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Proposta.doc (Proposta di deliberazione n. 409). [16 settembre 2003] |
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24 gennaio 2005 Proposta di legge regionale Norme per garantire la trasparenza del procedimento elettorale RELAZIONE La normativa elettorale impone che la presentazione delle liste e delle candidature alle cariche di Consigliere e Presidente della Giunta regionale non sia affidata alle forze politiche, ma direttamente ai cittadini elettori. I candidati e le coalizioni (cioè linsieme dei collegamenti che i candidati e le liste reciprocamente assumono) esistono e sono tali, dal punto di vista elettorale, perché un certo numero di elettori ne consente la presentazione. In questo quadro, la normativa vigente prescrive in termini tassativi che tutte le informazioni necessarie alla formazione della volontà degli elettori, intesi non già come votanti, ma come presentatori delle liste e dei candidati, siano immediatamente disponibili nel momento in cui allelettore è affidata la scelta di sostenerne (o meno) la presentazione. Non è infatti un caso che i moduli su cui si raccolgono le firme di presentazione per una lista circoscrizionale o regionale debbano necessariamente indicare lelenco dei candidati della lista, lelenco delle liste ad essa collegate e il nome del relativo candidato alla Presidenza. Se in termini di principio la normativa tutela, quindi, i diritti degli elettori e dei candidati, lesperienza recente ha dimostrato che in termini pratici lascia purtroppo ampio spazio a comportamenti fraudolenti che compromettono la tutela del principio della piena pubblicità delle candidature, di fatto consentendo alle forze politiche (che ricordiamo - per la legge sono semplici promotori e non titolari delle candidature) di aggirare con relativa facilità le prescrizioni giuridiche poste a tutela della volontà degli elettori. La presente legge, che consta di quattro articoli, intende inverare i principi della normativa vigente, integrandone le disposizioni sul mero piano del procedimento elettorale. Larticolo 1 illustra le finalità del provvedimento e definisce i principi secondo i quali si intende assicurare la trasparenza del procedimento elettorale e il rispetto dei diritti costituzionali allelettorato attivo e passivo. Larticolo 2 stabilisce le modalità ed i termini di deposito dellelenco dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento, cui ciascuna lista deve attenersi, prima dellinizio della raccolta delle firme necessarie alla sua presentazione Larticolo 3 vincola lammissibilità delle liste e delle candidature al rispetto delle prescrizioni stabilite allart. 2, e integra i criteri di esame e ammissione previsti dalla normativa vigente. Larticolo 4 definisce, con norme transitorie, i termini di applicabilità del provvedimento alla prossima scadenza elettorale. ARTICOLATO Art. 1 (Finalità) 1. A parziale integrazione delle leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, nelle more dellapprovazione di una legge regionale che disciplini la materia elettorale, ai sensi dellart. 122, primo comma, della Costituzione, la presente legge, al fine di garantire la trasparenza del procedimento elettorale e il rispetto dei diritti costituzionali allelettorato attivo e passivo, stabilisce le modalità e i termini secondo i quali le candidature per lelezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta sono depositate in forma pubblica e consultabile dagli elettori, prima dellinizio della raccolta delle firme necessarie alla loro presentazione. Art. 2 (Deposito delle candidature e delle dichiarazioni di collegamento) 1. Per le finalità di cui allart.1, le liste complete di contrassegno di lista, del nome e cognome, del luogo e della data di nascita dei candidati, nonché delle dichiarazioni di cui allart. 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 sono depositate presso le cancellerie dei Tribunali e della Corte dAppello, in cui hanno sede rispettivamente gli Uffici centrali circoscrizionali e lUfficio centrale regionale, entro e non oltre le ore dodici del ventesimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature. 2 Le liste e le dichiarazioni depositate sono rese consultabili al pubblico entro 24 ore dal loro deposito. 3. Del deposito si dà atto con verbale redatto in tre copie, due delle quali sono rilasciate ai presentatori. 4. Successivamente al rilascio del verbale di deposito, di cui al comma precedente, i moduli per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste dei candidati sono consegnati, a cura degli interessati o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. I dirigenti responsabili degli uffici suddetti provvedono a vidimare i moduli, apponendo sui fogli il bollo dellufficio, la data e la propria firma e li restituiscono entro 24 ore dalla presentazione. 5. Allatto della presentazione delle liste dei candidati, secondo quanto previsto dallarticolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è consegnata a cura dei presentatori una copia del verbale rilasciato ai sensi del comma 3. Art. 3 (Esame e ammissione delle liste) 1. A integrazione di quanto previsto dallarticolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, lUfficio centrale circoscrizionale e lUfficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati: a) dichiarano non valide le liste per le quali lelenco dei candidati contenuto nella dichiarazione di presentazione non corrisponda a quello precedentemente depositato ai sensi del comma 1 dellart. 2; b) dichiarano non valide le firme contenute nei moduli non vidimati secondo quanto previsto dal comma 4 dellart. 2 o che presentino data di vidimazione precedente a quella attestante lavvenuto deposito delle liste dei candidati; c) dichiarano non valide le firme contenute nei moduli in cui lautenticazione rechi una data precedente a quella di vidimazione. Art.4 (Norme transitorie) 1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 2 e 3, in sede di prima applicazione, sono fatte salve le firme raccolte e autenticate tra il centottantesimo giorno antecedente la scadenza della legislatura e il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione, sempre che, entro il termine di cui al comma 1 dellart. 2: a) le liste corrispondenti, complete di contrassegno di lista, del nome e cognome, del luogo e della data di nascita dei candidati, nonché delle relative dichiarazioni di collegamento, siano depositate presso le cancellerie dei Tribunali e della Corte dAppello in cui hanno sede rispettivamente gli Uffici centrali circoscrizionali e lUfficio centrale regionale; b) le firme raccolte siano consegnate presso gli Uffici centrali circoscrizionali e lUfficio centrale regionale contestualmente al deposito delle liste di cui alla lettera a). PALMA (1° firmatario) MELLANO Torna su |
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13 ottobre 2003 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - OGGETTO: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE CON COMPITI DI INCHIESTA, AI SENSI DELL'ART. 19, LETTERA B) DELLO STATUTO, SUI RISARCIMENTI ALLE IMPRESE BIALLUVIONATE, EX L. 365/2000 Relazione Lo scandalo politico sui risarcimenti ai bialluvionati del 1994 e del 2000 ha assunto un profilo grave e significativo anche dal punto di vista istituzionale. Lasciando del tutto impregiudicati gli esiti dell'inchiesta giudiziaria - su cui è doveroso che il Consiglio Regionale non interferisca - è invece necessario approfondire le implicazioni di una "partita" (quella dei risarcimenti alle imprese ed ai soggetti economici bialluvionati) che, anche e soprattutto sotto il profilo amministrativo, e in particolare sulle modalità di applicazione della tristemente famosa delibera 3/LAP, è stata fatta ripetutamente oggetto di rilievi contrastanti, di conflitti interpretativi e, in alcuni casi, di ricorsi di carattere giurisdizionale. Il "caso Odasso" divenne giustamente l'occasione per approfondire, con una apposita commissione d'inchiesta consiliare, i punti dell'organizzazione e della gestione della sanità pubblica, che se non avevano direttamente originato comportamenti criminali, costituivano comunque il quadro di contesto, in cui questi erano maturati e si erano consumati. Oggi, lo scandalo giudiziario sui risarcimenti alle imprese bialluvionate fa emergere, seguendo questa stessa logica, non solo l'occasione ma anche la necessità di una inchiesta amministrativa. Ora, come allora, non si tratta ovviamente di interferire con le inchieste o di sovrapporsi al lavoro della magistratura. Si tratta invece di non delegare al potere giudiziario anche il compito di spiegare che cosa ha funzionato o "disfunzionato" nella macchina regionale rispetto ad una emergenza che, come tutti ricordiamo, si rivelò particolarmente pesante per la vita civile ed economica della comunità piemontese. Testo della proposta di delibera IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE DELIBERA - di istituire, ai sensi dell'art. 19, lettera b) dello Statuto della Regione Piemonte, una Commissione speciale con compiti di inchiesta sui risarcimenti corrisposti alle imprese bialluvionate, ex art. 4 bis, comma 5, della legge 365/2000, con particolare riferimento alle modalità di applicazione della delibera regionale 3/LAP; - che alla suddetta commissione non si applichi il comma 6 dell'art. 22 del Regolamento interno del Consiglio Regionale; - di prevedere che tale commissione termini i suoi lavori, adottando e sottoponendo al Consiglio una relazione conclusiva, entro il termine di 4 mesi dalla data di insediamento. PALMA MELLANO Torna su |
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16 ottobre 2003 Disciplina dell'elezione del Consiglio Regionale, del Presidente e del Vicepresidente della Regione, della composizione della Giunta e delle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri PALMA e MELLANO Relazione Alcune delle riforme costituzionali dell'ultimo triennio (l. cost. 1/99, l. cost. 3/2001) sono state complessivamente ispirate al criterio di una "ridislocazione" di poteri verso le istituzioni regionali. Senza scendere in considerazioni dottrinarie che eccederebbero il senso e la finalità di una relazione ad una proposta di legge, e che inciderebbero su di una "materia fluida", ancora suscettibile (soprattutto per le parti attinenti alla riforma del Titolo V della Costituzione) di un effettivo consolidamento giuridico-istituzionale, risulta evidente che, sui problemi relativi al sistema elettorale e alla forma di governo, il sistema delle regioni italiane ha complessivamente mancato, sino a questo momento, di dare attuazione alle nuove competenze ed ai nuovi poteri "costituenti", non provvedendo neppure ad assumere provvedimenti di natura meramente confermativa. Inoltre, alcune Regioni che hanno scelto di muoversi su questo terreno hanno tentato, in realtà, di "neutralizzare" le innovazioni costituzionali o di ripristinare l'assetto istituzionale delle "vecchie regioni". La presente proposta, al contrario, utilizzando una prospettiva marcatamente riformatrice di sviluppo e completamento delle innovazioni introdotte dalla legge cost. 1/99, affronta i temi di politica istituzionale, che il primo comma dell'art. 122 della Costituzione riserva allo strumento della legislazione regionale ordinaria: 1. il sistema elettorale del Consiglio Regionale (Titolo I, Capo I); 2. il sistema di elezione del Presidente della Regione (Titolo I, Capo II); 3. i meccanismi di rimozione del Presidente e di scioglimento anticipato del Consiglio (Titolo I, Capo III); 4. la disciplina delle cause di incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri, del Presidente (e, come vedremo, del Vicepresidente) e dei componenti della Giunta (Titolo II). Anche volendo formalmente prescindere dalla questione relativa alla forma di governo, che l'art. 123 della Costituzione assegna alla legge statutaria e sottopone, quindi, a procedure aggravate di approvazione, è evidente che la questione istituzionale e quella elettorale risultano reciprocamente intrecciate e dipendenti. In questo quadro, la presente proposta di legge rientra in un disegno più complessivo di consolidamento del sistema presidenziale e di superamento della paradossale "ibridazione" derivante all'introduzione di un assetto presidenziale in un quadro politico-istituzionale pesantemente ipotecato da vincoli proporzionalistico-parlamentaristici (ciò è evidentissimo tanto nella legge elettorale, il c.d Tatarellum, quanto negli statuti attualmente vigenti). Il risultato è che la "disciplina transitoria" del sistema elettorale regionale conseguente alla legge cost. 1/99 è insieme "superpresidenzialistica"- poiché prevede che il voto per il Presidente condizioni in maniera determinante il risultato del "voto legislativo" e la composizione del Consiglio - ed insieme "cripto-parlamentaristica", perché prevede che la permanenza in carica del Presidente, che pure è investito da un mandato popolare diretto, sia subordinata alla "non sfiducia" da parte del Consiglio. Ciò a cui questa proposta di legge non può "porre rimedio" è l'aspetto più manifestamente contraddittorio dell'assetto istituzionale conseguente alla l.cost. 1/99, cioè l'impossibilità per le Regioni di procedere, a Costituzione vigente, ad una riforma elettorale e statutaria che configuri un sistema presidenziale contrassegnato dall'elezione a suffragio universale diretto tanto del Presidente quanto del Consiglio, e da un equilibrio di reciproca autonomia politico-istituzionale fra la sfera del legislativo e quella dell'esecutivo. La legge costituzionale 1/99 tutto consente alle Regioni, fuorchè il superamento del principio dell' aut simul stabunt, aut simul cadent laddove sia scelto (o esplicitamente confermato) dai consigli "costituenti" il principio dell'elezione diretta del Presidente. Questo vincolo ha creato una situazione di stallo e di perenne conflittualità interistituzionale. I Presidenti delle Giunte (attraverso la Conferenza dei Presidenti) tendono comprensibilmente a riaffermare il proprio potere, attraverso il consolidamento del sistema "sbilanciato" introdotto dalla legge costituzionale 1/99. I Consigli regionali, da parte loro, quando si propongono di riequilibrare e bilanciare i poteri del legislativo e dell'esecutivo, procedono sic et simpliciter all'abolizione dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Si tratta, in realtà, di posizioni speculari, che determinano forme rovesciate ma sostanzialmente identiche di subalternità istituzionale. Al momento nessuna Regione e nessuna forza politica, a parte i radicali, sembrano proporre riforme che non mirino a limitare un potere a vantaggio di un altro (del legislativo rispetto all'esecutivo, o viceversa), ma a rafforzarli e potenziarli congiuntamente. Il "modello americano", che stabilisce una effettiva autonomia istituzionale e politica dei Parlamenti e dei Governi, costituisce tuttora, anche in termini di opportunità, l'unica soluzione per uscire dalle secche di un regionalismo incompiuto. In caso contrario, il confronto o, come usa dire, la concertazione fra Giunte e Consigli continuerà ad avere le forme del contenzioso e della vertenza sindacal-istituzionale. La presente proposta di legge è finalizzata a rendere costituzionalmente "compatibile" e politicamente praticabile un regime di governo che riconosca maggiore forza tanto alla sfera dell'esecutivo quanto a quella del legislativo. Ed è proprio il modello statunitense ad offrire una credibile via d'uscita, dal punto di vista tecnico-politico, allo stallo originato dalla "blindatura" costituzionale operata dal nuovo art. 126. Infatti il modello statunitense è politicamente caratterizzato da un sistema di investitura diretta del Presidente, ma è istituzionalmente configurato come un sistema di elezione indiretta (con il passaggio attraverso il voto degli ormai famosi Grandi elettori). 1. Precisando, dunque, che l'obiettivo prioritario è rappresentato dalla costruzione di un sistema in cui al principio della divisione dei poteri sul piano regionale corrispondano dispositivi istituzionali in grado di assicurare tanto ai Presidenti quanto ai Consigli una condizione di sostanziale e reciproca autonomia, nella presente proposta di legge il sistema di elezione del Consiglio Regionale è disciplinato nelle seguenti forme: a) si istituisce una radicale separazione fra il sistema di elezione del Presidente, eletto come si è anticipato - a suffragio indiretto e del Consiglio, eletto a suffragio diretto e maggioritario con voto uninominale a turno unico per i 2/3 dei componenti, con il superamento del meccanismo del premio di maggioranza e del cosiddetto listino regionale; b) si adotta per il Consiglio un meccanismo di elezione di 1/3 dei componenti con il recupero dei "migliori perdenti" di collegio, su base non proporzionale e non partitica; c) si stabilisce una disciplina della presentazione delle candidature non attraverso liste di partito, o gruppi di candidati di coalizione, ma attraverso candidature "singole" di collegio, per ricondurre unicamente a "dinamiche maggioritarie" (tanto per la parte di elezione diretta quanto per la parte di elezione indiretta, attraverso il recupero dei migliori perdenti) il meccanismo di composizione dell'intero Consiglio; d) si àncora il sistema di assegnazione dei seggi ad una meccanismo di ripartizione circoscrizionale su base provinciale, che consenta di garantire (a differenza di quanto avviene oggi con il c. d. Tatarellum e in futuro inevitabilmente avverrebbe con qualunque sistema di recupero di seggi sulla base di un'unica circoscrizione regionale) un'equa rappresentanza territoriale all'interno del Consiglio. L'unico correttivo adottato rispetto ad un sistema rigidamente maggioritario (cfr. precedente punto b) è motivato dall'esigenza di precostituire uno spazio istituzionale "di opposizione" e di impedire la costituzione di Consigli "monocolore". Infatti, questa eventualità, statisticamente impossibile sul piano nazionale, sarebbe tutt'altro che remota sul piano regionale, e, oltre a limitare in maniera consistente il principio di rappresentanza, finirebbe per corrompere i meccanismi di controllo parlamentare e le relazioni istituzionali fra esecutivo e legislativo. A ciò si aggiunge il fatto che questo sistema di recupero di candidati perdenti consente di ottemperare alla previsione di un necessario spazio di minoranza, contenuta nel cosiddetto d.d.l La Loggia- di attuazione del primo comma dell' art. 122 della Costituzione e approvato il 28 gennaio u.s., dal Senato- senza ricorrere a dispositivi proporzionalistici. 2. Da quanto detto al precedente punto a), emerge che l'elezione del Presidente, anche se di norma contestuale a quella del Consiglio (cfr. successivo punto 3), è separata tanto nella sua logica quanto nei suoi effetti da quella dell'assemblea legislativa. Il sistema elettorale del Presidente qui delineato è dunque indiretto, secondo caratteristiche molto simili a quello del Presidente degli Stati Uniti. La disciplina qui adottata differisce dal modello statunitense, poiché adatta il sistema dei "Grandi elettori" non già all'esigenza- propria di quell'immenso stato federale- di preservare il principio della rappresentanza territoriale, ma alla necessità di garantire un voto "uguale" a ciascun cittadino, ai fini dell'elezione del Presidente della Regione. Il Collegio dei Grandi elettori è dunque, nel nostro caso, costituito con un meccanismo di ripartizione fra le liste, a cui sono collegati i diversi candidati alla Presidenza e alla Vicepresidenza, che assicura i 2/3 dei seggi alla lista che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti. Il ruolo e la funzione istituzionale del Collegio dei Grandi elettori si esaurisce nell'elezione e nella proclamazione del Presidente e del Vicepresidente. Questi ultimi, però, lungi dal comparire in un secondo momento, connotano politicamente l'elezione del Collegio, poiché le diverse liste concorrenti si costituiscono a partire da una dichiarazione di sostegno ai "propri" candidati alla Presidenza e alla Vicepresidenza (le cui candidature sono congiunte e non disgiungibili) e sono distinte da un contrassegno costituito dai loro nominativi. E' fondamentale, inoltre, il fatto che il Presidente e il Vicepresidente non siano revocabili e che il termine anticipato al loro mandato, salvo i casi di rimozione motivata da parte del Presidente della Repubblica (art. 126 comma 1 della Costituzione), possa essere imposto solo dal "suicidio" del Consiglio attraverso le dimissioni della maggioranza dei suoi membri. 3. L'ultimo comma dell'art. 126 della Costituzione costituisce un vincolo insuperabile alla separazione politico-istituzionale del legislativo e dell'esecutivo. Il fatto che le dimissioni della maggioranza del Consiglio comportino le dimissioni della Giunta regionale e quindi la decadenza del Presidente (anche nei casi in cui l'architettura istituzionale, come nel nostro caso, esuli completamente dalla logica del simul stabunt simul cadent, e l'elezione del Presidente non si configuri tecnicamente come elezione diretta) rappresenta , con grande evidenza, un retaggio della vecchia logica partitico-proporzionalistica. E solo in questa logica, dove le differenze prevalenti rimangono quelle fra partiti politicamente concorrenti e non quelle fra poteri istituzionali diversi, si può pensare di riservare pregnanza costituzionale all'idea del "suicidio" di un organo autonomo, finalizzato a realizzare il massimo atto di invadenza nei confronti di altro organo autonomo, dotato, peraltro, di una propria e indipendente legittimazione elettorale. Questa distorsione partitocratrica dellequilibrio costituzionale è però esplicitamente costituzionalizzata. Perciò, allo stato, l'unico modo per neutralizzare o arginare questa disposizione costituzionale è quello di "aggravare" la disciplina relativa all'ineleggibilità dei consiglieri, prevedendo che le dimissioni finalizzate allo scioglimento del Consiglio e della Giunta comportino l'ineleggibilità per il mandato successivo. Questa sanzione, peraltro, non pare neppure così platealmente arbitraria e discriminatoria, se si riflette sul fatto che, in altre proposte di riforma elettorale regionale, una misura analoga è stata immaginata a carico del Presidente eletto direttamente, che, sulla base dell'attuale sistema, volesse usare lo strumento delle dimissioni per forzare la volontà dell'assemblea legislativa. 4. Fatto salvo quanto precisato al precedente punto 3, la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità prevista dalla proposta di legge innova e semplifica sostanzialmente quella stabilita dalla legge 154/81, che è ispirata all'obiettivo generale di disciplinare restrittivamente il diritto di elettorato passivo a vantaggio degli interessi del sistema politico. Infatti, la legge 154/81: a) da una parte, amplifica ed estende in modo abnorme le cause di ineleggibilità motivate dall'esercizio di funzioni e compiti di carattere burocratico-amministrativo o dalla semplice esistenza in capo agli elettori di rapporti di carattere economico con l'amministrazione regionale o con organismi da essa dipendenti (peraltro, è quasi inutile ricordare quanto una disciplina così platealmente casuistica abbia dato luogo ad interpretazioni divergenti, quando non addirittura contraddittorie, anche sul piano giurisprudenziale); b) dall'altra, restringe al di là del ragionevole e del verosimile (ed in modo platealmente contrastante con il principio della separazione dei poteri) le cause di ineleggibilità a carico dei "vertici" del sistema istituzionale. Per fare degli esempi quantomai eloquenti, basti pensare al fatto che oggi, in base alla legge 154/81, può candidarsi alla carica di consigliere o Presidente di Regione il Ministro degli Interni, ma risultano ineleggibili, salvo preventive dimissioni o collocamento in aspettativa, un usciere di un ufficio regionale o un dirigente di una piccola istituzione museale dipendente dalla Regione .. La proposta di legge è, dunque, finalizzata ad eliminare le cause di ineleggibilità "burocratiche" (ricomprendendole per la gran parte nella disciplina dell'incompatibilità) e ad ampliare invece - nel quadro dei vincoli costituzionali- quelle di carattere più propriamente istituzionale, che sono al contrario aggravate e rese effettive con una sostanziale anticipazione dei termini previsti per la cessazione dalle funzioni incompatibili ai fini della candidatura. Dalla disciplina dell' ineleggibilità e incompatibilità sono invece totalmente escluse le cause (peraltro non previste per l'elezione della Camera, del Senato, e del Parlamento Europeo) relative agli ecclesiastici ed ai ministri di culto. Su questo punto, la legge 154/81 ha operato, infatti, un paradossale "recepimento" delle norme del diritto canonico e dell'ordinamento ecclesiastico, ledendo di fatto il diritto di elettorato passivo- stabilito dall'art. 51 Costituzione- di cittadini che non esercitano alcun "potere pubblico" in qualche modo dipendente o collegato a quello esercitato dall'amministrazione regionale.E' dunque chiaro che questa proposta di legge prefigura, ma - in assenza di una complessiva riforma statutaria relativa alla forma di governo e ai meccanismi di organizzazione e funzionamento del rapporto fra l'esecutivo e il legislativo - non può ancora compiutamente realizzare, il superamento della paradossale "ibridazione istituzionale", cui sono stati sottoposti assemblee e governi regionali dalla l. cost. 1/99. Peraltro, proprio le polemiche striscianti di questi mesi dimostrano con chiarezza che quella che si propone alle Regioni non è la prospettiva di un lungo e indolore "galleggiamento istituzionale", bensì la scelta in una alternativa secca fra una forma di governo neoparlamentare, che ristabilisca un vincolo di fiducia da parte del Consiglio nei confronti del Presidente e una forma di governo presidenziale, che "deparlamentarizzi" l'attività dell'esecutivo e, nello stesso tempo, "depresidenzializzi" la legittimazione del Consiglio. Articolato TITOLO I SISTEMA DI ELEZIONE CAPO I ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE Art. 1 Norme generali 1. Il Consiglio regionale è composto di 75 membri eletti a suffragio universale, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale. 2. Ai fini dell'elezione del Consiglio Regionale, il territorio della Regione è suddiviso in circoscrizioni provinciali. 3. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi da cui è composto il Consiglio e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 4. Le circoscrizioni sono ulteriormente ripartite in collegi elettorali uninominali, in numero pari ai due terzi dei consiglieri regionali da eleggere in ciascuna circoscrizione, con arrotondamento per difetto. 5. Due terzi dei seggi sono attribuiti con sistema maggioritario; un terzo dei seggi è distribuito, su base circoscrizionale, fra i candidati non eletti nei collegi uninominali, secondo le modalità stabilite all'art.10. 6. Per quanto non previsto della presente legge, per l'elezione del Consiglio Regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nella Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni. Art. 2 Elettorato 1. Hanno diritto di elettorato attivo i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno dellelezione. 2. Hanno diritto di elettorato passivo i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature. Art. 3 Durata e rinnovazione del Consiglio Regionale 1. La durata in carica del Consiglio Regionale è di 5 anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21. 2. Il mandato decorre dalla data delle elezioni. 3. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale si svolgono nella domenica precedente o successiva alla data di scadenza del mandato. 4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione, emanato di intesa con il Governo e con i presidenti delle Corti d'Appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della Regione, non oltre il 75° giorno precedente la data delle elezioni. 5. Il decreto di convocazione dei comizi deve essere notificato ai sindaci dei comuni della Regione. 6. I sindaci dei comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto, che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Art. 4 Collegi elettorali 1. La Giunta Regionale, entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, stabilisce, con apposita deliberazione, la suddivisione in collegi elettorali di ciascuna circoscrizione provinciale, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento disponibile, sulla base dei criteri direttivi di cui all'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276. 2. La deliberazione della Giunta Regionale, di cui al comma 1, è adottata sulla base della proposta formulata da una Commissione istituita dalla Giunta Regionale entro 15 giorni dall'approvazione della presente legge. La commissione è composta da cinque membri, scelti tra docenti universitari e altri esperti in materia elettorale. Art. 5 Ufficio centrale circoscrizionale e regionale 1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, lufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente del tribunale. 2. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dellufficio. 3. Presso la Corte di appello del capoluogo della Regione, è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, lUfficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Corte di appello medesima. 4. Un cancelliere della Corte dappello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dellUfficio. Art. 6 Presentazione delle candidature 1. I responsabili delle forze politiche o i gruppi di cittadini, che intendano presentare candidature nei collegi uninominali, depositano presso la cancelleria della Corte d'Appello di Torino, entro 10 giorni dalla convocazione delle elezioni, il contrassegno con il quale dichiarano di voler contraddistinguere le candidature ed i nominativi dei candidati. 2. A pena di nullità, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale. 3. Ciascuna candidatura è presentata singolarmente. Per ogni candidato deve essere indicato: cognome e nome; luogo e data di nascita; il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati ai sensi del comma 1 si intenda contraddistinguerlo. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge. 4. La dichiarazione di presentazione di candidatura deve contenere l'indicazione del nominativo di almeno uno e non più di due delegati effettivi e di altrettanti delegati supplenti. 5. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da almeno 250 e da non più di 350 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni del collegio. 6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di candidatura. 7. Sono ineleggibili al Consiglio Regionale i candidati delle liste per Collegio dei Grandi elettori e i candidati alla Presidenza ed alla Vicepresidenza ad esse collegati, di cui all'art. 14 e , in caso di elezione non contestuale, , per gli effetti del secondo comma dell'art. 21, il Presidente e il Vicepresidente della Regione. 8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi. 9. Per favorire l'esercizio dei diritti politici ed elettorali dei cittadini, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle candidature : a) tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere le candidature, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, e di otto ore il sabato e la domenica e festivi, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Gli orari di apertura sono ridotti della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli organi concessionari del servizio pubblico di informazione sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra; b) le città capoluogo di provincia, per i collegi coincidenti in tutto o in parte con il loro territorio, e le province, per i collegi che non comprendano il territorio della città capoluogo, devono mettere gratuitamente a disposizione di ciascun candidato, ove questi lo richieda, per almeno 10 complessive, un funzionario incaricato all'autenticazione delle firme dei cittadini, anche al di fuori degli uffici del comune e della provincia, ai fini della presentazione della candidatura. 10. La documentazione relativa alle candidature deve essere presentata alla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale, istituito presso il Tribunale di ciascuna provincia, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione. Le candidature per diversi collegi distinte dal medesimo contrassegno possono essere depositate contestualmente da uno o più rappresentanti indicati dai titolari del contrassegno, secondo quanto stabilito al comma 1. 11. Per ciascuna candidatura si devono presentare inoltre i seguenti documenti: a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della candidatura, che ne attestino liscrizione nelle liste elettorali di un comune del collegio; b) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e la dichiarazione di accettazione della candidatura del candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da una delle figure previste dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere lesplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dellarticolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55; c) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da altre forze politiche, possano trarre in errore lelettore. Art. 7 Esame ed ammissione delle candidature 1. LUfficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione dei candidati, verifica se le candidature siano state presentate nei termini di legge e siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito e dichiara non valide le candidature che non corrispondano alle suddette condizioni. Sospende, quindi, l'esame delle candidature che non siano corredate dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali del candidato o dei presentatori e dalla dichiarazione di accettazione della candidatura, disponendo un termine massimo di 24 ore per l'integrazione della documentazione. 2. I delegati di ciascun candidato, al termine delle operazioni di cui al comma 1, possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dallufficio centrale circoscrizionale. 3. LUfficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi entro il termine massimo di 24 ore, per udire eventualmente i delegati delle candidature contestate, ammettere eventuali documenti e deliberare seduta stante. 4. Le decisioni dellUfficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati. 5. Contro le decisioni di eliminazione di candidati, i delegati possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere allUfficio centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dellUfficio centrale circoscrizionale. 6. Il predetto Ufficio trasmette nella stessa giornata il ricorso con le proprie deduzioni allUfficio centrale regionale. 7. LUfficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. 8. Le decisioni dellUfficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore successive ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali. Art. 8 Operazioni dellUfficio centrale circoscrizionale conseguenti allammissione delle candidature 1 Lufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dellUfficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni: a) assegna un numero a ciascuna candidatura ammessa per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati; b) comunica ai delegati le definitive determinazioni adottate; c) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto dei candidati di ciascun collegio con i relativi contrassegni, secondo lordine risultante dal sorteggio, ed allinvio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano laffissione allalbo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione; d) trasmette immediatamente alla prefettura le candidature definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede, nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo lordine risultante dal sorteggio. Art. 9 Votazione 1. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su un'apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato e il contrassegno che lo contraddistingue. Nella scheda, a ciascun candidato è riservato uno spazio uguale. 2. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelto. Sono nulli i voti recanti altri segni o indicazioni. Art. 10 Proclamazione dei consiglieri eletti 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, con l'assistenza del cancelliere, effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni e somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali. 2. Il Presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, si procede a sorteggio. 3. Per l'assegnazione dei seggi residui, l'ufficio elettorale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei candidati, alla determinazione della cifra individuale di ciascun candidato risultato non eletto nei collegi della circoscrizione. La cifra individuale dei singoli candidati è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. L'ufficio centrale circoscrizionale stabilisce, dunque, la graduatoria dei candidati non eletti, disponendoli, quindi, in ordine decrescente sulla base delle rispettive cifre individuali, sino alla concorrenza del numero dei seggi residui da attribuire nella circoscrizione. 4. Il Presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati a norma del comma 3, proclama eletti i candidati compresi nella suddetta graduatoria. 5. L'ufficio centrale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione dei consiglieri regionali della circoscrizione all'ufficio elettorale regionale, a mezzo verbale. 6. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: il primo è trasmesso alla cancelleria della Corte di Appello di Torino, sede dell'ufficio elettorale regionale; il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni. 7. L'Ufficio elettorale regionale riceve e verifica le risultanze delle operazioni effettuate dagli uffici centrali circoscrizionali e trasmette quindi i verbali degli uffici centrali circoscrizionali alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta. Art. 11 Seggi vacanti e surrogazioni 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di un consigliere regionale eletto con sistema maggioritario, si procede ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 6, 7, 8 9 e 10. 2. Le elezioni suppletive hanno luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno, ovvero fra il 15 ottobre e il 15 dicembre, purché intercorra almeno un anno fra la data del voto e la scadenza della legislatura. 3. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, in base alla data in cui si sia verificata la vacanza, convoca i comizi elettorali, indicendo le elezioni per la prima data utile, nel rispetto dei termini stabiliti dal quarto comma dellart. 3. 4. Il consigliere regionale eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza della legislatura o con l'anticipato scioglimento del Consiglio regionale. 5. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale attribuito nella circoscrizione regionale, è proclamato eletto il candidato successivo sulla base della graduatoria di cui al comma 3 dell'art.10.CAPO II ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE Art. 12 Norme generali 1. Il Presidente e il Vicepresidente della Regione sono eletti dal Collegio dei Grandi elettori, secondo le modalità stabilite all'art. 19 e non sono revocabili da parte del Consiglio Regionale. 2. Il Collegio dei Grandi elettori è composto da 100 membri eletti a suffragio universale, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale sulla base di liste regionali, a ciascuna delle quali sono congiuntamente collegati un candidato alla Presidenza e un candidato alla Vicepresidenza della Regione. 2. Ai fini dell'elezione del Collegio dei Grandi elettori il territorio della Regione è costituito in un'unica circoscrizione elettorale. 3. I seggi del Collegio dei Grandi elettori sono ripartiti secondo le modalità stabilite all'art. 18. 4. Per quanto non previsto della presente legge, per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nella Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni. Art.13 Elettorato; durata in carica; rinnovazione 1. Per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente della Regione e dei membri del Collegio dei Grandi elettori, si applicano le norme relative al diritto di elettorato attivo e passivo e, fatto salvo quanto previsto all'art. 21, i termini di durata e rinnovazione stabiliti agli artt. 2 e 3. 2. Il mandato del Presidente e del Vicepresidente della Regione è di 5 anni e decorre dalla data di elezione dei Grandi elettori. Alla scadenza del mandato, il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta regionale rimangono in carica sino alla proclamazione del nuovo Presidente unicamente per provvedere ad adempimenti obbligatori. 3. La durata in carica del Collegio dei Grandi elettori decorre dall'elezione alla data di proclamazione del Presidente della Regione. Art. 14 Presentazione delle candidature 1. I responsabili delle forze politiche o i gruppi di cittadini che intendano presentare una lista di candidati per il Collegio dei Grandi elettori depositano presso la cancelleria della Corte d'Appello di Torino, entro 10 giorni dalla convocazione delle elezioni, la lista dei candidati, i nominativi dei candidati alla Presidenza e alla Vicepresidenza ad essa collegati, e la dichiarazione di accettazione del collegamento, congiuntamente sottoscritta dai suddetti candidati e da un delegato di lista. 2. La presentazione delle liste di candidati al Collegio dei Grandi elettori e delle candidature alla Presidenza e alla Vicepresidenza della Regione ad esse collegate deve essere sottoscritta: da almeno 750 e da non più di 1000 elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle province con popolazione inferiore ai 400.000 abitanti; da almeno 1500 e da non più di 2000 elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle province con popolazione superiore ai 400.000 abitanti. 3. Le liste di cui al comma 1 sono contrassegnate unicamente dai nominativi dei candidati alla Presidenza e alla Vicepresidenza della Regione ad esse collegati e sono costituite da un minimo di 51 ed un massimo di 67 candidati, disposti all'interno della lista in ordine numerico. 4. Le candidature alla Presidenza e alla Vicepresidenza collegate ad una medesima lista sono fra loro congiunte. 5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. 6. A pena di nullità, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista per il Collegio dei Grandi elettori. 7. Sono ineleggibili alla Presidenza e alla Vicepresidenza della Regione e al Collegio dei Grandi elettori i candidati al Consiglio Regionale, e, in caso di elezione non contestuale, per gli effetti del secondo comma dell'art. 21, i consiglieri regionali in carica nella Regione. 8. Per ogni candidato alla Presidenza, alla Vicepresidenza e al Collegio dei Grandi elettori deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge. 9. La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere l'indicazione del nominativo di almeno uno e non più di due delegati effettivi e di altrettanti delegati supplenti. I delegati rappresentano congiuntamente la lista ed i candidati alla Presidenza ed alla Vicepresidenza ad essi collegati. 10. L'accettazione della candidatura dei candidati al Collegio dei Grandi elettori deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altre liste e che si impegna a sostenere i candidati alla Presidenza e Vicepresidenza collegati alla propria lista. 11. Salvo quanto disposto ai commi precedenti, per la presentazione e il deposito delle candidature a Presidente della Regione e al Collegio dei Grandi elettori si applicano le norme previste ai commi 9, lettera a), 10 e 11 lettere a) e b) dell'art. 6. Art. 15 Esame ed ammissione delle liste e delle candidature 1. L'esame e l'ammissione delle candidature alla Presidenza e alla Vicepresidenza e al Collegio dei Grandi elettori e le operazioni a ciò conseguenti sono effettuate, in ciascuna provincia, dagli uffici centrali circoscrizionali, secondo le modalità stabilite all'art. 7 per i candidati al Consiglio Regionale. Art. 16 Operazioni dellUfficio centrale circoscrizionale e dellUfficio centrale regionale conseguenti allammissione delle candidature 1 Lufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dellUfficio centrale regionale, delibera definitivamente in ordine alle liste e alle candidature a Presidente e Vicepresidente presentate in ciascuna provincia. 2. L'Ufficio centrale regionale accerta, sulla base dei verbali degli uffici centrali circoscrizionali, la corrispondenza delle liste alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14; verifica che i candidati alla Presidenza e alla Vicepresidenza della Regione e al Collegio dei Grandi elettori siano in possesso del requisito di eleggibilità di cui al comma 7 dell'art. 14, e, ove necessario, modifica le liste presentate ed elimina i candidati ineleggibili. Nel caso in cui, sulla base di questa verifica, venga accertata l'ineleggibilità di un candidato alla Presidenza o alla Vicepresidenza, la lista a cui il candidato ineleggibile risulti collegato è dichiarata inammissibile. Quindi: a) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati; b) comunica ai delegati le definitive determinazioni adottate; c) procede, per mezzo delle prefetture, alla stampa del manifesto delle liste, identico per tutto il territorio regionale, secondo lordine risultante dal sorteggio, ed allinvio di esso ai sindaci dei comuni della Regione, i quali ne curano laffissione allalbo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione; d) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive, per la stampa delle schede nelle quali le liste stesse sono riportate secondo lordine risultante dal sorteggio. Art. 17 Votazione 1. La votazione per il Collegio dei Grandi elettori è effettuata su di una scheda distinta da quella per l'elezione del Consiglio Regionale, recante il contrassegno di ciascuna lista, secondo quanto disposto al comma 3 dell'art. 14. 2. Per le caratteristiche della scheda e le modalità di voto si applicano le disposizioni di cui all'art. 9. Art. 18 Proclamazione degli eletti del Collegio dei Grandi elettori 1. Per l'assegnazione dei seggi del Collegio dei Grandi elettori l'ufficio centrale regionale, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici centrali circoscrizionali della regione, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti delle liste, procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista di candidati, data dalla somma dei voti ottenuti nelle sezioni della Regione. 2. L'Ufficio elettorale dispone le cifre elettorali delle liste ammesse al voto in una graduatoria decrescente. 3. L'ufficio elettorale regionale assegna quindi 67 seggi alla lista con la maggiore cifra elettorale e 33 seggi alla lista immediatamente successiva, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 2. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi in esubero non sono assegnati. Non sono assegnati seggi alle altre liste. 4. Qualora due o più liste abbiamo la medesima cifra elettorale, lelezione del Presidente e del Vicepresidente della Regione si tiene secondo le modalità stabilite al comma 11 dellart. 19, sulla base delle candidature collegate alle suddette liste. 5. L'ufficio centrale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine di presentazione. 6. I membri del Collegio dei Grandi elettori non percepiscono alcuna remunerazione. Art. 19 Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Regione 1. Entro 24 ore dalla proclamazione dei membri del Collegio dei Grandi elettori, il Presidente dell'ufficio centrale regionale ammette le candidature alla Presidenza e alla Vicepresidenza, e notifica in forma ufficiale ai membri del Collegio dei Grandi elettori l'apertura delle procedure di voto. 2. Sono ammesse al voto le candidature alla Presidenza e alla Vicepresidenza collegate alle liste per l'elezione del Collegio dei Grandi elettori, che abbiano conseguito seggi nel Collegio stesso. 3. Per le operazioni di voto, il seggio è costituito dai componenti dell'Ufficio centrale regionale. 4. I membri votano in forma segreta su di una scheda recante i nominativi dei candidati alla Presidenza e Vicepresidenza ammessi al voto. 5. Sede della votazione è il seggio istituito presso l'Ufficio centrale regionale, che rimane aperto per i 3 giorni successivi alla notifica di cui al comma 1, festivi compresi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 6. I membri del Collegio che, per ragione di un impedimento grave e certificato, non possano recarsi al seggio, votano a domicilio alla presenza di un cancelliere della Corte d'appello, inviato dall'Ufficio centrale regionale. 7. Al termine della votazione, il Presidente dell'Ufficio centrale regionale, coadiuvato dagli scrutatori, procede immediatamente allo spoglio e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletti Presidente e Vicepresidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. 8. Dopo la proclamazione, il Presidente dell'Ufficio centrale regionale chiude la procedura di voto, comunica il risultato al Presidente eletto, e adotta l'atto di scioglimento del Collegio, comunicandolo ai membri. 9. Il Presidente e il Vicepresidente eletti assumono la carica e i poteri ad essi spettanti all'atto stesso della proclamazione. 10. Il Presidente, come primo atto, entro 7 giorni dalla data di proclamazione, nomina i componenti della Giunta Regionale e ne dà comunicazione al Consiglio Regionale immediatamente dopo la sua costituzione. 11. Nel caso in cui la procedura di voto di cui al comma 1 diano luogo ad una parità di voti, lelezione del Presidente è demandata al Consiglio Regionale, che deve provvedervi entro 3 giorni dalla data di insediamento, pena lo scioglimento. In tal caso le sole candidature ammesse al voto del Consiglio Regionale sono quelle indicate al comma 2. Il Presidente così eletto provvede alla costituzione della Giunta entro i termini di cui al comma 10. Art. 20 Cessazione anticipata dalla carica- Supplenza 1. In caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume la carica e i poteri del Presidente per il periodo residuo del mandato. 2. In caso di vacanza, comunque motivata, della Vicepresidenza, il Presidente nomina un nuovo Vicepresidente, che assume la carica per il periodo residuo del mandato, dopo che il Consiglio Regionale ne abbia ratificato la nomina a maggioranza assoluta dei propri componenti. 3. In caso di contemporanea vacanza della Presidenza e della Vicepresidenza, il Consiglio Regionale elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente della Regione, che rimangono in carica per il periodo residuo del mandato. CAPO III SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONSIGLIO, RIMOZIONE DEL PRESIDENTE Art.21 Scioglimento anticipato del Consiglio Regionale 1. Il Consiglio Regionale è sciolto anticipatamente alla scadenza del mandato per le sole ragioni previste ai commi 1, e 3, ultimo periodo, dell'art. 126 della Costituzione. 2. Lo scioglimento, disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica per una delle ragioni di cui al primo comma dell'art. 126 della Costituzione, comporta l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, secondo le modalità ed i termini previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 11. 3. Lo scioglimento anticipato del Consiglio conseguente alle dimissioni volontarie e contestuali della maggioranza dei componenti, secondo quanto previsto al terzo comma, ultimo periodo, dell'art. 126 della Costituzione, comporta la decadenza del Presidente e del Vicepresidente , le dimissioni della Giunta Regionale e la contestuale indizione di elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Collegio dei Grandi elettori. 4. Fatta salva la disciplina delle cause di ineleggibilità di cui all'art.23, nell'ipotesi di cui al comma 3, i consiglieri regionali che con le proprie dimissioni abbiano causato lo scioglimento anticipato del Consiglio sono ineleggibili alla carica di consiglieri della Regione per il mandato successivo. Art. 22 Rimozione del Presidente 1. Il Presidente e il Vicepresidente della Regione possono essere rimossi dalla carica prima del termine del mandato unicamente nelle forme stabilite al primo comma dell'art. 126 della Costituzione. 2. Nell' ipotesi di cui al primo comma, si applica quanto stabilito all'art. 20. TITOLO II INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' Art. 23 Ineleggibilità 1. Non sono eleggibili a Consigliere regionale, a Presidente della Regione, a Vicepresidente della Regione e non possono essere nominati componenti della Giunta Regionale: a) il Capo della Polizia, i Vice Capi della Polizia, gli Ispettori generali di Pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno; b) i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di Dirigente Generale o equiparate o superiori, i capi degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri ed i Direttori Generali delle Agenzie Statali; c) i Prefetti della Repubblica titolari dell'Ufficio territoriale di Governo, i Vice Prefetti e i funzionari di pubblica Sicurezza nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni; d) gli ufficiali Generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato nel territorio nel quale esercitano il comando; e) i componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro CNEL; i componenti degli organi di direzione o amministrazione di autorità ed agenzie nazionali e locali, il cui ruolo sia finalizzato al controllo o all'attuazione dell'attività di governo regionale; f) il direttore generale, il direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere; g) i Ministri e Sottosegretari di Stato e il Commissario straordinario di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n 400 ("Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"). 2. E' ineleggibile alla carica di Presidente chi abbia ricoperto detta carica per due mandati, anche non completi e non consecutivi. 3. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il 120° giorno antecedente la data di convocazione delle elezioni, ovvero, in caso di elezioni anticipate di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza naturale, entro 10 giorni dalla convocazione delle elezioni. 4. La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare il provvedimento di cui al comma terzo del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 5. La cessazione dalle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. 6. L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni. Il periodo di aspettativa e' considerato come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. 7. Ai candidati al Collegio dei Grandi elettori si applicano le cause di ineleggibilità previste nel presente articolo, nonché quella prevista al comma 7 dell'art. 14. Art. 24 Incompatibilità 1. Non possono ricoprire la carica di Consigliere regionale, di Presidente e Vicepresidente della Regione e di componente della Giunta Regionale: a) i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti, gli assessori e i consiglieri in carica in altra Regione; b) i componenti degli esecutivi degli Enti locali, per i quali sia stabilita l'incompatibilità alla carica di Consigliere regionale nella legislazione nazionale relativa all'ordinamento degli Enti locali; c) i membri della Corte Costituzionale e del CSM, i Magistrati della Corte di Cassazione, delle Corti d'Appello, dei Tribunali, dei Tribunali Amministrativi regionali, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; i giudici onorari di Tribunale e vice procuratori onorari nonché i giudici di pace; i giudici costituzionali; d) i dipendenti della Regione, i legali rappresentanti, gli amministratori e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione e di enti, istituti, e aziende dipendenti dalla Regione; e) l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a controllo da parte della Regione o che dalla stessa riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'ente; f) coloro che come titolare, amministratore, dipendente, con poteri di rappresentanza o di coordinamento, hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse della Regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione; g) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo nelle imprese di cui alle lettere c) d) ed e); h) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con la Regione. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità; i) colui che per fatti compiuti allorche' era dipendente della Regione ovvero amministratore o dipendente di enti, istituti e aziende dipendenti o controllate dalla Regione, e' stato con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito; l) colui che avendo un debito liquido ed esigibile con la Regione ovvero verso istituto od azienda da essa dipendente e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano la notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito); m) colui che non ha reso il conto finanziario di amministratore di una gestione riguardante la Regione; n) colui che nel corso del mandato viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dall'articolo 23; 2. La nomina a componente della Giunta Regionale è incompatibile con la carica di consigliere regionale e comporta la decadenza da quest'ultima. 3 Le cause di incompatibilità previste ai comma 1 e 2, non hanno effetto quando l'interessato cessi dalle funzioni per trasferimento, dimissioni, revoca del comando o collocamento in aspettativa, quando provveda ad estinguere il debito contratto con la Regione ovvero quando cessi la pendenza della lite secondo le norme procedurali civili e amministrative. 4. Perché la causa di incompatibilità non importi la decadenza, quanto previsto al comma 3 deve avere luogo entro 15 giorni dalla data di proclamazione dell'elezione o dalla data in cui sia sopravvenuta la condizione di incompatibilità. 5. Se l'eletto non provvede ad eliminare la causa di incompatibilità nelle forme e nei tempi di cui al quarto comma, si applica il procedimento di contestazione disciplinato dal Regolamento del Consiglio Regionale. 6. Alle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni previste ai commi 4, 5 e 6 dell'art.23." 7. Ai componenti del Collegio dei Grandi elettori si applicano le cause di incompatibilità previste nel presente articolo. PALMA MELLANO Torna su |
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| Torino,
16 settembre 2003 PROPOSTA DI DELIBERA: Modifica dell'art. 13 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale. (Proposta di deliberazione n. 409). Il Consiglio Regionale delibera le seguenti modificazioni al Regolamento interno:Il comma 5 dell'articolo 13 è così sostituito: Entro 4 giorni dalla prima seduta, i Gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un Presidente ed eventualmente uno o due Vicepresidenti e un Segretario, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti interni, ove esistenti.Qualora uno o più gruppi non abbiano costituito i propri organi nei termini stabiliti, si applica quanto previsto dal comma 7. Il comma 7 dell'art. 13 è così sostituito: Qualora nel corso della legislatura il Presidente non goda più della fiducia della maggioranza dei componenti del Gruppo o cessi dalla carica per qualsiasi altra causa, il Gruppo procede alla nomina del nuovo Presidente, secondo quanto stabilito dal proprio regolamento interno ove esistente. Qualora il Gruppo non sia in grado di indicare per la suddetta carica un altro componente, il Presidente del Consiglio regionale, presone atto, provvede entro i successivi 5 giorni, a convocare il Gruppo consiliare e, se la situazione persiste, attribuisce la funzione di Presidente di Gruppo al componente più anziano di età.Approvata nella seduta del 16/09/03. Torna su |
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