Ambiente e Agricoltura
Interrogazioni e Interpellanze 2005


Oggetto: integrazione esposto del 3 giugno 2004 su “Scarichi inquinanti ditta SACAL di Carisio (Vc) e eventuali inadempienze degli organismi preposti alla vigilanza e al controllo”. [9 febbraio 2005]

INTERPELLANZA URGENTE - Oggetto: permanenza dell’irregolarità negli scarichi della ditta SACAL di Carisio (VC) e eventuali inadempienze dell'Arpa. [9 febbraio 2005]

INTERPELLANZA URGENTE - Oggetto: GESTIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI MAGLIANO ALPI (Cn) DELL’ACEM. [2 febbraio 2005]

INTERPELLANZA URGENTE - Oggetto: sulla verifica dell’avvenuta redazione da parte di tutti gli Enti Parco della Regione degli strumenti di pianificazione previsti dalla L. 394/91 (Legge quadro sulle aree protette) [27 gennaio 2005]

  Alla Segreteria
Procura della Repubblica
di Vercelli

Vercelli, 9 febbraio 2005

Oggetto: integrazione esposto del 3 giugno 2004 su “Scarichi inquinanti ditta SACAL di Carisio (Vc) e eventuali inadempienze degli organismi preposti alla vigilanza e al controllo”.

Alla Procura della Repubblica,
i sottoscritti consiglieri regionali Bruno Mellano - nato a Fossano (Cn) il 21/09/66 e residente a Trinità (Cn) in via Dell’Orto n. 3 - e Carmelo Palma - nato a Torino il 19/11/68 e residente a Fossano (Cn) in via Tasso n. 21 – hanno realizzato, il 18 ed il 22 dicembre 2004, due nuovi campionamenti delle acque di scarico dell’azienda in oggetto, e successivamente fatto effettuare alcune nuove analisi dei campioni prelevati.
I risultati delle analisi (vedi allegato 1) hanno certificato nuovamente il superamento di alcuni parametri nelle acque reflue rispetto alle soglie previste. In particolare, è stata rilevata una presenza eccessiva delle seguenti sostanze:
1) ammoniaca 44,9 e 37,5 mg/l (limite per scarico in acque superficiali di 15 mg/l);
2) tensioattivi 4,1 e 2,1 mg/l (limite per scarico in acque superficiali di 2 mg/l; sul suolo di 0,5 mg/l)
Come segnalato nell’esposto di cui all’oggetto, le acque reflue continuano a scorrere in un canale non impermeabilizzato.
Richiamando tutte le considerazioni contenute nel precedente esposto, e sulla base della documentazione allegata alla presente integrazione, si chiede che codesta Procura della Repubblica svolga indagini per accertare eventuali illeciti amministrativi e/o penali e le relative responsabilità.
I sottoscritti chiedono, altresì, di essere informati delle eventualità di cui agli artt. 406-408 c.p.p.; a tal fine, eleggono domicilio legale presso: Gruppo Consiliare “Radicali-Lista Emma Bonino”, via Alfieri n. 19, 10121 Torino.
Con ossequio,
BRUNO MELLANO
CARMELO PALMA
ALLEGATI:
1) Rapporti d’analisi effettuate dai laboratori Alchim di Chieri (To) il 24/01/2005.
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  Torino, 9 febbraio 2005
INTERPELLANZA URGENTE - Oggetto: permanenza dell’irregolarità negli scarichi della ditta SACAL di Carisio (VC) e eventuali inadempienze dell'Arpa.

I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che:
- Nella primavera scorsa gli interpellanti avevano campionato gli scarichi della Società Alluminio Carisio s.p.a. (Sacal), sita nel comune di Carisio (Vc), nelle immediate vicinanze dell'uscita dell'Autostrada Torino-Milano, rilevando il superamento di alcuni parametri nelle acque reflue rispetto alle soglie previste dall’Allegato 5, Tab. III e IV, del D.Lgs. 152/99;
- sull’argomento era già stata presentata una interpellanza (n. 2894 del 3/06/04), alla quale l’Assessore competente aveva risposto in Aula il 21/09/04, assicurando il suo intervento e quello dell’Arpa;
- analisi fatte dall’Arpa successivamente alla nostra denuncia avevano confermato lo stato di inquinamento in atto (fonte d’informazione: giornali locali);
- da due nuovi campionamenti - da noi effettuati il 18 e il 22 dicembre 2004 e poi fatti analizzare dalla Alchim s.a.s. di Chieri (To) – risulta nuovamente il superamento di alcuni parametri relativamente alle acque di scarico;
- in particolare, è stata rilevata una presenza di: ammoniaca pari a 44,9 e 37,5 mg/l (limite per scarico in acque superficiali di 15 mg/l); tensioattivi pari a 4,1 e 2,1 mg/l (limite per scarico in acque superficiali di 2 mg/l; sul suolo di 0,5 mg/l);
- continua ad essere riscontrabile, per chiunque passi nei pressi dell'uscita di Carisio dell'autostrada, un odore acre e persistente;
- il D.Lgs. 152/99, all’art.29, vieta lo scarico sul suolo, tranne che per gli scarichi di cui si sia accertata l'impossibilità tecnica di soluzioni alternative o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili;
- il canale di scorrimento delle acque reflue della Sacal continua ad essere per un lungo tratto (alcune centinaia di metri) non impermeabilizzato; ciò comporta un rilascio diretto al suolo - e nella falda idrica sottostante - delle sostanze inquinanti contenute nelle acque suddette;
- gli scarichi esistenti sul suolo all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999, modificato dal D.Lgs. 258/2000, dovevano confluire in altri corpi recettori (acque superficiali o fognature) entro tre anni dall’entrata in vigore delle suddette leggi;
- per gli scarichi esistenti in acque superficiali dovevano essere adottate, entro tre anni dalla entrata in vigore delle norme suddette, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- il superamento dei limiti prima citati comporta un rilevante illecito amministrativo; la mancata adozione delle misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento comporta un illecito penale;
- l'Arpa (ente preposto ai controlli ambientali) è da tempo a conoscenza della situazione di pericolo generata dagli scarichi della ditta Sacal;
- il 3/06/04 gli interpellanti presentarono alla Procura di Vercelli un esposto su “Scarichi inquinanti ditta Sacal di Carisio (Vc) e eventuali inadempienze degli organismi preposti alla vigilanza e al controllo”;
- il 9/02/05 gli interpellanti hanno inviato alla Procura di Vercelli un’integrazione al suddetto esposto con allegati i rapporti delle nuove analisi effettuate dalla Alchim s.a.s di Chieri (To) il 24/01/05.Tutto ciò premesso, si interpella l’Assessore regionale all’Agricoltura e all’Ambiente per sapere:
1. se sia a conoscenza del perdurare della situazione di rischio derivante dagli scarichi delle acque reflue della Sacal di Carisio (Vc);
2. che tipo di intervento sia stato richiesto successivamente alla prima interpellanza da noi presentata;
3. quali siano state le misure adottate dalla Sacal per evitare il perdurare dell'inquinamento;
4. se non ritenga necessario un intervento immediato dell’Arpa per porre fine al perdurare di una situazione che danneggia anche parte dei raccolti dei risicoltori posti a valle degli scarichi;
5. per quale motivo non sia stata revocata alla Sacal l'autorizzazione allo scarico.

BRUNO MELLANO (primo firmatario)
CARMELO PALMA
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  Torino, 02.02.2005
INTERPELLANZA URGENTE - Oggetto: GESTIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI MAGLIANO ALPI (Cn) DELL’ACEM.

I sottoscritti consiglieri regionali,
premesso che:
ß in occasione dei lavori del convegno regionale “Ambiente, Energia, Territorio”, organizzato a Trinità (Cn), sabato 15 gennaio 2005, dal Gruppo consiliare “Radicali-Lista Emma Bonino”, al quale hanno partecipato, fra gli altri, Ugo Cavallera, Assessore Regionale all’Ambiente, e Francesco Guida, Assessore Provinciale ai Lavori Pubblici, sono pubblicamente emersi, dagli interventi e dal dibattito successivo, alcuni preoccupanti interrogativi a proposito del regolare funzionamento dell’impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani ubicato a Magliano Alpi (Cn), in località Altipiano del Beinale, costruito e gestito dalla ditta UNIECO s.c.r.l. per conto dell’Azienda Consortile Ecologica Monregalese (ACEM);
premesso che, in particolare:
ß Il Sindaco del Comune di Trinità, Ernesta Zucco, anche in quella sede, ha denunciato: il mancato rispetto dei limiti di distanza fra l’impianto e le case abitate; il protrarsi nei mesi della puzza registrata dai residenti trinitesi; di non aver potuto ispezionare il sito della discarica, accompagnata da tecnici dell’ARPA e dell’ASL 17 di Savigliano, perché le è stato impedito l’accesso allo stabilimento dai responsabili dell’impianto;
ß Il “Comitato Salute e Territorio per la Salvaguardia del Beinale”, consegnando ai partecipanti al convegno una serie di iniziative del comitato stesso, ha denunciato, con puntualità, molti allarmanti aspetti circa la gestione dell’impianto sia in riferimento alla puzza persistente proveniente dal sito, sia rispetto allo stoccaggio delle balle di residuo secco leggero, sia, infine, in merito alla mancata verifica da parte dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo del reale stato delle cose.
Considerato con particolare attenzione che:
ß Sono giunte in forma anonima al gruppo consiliare regionale radicale una serie di fotografie aeree dalle quali si evince, in modo evidente e inequivocabile, che un camion di rifiuti rovescia il contenuto del proprio cassone direttamente in discarica, a cielo aperto, senza alcun evidente trattamento preliminare;
Valutato che:
ß l’impianto - autorizzato dalla Provincia di Cuneo in via temporanea e provvisoria nel luglio 2003 ed in via definitiva dal 1° gennaio 2005 - doveva e deve essere “completamente ecocompatibile”;
ß le fotografie allegate alla presente interpellanza rappresentano un elemento imprescindibile di analisi. Interpellano il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore competente per sapere, con urgenza:
Se l’impianto gestito dalla ditta UNIECO s.c.r.l. per conto dell’azienda ACEM risponda, in generale, alle regole ed ai vincoli stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente ed in particolare:
1- Se l’impianto in oggetto effettua ed abbia sempre effettuato una corretta gestione dei rifiuti ad esso conferiti dagli 82 comuni del consorzio monregalese;
2- Se il quantitativo di rifiuti trattato, sia nella fase iniziale, temporanea e straordinaria, sia nella fase attuale, d’ordinaria gestione, corrisponde alle prescrizioni autorizzative della Provincia di Cuneo;
3- Se la produzione e lo stoccaggio del materiale-rifiuto cosiddetto “secco leggero”, in grossi quantitativi, attualmente non destinato ad alcun uso ed ad alcuna centrale termica e quindi conservato senza particolari procedure od attenzioni all’interno di una struttura che non ne prevedeva un così consistente accumulo, non presenti caratteristiche d’alta pericolosità per il rischio incendio o comunque non sia a rischio di rifermentazione del materiale;
4- Se è possibile prevedere in futuro, e con quali tempi, l’eventuale utilizzo o comunque lo smaltimento del rifiuto “secco leggero” prodotto dal trattamento dei rifiuti effettuato a Magliano Alpi;
5- Se il monitoraggio della produzione e stoccaggio del biogas prodotto dalla discarica risponde alle norme di trattamento sostanze reattive, pericolose ed esplosive;
6- Se il sistema di filtraggio degli odori prodotti dalla stabilizzazione dell’umido è idoneo ed adeguato ad evitare i conseguenti effetti d’immissioni odorose sgradevoli e, in grosse quantità, nocive per l’ambiente e per le persone residenti intorno all’area;
7- Quali altre misure s’intende attivare per eliminare l’impatto ambientale ed il disturbo rilevante per i residenti rappresentato dagli odori prodotti dall’impianto, considerando anche barriere naturali con piante sempreverdi di medio fusto, non necessariamente autoctone;
8- Se esista un piano particolareggiato di prevenzione e d’antincendio per l’impianto, con particolare attenzione al materiale stoccato;
9- Se non si ritenga un elemento di scorrettezza istituzionale la localizzazione di un impianto impattante come quello in oggetto in un sito tale da far ricadere tutti i disagi prevedibili ed eventuali solo sul territorio di un comune confinante, non ricompreso nell’ambito del consorzio gestore, e se non si ritenga paradossale la situazione per la quale nei confronti delle uniche case vicine all’impianto è stata applicata una distanza di tutela minore di quella prevista dallo stesso consorzio per i propri comuni.

Bruno Mellano (1° firmatario)
Carmelo Palma
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  Torino, 27 gennaio 2005
INTERPELLANZA URGENTE - Oggetto: sulla verifica dell’avvenuta redazione da parte di tutti gli Enti Parco della Regione degli strumenti di pianificazione previsti dalla L. 394/91 (Legge quadro sulle aree protette)

I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che:
- l’art. 11, comma 1, della L. 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), così recita: “1. Il regolamento del parco disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall’Ente parco, anche contestualmente all’approvazione del piano per il parco di cui all’articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo.”;
- l’art. 12, commi 3 e 5, della L. 394/91 così recita: “3. Il piano (per il parco, ndr) è predisposto dall’Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi …Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell’Ente parco. 5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all’amministrazione inadempiente il Ministro dell’ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.”;
- risulta agli interpellanti che, in data 17/01/03, il Ministro dell’Ambiente comunicò agli Enti Parco che entro la data del 31/12/04 avrebbero dovuto completare le procedure di competenza relative all’adozione degli strumenti di pianificazione di cui agli artt. 11, 11-bis, 12 e 14 della L. 394/91, al fine di evitare l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell’Amministrazione centrale;
- risulta agli interpellanti che il Direttore Generale per la Protezione della Natura, dott. Aldo Casentino, nel rivolgersi a tutti gli Enti Parco (missiva N. SON/3D/2001/20273), li esortò “a sottoporre, in tempi rapidi, all’approvazione dei rispettivi Consigli Direttivi i propri Piani del Parco, altrimenti, nei casi in cui si dovesse ritenere necessario, questa Amministrazione potrebbe vedersi costretta ad intervenire con i poteri che la legge vigente le attribuisce”;
- risulta agli interpellanti che il Consiglio di Stato – richiesto dal Ministero dell’Ambiente di un parere sull’attuale vigenza del potere sostitutivo ministeriale di cui all’art. 12, 5° comma, L. 394/91 – ha confermato che, pur intervenuta in materia la L. 426/98, il Ministero dell’Ambiente continua tuttora a conservare i poteri sostitutivi previsti dalla L. 394/91.Interpellano l’Assessore Regionale all’Ambiente per sapere:
- se, entro la data del 31/12/04, tutti gli Enti Parco della Regione Piemonte si siano dotati degli strumenti giuridici necessari alla gestione del Parco (“Piano del Parco”, “Regolamento del Parco” e “PPES”), strumenti tutti volti alla tutela dei valori naturali ed ambientali come previsto dalla L. 394/91;
- in caso di Enti Parco ancora inadempienti agli obblighi di legge, quali iniziative l’Assessorato intenda intraprendere, al fine di evitare, per quanto possibile, l’esercizio dei poteri sostitutivi del Ministero dell’Ambiente in materia.

Bruno Mellano (primo firmatario) Carmelo Palma
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Gruppo Radicali - Lista Emma Bonino
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