colpito pesantemente alcune vallate del Biellese e, particolarmente, i Comuni di Valle Mosso, Valle San Nicolao e Vallanzengo;
o l’evento naturale ha causato danni ingenti ad aziende e ad edifici privati, come risulta dalle segnalazioni che le amministrazioni locali hanno fatto pervenire alla Prefettura;
o i Comuni interessati stanno provvedendo a redigere un consuntivo dei danni riportati e a quantificarne i costi;
INVITALa Giunta regionale a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per richiedere al Governo che venga dichiarato lo stato di calamità naturale per le zone piemontesi interessate dalla tromba d’aria e a predisporre immediatamente una serie di interventi di prima necessità utilizzando risorse di propria competenza.
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Torino, 22 settembre 2000
ORDINE DEL GIORNO N.87
STATO DI CALAMITA' NATURALE- CITTA' DI FOSSANO

Il Consiglio Regionale
Premesso che:
- Nella giornata del 20 settembre 2000 si è abbattuta sulla città di Fossano una violenta tromba d’aria con notevoli danni alle opere pubbliche ed ai beni privati.
- Moltissimi edifici pubblici (tra cui il Castello degli Acaja e l’Itis Vallauri) hanno fatto registrare serie conseguenze ai tetti; l’Ospedale, che ospitava 68 pazienti, ha dovuto essere evacuato.
- Parecchie abitazioni private sono state seriamente danneggiate, frutteti sono andati distrutti, coltivazioni sono state rovinate.
- Il vice-presidente della Giunta Casoni e l’assessore alla Sanità D’Ambrosio hanno verificato di persona la gravità della situazione, mentre l’assessore Cavallera è stato prontamente informato della rilevanza dei danni.
- Il Comune di Fossano provvederà in tempi brevissimi a redigere un consuntivo preciso dei danni riportati dalle opere pubbliche e delle somme necessarie alloro ripristino. Invitala Giunta a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per richiedere al Governo che venga dichiarato lo stato di calamità naturale per la zona interessata dai citati eventi atmosferici e a predisporre immediatamente interventi di prima necessità con risorse di propria competenza.
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Gruppo Radicali - Lista Emma Bonino
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