Ambiente e Agricoltura
Interrogazioni e Interpellanze 2000/2001

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA SUI MANCATI FINANZIAMENTI ALL'ALBORICULTURA DA LEGNO CON SPECIE DI PREGIO [13 dicembre 2001]

INTERROGAZIONE Nš 364 - Oggetto:misure e controlli adottati per prevenire la commercializzazione di latte per uso zootecnico come latte per uso alimentare. [17 luglio 2001]

INTERROGAZIONE Nš 829 - Oggetto: sull’attuazione della normativa nazionale in tema fitofarmaci. [13 maggio 2001]

INTERPELLANZA SUL PIANO SVILUPPO RURALE; MISURA H. [19 aprile 2001]

INDAGINE CONOSCITIVA SU CONCORSO PUBBLICO DELL'ENTE PARCO REGIONALE VAL TRONCEA [7 dicembre 2001]

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA SULL'INQUINAMENTO DA NITRATI DEI POZZI [28 dicembre 2000]

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA SUL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI "ZONE VULNERABILI" AI NITRATI E AI FITOFARMACI [28 dicembre 2000]

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE SUL CODICE DI BUONA PRATICA AGRICOLA [10 novembre 2000]

INTERROGAZIONE URGENTE Nš 362. Oggetto: realizzazione discarica rifiuti solidi nel territorio del comune di Magliano Alpi. [5 novembre 2000]

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA SUL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI "ZONE VULNERABILI" AI NITRATI E AI FITOFARMACI [4 settembre 2000]

INTERPELLANZA SULLA REALIZZAZIONE DI UN IMPONENTE COMPLESSO ALBERGHIERO ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE DELLA COLLINA DI SUPERGA [4 settembre 2000]


INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: sui mancati finanziamenti all’arboricoltura da legno con specie di pregio (Misura H del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006).

I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che:
_ Il 31 luglio 2000 è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale il Piano di sviluppo rurale 2000-2006;
_ La Misura H del piano, riguardante l’arboricoltura da legno, è la conseguente derivazione del Reg. 2080/92 della CEE;
_ In risposta ad una precedente interpellanza (n° 726) riguardo la decisione di sostenere solo la pioppicoltura e non arboricoltura con specie di pregio come previsto espressamente dalla Misura H del piano, sono state addotte motivazioni assolutamente pretestuose cercando di porre in collegamento questa scelta con l’emergenza “mucca pazza”;
_ Senza attendere la discussione in Consiglio regionale di una mozione sull’argomento che avrebbe impegnato a rivedere la politica da parte della Giunta in questo settore, è stato definitivamente sancito che i finanziamenti futuri riguarderanno esclusivamente la pioppicoltura;
_ La Regione Piemonte, anche e soprattutto tramite l’Assessorato all’Economia Montana e Forestazione, ha sostenuto e sostiene ingenti investimenti nel campo della ricerca e della pianificazione finalizzata all’arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo;
_ Nell’estate 2000 la Regione ha approvato l’elenco dei popolamenti regionali per la raccolta di sementi forestali finalizzata alla produzione vivaistica principalmente rivolta all’arboricoltura da legno regionale;
_ Collaborazioni della Regione con l’IPLA (Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente) hanno permesso di fare importanti passi avanti nell’inquadramento stazionale delle piantagioni e nell’individuazione delle aree più adatte per i nuovi impianti delle diverse specie;
_ Con l’Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo e dell’Università di Torino, è in corso un progetto che ha portato all’individuazione di una rete di aziende dimostrative e sperimentali con il fine di mettere a punto tecniche adeguate per la realizzazione e la gestione di impianti di arboricoltura da legno con latifoglie di pregio;
_ E’ stato pubblicato nell’estate 2001 dalla Regione Piemonte – Direzione Economia Montana e Foreste (Blu Edizioni – Peveragno – CN) un manuale dal titolo “Arboricoltura da legno – guida alla realizzazione e alla gestione degli impianti”, n°6 di una collana di pubblicazioni che riguardano la gestione di boschi ed arboreti;
_ Nella presentazione della suddetta pubblicazione vi è un intervento dell’Assessore Vaglio che tra l’altro dice: ”A orientare le scelte verso le latifoglie di pregio hanno concorso i prezzi di mercato del legno, ma ancor più gli incentivi della nuova Politica Agricola Comunitaria, che da almeno dieci anni si è posta l’obiettivo di diminuire le produzioni eccedentarie, in particolare di cereali, anche tramite l’imboschimento dei terreni agricoli. Obiettivo praticato prima nell’ambito del set-aside, poi, con maggior convinzione, tramite il Reg. CEE 2080/92, che nel caso di piantagioni a ciclo medio-lungo ha previsto cospicui finanziamenti sia a favore degli imprenditori agricoli sia dei proprietari non agricoltori.” E ancora: “Proprio questi ultimi (n.d.r. impianti a ciclo medio-lungo) costituiscono la vera novità rispetto al passato, anche per la diffusione capillare sul territorio: dalle aree di pianura, dove l’agricoltura intensiva ha determinato negli ultimi decenni un’ulteriore drastica riduzione di alberi e boschi, ai versanti della collina e della bassa montagna, ambiti in cui l’arboricoltura da legno con latifoglie di pregio può costituire una valida alternativa all’abbandono delle attività agricole e un elemento importante nella protezione idrogeologica del territorio”. E ancora: “Volgendo lo sguardo al futuro, è intenzione della Regione Piemonte proseguire il cammino intrapreso, anche se i finanziamenti per i nuovi impianti sono stati forzatamente ridotti dalla concorrenza delle altre misure nell’ambito dell’unico programma regionale, vale a dire il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. L’esiguità dei fondi a disposizione rispetto al recente passato ci obbliga … a realizzare e gestire il meglio possibile gli impianti con specie forestali sui terreni agricoli, per raggiungere obiettivi rivolti … alla produzione di legname di pregio, di cui il Piemonte e l’Italia sono deficitari.” E ancora: “A tutti questi soggetti è rivolto il nuovo manuale, che intende essere semplicemente uno degli strumenti che la Regione rende disponibili al fine di promuovere lo sviluppo della filiera arboricoltura-legname di pregio.”;
_ Nella premessa del suddetto manuale si afferma che decenni di ricerca nel campo dell’arboricoltura hanno dimostrato la scarsa validità di impianti monospecifici in confronto ad impianti misti sia dal punto di vista del mercato, sia per quanto riguarda considerazioni di carattere ecologico;
_ Al capitolo 11 del suddetto manuale (Obiettivi di produzione ed esigenze del mercato) si legge tra l’altro: “La notevole distanza temporale fra le scelte iniziali e la raccolta del prodotto rendono opportuno diversificare e rendere flessibile la coltivazione; produrre assortimenti a diversa destinazione o derivanti da diverse specie permetterà di cogliere le migliori condizioni che si presenteranno sul mercato”;
_ Al capitolo 12 del suddetto manuale (Aspetti normativi ed incentivi), al paragrafo “Opportunità di finanziamento” si legge: “Senza contributi pubblici l’arboricoltura da legno generalmente oggi non è un’opzione conveniente in termini puramente economico-finanziari, fatta forse eccezione per la pioppicoltura in zone vocate.” E ancora: “I programmi di attuazione regionale prevedono un significativo contributo alle spese d’impianto per le piantagioni di arboricoltura a ciclo medio-lungo.”;
Interrogano il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore competente al fine di:
_ Conoscere come si conciliano gli investimenti effettuati in passato ed i progetti tuttora in corso sull’arboricoltura da legno a turno medio-lungo con la attuale scelta di finanziare esclusivamente la pioppicoltura che, a detta del manuale della Regione sull’argomento, è l’unica che potrebbe essere considerata come “opzione conveniente”;
_ Conoscere come è possibile che contemporaneamente la Regione decida di finanziare solo la pioppicoltura e di fare uscire un manuale che dovrebbe essere di aiuto a tecnici ed arboricoltori soprattutto nella scelta delle specie e nell’impianto di arboreti a turno medio-lungo che si dice essere non economicamente convenienti in mancanza di sostegno finanziario regionale;
_ Conoscere come la sola pioppicoltura a ciclo breve vada incontro all’insieme degli obiettivi specifici ed agli obiettivi operativi enunciati nella Misura H del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;
_ Sapere come è possibile che l’Assessore Vaglio dichiari in risposta all’interpellanza n°726 che è necessario ridurre gli investimenti sull’arboricoltura perché in seguito alla “crisi della BSE” molte aziende (non si sa perché) saranno meno interessate alla riduzione delle produzioni e che si sostiene con i pochi fondi a disposizione la pioppicoltura (Maggio 2001); che la Regione Piemonte vuole proseguire il cammino intrapreso, continuando a realizzare e gestire il meglio possibile gli impianti con specie forestali sui terreni agricoli, per raggiungere obiettivi rivolti alla produzione di legname di pregio, di cui il Piemonte e l’Italia sono deficitari e che è intenzione della Regione promuovere lo sviluppo della filiera arboricoltura-legname di pregio (giugno 2001);
_ Sapere se non si ritenga più corretto rivedere la politica attuata o, al limite, ritirare la pubblicazione sull’”Arboricoltura da legno” che fornisce informazioni sostanzialmente sbagliate e può condurre gli agricoltori a scelte che non sono affatto supportate da finanziamenti regionali.
Torino, 13 dicembre 2001
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  INTERROGAZIONE Nš 364
Oggetto:misure e controlli adottati per prevenire la commercializzazione di latte per uso zootecnico come latte per uso alimentare.

Mesi addietro, sul fenomeno delle cosiddette “stalle fantasma” era stata data ampia eco in tutti gli organi di informazione nazionali, presentando l’argomento come un primo fondamentale passo verso una definitiva risoluzione dell’annoso problema delle quote latte in Italia. La consultazione dell’apposito sito ministeriale permetteva di riscontrare 38 allevamenti (elenco anonimo) ubicati in Piemonte che avevano dichiarato una produzione lattiera pur risultando senza capi. La situazione così descritta non corrispondeva alle determinazioni effettuate dalle province (ai sensi della L.R. 17/99) sulla campagna di commercializzazione 97/98, unitamente a quelle riferite al 98/99, in applicazione della L. 118/99 e relativo DM applicativo (159/99): capi e produzione degli allevamenti piemontesi, per quanto riguardava l’applicazione del regime quote latte nei periodi in esame, risultavano infatti regolarmente sotto controllo. Gli esiti degli accertamenti venivano registrati nel sistema informatico di gestione delle quote, per il consolidamento dei dati e l’effettuazione della compensazione nazionale;
L’iniziativa ministeriale, intempestiva e non corretta (sicuramente nei confronti delle regioni, non sentite in merito ad una verifica di loro competenza, secondo precise disposizioni di legge) sembrava ragionevolmente riconducibile ad errate e frettolose interpretazioni dei dati: tali risultavano anche le prime valutazioni compiute sull’argomento da parte di alcune altre regioni (Lombardia, Veneto, Lazio,....).
Tuttavia, in considerazione dei compiti da tempo svolti dalle regioni nella corretta determinazione della posizione dei produttori di latte, nonché della delicatezza ed importanza della materia, veniva richiesto a MIPAF ed AGEA (nota 8767 del 10 novembre u.s.) un sollecito invio all’Assessorato dell’elenco dettagliato delle aziende piemontesi risultanti nell’elenco in esame.
La completa definizione delle problematica, oltre a costituire un’evidente operazione di trasparenza e di certezza per l’intero settore, rappresentava anche un’opportuna ulteriore verifica sulla corrispondenza fra le decisioni assunte dai competenti uffici e la trasposizione a sistema delle stesse, a giusta tutela dell’attività della pubblica amministrazione.
Torino,17 luglio 2001
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INTERROGAZIONE Nš 829
Oggetto: sull’attuazione della normativa nazionale in tema fitofarmaci.

I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che:
- Il D.Lgs. 152/1999 assegna alle Regioni il compito di individuare le zone vulnerabili ai
fitofarmaci;
- Entro un anno dalla emanazione del Decreto suddetto è fatto obbligo alle Regioni di approntare una cartografia a scala 1:250.000 delle zone vulnerabili che valga come “Indagine preliminare di riconoscimento”;
- I fattori da considerare secondo il suddetto decreto, in fase preliminare, sono la tipologia dell’acquifero, il tipo di litologia e di suolo;
- Allo scopo di proteggere le risorse idriche dall’inquinamento derivante da prodotti fitosanitari, le regioni devono identificare le aree di cui all’art.5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
- Sulle aree individuate come vulnerabili ai prodotti fitosanitari può essere richiesta dalla
Regione l’esclusione, temporanea o definitiva, d’impiego ditali prodotti;
-Da conoscenze scientifiche ormai acquisite è la risicoltura l’attività agraria maggiormente impattante per questi inquinamenti a causa delle modalità adottate: utilizzo di enormi quantitativi d’acqua e rilevante somministrazione di fitofarmaci;
-La stessa risicoltura rappresenta in Piemonte una delle colture più rappresentate ed estese, soprattutto nelle province di Vercelli e Novara.
-I rischi per la salute umana e per l’intero ecosistema sono elevatissimi in caso di inquinamento delle acque superficiali e/o profonde;
- Un analogo documento riguardante i nitrati di origine agricola è stato proposto con una suddivisione del territorio regionale secondo i confini comunali e non secondo confini naturali (geologici, idrologici o di suolo);
- Sono stati di recente approvati il “Piano di sviluppo rurale 2000 — 2006” ed il “Piano direttore delle risorse idriche” che al loro interno comprendono considerazioni relative alle zone vulnerabili;
- Dalla relazione sullo stato dell’ambiente approntata dall’ARPA (Agenzia Regionale Per l’Ambiente) risulta che, da uno studio condotto dall’ARPA di Vercelli sui fontanili della provincia, vi sia presenza di principi attivi di erbicidi sicuramente provenienti dalla falda freatica inquinata;
- Ad una precedente interrogazione del settembre 2000, relativa alle zone vulnerabili ai nitrati, è stato risposto, tra l’altro, che era stata istituita una commissione di studio sui fitofarmaci;
Interrogano gli Assessori all‘Ambiente ed all‘Agricoltura per sapere:
o Se sia stata approntata la cartografia a scala 1:250.000 (“Indagine preliminare di riconoscimento”), come richiesto dal D.Lgs.152/1999, al fine di individuare le aree vulnerabili ai fitofarmaci, dato che il termine previsto per legge era il maggio 2000;
o Quali siano stati i criteri, i metodi ed i documenti cartografici utilizzati per l’individuazione delle zone vulnerabili nella indagine preliminare di riconoscimento;
o Quale metodologia è stata scelta al fine di suddividere (a piccola scala — 1:250.000) il territorio: i confini comunali o perimetri naturali che niente hanno a che vedere con quelli amministrativi, dato che evidentemente la vulnerabilità o meno di un territorio dipende da questi ultimi;
o Se siano stati previsti gli aggiornamenti a scala di maggiore dettaglio (1:50.000 e 1:100.000), come statuito dal Decreto suddetto;
Torino, 13 maggio 2001
CARMELO PALMA
BRUNO MELLANO
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INTERPELLANZA
Oggetto: Piano Sviluppo Rurale; Misura H.

Il sottoscritto consigliere regionale, premesso che:
_ Il 31 luglio 2000 è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale il Piano di sviluppo rurale 2000-2006;
_ Il suddetto piano alla Misura H (imboschimenti delle superfici agricole) dichiara tra gli obiettivi specifici: migliorare da un punto di vista quantitativo e qualitativo le produzioni legnose, recuperare elementi tradizionali del paesaggio rurale, favorire la diversificazione dei redditi e delle attività aziendali, aumentare la protezione fisica del territorio da fenomeni erosivi e di dissesto idraulico; e tra gli obiettivi operativi: realizzare impianti di arboricoltura da legno e realizzare impianti destinati a bosco;
_ Il suddetto piano definisce che sono ammessi al finanziamento impianti a ciclo medio-lungo, con latifoglie e conifere, per la produzione di legname di pregio, di durata minima pari a 15 anni; impianti con latifoglie a ciclo breve (inferiori ai 15 anni), per la produzione di legname di pregio; impianti con latifoglie a ciclo breve (inferiore ai 15 anni), per la produzione di biomassa; impianti a ciclo medio-lungo di castanicoltura da frutto o di tartuficoltura, di durata minima pari a 15 anni; impianti lineari, cioè siepi e filari, con latifoglie, a finalità multipla di durata variabile in funzione dell’indirizzo produttivo;
_ La Misura H del piano di sviluppo rurale è la conseguente derivazione del Reg. 2080/92 della CEE;
_ La pioppicoltura nei primi quattro anni di applicazione del Reg. 2080 ha rappresentato meno di un terzo (come superficie) della totalità degli impianti;
_ Nel corso del convegno organizzato dall’Assessorato all’Economia Montana e Forestazione, tenutosi il 4 aprile 2001 presso la sala “Torino Incontra”, si è appreso che la Misura H in una prima fase sosterrà unicamente l’impianto di pioppeti a ciclo breve e comporterà un complessivo finanziamento di 11 miliardi;
_ La pioppicoltura può essere assimilata a tutti gli effetti alle colture agrarie e non va certo incontro alle esigenze che hanno condotto alla emanazione del Reg.2080 (CEE) prima e della Misura H del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 (Regione Piemonte);
_ La Regione Piemonte, anche e soprattutto tramite l’Assessorato all’Economia Montana e Forestazione, ha sostenuto fino all’anno 2000 investimenti nel campo della ricerca e della pianificazione finalizzata all’arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo;
Interpella il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore all’Economia Montana e Forestazione al fine di:
_ Conoscere quali siano le motivazioni che hanno condotto ad una simile inversione di rotta nella politica forestale regionale, riducendo i finanziamenti ed escludendo di fatto l’arboricoltura da legno nei futuri progetti di imboschimento delle superfici agricole;
_ Conoscere come la sola pioppicoltura a ciclo breve vada incontro all’insieme degli obiettivi specifici ed agli obiettivi operativi enunciati nella Misura H;
_ Sollecitare una revisione di queste scelte che sono evidentemente in contrasto con la normativa europea e regionale.
Torino, 19 aprile 2001
CARMELO PALMA BRUNO MELLANO
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INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO DELL'ENTE PARCO REGIONALE VAL TRONCEA

Il sottoscritto consigliere regionale, premesso che:
* In esecuzione della deliberazione di Giunta Esecutiva n.67 del 18/10/2001 è stato bandito un concorso per titoli ed esami per un posto a tempo pieno e indeterminato di "guardiaparco", categoria economica C1, dall'Ente Parco Naturale della Val Troncea;
* all'articolo 2 del suddetto bando sono specificati i requisiti generali di ammissione al concorso;
* all'articolo 6 del suddetto bando sono specificati gli allegati obbligatori da presentare: originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso e autocertificazione relativa al titolo di studio;
* nell'allegato A (fac simile della domanda da compilare su carta libera) ogni candidato dichiara, sotto la sua responsabilità, di possedere tutti i requisiti generali richiesti per l'ammissione al concorso (tra questi il possesso del titolo di studio necessario - lettera d) e che tutti i documenti allegati in copia non autenticata sono conformi agli originali (lettera p dell'allegato A);
* la presentazione di fotocopie coincide quindi di fatto con la presentazione degli originali;
* numerosi candidati sono stati esclusi dal concorso non perché non in possesso dei requisiti generali di ammissione ma esclusivamente per piccoli errori nella compilazione della domanda, come la consegna tra gli allegati della fotocopia della ricevuta e non dell'originale e l'invio di un certificato di laurea in fotocopia invece dell'autocertificazione prevista;
* il concorso deve essere svolto ed il posto in palio assegnato, entro e non oltre il 31 dicembre 2001, per ovviare alla carenza di personale del Parco Val Troncea e per evitare il blocco delle assunzioni previsto nella finanziaria per l'anno 2002;
interroga l'Assessore competente al fine di:
* conoscere quale sia la necessità di presentare una ricevuta od un documento in originale quando si dichiara che tutti i documenti allegati in copia sono conformi agli originali (art. 2 del D.P.R. del 20 ottobre 1998 n. 403);
* sollecitare un intervento nei confronti della Giunta esecutiva dell'ente parco e della commissione esaminatrice al fine di consentire ai candidati esclusi non per motivi sostanziali, quali il non possedere i requisiti generali, ma per motivi riconducibili ad errori formali nella presentazione della domanda, di partecipare al concorso nelle date previste, previa l'immediata consegna nella forma corretta della documentazione richiesta.
Torino, 7 dicembre 2001
CARMELO PALMA
Consiglio Regionale del Piemonte Gruppo Consiliare "Radicali - Lista Emma Bonino"
10121 Torino - Via Alfieri, 19 - Tel. 011.57.57.401/402 - Fax 011.230.90.05 - Email radicalipiemonte@hotmail.com
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: Inquinamento da nitrati dei pozzi.

I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che:
_ In uno studio del 1992, citato a pagina 113 del “Piano direttore delle risorse idriche” di recente approvazione (Cap 4.1.2 “Le aree da sottoporre a particolare tutela”), si dice che da dati misurati dalle acque di pozzi 212 comuni piemontesi risulterebbero vulnerati (“concentrazione di nitrati superiore ai limiti di legge o prossima al superamento”);
Interrogano gli Assessori all’Ambiente ed all’Agricoltura per sapere:
1. Quali siano i 212 comuni in oggetto;
2. Quanti siano i dati considerati e quale sia la distribuzione di questi per comune di appartenenza.
Torino, 28 dicembre 2000
CARMELO PALMA BRUNO MELLANO
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: sull’attuazione della normativa comunitaria in tema di “zone vulnerabili” ai nitrati e ai fitofarmaci.

I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che:
_ La Comunità Economica Europea, con la “Direttiva Nitrati” 91/676 del 12 dicembre 1991, ha delineato il percorso che ogni stato membro deve attuare per perseguire l’obiettivo di ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente od indirettamente da nitrati di origine agricola. In particolare, la Direttiva suddetta individua nella designazione delle “zone vulnerabili” il passo fondamentale per salvaguardare le acque superficiali e profonde;
_ Il D.Lgs. 152/1999 assegna alle Regioni il compito di individuare le zone vulnerabili ai nitrati;
_ Entro un anno dalla emanazione del Decreto suddetto (maggio 2000) è fatto obbligo alle Regioni di approntare una cartografia a scala 1:250.000 delle zone vulnerabili che valga come “Indagine preliminare di riconoscimento”;
_ I fattori da considerare, in fase preliminare, sono la tipologia dell’acquifero, il tipo di litologia e di suolo;
_ In seguito ad una interrogazione in merito del 4 settembre 2000 è stata fornita ampia documentazione sulle metodologie adottate e sui primi risultati tecnici;
_ Le commissioni ambiente ed agricoltura hanno approvato una delibera che ha come allegato la relazione tecnica sulla “prima individuazione delle zone vulnerabili”;
_ Sono stati di recente approvati il “Piano di sviluppo rurale 2000 – 2006” ed il “Piano direttore delle risorse idriche” che al loro interno comprendono considerazioni relative alle zone vulnerabili;
_ La legge regionale 13/90 all’art 21 e la successiva D.G.R. n 48-12028 del 30/12/91 corretta dalle DD.GG.RR. n 273-14251 del 13/04/92 e n 168-18024 del 31/08/92 definiscono in 250 Kg/Ha/anno il quantitativo massimo di azoto da utilizzare su terreni prevalentemente sabbiosi e 500 Kg/Ha/anno il quantitativo di azoto da utilizzare negli altri terreni;
Interrogano gli Assessori all’Ambiente ed all’Agricoltura per sapere:
Per quanto riguarda il metodo adottato nella individuazione delle “zone vulnerabili”:
1. Per quale motivo si è scelto di suddividere il territorio secondo i confini comunali, quando evidentemente la vulnerabilità o meno di un territorio dipende da perimetri naturali che niente hanno a che vedere con quelli amministrativi;
2. Perché si è optato di valutare solo i pochi dati a disposizione sulla presenza di nitrati nelle falde quando il D.Lgs 152/99 parla espressamente di valutare in una prima fase tipologia dell’acquifero, tipo di litologia e di suolo. Il motivo non può certo essere la carenza di dati o di documenti visto che documenti cartografici da tempo a disposizione della regione Piemonte, a scala compatibile con il lavoro in oggetto, avrebbero consentito certamente una migliore individuazione delle aree vulnerabili: Carta geologica d’Italia (scala 1:100.000), Carta della capacità d’uso dei suoli (scala 1:100.000), Carta dei paesaggi agrari e forestali del Piemonte (scala 1:100.000), Carta idrogeologica (citata nella relazione tecnica). Inoltre per quanto riguarda il tipo e la profondità della falda sono disponibili i dati dei progetti PRISMAS, PRISMASII e Tanaro (come citati dalla relazione tecnica) che individuano la profondità della falda che nella nostra regione può essere considerata sempre “libera”. Si omette di citare tutta una serie di dati su geologia, litologia, suoli e falde, disponibili anche a scala di maggior dettaglio, su parti significative di territorio (repertorio cartografico della Regione).
3. Che valore può avere un dato medio derivato dall’analisi di pozzi e “spalmato” su un territorio che molto spesso è alquanto eterogeneo al suo interno: nello stesso comune possono essere presenti porzioni di pianura, collina e montagna; vi possono essere aree con falda a profondità superiori a 50 metri ed altre con falde superficiali; zone con suoli fortemente argillosi ed impermeabili ed altre con terreni sabbiosi e fortemente permeabili.
Per quanto riguarda il merito:
1. Dato che nella relazione tecnica è evidente che in un gran numero di comuni (la maggior parte della regione, molti di questi in pianura dove è più evidente il rischio di inquinamento) non è presente alcun dato, con quale criterio si conclude che questi comuni non rientrano nelle zone vulnerabili;
2. Quale è il valore statistico di un solo dato che si ritiene rappresentativo di un intero territorio comunale (oltre 50 casi) e sulla base di questo si definisce un comune vulnerabile o non vulnerabile. Caramagna e Castagnito per fare gli esempi più eclatanti rientrano nelle zone vulnerabili per un quantitativo di nitrati (rispettivamente 0,8 e 3,8 mg/l) che è al di sotto dell’errore strumentale;
3. Quale è il valore statistico e scientifico di due dati completamente differenti che vengono semplicemente mediati aritmeticamente. Il comune di Casal Cermelli ha due soli dati che variano da 32 a 157 mg/l di nitrati, Alice Castello da 8 a 137 mg/l, Borgo d’Ale d 5 a 139 mg/l, Rosaio da 23 a 133 mg/l. Forse le due situazioni individuano due differenti gradi di vulnerabilità all’interno dello stesso comune;
4. Come è possibile che praticamente l’intera provincia di cuneo non risulti zona vulnerabile dato che è certamente quella con la maggior pressione di allevamenti suini (1,2 maiali per abitante) che, è accertato, sono la principale causa dell’inquinamento da nitrati in falda. Recenti provvedimenti legislativi regionali, in contrasto con la relazione in oggetto, paiono indicare nella provincia di Cuneo l’area maggiormente vulnerata e vulnerabile. Il “Piano direttore delle risorse idriche” di recente approvazione (pag 113) dice che l’inquinamento da nitrati coinvolge “tutte le province con particolare addensamento nei distretti Cuneese, Alessandrino, Astigiano, Canavesano”; la relazione tecnica esclude completamente il Cuneese ed il Canavesano (quest’ultimo per assenza di dati). Nello stesso documento a pagina 14 si legge che “l’analisi effettuata su serie storiche di dati in alcune aree denotano una tendenza all’aumento delle concentrazioni a riprova della perdita eccessiva di prodotti azotati dai terreni coltivati”; perché non sono state considerate anche queste serie storiche di dati? Nel “Piano di sviluppo rurale 2000 – 2006” di recente approvazione, nella parte I (aspetti generali) a pagina 118 si legge che “Nella provincia di Cuneo a forte connotazione agricola, l’elevato contenuto di nitrati delle acque, spesso superiore a 50 mg/l, fa ritenere, considerata anche la composizione granulometrica prevalente dei suoli, che si forniscano alle colture quantità eccessive di azoto attraverso i fertilizzanti chimici e i reflui zootecnici”; nei dati forniti dalla relazione tecnica in oggetto i comuni cuneesi sono praticamente tutti al di sotto dei 40 mg/l di nitrati. Una pubblicazione della Provincia di Cuneo (Assessorato tutela ambiente) dal titolo “Utilizzo in agricoltura dei liquami zootecnici – la situazione in provincia di Cuneo” (Quaderno 83 del settembre 1999) dice che nell’oltre il 98% dei casi si concima con 500 Kg/ha/anno di azoto mentre, date le caratteristiche dei terreni (spesso sabbiosi e ghiaiosi) ci si dovrebbe limitare, come da disposizioni legislative, a 250 Kg/ha/anno;
5. Come è possibile che gli unici comuni individuati come zone vulnerabili nella provincia di Cuneo: Caramagna, Castagnito, Clavesana, Govone, Piozzo, Bene Vagienna e Novello, siano praticamente gli unici con un minimo di apporto potenziale di azoto di origine zootecnica (cartina della relazione tecnica);
6. Come è possibile che in uno studio del 1992, citato a pagina 113 del Piano direttore delle risorse idriche, fossero individuati, da dati misurati dalle acque di pozzi, 212 comuni vulnerati (“concentrazione di nitrati superiore ai limiti di legge o prossima al superamento”) e nella relazione tecnica in oggetto ci si limiti a meno di 50;
Infine si interrogano gli Assessori per saper se non sia il caso di ritirare la proposta di deliberazione sulle zone vulnerabili per approntare, entro tre mesi, una individuazione di zone vulnerabili maggiormente corrispondente ai dettami della 152/99 ed in generale a principi di ragionevolezza.
Torino, 28 dicembre 2000
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INTERROGAZIONE a risposta orale in Commissione
Oggetto: CODICE DI BUONA PRATICA AGRICOLA

I sottoscritti consiglieri regionali,
Premesso che:
_ La Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) impone agli stati membri l’adozione di uno o più CODICI DI BUONA PRATICA AGRICOLA, applicabili a discrezione degli agricoltori, e la predisposizione di un programma per la formazione e l’informazione degli operatori al fine di promuovere l’applicazione del/dei codici;
_ L’allegato II della suddetta direttiva individua il/i codici di buona pratica agricola come uno dei mezzi per “ridurre l’inquinamento da nitrati tenendo conto delle condizioni esistenti nelle varie Regioni della Comunità”;
_ La Legge 22 febbraio 1994 N° 146 delega alle Regioni il “… Predisporre in relazione alle caratteristiche del territorio, ed in rapporto tra numero dei capi e superficie disponibile, codici di buona pratica agricola che consentano lo spandimento delle deiezioni zootecniche e la fertilizzazione senza la necessità di preventive autorizzazioni …” ed il “… Predisporre programmi di formazione per gli agricoltori, a valere sulle risorse comunitarie concernenti la formazione agricola…”;
_ Un “Codice di buona pratica agricola per la protezione delle acque dai nitrati” ed una allegata “Guida alla lettura ed interpretazione del codice di buona pratica agricola per la protezione delle acque dai nitrati” sono stati prodotti nel 1995 nell’ambito del progetto PANDA (Produzione Agricola Nella Difesa dell’Ambiente) del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali;
_ Il codice di buona pratica agricola è stato approvato con il Decreto Ministeriale del 19 aprile 1999, divenendone parte integrante;
_ Il Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 invita le Regioni ad integrare il codice “in relazione alle esigenze locali, fermi restando i criteri e le indicazioni fissate”;
_ Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, all’art. 19, invita le regioni ad integrare il codice “stabilendone le modalità di applicazione” e impone la predisposizione e l’attuazione di “interventi di formazione e di informazione degli agricoltori … sul codice di buona pratica agricola”;
_ Il codice suddetto reca criteri ed indicazioni di validità nazionali e deve essere integrato dalle Regioni che presentano condizioni ambientali peculiari e che possono necessitare di codici di buona pratica agricola su altri aspetti agronomici;
_ La buona pratica agricola è la base di ogni rapporto corretto fra agricoltura ed ambiente ed il primo passo è la conoscenza da parte degli agricoltori delle pratiche agricole meno impattanti.
Interrogano l’Assessore all’Agricoltura per sapere se:
_ Siano stati approntati un codice di buona pratica agricola per la protezione delle acque da nitrati con valenza regionale, come previsto dalla Legge 146/94, dal D.M. 19 aprile 1999 e dal D.Lgs. 152/99;
_ Siano stati approntati codici di buona pratica agricola relativamente a temi quali le pratiche irrigue (molto importanti a livello regionale per il costante abbassarsi delle falde), le fertilizzazioni con fosforo (elemento altamente inquinante), l’uso di fitofarmaci;
_ Siano stati effettuati programmi ed interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul/sui codici di buona pratica agricola, come imposto dalla 152/99, anche tramite le associazioni di categoria, incontri e convegni;
_ Il/i codice/i di buona pratica agricola sia/siano disponibile/i sul sito internet della Regione.
10/11/2000
Bruno MELLANO Carmelo PALMA
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  INTERROGAZIONE URGENTE Nš 362
Oggetto: realizzazione discarica rifiuti solidi nel territorio del comune di Magliano Alpi.

I sottoscritti Consiglieri Regionali,
considerato che non si è effettuata una valutazione tecnica comparata dei vari possibili siti idonei alla localizzazione dell’impianto all’interno di una analisi complessiva del territorio interessato dalla discarica;
rilevato che la frazione Perucca di Trinità dista a meno di mille metri dalla discarica (minima distanza consentita stabilita dalla Regione tra i centri abitati e le discariche);
considerato che vi sono forti polemiche sul funzionamento delle attuali discariche esistenti nel territorio della provincia di Cuneo con problemi di odori, fumi, polveri, traffico e residui di amianto;
preso atto delle formali opposizioni presentate con ordini del giorno e petizioni popolari degli enti locali limitrofi;
tenuto conto che la centrale ENEL si trova a meno di 1 chilometro;
INTERROGANO CON URGENZA
il Presidente della Giunta Regionale e i ‘Assessore competente per sapere:
- se la Giunta è a conoscenza della realizzazione dell’impianto in oggetto;
- se la Giunta è stata in qualche modo coinvolta nell’individuazione dell’area di localizzazione dell’impianto.
Torino, 5/11/00
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: sull’attuazione della normativa comunitaria in tema di “zone vulnerabili” ai nitrati e ai fitofarmaci.
Il sottoscritto consigliere regionale, premesso che:
_ La Comunità Economica Europea, con la “Direttiva Nitrati” 91/676 del 12 dicembre 1991, ha delineato il percorso che ogni stato membro deve attuare per perseguire l’obiettivo di ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente od indirettamente da nitrati di origine agricola. In particolare, la Direttiva suddetta individua nella designazione delle “zone vulnerabili” il passo fondamentale per salvaguardare le acque superficiali e profonde, elaborando uno o più “codici di buona pratica agricola” e mettendo a punto “Programmi d’azione” da attuare nelle zone vulnerabili enucleate;
_ Il D.Lgs. 52/1999 assegna alle Regioni il compito di individuare le zone vulnerabili ai nitrati ed ai fitofarmaci;
_ Entro un anno dalla emanazione del Decreto suddetto è fatto obbligo alle Regioni di approntare una cartografia a scala 1:250.000 delle zone vulnerabili che valga come “Indagine preliminare di riconoscimento”;
_ I fattori da considerare, in fase preliminare, sono la tipologia dell’acquifero, il tipo di litologia e di suolo;
_ La L. 146/1994 delega alle Regioni il compito di predisporre e realizzare, per le zone vulnerabili, i programmi d’azione;
_ Altre Regioni (ad esempio, Lombardia ed Emilia Romagna) hanno da tempo provveduto alla individuazione delle cosiddette “zone vulnerabili”;
_ I rischi per la salute umana e per l’intero ecosistema sono elevatissimi in caso di inquinamento delle acque superficiali e/o profonde;
Interroga gli Assessori all’Ambiente ed all’Agricoltura per sapere:
_ Se sia stata approntata la cartografia a scala 1:250.000 (“Indagine preliminare di riconoscimento”), come richiesto dal D.Lgs.152/1999, al fine di individuare le aree vulnerabili a nitrati e fitofarmaci, dato che l’anno di tempo previsto è ormai scaduto;
_ Quali siano stati i criteri, i metodi ed i documenti cartografici utilizzati per l’individuazione delle zone vulnerabili nella indagine preliminare di riconoscimento;
_ Se siano stati previsti gli aggiornamenti a scala di maggiore dettaglio (1:50.000 e 1:100.000), come statuito dal Decreto suddetto;
_ Se siano stati approntati i “Programmi d’azione” relativi alle zone vulnerabili individuate;
_ All’interno di tale contesto, quale sia stata la valutazione dei rispettivi Assessorati rispetto ad aree soggette a colture particolarmente impattanti dal punto di vista ambientale, soprattutto per l’utilizzo di fitofarmaci, come la risicoltura.
Torino, 4 settembre 2000
CARMELO PALMA
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INTERPELLANZA
Oggetto: sulla realizzazione di un imponente complesso alberghiero all’interno del Parco naturale della Collina di Superga.

Il sottoscritto consigliere regionale, premesso che:
_ Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso contro la Delibera della Giunta Regionale ed il provvedimento del Settore Parchi, che davano l’autorizzazione alla realizzazione di un grosso albergo (circa 60.000 metri quadri di territorio occupati) all’interno del Parco naturale della Collina di Superga;
_ L’intera zona risulta essere occupata da copertura boschiva ed essere connotata da criticità ambientale, tanto da essere soggetta a vincolo idrogeologico e di tutela forestale ex L.R. 45/89 ed a vincolo paesaggistico ed ambientale ex legge 431/85 (Legge Galasso), ora sostituita dal D. lgs. 490/99;
_ Il PAI (Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico) del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po segnala un’area di frana attiva incombente sul sito destinato alla costruzione; dissesto la cui perimetrazione è riportata anche nella Banca Dati Geologica della Regione Piemonte;
_ L’art. 29 della Legge Urbanistica Regionale 56/77 vieta le costruzioni in aree soggette a rischio idrogeologico;
_ La Legge istitutiva del parco 55/91 vieta di “danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali”;
_ Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino, adottato il 28 aprile 1999, all’art. 14.2.1 delle Norme di attuazione, prescrive che dalla data di adozione del piano, per tre anni, non si possono dare autorizzazioni edilizie in contrasto con le norme vigenti in materia;
_ Il CFS (Corpo Forestale dello Stato) ha dato parere negativo ravvisando la necessità di mantenere la copertura forestale ai fini della difesa idrogeologica dell’area;
_ L’area è in gran parte ricoperta da un accumulo di materiali inerti derivanti dallo scavo della galleria del Pino per una altezza di 3 – 6 metri;
_ La giustificazione delle Olimpiadi del 2006 non è accettabile poiché esistono certamente numerosi altri siti adeguati e meno impattanti atti ad ospitare il complesso alberghiero in oggetto.
Interpella il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore all’Ambiente al fine di:
_ Chiarire l’incongruenza esistente tra la “compatibilità della situazione idrogeologica con il progetto” asserita dal Settore Prevenzione del Rischio Geologico della Regione e l’evidente stato di dissesto segnalato dal PAI e dalla stessa Banca Dati Geologica Regionale;
_ Conoscere le motivazioni che hanno condotto l’Assessorato all’Ambiente a cambiare radicalmente parere sul merito del progetto, malgrado la normativa in materia sia univocamente contraria alla costruzione all’interno di aree con queste caratteristiche;
_ Sapere come si concilia l’autorizzazione alla realizzazione dell’albergo con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino;
_ Conoscere se esistano studi o strumenti di pianificazione sullo sviluppo della capacità ricettive piemontesi in vista dell’appuntamento del 2006, per evitare che si compiano scelte in netto contrasto con l’attuale normativa e che si pongano palesemente contro la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del territorio.
Torino, 4 settembre 2000
CARMELO PALMA
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