Affari istituzionali
Interrogazioni e Interpellanze

INTERPELLANZA URGENTE - Oggetto: sulla discordanza della denominazione “Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura” rispetto alla denominazione prevista dallo Statuto dell’ente. [25 gennaio 2005]

INTERPELLANZA URGENTE - Oggetto: sulla legittimità delle modalità di convocazione del Consiglio Comunale di Vercelli. [10 maggio 2004]

INTERROGAZIONE Nš 852 - Oggetto: richiesta di inserimento del Comune di Murazzano nella Comunità Montana Alta Langa [20 giugno 2001]

INTERROGAZIONE Nš 696 - Oggetto: INELEGGIBILITA’ DEL PRESIDENTE PARCO DELLE ALPI
MARITTIME [27 marzo 2001]


INTERROGAZIONE Nš 553 - Oggetto: adesione della Regione Piemonte al “Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta”. [13 febbraio 2001]

Interrogazione Nš 331 - Oggetto: indennità degli amministratori delle società controllate o partecipate dalla Regione [31 ottobre 2000]

INTERROGAZIONE Nš 326 - OGGETTO: Ventilato trasferimento della biblioteca del Consiglio regionale

Interrogazione nš 307 - Oggetto: bandiera padana penzolante… e malferma

INTERROGAZIONE Nš 292 - Oggetto: sulla necessità di una revisione della normativa in materia di rimborsi per permessi retribuiti ad amministratori locali dipendenti dell’amministrazione regionale. [17 ottobre 2000]

INTERPELLANZA Nš 173 - Oggetto: sull’attuazione da parte della Regione del dispositivo dell’art. 40 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D . Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) [3 agosto 2000]

  Torino, 25 gennaio 2005
INTERPELLANZA URGENTE - Oggetto: sulla discordanza della denominazione “Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura” rispetto alla denominazione prevista dallo Statuto dell’ente.

Il sottoscritto consigliere regionale, premesso che:
- la “Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura” è regolata da uno Statuto approvato il 5 settembre 1996;
- l’art. 1 del suddetto Statuto così recita: “ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE. Esiste una fondazione denominata “FONDAZIONE PER IL SALONE DEL LIBRO E PER IL SALONE DELLA MUSICA”.
- il nuovo Statuto della “Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura” è stato approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte (DCR 21 maggio 2002, n. 238-16144) ma non è stato ancora recepito dagli altri enti Fondatori (Comune di Torino e Provincia di Torino); pertanto, non è operativo;
- l’inoperatività del suddetto nuovo Statuto è stata ribadita dagli avvocati dell’on. Picchioni (segretario della suddetta Fondazione) nella causa davanti al Tribunale di Torino, avanzata dall’interpellante e da altri cittadini, che ha portato, lo scorso 14 gennaio, alla dichiarazione di decadenza dell’on. Picchioni da consigliere regionale per incompatibilità, ai sensi della L. 154/81;
- tutti gli atti ufficiali a disposizione dell’interpellante, la carta intestata, il sito web della Fondazione recano la seguente denominazione, prevista dal nuovo Statuto non ancora in vigore: “Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura”.Interpella il Presidente della Giunta Regionale per sapere:
- se la discordanza evidenziata in premessa fra la denominazione attualmente utilizzata dalla Fondazione suddetta e la denominazione prevista dallo Statuto della stessa ancora attualmente in vigore sia del tutto priva di ricadute giuridiche e legali, per esempio rispetto all’imputazione certa e indiscutibile di obbligazioni e attività derivanti dalla stipulazione di contratti.

Carmelo Palma
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  Torino, 10 maggio 2004
INTERPELLANZA URGENTE - Oggetto: sulla legittimità delle modalità di convocazione del Consiglio Comunale di Vercelli.

I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che:
- risulta agli interpellanti che, a partire dal 19 dicembre 2001 fino ad oggi, il Consiglio Comunale di Vercelli sia stato convocato con le seguenti modalità: avviso simultaneo di doppia convocazione inviato dal presidente del Consiglio Comunale al Sindaco, ai consiglieri comunali, ai revisori dei conti e, per conoscenza, al Prefetto di Vercelli;
- risulta agli interpellanti che la prima convocazione del Consiglio Comunale (fissata alle ore 8:00 antimeridiane di giorno feriale) sia stata sistematicamente disertata dal Sindaco e dai consiglieri comunali di maggioranza, in modo tale da invalidarla per mancanza del numero legale;
- risulta agli interpellanti che per la seconda convocazione del Consiglio Comunale di Vercelli sia sempre stata applicato il combinato disposto degli art. 125 e 127 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148; in particolare, si richiama qui il primo comma dell’art. 127 citato: “… alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri …”;
- l’art. 273, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) così recita: “Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all’adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico.”;
- a ormai quattro anni dall’entrata in vigore del testo unico suddetto, il Comune di Vercelli non si è ancora dotato di uno Statuto comunale e di un Regolamento conformi alle disposizioni del testo unico.Considerato che:
- il commento analitico al suddetto testo unico (Giuffrè editore, collana Enti Locali) affronta l’argomento in oggetto in questi termini: “…Non sembra più applicabile invece la previsione della validità della seduta in seconda convocazione da tenersi in un giorno diverso dalla prima, con la presenza di soli quattro consiglieri, in quanto il comma 2 dell’art. 38 (del T.U. 267/00, ndr) impone, senza deroga alcuna <<che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati>> (pag. 442-443)”.
- E ancora: “…E’ di tutta evidenza, inoltre, che sono comunque inapplicabili e non più operanti quelle disposizioni contenute negli artt. 125, 127 e 289 del testo unico del 1915 che siano in contrasto con norme successivamente intervenute nelle stesse materie. E’ il caso, ad esempio, dei poteri di convocazione del Consiglio che il testo unico (art. 39) nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti attribuisce al presidente, mentre l’art. 125 testo unico n. 148/1915 affida al sindaco …(pag. 651);
- pare agli interpellanti che l’ultima fattispecie citata dal commentario sia illuminante e ponga un’alternativa secca: o le norme del testo unico del 1915 sono ancora valide e allora tutte le convocazioni del Consiglio Comunale di Vercelli sono irregolari, dal 2001 ai giorni nostri, essendo state fatte dal presidente del consiglio comunale e non dal sindaco; oppure, sono in vigore “le norme intervenute successivamente nelle stesse materie” e, pertanto, il dispositivo dell’art. 38, comma 2, del T.U. 267/2000 prevale su quanto statuito dall’art. 127, comma 1, del T.U. 148/1915 (affinché la seduta sia valida non basta la presenza di almeno quattro membri ma occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati);
- a fortiori, gli interpellanti richiamano anche il seguente passo tratto dal “Commentario al nuovo T.U. degli enti locali” (Cedam): “…anche il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute del consiglio comunale e provinciale deve essere necessariamente stabilito dal regolamento di cui trattasi. Tuttavia, sul punto il legislatore – limitando l’autonomia di ogni ente locale in ordine alla determinazione del contenuto del regolamento medesimo – è intervenuto direttamente stabilendo, in via generale, che affinché le sedute dei consigli comunali e provinciali siano valide occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente: pertanto i comuni e le province possono, a tal fine, stabilire soltanto delle maggioranze superiori a quella legislativamente indicata …Con particolare riferimento ai comuni, deve, dunque, ritenersi abrogata la norma di cui all’art. 127 del t.u. 148/1915, la quale prevedeva che, in seconda convocazione, le deliberazioni fossero valide purchè intervenissero almeno quattro consiglieri …(pag. 293-294). Ciò premesso, si interpella l’Assessore regionale alle Autonomie locali al fine di:
- verificare se nel corso delle sedute del Consiglio Comunale di Vercelli siano state adottate deliberazioni o vi siano state verifiche del numero legale in presenza di un numero di consiglieri inferiore ad un terzo degli assegnati;
- ottenere dalla Giunta regionale una valutazione tecnico-giuridica univoca sul caso prospettato, che, a parere degli interpellanti - anche alla luce del carattere sistematicamente preordinato e della perdurante operatività del vulnus - lede fortemente i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali, in particolare di quelli di minoranza;
- ottenere dalla Giunta regionale una valutazione politica sulla situazione venutasi a creare nel Comune di Vercelli a seguito di una prassi confacente alle riunioni di condominio e non all’attività dell’organo rappresentativo di una città capoluogo di provincia.

Carmelo Palma (primo firmatario)
Bruno Mellano
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  Torino, 20 giugno 2001
INTERROGAZIONE Nš 852 - Oggetto: richiesta di inserimento del Comune di Murazzano nella Comunità Montana Alta Langa
I sottoscritti Consiglieri Regionali
PREMESSO CHE:
con delibera del Consiglio Comunale di Murazzano nš 25 del 3 agosto 2000 è stata rivolta alla Regione Piemonte una proposta di inserire il Comune di Murazzano (attualmente facente parte della Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana) nell’ambito territoriale della Comunità Montana Alta Langa.
In data 20 gennaio 2001, 120 (centoventi) elettori del Comune di Murazzano hanno, a norma dello Statuto Comunale e delle disposizioni legislative disciplinanti l’attività degli Enti Locali, presentato una richiesta di indire un referendum avente ad oggetto
il seguente quesito “Ritiene Lei opportuno che il Comune di Murazzano sia trasferito dalla Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana con sede in Ceva alla Comunità Montana Alta Langa”.
La richiesta di referendum, perfettamente legittima sia dal punto di vista formale che sostanziale e rispettosa del principio di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, costituisce il presupposto perché si dia luogo in termini brevi alla consultazione popolare.
Il Consiglio Comunale è tenuto a svolgere soltanto una mera attività esecutiva essendo l’indizione del referendum un atto dovuto privo di aspetti discrezionali. Di conseguenza la mancata celebrazione della consultazione popolare è assolutamente ingiustificata e contrasta con i più elementari principi di partecipazione.
Il Sindaco di Murazzano ha giustificato l’atteggiamento inerte evidenziando l’assenza di un regolamento comunale che disciplini l’istituto referendario: non è sicuramente condivisibile che un amministratore si trinceri dietro lacune regolamentari alle quali si sarebbe potuto porre rimedio in tempi brevissimi.
La legge e lo Statuto comunale prevedono che il referendum comunale venga indetto su richiesta di una percentuale di cittadini che nel caso di specie è stata raggiunta e superata.
E’ quindi opportuno che la Regione Piemonte, alla quale compete la decisione definitiva in ordine all’inserimento dei Comuni nell’ambito delle Comunità Montane attenda, prima di pronunciarsi, lo svolgimento della consultazione popolare.
INTERROGANO AL FINE DI CONOSCERE SE:
la Giunta Regionale condivide le considerazioni esposte in premessa e se, di conseguenza, ritiene, prima di pronunciarsi definitivamente in merito alla richiesta del Comune di Murazzano, di attendere lo svolgimento del referendum popolare.
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  Torino, 27 marzo 2001
INTERROGAZIONE Nš 696 - Oggetto: INELEGGIBILITA’ DEL PRESIDENTE PARCO DELLE ALPI
MARITTIME.

I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che:
o in data 29 gennaio 2001 si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo del Parco Alpi Marittime, che ha sede a Valdieri, in provincia di Cuneo;
o tra i punti all’ordine del giorno della seduta di inaugurate del nuovo consiglio era prevista l’elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva;
o risulta essere stato eletto Presidente dell’Ente Parco Alpi Marittime il signor Gian Pietro Pepino, sindaco del Comune di Entraque;
o la legge regionale 12/90 all’articolo 13, comma 4, recita: “La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Parlamentare, di Consigliere Regionale, di Consigliere Provinciale, di Presidente o di Assessore di Comunità Montana, di Sindaco o di Assessore Comunale”;
o lo Statuto dell’Ente Parco all’articolo 30, comma 4, recita: “Sono ineleggibili alla carica di Presidente i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Consiglieri Provinciali,
i Presidenti e gli Assessori di Comunità Montana, i Sindaci e gli Assessori Comunali”;
o lo Statuto dell’Ente Parco all’articolo 30, comma 5, recita: “Le cause di ineleggibilità alla carica di Presidente, di cui sopra, non hanno effetto se l’interessato cessa le funzioni per dimissioni o revoca dall’incarico non oltre il giorno fissato per l’elezione del Presidente e comunque prima della presentazione delle candidature”;
o risulterebbe che i Consiglieri partecipanti alla seduta non siano neppure stati informati, dal Direttore dell’Ente anche nelle sue funzioni dal Segretario di Giunta, dell’esistenza della causa di ineleggibilità del candidato alla presidenza Gian Pietro Pepino, in quanto Sindaco in carica;
o la legge regionale 12/90 all’articolo 20, comma 2, recita: “La Giunta Regionale provvede allo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione per gravi violazioni di legge…".
Interrogano il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore ai Parchi alfine di:
o conoscere quali atti la Giunta Regionale intenda urgentemente adottare per ripristinare la legalità statutaria dell’Ente Parco Alpi Marittime;
o conoscere il valore legale da attribuirsi ai molti atti assunti, sin dal 29 gennaio, da un presidente illegittimamente eletto e dalla Giunta Esecutiva indebitamente preceduta;
o conoscere le forme ed i tempi per il recupero delle somme indebitamente percepite quali indennità di carica dal signor Pepino;
o conoscere se, verificato l’andamento degli eventi, si configuri una forma di responsabilità in capo a funzionari ed amministratori gravemente inadempienti nel regolare andamento delle fasi di insediamento degli organi eletti;
o conoscere quale ruolo di verifica e di controllo l’Assessorato competente intenda esercitare per evitare che casi simili possano ripetersi senza che vi sia un qualunque intervento per garantire il rispetto delle regole statutarie negli Enti Parco.
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INTERROGAZIONE Nš 553
Oggetto: adesione della Regione Piemonte al “Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta”.

I sottoscritti Consiglieri regionali,
vista la delibera della Giunta regionale nš 84-1505 del 27.11.00 “Adesione dell’Associazione Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta —Accantonamento Spesa £ 100.000.000”;
considerato oggettivamente elevato l’ammontare della quota associativa (per fare un esempio, la partecipazione delle città italiane alla rete europea Eurocities — la più prestigiosa rete di città europee — prevede il versamento di una quota annuale di 10.000 euro); riscontrato dagli opuscoli promozionali pubblicati dal Forum del Volontariato e diffusi in più occasioni pubbliche (tra cui la Tre Giorni del Volontariato), che “l’adesione è gratuita e riservata esclusivamente alle associazioni di volontariato”, non si può evitare di registrare tale incongruenza con il provvedimento di Giunta, poiché se l'adesione quale socio ordinario al Forum del Volontariato comporta la sottoscrizione di una quota associativa annuale di £100.000.000 si desume che ciò debba valere anche per gli altri soci ordinari;
interrogano
il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere:
a) se sussista un contrasto tra i compiti costituzionali della Regione e la condizione di socio ordinario di un’associazione di secondo livello (associazione di associazioni) il cui compito dichiarato è la rappresentanza degli interessi dei soci, in particolare nei confronti delle istituzioni;
b) se esista conflitto tra le funzioni normative e di controllo che sono attribuite alle Regioni in materia di volontariato, considerato che la scelta della Regione Piemonte di aderire ad un’associazione iscritta al registro istituito presso l’Ente medesimo risulta essere quanto meno inopportuna;
e) se la quota sottoscritta a titolo di adesione al Forum non rappresenti, nei fatti, un escamotage per evitare di erogare un contributo che, in quanto tale, avrebbe comportato una rendicontazione delle attività effettivamente svolte da parte dell’associazione beneficiaria;
d) se sia loro intenzione procedere al ritiro immediato della deliberazione in oggetto.
Torino, 13 febbraio 2001
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Torino, 31 ottobre 2000
Interrogazione Nš 331 - Oggetto: indennità degli amministratori delle società controllate o partecipate dalla Regione
I sottoscritti consiglieri regionali,
con riferimento ai bilanci consuntivi degli ultimi 5 anni delle società controllate e partecipate dalla Regione Piemonte:
interrogano l’Assessore Laratore per sapere
per ciascuna società, quali indennità siano state corrisposte agli amministratori e a quanti ricoprano incarichi gestionali e di controllo per nomina e designazione della Regione e a quanto ammonti complessivamente l’onere costituito da tali indennità.
MELLANO
PALMA
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  INTERROGAZIONE Nš 326 - OGGETTO: Ventilato trasferimento della biblioteca del Consiglio regionale
Premesso che:
- la Regione Piemonte dispone fin dal 1973 di una importante struttura interna di documentazione e consultazione che è la biblioteca di Palazzo Lascaris, ben fornita ed utilissima per l’attività di tutti i consiglieri regionali
- il servizio di biblioteca è a disposizione anche del pubblico, che ne frequenta i locali con assiduità
- è necessario da tempo ampliare gli spazi destinati a questo primario servizio,per consentire maggiore funzionalità
Appreso che:
- è stato ipotizzato il trasferimento della biblioteca del Consiglio regionale dalla sede dl Palazzo Lascaris ad un caseggiato esterno, sito in via Confienza
Evidenziato che:
- la scelta di destinare i locali della biblioteca del Consiglio regionale ad una sede esterna
a Palazzo Lascaris appare penalizzante sia per i consiglieri regionali che per il pubblico
esterno e rischia di diminuire la funzionalità del servizio, oltre che di impoverire la sede
dell’Assemblea regionale
I sottoscritti consiglieri regionali interrogano l’assessore alla Cultura per sapere:
- come giudichi l’ipotesi di trasferire la biblioteca del Consiglio regionale dalla sede centrale di Palazzo Lascaris ad una sede decentrata
- se non ritenga opportuno sollecitare ad un ripensamento i vertici del Consiglio regionale per evitare che si arrivi al trasloco di una struttura che trova la sua collocazione più idonea proprio all’interno di Palazzo Lascaris
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  Torino 20 ottobre 2000
Interrogazione nš 307 - Oggetto: bandiera padana penzolante… e malferma
Premesso che
o oggi, venerdì 20 ottobre 2000, alle ore 15,46 l’interrogante si accorge che una bandiera della -è dato supporre- ‘Padania’ penzola dal tetto del palazzo dei gruppi consiliari in Via San Francesco d’Assisi 35;
o a memoria del sottoscritto e dei suoi preparatissimi collaboratori, non è consentita l’esposizione, su pennoni ufficiali o improvvisati, di alcun vessillo, stendardo, né, tantomeno, simbolo di partito presso le sedi ufficiali del Consiglio e della Giunta Regionale;
il sottoscritto consigliere
interroga
il Presidente della Giunta Regionale per sapere se intenda interrogare a propria volta il Presidente del Consiglio Regionale sull’opportunità di rimuovere tempestivamente la gloriosa bandiera (prima che precipiti, perché penzola troppo, e non sembra neppure ben assicurata al tetto), peraltro considerando che, anche dopo la rimozione, il sunnominato vessillo lascerà sicuramente un segno indelebile nella memoria dei cittadini padani (e si presume: solo di essi) che avranno avuto la possibilità di vederlo per qualche ora eroicamente sventolare.
Qualora invece si ritenesse conveniente non rimuovere lo storico stendardo
interroga
il già interrogato Presidente della Giunta, e, per suo tramite, il Presidente del Consiglio, per sapere se non sia opportuno istituire quotidiane cerimonie di alza e ammaina bandiera, officiate direttamente dal Presidente del Consiglio, a cui convocare, plaudente, la cittadinanza padana tutta.


Carmelo Palma
(cittadino padano, suo malgrado).
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  Torino, 17 ottobre 2000
INTERROGAZIONE Nš 292 - Oggetto: sulla necessità di una revisione della normativa in materia di rimborsi per permessi retribuiti ad amministratori locali dipendenti dell’amministrazione regionale.
I sottoscritti consiglieri, premesso che:
- l’art. 80 del D.Lgs. IS agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) così recita: ... Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2. 3 e 4 dell’articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell’ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79. L’ente, su richiesta documentata dei datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto. per retribuzioni ed assicurazioni. per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. 11 rimborso viene effettuato dall’ente entro trenta giorni dalla richiesta i’: l’articolo in oggetto ha ripreso integralmente l’art. 24. comma 5. della L. 3 agosto 1999. n 26 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali..), abrogato esplicitamente dal D.Lgs. 26712000 suddetto:
- la Regione Piemonte ha emanato una circolare esplicativa in materia ben sei mesi dopo l’entrata in vigore della L. 265 99 (Direzione Regionale Organizzazione. Pianificazione. Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane. Prot. n. 1299 7575 del 24/01 00): tale circolare non è stata inviata né all' ANC1 regionale né tantomeno. ai Comuni piemontesi:
- la Regione Piemonte ha dato attuazione al dispositivo dell’art. 24, comma 5. della L. 26599 dopo un anno dall’entrata in vigore della L. 265/99 (gli interroganti richiamano le richieste di rimborso della Direzione Regionale Bilanci e Finanze al Sindaco del Comune di Lombriasco. Prot. n. 4806 e 4862 del 200700): le richieste di rimborso suddette concernono anche il periodo Agosto-Dicembre 1 999:
- era impossibile per le Amministrazioni Locali istituire appositi capitoli nei propri Bilanci preventivi relativi al 1999 che tenessero conto di disposizioni di legge entrate in vigore dieci mesi più tardi: d’altronde, la stessa Regione Piemonte ha attuato la legge con mesi di ritardo:
- nel giugno 1999 in molti Comuni piemontesi si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni locali:
- la L. 27/12/85, n. 816 “Aspettative. permessi e indennità degli amministratori locali". abrogata esplicitamente dal D Lgs 267/00. così normava la materia: “L’onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici è a carico dell’ente od organismo di cui sono amministratori: detto ente od organismo. su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quante corrisposto per le ore o giornate di effèttiva assenza” (art. 4. comma 5); “Copertura dell’onere finanziario. —All’onere finanziario derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 52 miliardi annoi. provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio senza ulteriori oneri per lo Stato.”
(Art. 17):
- gli importi delle suddette richieste di rimborso rappresentano un piccolo cespite per l’Amministrazione Regionale ma vanno a gravare pesantemente sui bilanci delle Amministrazioni locali. specie quelle de:
piccoli Comuni (la maggioranza in Piemonte), bilanci già provati dalla costante carenza di risorse finanziarie; è prevedibile che molti amministratori locali decideranno di non usufruire di tali permessi per evitare le conseguenti ripercussioni finanziarie:
- il 31/05/00 numerosi deputati hanno rivolto un’interpellanza urgente al Ministro dell’interno sulla vicenda in oggetto, richiedendo “quali provvedimenti intenda assumere il Governo, nell’ambito del processo di riorganizzazione degli enti locali e delle risorse da assegnare agli stessi, per eliminare tale grave anomalia”
- il Vice Presidente dell’ANCI e Sindaco del Comune di Giaveno, Osvaldo Napoli, con lettera del 22/08/00, ha invitato il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte a sospendere le procedure di rimborso. in attesa della prevedibile approvazione in Parlamento di una modifica normativa che prevede l’esonero dei piccoli Enti dall’obbligo di tali rimborsi e che dovrebbe essere inserita nella prossima Legge Finanziaria.Interrogano il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore al Bilancio e Personale per sapere:
- se non ritenga no possibile stabilire una moratoria della procedura di riscossione delle richieste di rimborso ex art. SO del D,Lgs. 267/00 con la contestuale apertura di un tavolo di discussione con l’ANCI per addivenire ad una soluzione rispettosa sia della legge sia dei legittimi interessi delle Amministrazioni Locali.
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Torino, 3 agosto 2000
INTERPELLANZA Nš 173 - Oggetto: sull’attuazione da parte della Regione del dispositivo dell’art. 40 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D . Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
I sottoscritti consiglieri regionali,
Premesso che
- la vicenda dei 124 profughi curdi richiedenti asilo politico e privi di mezzi di sussistenza e di alloggio ha portato alla ribalta delle cronache estive il problema dell’assistenza nei confronti delle persone extracomunitarie presenti in Italia e, in particolare, nella Regione Piemonte;
- tale problema deve essere inquadrato nel contesto attuale delle migrazioni di persone nel nostro Paese, che sempre più investono e coinvolgono Regioni ed enti locali distanti centinaia di chilometri dai punti d' ingresso nel territorio italiano;
- in tale ottica. gli interpellanti richiamano il testo dell’art. 40 del Testo unico sull' inmigrazione, di cui all’oggetto. che così recita: “Art. 40 — Centri di accoglienza. Accesso all’abitazione ….. Le regioni in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato. predispongono centri di acco~lien.za destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell’Unione Europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l~a1loggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull’allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni ...
- gli interpellanti richiamano, altresì l’art. 24 del D.P.R. 31 agosto 1999in. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concérnenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’~. 1, comma 6, deI D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) che tratta dei “servizi di accoglienza alla frontiera” e che cosi recita al comma 3: “3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente interessato l’ente locale per l’eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dell’articolo 40 del testo unico.”.’
Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri regionali interpellano il Presidente della Giunta Regionale per sapere:
- se la Regione Piemonte ha proceduto all’attuazione di quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 286/98 di cui in premessa; in caso negativo, quali sono State le cause della mancata o parziale attuazione, a due anni di distanza dall’entrata in vigore della legge;
- se il Presidente della Giunta Regionale intende esporre la sua valutazione sulla necessità ed urgenza di predisporre nella Regione Piemonte. in sinergi a con gli enti locali e le organizzazioni di volontariato, strutture atte ad affrontare lo stillicidio di arrivi di nuovi profughi.
Carmelo PALMA
Bruno MELLANO
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