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Con la sottoscrizione dei promotori e degli interessati che approvano il presente statuto, è costituita la Associazione Forense del Corleonese fra gli avvocati ed i praticanti operanti nella zona del corleonese ed iscritti ai consigli dell’Ordine di Palermo o Termini Imerese.
L’Associazione viene dedicata alla memoria dell’avv. Gaetano Milone, pertanto, è così denominata: “Associazione Forense del Corleonese Avvocato Gaetano Milone”.
La sede della Associazione è in Corleone, presso i locali della Sezione di Tribunale di Corleone.
L’esigenza di costituzione della associazione scaturisce dalla modifica delle competenze giudiziali ed in particolare dal passaggio del Tribunale di Corleone da sede distaccata del Tribunale di Palermo a sede distaccata del Tribunale di Termini Imerese, con ampliamento del territorio, che ha determinato delle evidenti problematiche di rappresentatività da parte degli avvocati operanti nel luogo.
Ne consegue la necessità da parte degli avvocati operanti nel territorio del Corleonese di portare dinanzi alla pubblica opinione ed agli organi competenti una nuovo voce propositiva che rispecchi la realtà del circondario giudiziario del Corleonese e le esigenze per una corretta amministrazione della giustizia da parte dei cittadini che in tale circondario vivono ed operano e che possa divenire negli anni sorgente di idee e progetti per alimentare il mulino della giustizia siciliana. Tale voce sarà anche interprete delle problematiche e dei disagi nella amministrazione della giustizia con specifico riferimento al foro del Corleonese ed ai rapporti con i fori istituzionali di Termini Imerese e di Palermo. L’Associazione, inoltre, si propone l’organizzazione di convegni, dibattiti, incontri di studio e quant’altro sia utile per la soddisfazione di quelle esigenze proprie della classe forense che gli iscritti rappresentano.
Art. 1
Scopi della associazione sono:
a) Attivare un canale comunicativo con gli Ordini forensi di Palermo e Termini Imerese e con le associazioni di categoria operanti in ambito giuridico;
b) Operare con l’impegno professionale dei singoli soci, per l’affermazione dei diritti degli stessi di fronte agli organi rappresentativi della categoria;
c) Promuovere dinanzi agli organi competenti la soluzione di problematiche afferenti alla amministrazione della giustizia, con particolare riferimento al territorio giudiziario del Corleonese;
d) Organizzare convegni, corsi di aggiornamento e di formazione e quant’altro necessario per la crescita culturale e professionale della categoria e per l’affermazione della “giustizia”.
Art. 2
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai contributi dei soci. La associazione non ha per oggetto l’esercizio di attività commerciali e potrà utilizzare il patrimonio comune solo per il raggiungimento degli scopi sociali. Il patrimonio della associazione sarà inizialmente costituito da un fondo sociale a cui tutti i soci partecipano in ragione di EURO 25 ciascuno.
Tale fondo sarà integrato annualmente con una quota che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.
Art. 3
L’adesione alla associazione comporta la piena accettazione dei principi che la ispirano e la partecipazione alle iniziative che, negli ambiti degli scopi sociali, saranno promosse dagli organi rappresentativi della associazione.
Art. 4
Possono essere soci della associazione gli avvocati ed i praticanti iscritti nei rispettivi albi professionali. La qualità di socio si perde per recesso, cancellazione dall’albo di appartenenza ed esclusione.
Art. 5
Tutte le cariche elettive e di nomina della associazione sono onorifiche e prestate a titolo gratuito.
Art. 6
La associazione potrà aderire ad altre associazioni forensi autonome che condividono gli scopi, gli obiettivi e le iniziative della prima.
Art. 7
Sono organi della associazione:
1) L’Assemblea dei soci;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente.
Art. 8
L’Assemblea dei soci è l’organo supremo della associazione e si riunisce: in sessione non elettiva ogni sei mesi ed, inoltre, in tutti quei casi in cui è necessario affrontare e risolvere problematiche varie e contingenti; in sessione elettiva ogni due anni a decorrere dalla data dell’assemblea costituente. L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente nei modi e nei termini previsti dal regolamento sociale. La stessa può essere convocata, altresì, da 1/5 dei suoi componenti.
Le decisioni sono adottate dalla maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle riguardanti le modifiche dello statuto che potranno essere adottate solo dalla maggioranza dei soci.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo è organo di natura elettiva. È composto da 5 membri oltre il Presidente che ne dirige i lavori e lo convoca ogni qualvolta ne ravvisa la necessità. I componenti del Consiglio vengono eletti ogni due anni e la loro elezione spetta alla Assemblea dei soci che delibera a maggioranza dei presenti.
Compiti istituzionali del Consiglio sono quelli di proposta in ordine alle problematiche insorgenti e di indirizzo in merito agli obiettivi da realizzarsi. Le decisioni vengono prese dal Consiglio con la maggioranza dei propri componenti. In caso di parità di voti sarà approvata la mozione votata dal Presidente.
I Consiglieri nominano tra i componenti del consiglio stesso, un Tesoriere, con il compito di gestire e rendicontare il patrimonio sociale ed un Segretario con il compito di intrattenere i rapporti con i soci e di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti istituzionali.
Art. 10
Il Presidente viene eletto, a maggioranza, dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente è da considerarsi il portavoce della costituenda associazione.
Egli ha la rappresentanza della associazione di fronte ai terzi e manifesta la volontà della stessa all’esterno. Al Presidente spetta il compito di convocare il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci ogni volta che ne rinvenga la necessità.
Il Presidente rivestirà tale carica per un biennio e, comunque, sino al momento in cui non verrà eletto il nuovo. Lo stesso soggetto potrà ricoprire tale carica per due mandati consecutivi, a meno che l’Assemblea all’unanimità non sia concorde nel conferire nuovo mandato.
CORLEONE, 20 ottobre 2001 |
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Non è previsto alcun contributo iniziale.
I soci sono tenuti al versamento delle sole quote annuali |
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