Norma UNI 10750 - Servizi Agenzie
Immobiliari. Requisiti del Servizio.
4.4
Criteri per la valutazione patrimoniale
La norma UNI 10750, riporta i
seguenti i criteri di computo della "superficie commerciale".
Per maggiori approfondimenti ti suggeriamo l'acquisto della
norma
UNI.
“Per il computo
della superficie commerciale, sia che si tratti di immobile
destinato ad uso residenziale sia che si tratti di immobile
destinato ad uso commerciale (direzionale, industriale e
turistico) si deve considerare:
-
la somma delle
superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle
superfici occupate dai muri interni e perimetrali;
-
le superfici
ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e
giardini;
-
le quote
percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti
auto coperti e scoperti, box, ecc.).
Il computo delle
superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti:
-
100% delle
superfici calpestabili;
-
100% delle
superfici pareti divisorie interne (non portanti);
-
50% delle
superfici pareti portanti interne e perimetrali.
Nel caso di
immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al
punto c) deve essere considerata al 100%. Il computo delle
superfici di cui al punto c) non potrà, comunque, eccedere il
10% della somma di cui ai punti a) e b).
Per il computo
delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti
criteri di ponderazione:
-
25% dei
balconi e terrazze scoperti;
-
35% dei
balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso su
tre lati);
-
35% dei patii
e porticati;
-
60% delle
verande;
-
15% dei
giardini di appartamento;
-
10% dei
giardini di ville e villini.
Le quote
percentuali indicate possono variare in rapporto alla
particolare ubicazione dell'immobile, alle superfici esterne, le
quali possono essere o meno allo stesso livello, alle superfici
complessive esterne, le quali comunque non eccedano il 30% di
quella coperta, fatti salvi tutti quei fattori incrementativi o
decrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di
qualità ambientale”.
|
D.P.R. n. 138/98 Allegato
C - Norme Tecniche per la determinazione della superficie
catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
Il DPR n.138 del
1998 afferma che "l'unità di consistenza delle unità immobiliari
urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di
cui all'allegato B, è il metro quadrato di superficie catastale"
(art.3). I criteri di determinazione di tale superficie sono
descritti nell'allegato C.
-
Nella
determinazione della superficie catastale delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e
quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino
ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione
nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo
di 25 cm.
-
La superficie
dei locali principali e degli accessori, ovvero delle loro
porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra
nel computo della superficie catastale.
-
La superficie
degli elementi di collegamento verticale, quali scale,
rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari
sono computati in misura pari alla loro proiezione
orizzontale, indipendentemente dal numero di piani
collegati.
-
La superficie
catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito,
viene arrotondata al metro quadrato.
Per quanto
riguarda i criteri per i gruppi R (unità immobiliari a
destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a
funzioni complementari) di seguito sono riportate le modalità di
computo.
La superficie
catastale è data dalla somma:
-
della
superficie dei vani principali e dei vani accessori a
servizio diretto di quelli principali quali bagni,
ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
-
della
superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani
principali, quali soffitte, cantine e simili, computata
nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i
vani di cui alla precedente lettera a);
-
del 25 per
cento qualora non comunicanti;
-
della
superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza
esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella
misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10
per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze
siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera
a); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per
cento per la quota eccedente qualora non comunicanti. Per le
unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P
la superficie di queste pertinenze è computata nella misura
del 10 per cento;
-
della
superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che
costituisce pertinenza esclusiva della singola unità
immobiliare computata nella misura del 10 per cento, fino
alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento
per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini,
corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità
immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da
computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota
eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui
alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle
categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.
La superficie dei
vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di
categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.
Le superfici delle
pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli
principali, definite con le modalità dei precedenti commi,
entrano nel computo della superficie catastale fino ad un
massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla
lettera a) del comma 1.
|
|